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24. Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti [n.d.r. ex art. 21]

Ultimo aggiornamento del:

1. Nei confronti dei non residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.

2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 10.

3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell’articolo 16-bis(1). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono. (2)

3 bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano (3) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto (4) di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. (5)

Note:

(1) Le parole “, e dell’articolo 16-bis” sono state aggiunte dall’art. 4, comma 1, lett. d), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276.

(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. e), L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.

Testo precedente: “Le detrazioni di cui all’articolo 13-bis [15, n.d.r.] spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo.“.

In precedenza, il comma era stato sostituito al precedente dall’art. 36, comma 22, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, pubblicata in G.U. 11.8.2006 n. 186, S.O. n. 183.

Testo precedente: “Le detrazioni di cui all’articolo 13-bis [15, n.d.r.] spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.“.

(3) Le parole “nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano” sono state sostituite alle precedenti “nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo” dall’art. 1, comma 954, lett. c), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016.

(4) Si veda il DM 21.9.2015, pubblicato in G.U. 5.10.2015 n. 231.

(5) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, L. 30.10.2014 n. 161, pubblicata in G.U. 10.11.2014 n. 261, S.O. n. 83. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.

31 marzo 2025

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