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  • Investimenti nella filiera delle fibre tessili naturali e della concia | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Investimenti nella filiera delle fibre tessili naturali e della concia [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è 2. A chi si rivolge 3. Le risorse disponibili 4. Spese ammissibili 5. Le agevolazioni 6. Le erogazioni 7. Termini e modalità di presentazione delle istanze 8. Normativa Consulente Inimpresa Acquista 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

  • Partecipazione alle riunioni degli organi sociali | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Partecipazione alle riunioni degli organi sociali < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 28 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 4 si pone l’obiettivo di definire i rapporti tra il collegio sindacale e gli altri organi della società, come individuati nell’art. 2405 c.c. Particolare attenzione viene dedicata, nella Norma 4.1, al ruolo dei sindaci nelle assemblee speciali, mentre la Norma 4.2 si sofferma sulla rilevanza dei flussi informativi nel consiglio di amministrazione e nei comitati esecutivi, evidenziando i comportamenti a cui il collegio sindacale è tenuto nel caso in cui le decisioni vengano assunte sulla base di carenti informazioni. La Norma 4.4 analizza la vigilanza dei sindaci nelle delicate situazioni di società gestite da un amministratore unico. Una importante novità è rappresentata dalla Norma 4.2 che si sofferma sul ruolo svolto dai sindaci che partecipano alle assemblee tenute in forma totalitaria. 4.1 Partecipazione all’assemblea dei soci, alle assemblee speciali degli azionisti, all’assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari 4.2 Partecipazione all’assemblea totalitaria 4.3. Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo 4.4 Rapporti con l’amministratore unico della società 4.5 Partecipazione alle decisioni degli organi di s.r.l. Note Funzioni di Sindaco Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • 11. Determinazione dell'imposta | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 11. Determinazione dell'imposta Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;d) oltre 50.000 euro, 43 per cento. (2) (3) 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta. 2 bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta. (4) 3. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis (5) nonché in altre disposizioni di legge. 4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. Testo precedente: “Art. 11 (Deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione) - 1. Dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, si deduce l’importo di 3.000 euro. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46 [49, n.d.r.], con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47 [50, n.d.r.], comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell’anno. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all’articolo 46 [49, n.d.r.], comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell’anno. 4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 [53, n.d.r.] o di impresa di cui all’articolo 79 [66, n.d.r.], la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3. 5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.“. In precedenza, l’articolo 11 era stato sostituito al precedente “Art. 10- bis” dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. (2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 2, lett. a), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.“. (3) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, DLgs. 30.12.2023 n. 216, pubblicato in G.U. 30.12.2023 n. 303, per l’anno 2024, l’imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle presenti aliquote, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 28.000 euro, 23 per cento; b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; c) oltre 50.000 euro, 43 per cento. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 13, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 14, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (5) Le parole “15, 16 e 16-bis” sono state sostituite alle precedenti “15 e 16” dall’art. 4, comma 1, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione entra in vigore l’1.1.2012. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 46. Versamenti dei soci [n.d.r. ex art. 43] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 46. Versamenti dei soci [n.d.r. ex art. 43] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. 2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Testo precedente: “Art. 43 (Versamenti dei soci). - 1. Le somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. 2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.“. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 18. Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera [n.d.r. ex art. 16-bis] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 18. Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera [n.d.r. ex art. 16-bis] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 1- bis (2), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all’articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Testo precedente: “Art. 16-bis (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera). - 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992.“. (2) Le parole “comma 1-bis” sono state sostituite alle precedenti “commi 1-bis e 1-ter” dall’art. 2, comma 15, lett. a), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma 24, la disposizione esplica effetto a decorrere dall’1.1.2012. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 118 Effetti dell'esercizio dell'opzione (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 118 Effetti dell'esercizio dell'opzione (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l’intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell’unica imposta dovuta o dell’unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo. 1 bis. Ai fini della determinazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 165: a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale; b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l’imposta estera è calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato; c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca (2) dell’opzione il diritto al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza di cui all’articolo 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all’estero. (3) 2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d’imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L’acconto dovuto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell’articolo 122. Per il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) La parola “revoca” è stata sostituita alle precedenti “mancato rinnovo” dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (3) Comma inserito dall’art. 8, comma 2, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2005. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Industria 4.0 | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Industria 4.0 [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

