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- Rendicontazione | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Gestione > Contabilità Rendicontazione La rendicontazione economica, finanziaria e patrimoniale, riflette l'impegno verso la continuità aziendale. Previous Next PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy
- Budget | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Gestione > Contabilità Budget Il budget è lo strumento chiave per governare le risorse e potenziare la qualità aziendale. Previous Next PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy
- Finanza | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Gestione > Contabilità Finanza Gestire accuratamente le risorse finanziarie rafforza la resilienza aziendale. Previous Next PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy
- Transportation | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE PITTINI News SERVIZI AMMINISTRATIVO FISCALE SOCIETARIO LAVORO GIUDIZIARIO INDUSTRIE FINANZA TRASPORTI OSPITALITA' CONSUMI REAL ESTATE PRODUZIONE AGGIORNAMENTI GUIDE PRODOTTI SERVIZI CORSI UFFICI Titolare SDG Carriera Acquisizione Appuntamenti Eventi Commenti Faq Forum Il trasporto si riferisce allo spostamento di persone, merci e servizi da un luogo all'altro e da un paese all'altro. Aereo ---> Fluviale ---> Stradale ---> Marittimo ---> Ferroviario ---> I nostri approfondimenti Scopri le nostre competenze ---> Incontra il nostro leader Walter Pittini Sector leader pittini@live.it LinkedIn PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Controllo di gestione | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Gestione > Contabilità Controllo di gestione Controllare i processi aziendali migliora decisioni e performance. Previous Next PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy
- Hospitality | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE PITTINI News SERVIZI AMMINISTRATIVO FISCALE SOCIETARIO LAVORO GIUDIZIARIO INDUSTRIE FINANZA TRASPORTI OSPITALITA' CONSUMI REAL ESTATE PRODUZIONE AGGIORNAMENTI GUIDE PRODOTTI SERVIZI CORSI UFFICI Titolare SDG Carriera Acquisizione Appuntamenti Eventi Commenti Faq Forum L'ospitalità si riferisce all'accoglienza amichevole e generosa e all'intrattenimento di ospiti, visitatori o sconosciuti. I nostri approfondimenti Scopri le nostre competenze ---> Incontra il nostro leader Walter Pittini Sector leader pittini@live.it LinkedIn PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Financial | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE PITTINI News SERVIZI AMMINISTRATIVO FISCALE SOCIETARIO LAVORO GIUDIZIARIO INDUSTRIE FINANZA TRASPORTI OSPITALITA' CONSUMI REAL ESTATE PRODUZIONE AGGIORNAMENTI GUIDE PRODOTTI SERVIZI CORSI UFFICI Titolare SDG Carriera Acquisizione Appuntamenti Eventi Commenti Faq Forum La finanza è un campo molto vasto che abbraccia vari aspetti della gestione del denaro, degli investimenti e dei sistemi finanziari. Contabilità ---> Finanziamenti ---> Finanziari ---> T.U.B. ---> I nostri approfondimenti Scopri le nostre competenze ---> Incontra il nostro leader Walter Pittini Sector leader pittini@live.it LinkedIn PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Real estate | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE PITTINI News SERVIZI AMMINISTRATIVO FISCALE SOCIETARIO LAVORO GIUDIZIARIO INDUSTRIE FINANZA TRASPORTI OSPITALITA' CONSUMI REAL ESTATE PRODUZIONE AGGIORNAMENTI GUIDE PRODOTTI SERVIZI CORSI UFFICI Titolare SDG Carriera Acquisizione Appuntamenti Eventi Commenti Faq Forum Insieme degli operatori, dei prodotti e dei servizi riferiti al mercato immobiliare. Costruzioni, locazioni, ecc. Costruzioni ---> Protezione ---> Condomini ---> Assicurazioni ---> Immobiliar i ---> Inoltre siamo in grado di darti Tenant Placement Rent Collection Property Maintenance Financial Reporting Legal Compliance REAL ESTATE INVESTING PROPERTY VALUATION EXPERTISE REAL ESTATE SOLUTIONS I nostri approfondimenti Bonus colonnine domestiche Acquista Amministrazione immobiliare Acquista Incasa Acquista Società immobiliare Acquista Ristrutturare casa? Acquista Scopri le nostre competenze ---> Scopri il settore Real Estate Costruzioni Protezione Condomini Assicurazioni Immobiliari I nostri professionisti del settore delle costruzioni sono in prima linea nelle tendenze e nelle sfide che questo mercato deve affrontare. Il nostro obiettivo è fornire soluzioni innovative e idee all'avanguardia attraverso l'esperienza pratica nei settori delle costruzioni. Noi vantiamo una solida esperienza in ambito di gestione ed amministrazione di beni immobili, di fornitura di servizi di tenuta di contabilità, di revisioni contabili, di consulenze amministrative, legali e fiscali relative, nonché di prestazioni di carattere manutentivo strettamente riconducibili agli immobili stessi (come edilizia, elettricità, idraulica, meccanica). Siamo dedicati ad offrire servizi immobiliari di eccellenza per soddisfare ogni tua esigenza fiscale. Con professionalità e un approccio personale, siamo qui per guidarti verso il successo della tua azienda. Scopri di più ---> Scopri di più ---> Scopri di più ---> Scopri di più ---> Scopri di più ---> Incontra il nostro leader Walter Pittini Sector leader pittini@live.it LinkedIn PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Fiscalità | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Gestione > Contabilità Fiscalità L'azienda contribuisce la collettività, sostenendo gli oneri fiscali. Previous Next PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy
- Consumer | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE PITTINI News SERVIZI AMMINISTRATIVO FISCALE SOCIETARIO LAVORO GIUDIZIARIO INDUSTRIE FINANZA TRASPORTI OSPITALITA' CONSUMI REAL ESTATE PRODUZIONE AGGIORNAMENTI GUIDE PRODOTTI SERVIZI CORSI UFFICI Titolare SDG Carriera Acquisizione Appuntamenti Eventi Commenti Faq Forum Il termine "consumatore" si riferisce a un individuo o a un gruppo che acquista beni e servizi per uso personale. COMMERCIO ELETTRONICO Semplifica la tua gestione fiscale e concentrati sulle vendite Scopri il nostro servizio ---> I nostri approfondimenti Scopri le nostre competenze ---> Incontra il nostro leader Walter Pittini Sector leader pittini@live.it LinkedIn PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Informativa sulla privacy | PITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali Pittini Walter, dottore commercialista in Bari, Partita IVA 08880560720 - Sede Legale: Via Conte Girolamo Giusso, 11/c - 70125 Bari (BA) (nel seguito “Pittini”), in qualità di titolare del trattamento ti fornisce di seguito, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali (nel seguito “GDPR”), le informazioni relative al trattamento dei dati personali di soggetti che possono avere interesse, o che hanno acquistato, richiesto o fruito di servizi e/o prodotti forniti da Pittini (nel seguito il "Cliente"). Indice Tipologia di dati trattati Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento Modalità del trattamento Conservazione dei dati Comunicazione e trasferimento dei Dati Trasferimento dei Dati all'estero Quali sono i diritti del Cliente Modifiche e aggiornamenti 1. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI I dati personali trattati da Pittini comprendono le seguenti categorie di dati relativi al Cliente: dati identificativi, di contatto e di accesso, quali il nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono e credenziali di accesso ai servizi e/o prodotti forniti da Pittini; dati di navigazione, quali gli indirizzi IP, i dati di log o i nomi a dominio ed altri parametri relativi ai computer, al sistema operativo e all’ambiente informatico utilizzati; dati di prodotto, quali i dati relativi ai prodotti e/o servizi forniti da Pittini, che il Cliente ha richiesto, cui ha accesso o di cui fruisce; dati sulle preferenze, quali i dati relativi alle preferenze, attività e abitudini di spesa del Cliente; dati di pagamento e bancari, quali il numero di conto corrente o codice IBAN; dati acquisiti da fonti pubbliche, quali i dati dei rappresentanti e procuratori che vengono raccolti tramite, ad esempio, le Camere di Commercio, i servizi di informazione commerciale, o gli albi professionali; (nel seguito definiti congiuntamente i “Dati”). 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei Dati è effettuato da Pittini nello svolgimento delle sue attività economiche e commerciali per le seguenti finalità: consentire al Cliente di navigare sul sito; eseguire le attività necessarie alla conclusione ed esecuzione del contratto per fornire il servizio/prodotto richiesto e acquistato dal Cliente; gestire le richieste del Cliente relative a iscrizione ai corsi, master, webinar, eventi, newsletter; gestire gli eventuali reclami, richieste di assistenza e invio delle comunicazioni di servizio, sia tramite strumenti di comunicazione tradizionale quale la posta cartacea che tramite strumenti di comunicazione a distanza, quali email, telefono, SMS, banner, sistemi di notifica e altri strumenti di comunicazione a distanza; adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale o comunitaria dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (es. obblighi fiscali e contabili) oppure gestire o rispondere alle richieste provenienti dalla autorità giudiziaria o dalle autorità amministrative e fiscali; (le finalità di cui ai numeri da 1 a 5 sono congiuntamente definite le "Finalità contrattuali e di legge") svolgere attività di analisi e di ricerca rispetto ai prodotti e ai servizi forniti e all'utilizzo degli stessi da parte del Cliente, per migliorare e sviluppare i nostri prodotti e servizi; valutare la soddisfazione dei prodotti acquistati e dei servizi forniti da Pittini oppure per risolvere eventuali difficoltà e problemi legati al loro uso; far valere e difendere i diritti di Pittini, anche nell’ambito di procedure di recupero crediti e di assegnazione dei crediti, anche attraverso terze parti; portare a termine una potenziale fusione, cessione di beni, cessione d'azienda o di ramo d’azienda trasferendo i Dati alla/e terza/e parte/i coinvolta/e; gestire le risorse informatiche di Pittini, incluse infrastrutture, siti web ed apparati tecnologici, per assicurare la continuità del servizio e garantire la sicurezza IT (ad esempio, per prevenire attacchi informatici o eseguire verifiche in caso di attacchi) eseguire attività di segmentazione della clientela basate su categorie non invasive di appartenenza, quali tra le altre, la categoria professionale di appartenenza, la città/provincia/regione in cui ha sede, la tipologia di prodotto o di servizio acquistato o per il quale hai richiesto informazioni tramite il sito. Tale attività di segmentazione potrebbe essere fatta anche su piattaforme di fornitori terzi, tramite attività di interconnessione con dati propri della piattaforma terza. In ogni caso, le comunicazioni per Finalità di marketing saranno inviate nel rispetto dei consensi espressi e in conformità con quanto indicato in questa