top of page

ART. 92 Variazioni delle rimanenze [n.d.r. ex art. 59] (1) (2)

Ultimo aggiornamento del:

1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati

all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto

alle esistenze iniziali, concorrono a formare il

reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali,

la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici

o a norma dell’articolo 93, sono assunte per

un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando

i beni in categorie omogenee per natura

e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un

valore non inferiore a quello determinato a norma

delle disposizioni che seguono.

2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze

sono valutate attribuendo ad ogni unità il

valore risultante dalla divisione del costo complessivo

dei beni prodotti e acquistati nell’esercizio

stesso per la loro quantità. (3)

3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze

è aumentata rispetto all’esercizio precedente,

le maggiori quantità, valutate a norma del

comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi

di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione

si imputa agli incrementi formati nei precedenti

esercizi, a partire dal più recente. (3)

4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze

finali con il metodo della media ponderata

o del “primo entrato, primo uscito” o con varianti

di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono

assunte per il valore che risulta dall’applicazione

del metodo adottato.

5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei

beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo

mese dell’esercizio, il valore minimo di cui al

comma 1, è determinato moltiplicando l’intera

quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio

di formazione, per il valore normale. Per le valute

estere si assume come valore normale il valore

secondo il cambio alla data di chiusura

dell’esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze

in conformità alle disposizioni del presente

comma vale anche per gli esercizi successivi

sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello

stato patrimoniale per un valore superiore.

6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in

corso di esecuzione al termine dell’esercizio sono

valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio

stesso, salvo quanto stabilito nell’articolo 93

per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

7. Le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare

indicato dal contribuente costituiscono le esistenze

iniziali dell’esercizio successivo.

8. Per gli esercenti attività di commercio al minuto

che valutano le rimanenze delle merci con il

metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del

valore così determinato anche in deroga alla disposizione

del comma 1, a condizione che nella

dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano

illustrati i criteri e le modalità di applicazione

del detto metodo, con riferimento all’oggetto e alla

struttura organizzativa dell’impresa.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Si veda l’art. 1, commi 78-84, L. 213/2023, che consente, agli

esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali

nella redazione del bilancio, l’adeguamento delle esistenze

iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR relativamente al periodo

d’imposta in corso al 30.9.2023.

(3) Ai sensi dell’art. 13, comma 2, DLgs. 28.2.2005 n. 38, le società

che, nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali,

anche per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili

passando dai criteri indicati nell’art. 92, commi 2 e 3 a quelli previsti

dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali

i precedenti criteri di valutazione. Tale disposizione si applica ai

soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi d’imposta

precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali

o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 del DM 8.6.2011, pubblicato in G.U.

13.6.2011 n. 135, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali

nella redazione del bilancio d’esercizio non sono rilevanti fiscalmente

i maggiori e i minori valori imputati sugli immobili iscritti a

magazzino. Le svalutazioni degli immobili merce non sono, quindi,

deducibili.

7 aprile 2025

Contattami per una consulenza!

Via Conte Girolamo Giusso, 11/c

70125 Bari, BA, Italia

Grazie!

bottom of page