46. Versamenti dei soci [n.d.r. ex art. 43]
1. Le somme versate alle società commerciali e
agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b),
dai loro soci o partecipanti si considerano date a
mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti
non risulta che il versamento è stato fatto ad altro
titolo.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per le
somme versate alle associazioni e ai consorzi dai
loro associati o partecipanti.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
Testo precedente: “Art. 43 (Versamenti dei soci). - 1. Le somme versate
alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dai loro
soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni
dei redditi della società non risulta che il versamento è stato
fatto ad altro titolo.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle
associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.“.
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