informativa. In tale contesto, i dati potrebbero essere utilizzati anche per rilevare profili di clienti simili; limitatamente ai Clienti iscritti in albi professionali, per fornire loro comunicazioni di natura informativa e scientifica rilevanti ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio per il settore in cui operano; (le finalità dal numero 6 al numero 12 sono congiuntamente definite le "Finalità di miglioramento del servizio e altre finalità non basate sul consenso") per fornire al Cliente, ai sensi dell’articolo 130 del Decreto Legislativo 196/2003 (il “Codice Privacy”), comunicazioni di marketing tramite e-mail su servizi e/o prodotti analoghi a quelli che Pittini gli fornisce, fermo restando che, in qualsiasi momento, avrà la possibilità di opporsi all’invio di tali comunicazioni; con il previo consenso del Cliente, per fornirgli comunicazioni di marketing relative ai prodotti e servizi offerti da Pittini, per coinvolgerlo in ricerche di mercato tramite canali di comunicazione tradizionali quali la posta cartacea e tramite strumenti di comunicazioni automatizzati quali email, messaggi automatici e altri strumenti di comunicazione a distanza; con il previo consenso del Cliente, comunicare i dati personali ad altre società del gruppo Pittini e alla propria rete di partner commerciali per l'invio di comunicazioni di marketing e/o fornire comunicazioni di marketing relative ai prodotti e servizi delle altre società del gruppo di cui Pittini è parte e/o di partner commerciali facenti parte della rete di distribuzione e dei canali commerciali del Gruppo Pittini; fermo restando quanto indicato al precedente numero 11, per eseguire, con il previo consenso del Cliente, eseguire un’analisi delle preferenze, attività e abitudini di spesa del Cliente, al fine di inviare le comunicazioni di marketing personalizzate. (le finalità dai numeri 13 al numero 16 sono congiuntamente definite le "Finalità di marketing"). 3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei Dati è necessario con riferimento alle Finalità contrattuali e di legge in quanto tali Dati risultano necessari al fine di: fornire al Cliente i servizi e/o prodotti richiesti e gestire le sue richieste; adeguarsi alle disposizioni della normativa applicabile. Qualora il Cliente dovesse decidere di non fornire i Dati necessari per le Finalità contrattuali e di legge, Pittini sarà impossibilitata a fornirti i servizi richiesti. Il trattamento dei Dati per le Finalità di miglioramento dei servizi e altre finalità non basate sul consenso è effettuato ai sensi dell'articolo 6, lettera f) del GDPR per il perseguimento dell'interesse legittimo di Pittini che è equamente bilanciato con gli interessi, diritti e libertà del Cliente in quanto l'attività di trattamento dei Dati è limitata a quanto strettamente necessario per l'esecuzione delle operazioni ivi indicate. Il trattamento per tali finalità non è obbligatorio e il Cliente potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui alla presente informativa, ma qualora dovesse decidere di opporsi a tale trattamento, i suoi Dati non potranno essere utilizzati per le Finalità di miglioramento dei servizi e altre finalità non basate sul consenso, fatto salvo il caso in cui Pittini dimostri la presenza di motivi legittimi cogenti prevalenti o di esercizio o difesa di un diritto ai sensi dell’articolo 21 del GDPR. Il trattamento dei Dati per Finalità di marketing è basato: per quanto riguarda la Sezione 2 lettera m), sull’articolo 130 del Codice Privacy, che consente di inviare comunicazioni di marketing tramite e-mail inerenti servizi e/o prodotti analoghi a quelli forniti, cui il Cliente potrà opporsi al momento della raccolta dei dati e in ogni successiva comunicazione; per quanto riguarda la Sezione 2, lettere da n) a p), sul consenso del Cliente. Il trattamento dei dati per Finalità di marketing non è obbligatorio. Pertanto, in caso di opposizione alle comunicazioni di marketing o di rifiuto a fornire il relativo consenso, o di revoca dello stesso, il Cliente non riceverà le comunicazioni di marketing di cui alla Sezione 2 dalle lettere m) ad p). In ogni caso, il Cliente potrà revocare i consensi al trattamento dei Dati e opporsi all'invio di tutte le comunicazioni di marketing in qualsiasi momento, attraverso le modalità previste dalla presente informativa. 4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO I Dati saranno trattati da Pittini con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza del Cliente tramite misure di sicurezza tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. 5. CONSERVAZIONE DEI DATI I Dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per cui tali Dati sono stati raccolti, come affermato in questa informativa. In ogni caso, i seguenti termini di conservazione si applicheranno con riferimento ai trattamenti dei Dati per le finalità riportate di seguito: per le Finalità contrattuali e di legge i Dati vengono conservati per un periodo pari alla durata della fornitura dei servizi e/o prodotti richiesti dal Cliente e per i 10 anni successivi alla cessazione della fornitura, fatti salvi eventuali rinnovi e i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile; per le Finalità di miglioramento dei servizi e altre finalità non basate sul consenso, i Dati vengono conservati per un periodo pari alla durata della fornitura dei servizi richiesti e nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono fatti salvi i casi in cui a fronte di contestazioni e/o