  • 16bis. Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 16bis. Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare (3), sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi: a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile; b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; (4) f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico; h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; (5) i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; (6) l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. 3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi (7) dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro. 3 bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. (8) 4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. 5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento. 6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 8. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. 9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”. 10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. c), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Ai sensi del successivo comma 5, le disposizioni entrano in vigore l’1.1.2012. (2) Ai sensi dell’art. 16 comma 1, DL 4.6.2013 n. 63, conv. L. 3.8.2013 n. 90, per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2024, l’aliquota della detrazione IRPEF è elevata al 50% fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare. La proroga sino al 31.12.2024 è contenuta nell’art. 1, comma 37, lett. b), n. 1), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (3) L’art. 11 del DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134, ha stabilito che per le spese documentate, sostenute dal 26.6.2012 (data di entrata in vigore del DL 83/2012) e fino al 30.6.2013, la detrazione IRPEF del 36% spettante in relazione alle spese sostenute per determinati interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, è elevata al 50%. Nello stesso periodo, anche l’ammontare massimo delle spese rilevanti è incrementato da 48.000,00 euro a 96.000,00 euro. Successivamente, l’art. 16, comma 1 del DL 4.6.2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2013 n. 90, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 37 della L. 30.12.2021 n. 234, ha prorogato fino al 31.12.2024 della detrazione IRPEF “potenziata” del 50% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare. (4) Si veda l’art. 119, comma 2, DL 19.5.2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.7.2020 n. 77. (5) Si veda anche l’art. 16, comma 2-bis, DL 4.6.2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2013 n. 90. (6) Per gli interventi antisismici (c.d. “sismabonus”) si veda anche l’art. 16, comma da 1-bis a 1-septies, DL 4.6.2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2013 n. 90. (7) Le parole “entro diciotto mesi” sono state sostituite alle precedenti “entro sei mesi” dall’art. 1, comma 48, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. (8) Comma inserito dall’art. 1, comma 60, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 102 Ammortamento dei beni materiali [n.d.r. ex art. 67] (1) (2) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 102 Ammortamento dei beni materiali [n.d.r. ex art. 67] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. 2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (3), ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. (4) (5) 3. [...] (6) 4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione. 5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute. 6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell’esercizio [...] (7) L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. (8) Resta ferma la deducibilità nell’esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. 7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (9) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni (10). Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96. (11) 8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell’affittuario o dell’usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalità di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando già dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso. (12) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell’articolo 2561 del codice civile, concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili. (12) 9. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. (13) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, l’art. 6, DL 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2009 n. 102, ha disposto la revisione entro il 31.12.2009 dei coefficienti di ammortamento di cui al DM 31.12.1988 e la contestuale compensazione con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. (3) Si veda il DM 31.12.1988, pubblicato in G.U. 2.2.1989 n. 27, S.O. n. 8. (4) Ai sensi dell’art. 1, comma 34, L. 24.12.2007 n. 244, in attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nell’art. 164, comma 1, lett. b) e nell’art. 102-bis, comma 7 primo periodo, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista prevista dal comma 2, e l’eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi. (5) Si veda l’art. 1 co. 65-68 della L. 197/2022 in relazione all’ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio. (6) Comma abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. n), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell’ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l’ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.“. In precedenza, le parole “Fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;“ erano state sostituite alle precedenti “La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;“ dall’art. 36, comma 5, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (7) Le parole “; per i beni ceduti, nonchè per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione” sono state soppresse dall’art. 3, comma 16-quater, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del medesimo comma, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 29.4.2012. In precedenza, le medesime parole erano state sostituite alle precedenti “per i beni ceduti nel corso dell’esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione” dall’art. 6, comma 9, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal 2.12.2005. (8) Si vedano: - DM 13.10.1994, pubblicato in G.U. 12.11.1994 n. 265; - DM 9.5.1989, pubblicato in G.U. 30.5.1989 n. 124; - DM 13.7.1981, pubblicato in G.U. 17.7.1981 n. 195. (9) Le parole “alla metà“ sono state sostituite alle precedenti “ai due terzi” dall’art. 1, comma 162, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 163 la disposizione si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. (10) Le parole “in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni” sono state sostituite alle precedenti “in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni” dall’art. 1, comma 162, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 163 la disposizione si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. (11) Comma sostituito dall’art. 4-bis, comma 1, lett. b), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 29.4.2012. Testo precedente: “Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96.