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46. Versamenti dei soci [n.d.r. ex art. 43]

Ultimo aggiornamento del:

1. Le somme versate alle società commerciali e

agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b),

dai loro soci o partecipanti si considerano date a

mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti

non risulta che il versamento è stato fatto ad altro

titolo.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per le

somme versate alle associazioni e ai consorzi dai

loro associati o partecipanti.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

Testo precedente: “Art. 43 (Versamenti dei soci). - 1. Le somme versate

alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dai loro

soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni

dei redditi della società non risulta che il versamento è stato

fatto ad altro titolo.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle

associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.“.

31 marzo 2025

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