reclami, Pittini abbia la necessità di conservare i tuoi dati personali per le finalità di difesa (lettera h) per i 10 anni successivi, oppure, in presenza di un contenzioso, la ulteriore conservazione dipenda dalla durata stessa del contenzioso o da specifiche richieste dell’autorità procedente. per le Finalità di marketing di cui alla Sezione 2, lettere m) e o), i Dati vengono conservati per un periodo pari alla durata della fornitura dei servizi richiesti del Cliente e un periodo di 24 mesi successivi all'ultimo contatto con il Cliente da intendersi, tra gli altri, la partecipazione ad un evento di Pittini, la fruizione di un prodotto o servizio fornito da Pittini o l'apertura di una newsletter (congiuntamente definiti l'"Ultimo Contatto"); per Finalità di marketing di cui alla Sezione 2, lettera p), i Dati vengono conservati per un periodo di 12 mesi dalla registrazione; per le Finalità di marketing di cui alla Sezione 2, lettera o), i Dati vengono conservati da Pittini per un periodo pari alla durata della fornitura dei servizi e/o prodotti richiesti dal Cliente e un periodo di 12 mesi successivi all'Ultimo Contatto, mentre sono conservati dai terzi per un periodo pari a 12 mesi dalla registrazione. 6. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI Pittini può comunicare i Dati ad altri soggetti terzi che svolgono attività funzionali a quelle di cui alla fornitura dei servizi e/o prodotti da te richiesti situati all'interno e all'esterno dell'Unione Europea. Nel condividere i Dati rispettiamo i principi di finalità e minimizzazione stabiliti dal GDPR. I soggetti a cui comunichiamo i Dati, li trattano, a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari, responsabili o incaricati del trattamento. Per avere una lista completa dei soggetti che trattano i dati in qualità di responsabili del trattamento, è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati Personali all’indirizzo pittini@live.it. In particolare, i soggetti terzi a cui possono essere comunicati i dati sono: terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza per Pittini con riferimento alle attività dei settori (a titolo meramente esemplificativo) tecnologico, contabile, amministrativo, legale, assicurativo; società del gruppo di cui Pittini è parte; nei casi in cui la fornitura dei servizi e/o prodotti da te richiesti preveda l'intervento di nostri partner commerciali, Pittini potrà condividere alcuni Dati con i distributori, i reseller e i partner facenti parte della catena di distribuzione dei prodotti e servizi di Pittini; potenziali acquirenti di Pittini ed entità risultati dalla fusione o ogni altra forma di trasformazione riguardante Pittini, (d) autorità competenti; soggetti ed autorità il cui diritto di accesso ai Dati è espressamente riconosciuto dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti emanati dalle autorità competenti. 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO I Dati potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione europea e in particolare negli Stati Uniti. Con riferimento ai trasferimenti al di fuori del territorio dell'Unione europea verso Paesi non considerati adeguati dalla Commissione europea, Pittini adotta le misure di sicurezza adatte ed appropriate per proteggere i Dati. Conseguentemente l'eventuale trasferimento dei Dati in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, come le clausole contrattuali tipo di protezione dei dati, ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del GDPR. Nel caso in cui il Cliente desiderasse ottenere maggiori informazioni in merito alle garanzie in essere e richiedere una copia delle stesse, può contattare in ogni momento Pittini secondo le modalità indicate in questa informativa. 8. QUALI SONO I DIRITTI DEL CLIENTE In relazione al trattamento dei Dati descritto in questa informativa, il Cliente può esercitare in ogni momento, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi: ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritto di accesso); aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica); chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); opporsi al trattamento (diritto di opposizione); revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it ) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali; ricevere una copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano, per trasferirli a sè stesso o ad un diverso fornitore di servizi, nelle ipotesi in cui Pittini effettui il trattamento di tali Dati sulla base del suo consenso o sulla base della circostanza che il trattamento è necessario per la fornitura dei servizi e/o prodotti richiesti ed i Dati sono trattati attraverso strumenti automatizzati (diritto alla portabilità dei dati). Per esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali in ogni momento e gratuitamente è possibile scrivere all’indirizzo pittini@live.it oppure rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile inviando una richiesta all'indirizzo pittini@live.it , oppure indirizzando la comunicazione via posta alla Capogruppo: Pittini Group Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 - Bari c.a.: Responsabile della Protezione dei Dati Nel contattarci, il Cliente dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente. 9. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI La presente informativa può essere soggetta a variazioni anche in conseguenza di eventuali modifiche e/o integrazioni normative. Eventuali modifiche saranno notificate in anticipo.