“. In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. n), n. 2, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (12) Periodo inserito dall’art. 6, comma 9, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal 2.12.2005. (13) Comma sostituito dall’art. 1, comma 401, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Ai sensi del successivo comma 403, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006. Testo precedente: “Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e mmanutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.“. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! 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  • 47bis. Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 47bis. Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati: a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell’articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167; b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e semprechè, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto. 2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un’impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, può dimostrare che: a) il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali; b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1. 3. Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 1, lett. b), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 92 Variazioni delle rimanenze [n.d.r. ex art. 59] (1) (2) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 92 Variazioni delle rimanenze [n.d.r. ex art. 59] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell’articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. 2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell’esercizio stesso per la loro quantità. (3) 3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all’esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente. (3) 4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del “primo entrato, primo uscito” o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall’applicazione del metodo adottato. 5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore. 6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell’articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale. 7. Le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo. 8. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all’oggetto e alla struttura organizzativa dell’impresa. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Si veda l’art. 1, commi 78-84, L. 213/2023, che consente, agli esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR relativamente al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023. (3) Ai sensi dell’art. 13, comma 2, DLgs. 28.2.2005 n. 38, le società che, nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili passando dai criteri indicati nell’art. 92, commi 2 e 3 a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. Tale disposizione si applica ai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione. Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 del DM 8.6.2011, pubblicato in G.U. 13.6.2011 n. 135, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio non sono rilevanti fiscalmente i maggiori e i minori valori imputati sugli immobili iscritti a magazzino. Le svalutazioni degli immobili merce non sono, quindi, deducibili. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 68 Plusvalenze [n.d.r. ex art. 82] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 68 Plusvalenze [n.d.r. ex art. 82] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a), b) e b-bis) (3) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alle lettere b) e b-bis) (4) del comma 1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. (5) Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. (6) Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. (6) Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (6) 2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d’utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e di successione. 2 bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società. (7) 3. [...] (8) 4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonchè le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. (9) La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari [...] (10) emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (11) Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. (12) Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. (12) (13) 4 bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. (14) La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. (15) 5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) (16), diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente articolo, (17) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall’articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell’articolo 110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. 6 bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell’articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all’articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all’articolo 5 e all’articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, semprechè si tratti di società costituite da non più di tre anni. (18) (19) 6 ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma 6-bis precedente non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonchè per spese di ricerca e sviluppo. (18) (19) 7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b) (20); b) [...] (21) c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al [...] (22) corrispettivo della cessione; e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera cquater), del comma 1 dell’articolo 67, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta. 8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l’opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui l’opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell’esercizio dell’opzione siano cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell’articolo 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67. 