ART. 102 Ammortamento dei beni materiali [n.d.r. ex art. 67] (1) (2)
1. Le quote di ammortamento del costo dei beni
materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa
sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in
funzione del bene.
2. La deduzione è ammessa in misura non superiore
a quella risultante dall’applicazione al costo
dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale (3), ridotti alla metà per il
primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie
di beni omogenei in base al normale periodo
di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
(4) (5)
3. [...] (6)
4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente
ammortizzati dal complesso produttivo,
il costo residuo è ammesso in deduzione.
5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a
516,46 euro è consentita la deduzione integrale
delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono
state sostenute.
6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento
e trasformazione, che dal bilancio
non risultino imputate ad incremento del costo dei
beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite
del 5 per cento del costo complessivo di tutti i
beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio
dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili;
per le imprese di nuova costituzione il limite
percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul
costo complessivo quale risulta alla fine dell’esercizio
[...] (7) L’eccedenza è deducibile per quote
costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici
settori produttivi possono essere stabiliti, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
diversi criteri e modalità di deduzione. (8) Resta
ferma la deducibilità nell’esercizio di competenza
dei compensi periodici dovuti contrattualmente a
terzi per la manutenzione di determinati beni, del
cui costo non si tiene conto nella determinazione
del limite percentuale sopra indicato.
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa
concedente che imputa a conto economico
i relativi canoni deduce quote di ammortamento
determinate in ciascun esercizio nella misura risultante
dal relativo piano di ammortamento finanziario.
Per l’impresa utilizzatrice che imputa a
conto economico i canoni di locazione finanziaria,
a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la
deduzione è ammessa per un periodo non inferiore
alla metà (9) del periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente stabilito a norma del
comma 2, in relazione all’attività esercitata
dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, la
deduzione è ammessa per un periodo non inferiore
a dodici anni (10). Per i beni di cui all’articolo
164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni
di locazione finanziaria è ammessa per un periodo
non inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma
del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta
dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo
96. (11)
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le
quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione
del reddito dell’affittuario o dell’usufruttuario.
Le quote di ammortamento sono commisurate
al costo originario dei beni quale risulta
dalla contabilità del concedente e sono deducibili
fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato
ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente
il registro dei beni ammortizzabili o altro
libro o registro secondo le modalità di cui
all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1996, n. 695, considerando già
dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le
quote relative al periodo di ammortamento già decorso.
(12) Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano nei casi di deroga convenzionale
alle norme dell’articolo 2561 del codice civile,
concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza
dei beni ammortizzabili. (12)
9. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego
e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per servizi di comunicazione elettronica
ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma
1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80
per cento. La percentuale di cui al precedente periodo
è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi
ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun
veicolo. (13)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi
dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico,
l’art. 6, DL 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L. 3.8.2009 n. 102, ha disposto la revisione entro il 31.12.2009 dei
coefficienti di ammortamento di cui al DM 31.12.1988 e la contestuale
compensazione con diversi coefficienti per i beni industrialmente
meno strategici.
(3) Si veda il DM 31.12.1988, pubblicato in G.U. 2.2.1989 n. 27, S.O. n.
8.
(4) Ai sensi dell’art. 1, comma 34, L. 24.12.2007 n. 244, in attesa della
revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per
il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007,
per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo,
esclusi quelli indicati nell’art. 164, comma 1, lett. b) e nell’art. 102-bis,
comma 7 primo periodo, non si applica la riduzione a metà del coefficiente
tabellare prevista prevista dal comma 2, e l’eventuale differenza
non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione
dei redditi.
(5) Si veda l’art. 1 co. 65-68 della L. 197/2022 in relazione all’ammortamento
dei fabbricati strumentali per le imprese operanti nei settori
del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.
(6) Comma abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. n), n. 1, L.
24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285.
Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31.12.2007.
Testo precedente: “La misura massima indicata nel comma 2 può
essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni
rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui
all’articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata
fino a due volte per ammortamento anticipato nell’esercizio in
cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell’ipotesi di
beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l’ammortamento anticipato
può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell’esercizio
in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere
variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione
al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.“.
In precedenza, le parole “Fatta eccezione per i beni di cui all’articolo
164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a
due volte per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione e nei due successivi;“ erano state sostituite alle
precedenti “La misura stessa può essere elevata fino a due volte,
per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati
in funzione per la prima volta e nei due successivi;“ dall’art. 36, comma
5, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L.
4.8.2006 n. 248.
(7) Le parole “; per i beni ceduti, nonchè per quelli acquisiti nel corso
dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione
spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per
il cessionario, al costo di acquisizione” sono state soppresse dall’art.
3, comma 16-quater, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del medesimo comma, la disposizione
si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al
29.4.2012.
In precedenza, le medesime parole erano state sostituite alle precedenti
“per i beni ceduti nel corso dell’esercizio la deduzione spetta in
proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario,
al costo di acquisizione” dall’art. 6, comma 9, lett. a), DLgs.
18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in
vigore dal 2.12.2005.
(8) Si vedano:
- DM 13.10.1994, pubblicato in G.U. 12.11.1994 n. 265;
- DM 9.5.1989, pubblicato in G.U. 30.5.1989 n. 124;
- DM 13.7.1981, pubblicato in G.U. 17.7.1981 n. 195.
(9) Le parole “alla metà“ sono state sostituite alle precedenti “ai due
terzi” dall’art. 1, comma 162, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata
in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi
del successivo comma 163 la disposizione si applica ai contratti di
locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
(10) Le parole “in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per
un periodo non inferiore a dodici anni” sono state sostituite alle precedenti
“in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola
di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici
anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un
periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno
a diciotto anni” dall’art. 1, comma 162, lett. b), L. 27.12.2013 n.
147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore
dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 163 la disposizione si
applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
(11) Comma sostituito dall’art. 4-bis, comma 1, lett. b), DL 2.3.2012
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi
del successivo comma 2, la disposizione si applica ai contratti stipulati
a decorrere dal 29.4.2012.
Testo precedente: “Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa
concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce
quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella
misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per
l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione
finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata
del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2,
in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni
immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente
determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a
diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non
è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto
anni. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità
dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione
che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2.
La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole
dell’articolo 96.“.
In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 1, comma 33,
lett. n), n. 2, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n.
300, S.O. n. 285.
(12) Periodo inserito dall’art. 6, comma 9, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n.
247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal
2.12.2005.
(13) Comma sostituito dall’art. 1, comma 401, L. 27.12.2006 n. 296,
pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Ai sensi del successivo
comma 403, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006.
Testo precedente: “Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e mmanutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui all’articolo 21 della tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili
nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente
periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto
per ciascun veicolo.“.
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