- Dottore commercialista
Consulente fiscale, aziendale e del lavoro. Si garantisce massima serietà e professionalità. Il commercialista è il nostro mestiere. Prenota l'appuntamento. Siamo ad aspettarti per fornirti consulenze ad alto livello professionale. Genera valore Aiutiamo i clienti a generare valore a lungo termine per tutti gli stakeholder. Competenze SERVIZI Potenziati dall'analisi dati e dall'innovazione tecnologica, i nostri servizi e soluzioni offrono sicurezza tramite la verifica e supportano i clienti nel loro percorso di trasformazione, crescita e gestione operativa. Amministrativo Pianificazione, finanza, bilancio Scopri di più Fiscale Assistenza, dichiarazioni, imposte Scopri di più Societario Costituzione, gestione, operazioni straordinarie Scopri di più Lavoro Consulenza del lavoro Scopri di più Giudiziario Interpelli giudiziari e controversie Scopri di più Applicazioni INDUSTRIE Scopri come gli insight e i servizi di PITTINI stanno aiutando a ridefinire il futuro del tua azienda. Finanza Trasporti Ospitalità Consumi Real estate Aggiornamenti Esplora il nostro punto di vista sulle sfide odierne 1 2 3 4 5 Guide 1 2 3 4 Dashboard Prodotti Le ultime novità da PITTINI Offriamo una vasta gamma di prodotti per le aziende, progettati per soddisfare le diverse esigenze fiscali e contabili. La nostra missione è fornire servizi di alta qualità e supporto personalizzato per garantire la crescita e il successo dei nostri clienti. Affidati a noi per semplificare la gestione delle tue aziende. Tutti i prodotti Consulente Incasa Vista rapida Cedolare secca Indichiarazione Vista rapida Dichiarazione imposta di bollo assolta in modo virtuale Indichiarazione Vista rapida Dichiarazione di successione Indichiarazione Vista rapida Dichiarazione di adesione e variazione Iva di gruppo (modello 26) Indichiarazione Vista rapida Dichiarazione d'imposta sostitutiva sui finanziamenti Indichiarazione Vista rapida Redditi Società di persone Indichiarazione Vista rapida Cupe Indichiarazione Vista rapida Modello Redditi Società di capitali Indichiarazione Vista rapida Redditi persone fisiche Indichiarazione Vista rapida Unico Indichiarazione Vista rapida IVA Indichiarazione Vista rapida Redditi Enti non commerciali Enc Indichiarazione Vista rapida ISA (Indici sintetici di affidabilità) Indichiarazione Vista rapida Consolidato nazionale e Mondiale 2025 Indichiarazione Vista rapida Autodichiarazione requisiti Temporary framework Indichiarazione Vista rapida IRAP Indichiarazione Vista rapida Modello 770/2025 Indichiarazione Vista rapida Modello 730/2025 Inamministrazione Vista rapida Rettifica Ateco 2025 Inamministrazione Vista rapida MUD 2025 Inimpresa Vista rapida Bonus colonnine domestiche Inimpresa Vista rapida Mini Contratti di Sviluppo Inimpresa Vista rapida Fondo per il sostegno alla transizione industriale Inimpresa Vista rapida Startup e PMI innovative Inimpresa Vista rapida Mobilità Sostenibile Consulente amministrativo Vista rapida Visure catastali Consulente giurisdizionale Vista rapida Consulente giurisdizionale Consulente del lavoro Vista rapida Consulenza del lavoro Consulente fiscale Vista rapida Agenda Fiscale Consulente fiscale Vista rapida Regime Fiscale Forfettario 2025 Eventi Date multiple Vicenza Oro ven 05 set Vicenza Dettagli Carriere Entra nel nostro team Saremo felici di conoscerti e di ricontattarti non appena avremo un ruolo adatto a te. Esplora le opportunità di lavoro
- LAVORO | PITTINI
Lavoro Servizi Eventi Post Faq Contatti Sei in: PITTINI > SERVIZI Consulenza del lavoro Lo Studio, grazie alla stabile collaborazione di Avvocati giuslavoristi e di Consulenti del lavoro, è in grado di fornire assistenza ad imprese nazionali ed internazionali nella gestione di ogni aspetto relativo ai rapporti tra datore di lavoro e lavoratori. Le problematiche più complesse vengono tipicamente affrontate da un team di esperti di comprovata esperienza, mentre le tematiche più ricorrenti sono gestite da un Consulente del lavoro, regolarmente abilitato alla professione, e che segue il Cliente in maniera dedicata e continuativa. Il vantaggio di avere dei professionisti che utilizzano procedure ed impostazioni condivise si riflette in una maggiore garanzia per il Cliente che i passaggi delle informazioni rilevanti avvengano senza errori o interruzioni e, soprattutto, senza che sia necessario il suo costante intervento come tipicamente avviene quando, ad esempio, la contabilità e le paghe vengono affidate a studi professionali diversi. Consulenza in materia giuslavoristica Supportiamo il cliente in tutte le fasi del rapporto di lavoro: assunzione (contratti di lavoro, comunicazioni obbligatorie, agevolazioni contributive); cessazione; licenziamento; trattative sindacali; procedure di cassa integrazione; vertenze individuali; calcolo crediti di lavoro; conciliazioni. Se nei casi più semplici può essere sufficiente l’apporto esclusivo del Consulente del lavoro, nei casi più complessi supportiamo il Cliente con l’intervento di un Avvocato giuslavorista. Elaborazione di paghe e contributi Si ricomprendono le seguenti attività tipiche: Elaborazione paghe (Lul mensile); Predisposizione report costo mensile / annuale; Predisposizione modello di pagamento F24 per il versamento di tributi e contributi; Richiesta del