9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7. 9 bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. (23) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”. (3) Le parole “alle lettere a), b) e b-bis)“ sono state sostituite alle precedenti “alle lettere a) e b)“ dall’art. 1, comma 64, lett. b), n. 1), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e 66. (4) Le parole “alle lettere b) e b-bis)“ sono state sostituite alle precedenti “alla lettera b)“ dall’art. 1, comma 64, lett. b), n. 2), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e 66. (5) Periodo inserito dall’art. 37, comma 39, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006. (6) Periodo inserito dall’art. 1, comma 64, lett. b), n. 3), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e 66. (7) Comma inserito dall’art. 1, comma 59, lett. a), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. (8) Comma abrogato dall’art. 1, comma 999, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Per i proventi non incassati riferibili alle plusvalenze realizzate prima dell’1.1.2019 e derivanti dalle cessioni delle partecipazioni qualificate, si applica ancora il regime della concorrenza parziale al reddito (cfr. DM 26.5.2017 e DM 2.4.2008) nella misura: - del 58,14% per atti di realizzo posti in essere dall’1.1.2018; - del 49,72% per gli atti di realizzo posti in essere dall’1.1.2009 al 31.12.2017; - del 40% per gli atti di realizzo posti in essere prima dell’1.1.2009. Testo precedente: “Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.“. In precedenza, le parole “diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo,“ erano state inserite dall’art. 4, comma 2, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. (9) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonchè le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da società residenti in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato incluso nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.“ Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220; - l’art. 1, comma 83, lett. d), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (10) Le parole “di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell’articolo 67,“ sono state soppresse dall’art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (11) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.“ In precedenza il periodo era stato inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (12) Periodo inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (13) Comma sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2006. Testo precedente: “Nonostante quanto previsto dal comma 3 concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 se relative a partecipazioni in società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, salvo l’avvenuta dimostrazione, a seguito di esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87.“. (14) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.“ (15) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (16) Le parole “Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)“ sono state sostituite alle precedenti “Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis)“ dall’art. 1, comma 999, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. (17) Le parole “diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente articolo,“ sono state sostituite alle precedenti “diverse da quelle di cui al comma 4” dall’art. 1, comma 59, lett. b), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. In precedenza, le parole “, diverse da quelle di cui al comma 4,“ erano state inserite dall’art. 4, comma 2, lett. c), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, con effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2006 ai sensi del successivo comma 3. (18) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133, in vigore dal 22.8.2008. (19) Ai sensi dell’art. 1, comma 583, lett. e), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014, a partire dall’anno d’imposta 2014, sono abrogate le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui al presente comma. (20) Le parole “e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b)“ sono state inserite dall’art. 4, comma 2, lett. d), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (21) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 999, lett. c), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Testo precedente: “b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d’imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;“. (22) Le parole “25 per cento del” sono state soppresse dall’art. 1, comma 92, lett. c), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. (23) Comma inserito dall’art. 1, comma 126, lett. b), L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. Secondo l’art. 1, comma 127 della L. 197/2022, le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima dell’1.1.2023 si considerano realizzate ai sensi dell’art. 67 del TUIR e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’art. 68, comma 5 del medesimo TUIR. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l’art. 68, comma 6 del TUIR. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 98 [Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 98 [Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. l), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “Art. 98 (Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione). - 1. La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma 4, direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata, computata al netto della quota di interessi indeducibili in applicazione dell’articolo 3, comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è indeducibile dal reddito imponibile qualora il rapporto tra la consistenza media durante il periodo d’imposta dei finanziamenti di cui al comma 4 e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), sia superiore a quello di quattro a uno. 2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui: a) l’ammontare complessivo dei finanziamenti di cui al comma 4 non eccede quattro volte il patrimonio netto contabile determinato con i criteri di cui alla lettera e) del comma 3; b) il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che l’ammontare dei finanziamenti di cui al comma 4 è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale. 3. Ai fini dell’applicazione del comma 1: a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per la parte della loro consistenza media eccedente il rapporto di cui al comma 1; b) si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e se persona fisica anche i familiari di cui all’articolo 5, comma 5; c) il socio è qualificato quando: 1) direttamente o indirettamente controlla ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile il soggetto debitore; 2) partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate. Non si considerano soci qualificati i soggetti di cui all’articolo 74; d) ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si aggiungono quelli erogati o garantiti da sue parti correlate; e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile, così come risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente, comprensivo dell’utile dello stesso esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione per tenere conto: 1) dei crediti risultanti nell’attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti; 2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio; 3) delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l’accantonamento di utili o l’esecuzione di conferimenti in danaro o in natura; 4) del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio netto contabile, delle partecipazioni in società controllate e collegate di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) e di cui all’articolo 5, diverse da quelle di cui al successivo comma 5; f) la consistenza media dei finanziamenti di cui al comma 4 si determina sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine di ogni giornata del periodo d’imposta e dividendo tale somma per il numero dei giorni del periodo stesso. Non concorrono alla determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati o garantiti dai soci qualificati o da sue parti correlate a condizione che la remunerazione media di cui alla lettera g) non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale; g) la remunerazione dei finanziamenti eccedenti è calcolata applicando agli stessi il tasso che corrisponde al rapporto tra la remunerazione complessiva dei finanziamenti di cui al comma 4 maturata nel periodo d’imposta e la consistenza media degli stessi. 4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria. 5. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano i finanziamenti assunti nell’esercizio dell’attività bancaria o dell’attività svolta dai soggetti indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con esclusione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni. 6. Si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche mediante comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico. 7. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi settore. Si applica, in ogni caso, alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni.“. In precedenza, l’articolo era stato inserito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Credito d’imposta | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nte > Fiscalità Credito d’imposta Ecco cosa devono sapere bar, ristoranti e hotel. A cura di: di Walter Pittini Come possiamo aiutarti? Nome Cognome Email* Telefono Scelte Dicci come possiamo aiutarti ... Invia Credito d’imposta < Indietro 3 marzo 2025 Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Indice Introduzione Normativa di riferimento Principali caratteristiche della misura Esercizi commerciali coinvolti Modalità di compensazione del credito d’imposta Conclusione 1. Introduzione L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 8/E del 31 gennaio 2025, ha disposto la ridenominazione del codice tributo “1702” , originariamente istituito con la risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 e già aggiornato con la risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024. Tale codice è utilizzato dai sostituti d’imposta per la compensazione del credito d’imposta riconosciuto ai datori di lavoro nei settori della ristorazione e del turismo, in relazione al trattamento integrativo speciale erogato ai dipendenti per il lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi. La nuova denominazione del codice tributo “1702” è: “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere” . Questa misura consente ai datori di lavoro di compensare il credito maturato tramite il modello F24, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 2. Normativa di riferimento La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, commi 395-398) ha introdotto un trattamento integrativo speciale volto a garantire stabilità occupazionale e a fronteggiare la carenza di manodopera nel settore turistico, ricettivo e termale. La misura è destinata ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinati dall’art. 5 della L. 287/1991, e ai lavoratori del comparto turismo, inclusi gli stabilimenti termali. Il trattamento integrativo speciale si applica per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 e riguarda il lavoro notturno e le prestazioni straordinarie nei giorni festivi, in conformità al D.Lgs. 66/2003. 3. Principali caratteristiche della misura Esenzione fiscale: il trattamento non concorre alla formazione del reddito. Aliquota agevolata: l’importo è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi. Destinatari: dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2024. Richiesta da parte del lavoratore: il beneficio è concesso su richiesta del dipendente, che deve attestare per iscritto il proprio reddito 2024. 4. Esercizi commerciali coinvolti L’articolo 5 della Legge n. 287/1991 classifica gli esercizi commerciali nei seguenti gruppi: Esercizi di ristorazione: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari. Esercizi per la somministrazione di bevande e prodotti alimentari: bar, caffè, pasticcerie, gelaterie ed esercizi similari. Esercizi con attività di intrattenimento e ristorazione: locali notturni, sale da ballo, stabilimenti balneari e sale da gioco. Esercizi di sola somministrazione di bevande analcoliche. 5. Modalità di compensazione del credito d’imposta I datori di lavoro possono compensare il credito maturato per l'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante il modello F24, in base all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Le somme erogate devono essere indicate nella Certificazione Unica (CU). La compensazione del credito avviene utilizzando il codice tributo “1702”, come ridenominato dalla Risoluzione n. 8/E del 31 gennaio 2025. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Restano confermate le modalità di compilazione già stabilite dalla Risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023. 6. Conclusione La ridenominazione del codice tributo 1702 e l’introduzione del trattamento integrativo speciale rappresentano un intervento mirato a sostenere l’occupazione nel comparto turistico e della ristorazione, incentivando i lavoratori a svolgere turni notturni e straordinari nei giorni festivi. I datori di lavoro sono invitati a seguire scrupolosamente le procedure indicate per beneficiare della misura ed effettuare correttamente la compensazione del credito d’imposta. TORNA IN ALTO Previous Next PITTINI commercialista Via Conte Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia Per ulteriori approfondimenti rivolgersi al:

  • 15. Detrazioni per oneri [n.d.r. ex art. 13-bis] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 15. Detrazioni per oneri [n.d.r. ex art. 13-bis] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (3). L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta, non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro (3) è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote; b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità. (4) (5) c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila [n.d.r. euro 129,11]. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonchè dalle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali (6), inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti (7). Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.(8) Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni [n.d.r. euro 18.075,99] o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni [n.d.r. euro 18.075,99] da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue [n.d.r. euro 15.493,71]. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di euro 550 (9), limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 (10). Con decreto (11) del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese; c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse; (12) e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto (13) del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali; (14) (15) e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’in fanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l’anno 2016, a 717 euro per l’anno 2017, a 786 euro per l’anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2019 (16) per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera; (17) (15) e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonchè per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato; (18) (19) e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (20) f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonchè a euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (21). A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge. (22) Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza (23). Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo; (24) (25) g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonchè per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico - culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinchè le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l’anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonchè l’ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente; h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h); i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato; [ i-bis) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire [n.d.r. 1.291,14 euro], versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali [...] contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;] (26) i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; [i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire [n.d.r. 2.065,83 euro], a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis);] (27); i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive (28); i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, (29) dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa (30) [...] (31), per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. [...] (32) Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis (33); i-sexies.01) limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate; (34) [i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);] (35) [i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa;] (35) i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. (36) i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonchè a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, (37) delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università (38), finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria (39) e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (40); i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (41); i-decies) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro (42). 1 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui (43), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (44) 1 bis. [...] (45) 1 ter. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire [n.d.r. 2.582,28 euro] degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.(46) Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma. (47) 1 quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l’anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. (48) 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), (49) e-ter (50) , e-quater) (51), f), i-quinquies) , i-sexies) e i-decies) (52) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti (53). Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 (54) del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000 [n.d.r. euro 6.197,48]. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo. (55) 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. 3 bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta: a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. (56) (57) 3 ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis. (56) 3 quater. La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c). (56) Note: (1) Il co. 629 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che, dall’1.1.2020, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR spettano: - per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; - per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro. (2) Dall’1.1.2020, l’art. 1 co. 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) stabilisce che la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario o postale o altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). (3) Le parole “4.000 euro” sono state sostituite alle precedenti “7 milioni di lire”, dall’art. 1, comma 202, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. (4) Lettera inserita dall’art. 35, comma 22-bis, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (5) Per la proroga dei termini alla presente lettera si veda l’art. 1, comma 9-quinquies, DL 12.5.2014 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.6.2014 n. 93. (6) La disposizione si applica limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 5- quinquies, comma 1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. (7) Le parole “, nonchè dalle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti” sono state inserite dall’art. 5-quinquies, comma 1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. La disposizione si applica limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. (8) Periodo