DURC ai fini della verifica della regolarità contributiva; Trasmissione denuncia Individuale e aziendale contributiva INPS (UNIEMENS); Elaborazione e trasmissione Amministrazione finanziaria CU – 770 annuali; Prospetto ratei e TFR; Gestione previdenza complementare e Enti competenti di gestione; Gestione ed adempimenti correlati rapporti di lavoro Collaboratori domestici e Badanti. E’ consuetudine dello Studio forfettizzare un importo annuale per dipendente relativamente alle attività periodiche indispensabili di base ed alla consulenza per poi suddividerlo equamente nel corso dell’anno; ciò evita di avere un basso costo mensile (solo all’apparenza vantaggioso) ma un alto costo per l’elaborazione degli adempimenti annuali nell’anno successivo. Welfare aziendale Tra le attività del Consulente del lavoro negli ultimi anni è emersa la specializzazione nella redazione del piano di welfare aziendale che comprende uno studio specifico dell’azienda e dei suoi lavoratori mirato a formulare un complesso di benefits per migliorare la qualità lavorativa e di vita del dipendente consentendo al contempo una detassazione importante delle premialità erogate. I benefits possono essere di varia natura, come ad esempio: buoni carburante, sostenimento di spese di trasporto, per la salute, l’istruzione e il tempo libero. Il tutto si traduce per il datore di lavoro in un notevole risparmio fiscale e per il lavoratore in una parte di retribuzione detassata dove il netto corrisponde al lordo, dal momento che i benefits ricompresi nel welfare sono esenti da tasse e contributi. Sicurezza del lavoro Grazie alla collaborazione con aziende specializzate siamo in grado di assistervi negli adempimenti relativi alla sicurezza del lavoro quali, principalmente: Elaborazione del Documento di valutazione dei rischi DVR 81/08; Formazione obbligatoria dei lavoratori; Nomina Rspp – Rsl – Medico competente del lavoro. Consulenza previdenziale Grazie ai nostri esperti siamo in grado di offrire ad imprenditori, lavoratori autonomi, dipendenti (quadri e dirigenti) consulenze mirate all’analisi e alla verifica dei contributi versati nell’ottica di massimizzare la futura pensione evitando così comportamenti erronei e potenziali “sprechi” contributivi. Di conseguenza, possiamo assistervi nella richiesta di: pensione di vecchiaia e anticipata; pensione in cumulo con tutte le Casse; pensioni con opzione al sistema contributivo; pensioni in computo con la Gestione separata; riscatti; r ichieste di accredito contribuzioni figurative. Eventi in programma 73 giorni all'evento Job Evolution 2025 14 ott 2025, 09:30 – 13:30 Evento ibrido Scopri di più Dettagli Le ultime notizie del lavoro È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cosa si intende per fare carriera? Percorso legato ad un ambiente lavorativo, attraverso il quale si raggiungono posizioni via via di maggiori responsabilità e potere. Cosa sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)? Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), noti anche come Obiettivi Globali, sono un insieme di 17 obiettivi interconnessi adottati dalle Nazioni Unite nel 2015 come modello per un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Questi obiettivi mirano a porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che entro il 2030 tutte le persone godano di pace e prosperità. Cosa è una dichiarazione dei redditi? La dichiarazione dei redditi è il documento contabile attraverso il quale il cittadino-contribuente comunica al fisco le proprie entrate, ovvero il proprio reddito, ed effettua i versamenti delle imposte relative a partire dalla base imponibile e dalle aliquote fiscali per ciascuna imposta dovuta. Chi è il consulente giudiziario? Un consulente giudiziario, in Italia, si riferisce principalmente al Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), un professionista nominato dal giudice per assisterlo in questioni tecniche, fornendo la propria expertise in specifiche discipline. Il CTU svolge un ruolo ausiliario, redigendo perizie e offrendo chiarimenti tecnici durante il processo, aiutando il giudice a prendere decisioni più consapevoli. Chi è il consulente del lavoro? Il consulente del lavoro è un libero professionista che si occupa di consulenza in ambito giuslavorativo in Italia con competenze specifiche nell'amministrazione del personale subordinato e parasubordinato per conto delle imprese ed enti. Chi è un consulente societario? Professionista che fornisce assistenza alle aziende in tutte le fasi della loro vita societaria, dalla costituzione alla gestione ordinaria e alle operazioni straordinarie. Che cosa fa il fiscalista? Il fiscalista è un commercialista specializzato nella compilazione dei complessi adempimenti dichiarativi relativi ai tributi ed alle tasse. Cosa fa l'impiegato amministrativo? Se l'impiegato lavora nell'ufficio amministrativo di grandi aziende, solitamente risponde a un responsabile o un direttore amministrativo. In questi casi, è spesso richiesta la specializzazione in una precisa mansione. D'altra parte, nelle aziende medio piccole, chi lavora come impiegato amministrativo può occuparsi di più aspetti contemporaneamente, coordinando il proprio lavoro con i responsabili delle altre aree aziendali e rispondendo direttamente al titolare dell'azienda. Un terzo possibile sbocco lavorativo per impiegati amministrativi è costituito dalle società di servizi, che offrono consulenza e assistenza amministrativa e contabile alle aziende. In tal caso, questa figura ha una certa autonomia nello svolgimento del proprio lavoro, ma anche diverse responsabilità in più. Chi è l'impiegato amministrativo? Chi lavora nel ruolo di impiegato amministrativo gestisce ogni aspetto amministrativo, finanziario e tributario di un'azienda.Il suo compito è fare in modo che l'impresa sia in regola con gli obblighi previsti dalla legge, dagli adempimenti burocratici alla contabilità aziendale, fino al rispetto delle scadenze fiscali. In quale altro modo possiamo aiutarti Riordino Soluzioni PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- GIUDIZIARIO | PITTINI
Il contenzioso tributario è un procedimento a cui può ricorrere un contribuente che ritiene che un atto che è stato emesso nei suoi confronti non sia fondato o legittimo. Giurisdizione Eventi Post Faq Contatti Sei in: PITTINI > SERVIZI Giurisdizione tributaria Organi e procedimenti relativi a tutti i tipi di controversie tra il cittadino e lo stato ( c. amministrativo, contabile, tributario ), e tra privato e un'impresa. GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Assistenza & Rappresentanza INTERPELLI Assistenza GIUDIZIARI Curatela & Amministrazione CONTROVERSIE Consulente Al momento non ci sono eventi Le ultime notizie giudiziarie 1 2 3 È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cosa si intende per fare carriera? Percorso legato ad un ambiente lavorativo, attraverso il quale si raggiungono posizioni via via di maggiori responsabilità e potere. Cosa sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)? Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), noti anche come Obiettivi Globali, sono un insieme di 17 obiettivi interconnessi adottati dalle Nazioni Unite nel 2015 come modello per un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Questi obiettivi mirano a porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che entro il 2030 tutte le persone godano di pace e prosperità. Cosa è una dichiarazione dei redditi? La dichiarazione dei redditi è il documento contabile attraverso il quale il cittadino-contribuente comunica al fisco le proprie entrate, ovvero il proprio reddito, ed effettua i versamenti delle imposte relative a partire dalla base imponibile e dalle aliquote fiscali per ciascuna imposta dovuta. Chi è il consulente giudiziario? Un consulente giudiziario, in Italia, si riferisce principalmente al Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), un professionista nominato dal giudice per assisterlo in questioni tecniche, fornendo la propria expertise in specifiche discipline. Il CTU svolge un ruolo ausiliario, redigendo perizie e offrendo chiarimenti tecnici durante il processo, aiutando il giudice a prendere decisioni più consapevoli. Chi è il consulente del lavoro? Il consulente del lavoro è un libero professionista che si occupa di consulenza in ambito giuslavorativo in Italia con competenze specifiche nell'amministrazione del personale subordinato e parasubordinato per conto delle imprese ed enti. Chi è un consulente societario? Professionista che fornisce assistenza alle aziende in tutte le fasi della loro vita societaria, dalla costituzione alla gestione ordinaria e alle operazioni straordinarie. Che cosa fa il fiscalista? Il fiscalista è un commercialista specializzato nella compilazione dei complessi adempimenti dichiarativi relativi ai tributi ed alle tasse. Cosa fa l'impiegato amministrativo? Se l'impiegato lavora nell'ufficio amministrativo di grandi aziende, solitamente risponde a un responsabile o un direttore amministrativo. In questi casi, è spesso richiesta la specializzazione in una precisa mansione. D'altra parte, nelle aziende medio piccole, chi lavora come impiegato amministrativo può occuparsi di più aspetti contemporaneamente, coordinando il proprio lavoro con i responsabili delle altre aree aziendali e rispondendo direttamente al titolare dell'azienda. Un terzo possibile sbocco lavorativo per impiegati amministrativi è costituito dalle società di servizi, che offrono consulenza e assistenza amministrativa e contabile alle aziende. In tal caso, questa figura ha una certa autonomia nello svolgimento del proprio lavoro, ma anche diverse responsabilità in più. Chi è l'impiegato amministrativo? Chi lavora nel ruolo di impiegato amministrativo gestisce ogni aspetto amministrativo, finanziario e tributario di un'azienda.Il suo compito è fare in modo che l'impresa sia in regola con gli obblighi previsti dalla legge, dagli adempimenti burocratici alla contabilità aziendale, fino al rispetto delle scadenze fiscali. In quale altro modo possiamo aiutarti Riordina Soluzioni PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- ART. 102 Ammortamento dei beni materiali [n.d.r. ex art. 67] (1) (2) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 102 Ammortamento dei beni materiali [n.d.r. ex art. 67] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. 