inserito dall’art. 1, comma 28, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Ai sensi del successivo comma 29, la disposizione ha effetto dall’1.7.2007. (9) Le parole “di euro 550” sono state sostituite alle precedenti “di euro 500” dall’art. 1, comma 333, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46. (10) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 361, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. Testo precedente: “le spese veterinarie, fino all’importo di lire 750.000 [n.d.r. euro 387,34], limitatamente alla parte che eccede lire 250.000 [n.d.r. euro 129,11] (11) Si veda il DM 6.6.2001 n. 289, pubblicato in G.U. 17.7.2001 n. 164. (12) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 954, lett. a), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 955, la disposizione si applica a partire dall’anno d’imposta 2015. Testo precedente: “d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire [n.d.r. 1.549,37 euro] per ciascuna di esse;“. (13) Si vedano: - il DM 7.12.2023 n. 1577, pubblicato in G.U. 30.1.2024 n. 24, per il periodo d’imposta 2023; - il DM 23.12.2022 n. 1406, pubblicato in G.U. 14.2.2023 n. 37, per il periodo d’imposta 2022; - il DM 23.12.2021 n. 1324, pubblicato in G.U. 7.2.2022 n. 31, per il periodo d’imposta 2021; - il DM 30.12.2020 n. 942, pubblicato in G.U. 22.2.2021 n. 44, per il periodo d’imposta 2020; - il DM 19.12.2019, pubblicato in G.U. 11.2.2020 n. 34, per il periodo d’imposta 2019; - il DM 28.12.2018 n. 872, pubblicato in G.U. 19.3.2019 n. 66, per il periodo d’imposta 2018; - il DM 28.12.2017, pubblicato in G.U. 17.3.2018 n. 64, per il periodo d’imposta 2017; - il DM 23.12.2016, pubblicato in G.U. 7.3.2017 n. 55, per il periodo d’imposta 2016; - il DM 29.4.2016 n. 288, per il periodo d’imposta 2015. (14) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 954, lett. b), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 955, la disposizione si applica a partire dall’anno d’imposta 2015. Testo precedente: “e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali;“. In precedenza, la lettera era stata sostituita dall’art. 1, comma 151, lett. a), L. 13.7.2015 n. 107, pubblicata in G.U. 15.7.2015 n. 162. (15) La circ. Agenzia delle Entrate 2.3.2016 n. 3 (§ 1.15) ha chiarito che la nuova disciplina di detraibilità introdotta dalla L. 107/2015 si applica a partire dall’1.1.2015. La nuova disciplina ha quindi effetto già con riferimento ai modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF, relativi al 2015. (16) Le parole “564 euro per l’anno 2016, a 717 euro per l’anno 2017, a 786 euro per l’anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2019” sono state sostituite alle precedenti “400 euro” dall’art. 1, comma 617, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. (17) Lettera inserita dall’art. 1, comma 151, lett. b), L. 13.7.2015 n. 107, pubblicata in G.U. 15.7.2015 n. 162. (18) Lettera inserita dall’art. 1, comma 665, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 666, le disposizioni di cui al comma 665 si applicano alle spese sostenute dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. (19) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 6.4.2018 n. 75067. (20) Lettera inserita dall’art. 1, comma 346, lett. a), L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. Ai sensi del successivo comma 347, la detrazione di cui alla presente lettera e-quater), spetta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021. (21) Le parole “euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonchè a euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente” sono state sostituite alle precedenti “lire 2 milioni e 500 mila [n.d.r. euro 1.291,14]“ dall’art. 12, comma 1, DL 31.8.2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n. 124. (22) Periodo inserito dall’art. 5, comma 1, L. 22.6.2016 n. 112, pubblicata in G.U. 24.6.2016 n. 146. (23) Si veda il DM 22.12.2000, pubblicato in G.U. 30.12.2000 n. 303. (24) Lettera inserita dall’art. 1, comma 768, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 770, la disposizione si applica esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dall’1.1.2018. (25) Si veda l’art. 119, comma 4, DL 19.5.2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.7.2020 n. 77, per la detrazione elevata al 90%. (26) Lettera abrogata dall’art. 102, comma 1, lett. g), DLgs. 3.7.2017 n. 117, pubblicato in G.U. 2.8.2017 n. 179, S.O. n. 43. L’art. 104, comma 1 del DLgs. n. 117/2017, tuttavia, stabilisce che la disposizione si applica “in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”. Si veda, inoltre, la Relazione illustrativa. Successivamente, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172, è stato disposto che “le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017”. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 15, comma 2, L. 6.7.2012 n. 96, pubblicata in G.U. 9.7.2012 n. 158. (27) Lettera abrogata dall’art. 102, comma 1, lett. f), DLgs. 3.7.2017 n. 117, pubblicato in G.U. 2.8.2017 n. 179, S.O. n. 43. L’art. 104, comma 1 del DLgs. n. 117/2017, tuttavia, stabilisce che la disposizione si applica “in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”. Si veda, inoltre, la Relazione illustrativa. Successivamente, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172, è stato disposto che “le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017”. (28) Si veda il DM 28.3.2007, pubblicato in G.U. 9.5.2007 n. 106. (29) Le parole “i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 208, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. (30) Le parole “e comunque in una provincia diversa” sono state sostituite alle precedenti “, o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate” dall’art. 1, comma 23, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. In precedenza, le parole “, o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate,“ erano state inserite dall’art. 20, comma 8- bis, lett. a), DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. (31) Le parole “e comunque in una provincia diversa” sono state soppresse dall’art. 20, comma 8-bis, lett. b), DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. (32) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 23, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Testo precedente: “La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.“. In precedenza, il periodo era stato inserito dall’art. 20, comma 8-bis, lett. c), DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. (33) Periodo inserito dall’art. 16, comma 1, L. 15.12.2011 n. 217, pubblicata in G.U. 2.1.2012 n. 1. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2012. (34) Lettera inserita dall’art. 1, comma 23, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. (35) Lettera inserita dall’art. 1, comma 82, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 84, la disposizione si applica dall’1.1.2016 al 31.12.2020. La decorrenza della disposizione non è stata ulteriormente prorogata. (36) Lettera così inserita dall’art. 1, comma 319, lett. a), L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (37) Le parole “degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 294, lett. a), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. (38) Le parole “, nonchè a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università“ sono state inserite dall’art. 10, comma 3, DL 12.9.2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.11.2013 n. 128. Ai sensi del medesimo comma 3, la presente disposizione si applica a partire dall’anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 104/2013 (12.11.2013). (39) Le parole “e universitaria” sono state inserite dall’art. 10, comma 3, DL 12.9.2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.11.2013 n. 128. Ai sensi del medesimo comma 3, la presente disposizione si applica a partire dall’anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 104/2013 (12.11.2013). (40) Lettera inserita dall’art. 13, comma 3, lett. a), DL 31.1.2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.4.2007 n. 40. Ai sensi del successivo comma 8, la disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2007. (41) Lettera inserita dall’art. 1, comma 524, lett. a), L. 24.12.2012 n. 228, pubblicata in G.U. 29.12.2012 n. 302, S.O. n. 212, in vigore dall’1.1.2013. (42) Lettera inserita dall’art. 1, comma 28, lett. a), n. 1), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. (43) Le parole “per importo non superiore a 30.000 euro annui” sono state sostituite alle precedenti “per importo non superiore a 2.065 euro annui” dall’art. 1, comma 137, lett. a), L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del successivo comma 138, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014. (44) Comma inserito dall’art. 15, comma 3, L. 6.7.2012 n. 96, pubblicata in G.U. 9.7.2012 n. 158 (45) Comma abrogato dall’art. 14, comma 5, DL 28.12.2013 n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.2.2014 n. 13. Ai sensi del medesimo comma 5, la disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2014. Testo precedente: “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.“. In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 7, comma 1, L. 6.7.2012 n. 96, pubblicata in G.U. 9.7.2012 n. 158. Ai sensi del medesimo comma 1, la disposizione si applicava a decorrere dall’1.1.2013. Testo precedente: “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 [n.d.r. 51,65 euro] e 200 milioni di lire [n.d.r. 103.291,38 euro] effettuate mediante versamento bancario o postale.“. (46) Periodo inserito dall’art. 44, comma 4-ter, DL 1.10.2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007 n. 222, in vigore dall’1.12.2007. (47) Si veda il DM 30.7.1999 n. 311, pubblicato in G.U. 8.9.1999 n. 211. (48) Comma sostituito dall’art. 1, comma 27, L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Testo precedente: “Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione [n.d.r. euro 516,46], la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.“. (49) La parola “e-bis),“ è stata inserita dall’art. 1, comma 151, lett. c), L. 13.7.2015 n. 107, pubblicata in G.U. 15.7.2015 n. 162. (50) Le parole “e-ter),“ sono state inserite dall’art. 1, comma 665, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 666, le disposizioni di cui al comma 665 si applicano alle spese sostenute dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. (51) Le parole “, e-quater)“ sono state inserite dall’art. 1, comma 346, lett. b), L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. (52) Le parole “, i-sexies) e i-decies)“ sono state sostituite alle precedenti “e i-sexies)“ dall’art. 1, comma 28, lett. a), n. 2), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. In precedenza, le parole “e), f), i-quinquies) e i-sexies)“ erano state sostituite alle precedenti “e) e f)“ dall’art. 1, comma 319, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (53) Le parole “per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti” sono state sostituite alle precedenti “per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito” dall’art. 1, comma 28, lett. a), n. 2), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. (54) Le parole “dal comma 2” sono state sostituite alle precedenti “dal comma 3” dall’art. 1, comma 319, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (55) Periodo inserito dall’art. 1, comma 319, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (56) Comma inserito dall’art. 1, comma 629, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. (57) Per l’anno 2024 si veda l’art. 2, DLgs. 30.12.2023 n. 216, pubblicato in G.U. 30.12.2023 n. 303. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 24. Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti [n.d.r. ex art. 21] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 24. Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti [n.d.r. ex art. 21] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Nei confronti dei non residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3. 2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 10. 3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell’articolo 16-bis(1). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono. (2) 3 bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano (3) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto (4) di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. (5) Note: (1) Le parole “, e dell’articolo 16-bis” sono state aggiunte dall’art. 4, comma 1, lett. d), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. e), L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. Testo precedente: “Le detrazioni di cui all’articolo 13-bis [15, n.d.r.] spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo.“. In precedenza, il comma era stato sostituito al precedente dall’art. 36, comma 22, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, pubblicata in G.U. 11.8.2006 n. 186, S.O. n. 183. Testo precedente: “Le detrazioni di cui all’articolo 13-bis [15, n.d.r.] spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.“. (3) Le parole “nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano” sono state sostituite alle precedenti “nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo” dall’art. 1, comma 954, lett. c), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. (4) Si veda il DM 21.9.2015, pubblicato in G.U. 5.10.2015 n. 231. (5) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, L. 30.10.2014 n. 161, pubblicata in G.U. 10.11.2014 n. 261, S.O. n. 83. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

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