2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (3), ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. (4) (5) 3. [...] (6) 4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione. 5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute. 6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell’esercizio [...] (7) L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. (8) Resta ferma la deducibilità nell’esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. 7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (9) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni (10). Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96. (11) 8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell’affittuario o dell’usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalità di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando già dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso. (12) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell’articolo 2561 del codice civile, concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili. (12) 9. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. (13) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, l’art. 6, DL 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2009 n. 102, ha disposto la revisione entro il 31.12.2009 dei coefficienti di ammortamento di cui al DM 31.12.1988 e la contestuale compensazione con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. (3) Si veda il DM 31.12.1988, pubblicato in G.U. 2.2.1989 n. 27, S.O. n. 8. (4) Ai sensi dell’art. 1, comma 34, L. 24.12.2007 n. 244, in attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nell’art. 164, comma 1, lett. b) e nell’art. 102-bis, comma 7 primo periodo, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista prevista dal comma 2, e l’eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi. (5) Si veda l’art. 1 co. 65-68 della L. 197/2022 in relazione all’ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio. (6) Comma abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. n), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell’ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l’ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.“. In precedenza, le parole “Fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;“ erano state sostituite alle precedenti “La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;“ dall’art. 36, comma 5, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (7) Le parole “; per i beni ceduti, nonchè per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione” sono state soppresse dall’art. 3, comma 16-quater, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del medesimo comma, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 29.4.2012. In precedenza, le medesime parole erano state sostituite alle precedenti “per i beni ceduti nel corso dell’esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione” dall’art. 6, comma 9, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal 2.12.2005. (8) Si vedano: - DM 13.10.1994, pubblicato in G.U. 12.11.1994 n. 265; - DM 9.5.1989, pubblicato in G.U. 30.5.1989 n. 124; - DM 13.7.1981, pubblicato in G.U. 17.7.1981 n. 195. (9) Le parole “alla metà“ sono state sostituite alle precedenti “ai due terzi” dall’art. 1, comma 162, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 163 la disposizione si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. (10) Le parole “in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni” sono state sostituite alle precedenti “in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni” dall’art. 1, comma 162, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 163 la disposizione si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. (11) Comma sostituito dall’art. 4-bis, comma 1, lett. b), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 29.4.2012. Testo precedente: “Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96.“. In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. n), n. 2, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (12) Periodo inserito dall’art. 6, comma 9, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal 2.12.2005. (13) Comma sostituito dall’art. 1, comma 401, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Ai sensi del successivo comma 403, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006. Testo precedente: “Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e mmanutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.“. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! 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- 18. Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera [n.d.r. ex art. 16-bis] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 18. Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera [n.d.r. ex art. 16-bis] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 1- bis (2), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all’articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Testo precedente: “Art. 16-bis (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera). - 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992.“. (2) Le parole “comma 1-bis” sono state sostituite alle precedenti “commi 1-bis e 1-ter” dall’art. 2, comma 15, lett. a), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma 24, la disposizione esplica effetto a decorrere dall’1.1.2012. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio