ART. 68 Plusvalenze [n.d.r. ex art. 82]
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a), b) e b-bis)
(3) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite
dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo
di imposta e il prezzo di acquisto o il costo
di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni
altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili
di cui alle lettere b) e b-bis) (4) del comma
1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume
come prezzo di acquisto o costo di costruzione
quello sostenuto dal donante. (5) Per gli immobili
di cui alla lettera b-bis) del comma 1
dell’articolo 67, ai fini della determinazione dei
costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi
agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decretolegge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si
siano conclusi da non più di cinque anni all’atto
della cessione, non si tiene conto delle spese relative
a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo
nella misura del 110 per cento e siano
state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121,
comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge
n. 34 del 2020. (6) Nel caso in cui gli interventi
agevolati si siano conclusi da più di cinque anni
all’atto della cessione, nella determinazione dei
costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per
cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo
nella misura del 110 per cento e siano
state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.
(6) Per i medesimi immobili di cui alla lettera
b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, acquisiti
o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque
anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione,
determinato ai sensi dei periodi precedenti,
è rivalutato in base alla variazione dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. (6)
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1
dell’articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima
dell’inizio della lottizzazione o delle opere si assume
come prezzo di acquisto il valore normale nel
quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi
acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti
su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati
tenendo conto del valore normale del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle
opere ovvero a quella di inizio della costruzione.
Il costo dei terreni suscettibili d’utilizzazione edificatoria
di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo
67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato
di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati nonché
dell’imposta comunale sull’incremento di valore
degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto
di successione o donazione si assume come prezzo
di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce
ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato,
aumentato di ogni altro costo successivo
inerente, nonché dell’imposta comunale sull’incremento
di valore degli immobili e di successione.
2 bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del
comma 1 dell’articolo 67, diverse da quelle derivanti
dalla partecipazione in società semplici e
da quelle di cui al comma 4 del presente articolo,
per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate
algebricamente alla corrispondente quota
delle relative minusvalenze; se le minusvalenze
sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata
in deduzione, fino a concorrenza del 5 per
cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione
che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze
sono state realizzate. Le disposizioni
di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni
di partecipazioni qualificate aventi i requisiti
di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1
dell’articolo 87, effettuate da società ed enti
commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera
d), privi di stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, residenti in uno Stato appartenente
all’Unione europea o allo Spazio economico europeo
che consente un adeguato scambio di informazioni
e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito
delle società. (7)
3. [...] (8)
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione
dei contratti stipulati con associanti non residenti
che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonchè le
plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma
1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione
di partecipazioni al capitale o al patrimonio,
titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44,
comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo
109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese
o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, salvo la
dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio
dell’interpello secondo le modalità del comma 3
dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione
indicata nella lettera b) del comma 2 del
medesimo articolo, concorrono a formare il reddito
per il loro intero ammontare. (9) La disposizione
del periodo precedente non si applica alle partecipazioni,
ai titoli e agli strumenti finanziari [...]
(10) emessi da società i cui titoli sono negoziati
nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai
periodi precedenti sono sommate algebricamente
alle relative minusvalenze; se le minusvalenze
sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata
in deduzione integralmente dall’ammontare
delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non
oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza della condizione indicata nella lettera
b) del comma 2 dell’articolo 47-bis, ma non abbia
presentato l’istanza di interpello prevista dal comma
3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata,
non abbia ricevuto risposta favorevole, la
percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione
di partecipazioni in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all’articolo
47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente;
nei casi di mancata o incompleta indicazione
nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall’articolo 8, comma
3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. (11) Ai fini del presente comma, la
condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2,
lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin
dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti
detenuti da più di cinque periodi di imposta e
oggetto di realizzo con controparti non appartenenti
allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente
che tale condizione sussista, ininterrottamente,
per i cinque periodi d’imposta anteriori al
realizzo stesso. (12) Ai fini del precedente periodo
si considerano appartenenti allo stesso gruppo
i soggetti residenti o non residenti nel territorio
dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di
controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167
ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o non residente nel territorio
dello Stato. (12) (13)
4 bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni
in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis,
comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui
al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al
cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo
167, residente nel territorio dello Stato, ovvero
alle cedenti residenti sue controllate, spetta
un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in
ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo
di possesso della partecipazione, in proporzione
delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta
italiana relativa a tali plusvalenze. (14) La detrazione
del credito d’imposta di cui al periodo
precedente spetta per l’ammontare dello stesso
non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 47,
comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione
dell’imposta, è computato in aumento del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato
omesso soltanto il computo del credito d’imposta
in aumento del reddito complessivo, si può
procedere di ufficio alla correzione anche in sede
di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione
dei redditi. (15)
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) (16),
diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del
presente articolo, (17) e c-ter) del comma 1
dell’articolo 67 sono sommate algebricamente alle
relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle
perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze
ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies)
del comma 1 dello stesso articolo 67; se l’ammontare
complessivo delle minusvalenze e delle perdite
è superiore all’ammontare complessivo delle
plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può
essere portata in deduzione, fino a concorrenza,
dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi
d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione
che sia indicata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le
minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite
dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero
la somma od il valore normale dei beni rimborsati
ed il costo od il valore di acquisto assoggettato
a tassazione, aumentato di ogni onere inerente
alla loro produzione, compresa l’imposta di successione
e donazione, con esclusione degli interessi
passivi. Nel caso di acquisto per successione,
si assume come costo il valore definito o, in
mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta
di successione, nonché, per i titoli esenti da tale
imposta, il valore normale alla data di apertura
della successione. Nel caso di acquisto per donazione
si assume come costo il costo del donante.
Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite
sulla base di aumento gratuito del capitale il costo
unitario è determinato ripartendo il costo originario
sul numero complessivo delle azioni, quote
o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni
nelle società indicate dall’articolo 5, il costo
è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite
imputate al socio e dal costo si scomputano, fino
a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti
al socio. Per le valute estere cedute a termine
si assume come costo il valore della valuta
al cambio a pronti vigente alla data di stipula del
contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto
è documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti,
in mancanza della documentazione del costo, si
assume come costo il valore della valuta al minore
dei cambi mensili accertati ai sensi dell’articolo
110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la
plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono
determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.
6 bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 1, dell’articolo 67 derivanti dalla cessione
di partecipazioni al capitale in società di cui
all’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti
ad esse equiparati, e all’articolo 73, comma 1, lettera
a), costituite da non più di sette anni, possedute
da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli
strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle
disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi
alle medesime società, rispettivamente posseduti
e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto
esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni
dal loro conseguimento, siano reinvestite in società
di cui all’articolo 5 e all’articolo 73, comma 1,
lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto
di partecipazioni al capitale delle medesime,
semprechè si tratti di società costituite da
non più di tre anni. (18) (19)
6 ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma
6-bis precedente non può in ogni caso eccedere
il quintuplo del costo sostenuto dalla società le
cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei
cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione
o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili,
diversi dagli immobili, e di beni immateriali
ammortizzabili, nonchè per spese di ricerca e
sviluppo. (18) (19)
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata,
nonché dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non
riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione
in società ed enti soggetti all’imposta sul
reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed
agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma
2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109,
comma 9, lettera b) (20);
b) [...] (21)
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come corrispettivo il valore
normale della valuta alla data di effettuazione del
prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le
plusvalenze sono determinate in misura pari al
[...] (22) corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere
in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera cquater),
del comma 1 dell’articolo 67, il corrispettivo
è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente
aumentato o diminuito dei premi pagati o
riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento
del corrispettivo la plusvalenza è determinata
con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto
proporzionalmente corrispondente alle
somme percepite nel periodo d’imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1
dell’articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica
dei differenziali positivi o negativi, nonché
degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti,
in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per
la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze
e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si
applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi
su opzioni, salvo che l’opzione non sia stata chiusa
anticipatamente o ceduta, concorrono a formare
il reddito nel periodo d’imposta in cui l’opzione
è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il
suo esercizio. Qualora a seguito dell’esercizio
dell’opzione siano cedute le attività di cui alle lettere
c), c-bis) o c-ter), dell’articolo 67, i premi pagati
o riscossi concorrono alla determinazione
delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della
lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze
derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
merci non concorrono a formare il reddito, anche
se la cessione è posta in essere in dipendenza dei
rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma
1 dell’articolo 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera
c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67, sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale
dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati
ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni
onere inerente alla loro produzione, con esclusione
degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito
e dalla somma rimborsata si scomputano i
redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto
maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale
maturati a favore del creditore originario ma
non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera
f) del comma 7.
9 bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies)
del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il
valore normale delle cripto-attività permutate e il
costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui
al primo periodo sono sommate algebricamente
alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono
superiori alle plusvalenze, per un importo superiore
a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione
integralmente dall’ammontare delle plusvalenze
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
a condizione che sia indicata nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale
le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di
acquisto per successione, si assume come costo
il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato
agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è
documentato con elementi certi e precisi a cura
del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero.
I proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività
percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati
a tassazione senza alcuna deduzione.
(23)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato
in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso
che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione
e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un
maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore
anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”.
(3) Le parole “alle lettere a), b) e b-bis)“ sono state sostituite alle precedenti
“alle lettere a) e b)“ dall’art. 1, comma 64, lett. b), n. 1), L.
30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40.
Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi
commi 65 e 66.
(4) Le parole “alle lettere b) e b-bis)“ sono state sostituite alle precedenti
“alla lettera b)“ dall ’art. 1, comma 64, lett. b), n. 2), L.
30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40.
Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi
commi 65 e 66.
(5) Periodo inserito dall’art. 37, comma 39, DL 4.7.2006 n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal
4.7.2006.
(6) Periodo inserito dall’art. 1, comma 64, lett. b), n. 3), L. 30.12.2023
n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione
della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e
66.
(7) Comma inserito dall’art. 1, comma 59, lett. a), L. 30.12.2023 n.
213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40.
(8) Comma abrogato dall’art. 1, comma 999, lett. a), L. 27.12.2017 n.
205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo
comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale
percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a
decorrere dal 1º gennaio 2019. Per i proventi non incassati riferibili
alle plusvalenze realizzate prima dell’1.1.2019 e derivanti dalle cessioni
delle partecipazioni qualificate, si applica ancora il regime della
concorrenza parziale al reddito (cfr. DM 26.5.2017 e DM 2.4.2008)
nella misura:
- del 58,14% per atti di realizzo posti in essere dall’1.1.2018;
- del 49,72% per gli atti di realizzo posti in essere dall’1.1.2009 al
31.12.2017;
- del 40% per gli atti di realizzo posti in essere prima dell’1.1.2009.
Testo precedente: “Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 67 diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo,
per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente
alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le
minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata
in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell’ammontare
delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione
che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.“.
In precedenza, le parole “diverse da quelle di cui al comma 4 del presente
articolo,“ erano state inserite dall’art. 4, comma 2, lett. a), DLgs.
18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183.
(9) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), DLgs.
29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del
successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a
decorrere dal medesimo periodo di imposta.
Testo precedente: “Le plusvalenze realizzate mediante la cessione
dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
nonchè le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1
dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al
capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo
44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9,
lettera b), emessi o stipulati da società residenti in uno Stato o territorio
a regime fiscale privilegiato incluso nel decreto o nel provvedimento
emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, salvo la dimostrazione,
anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità
del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle
condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87,
concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.“
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in
G.U. 22.9.2015 n. 220;
- l’art. 1, comma 83, lett. d), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U.
28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285.
(10) Le parole “di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell’articolo
67,“ sono state soppresse dall’art. 5, comma 1, lett. c), n. 2),
DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai
sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso
al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate
a decorrere dal medesimo periodo di imposta.
(11) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018
n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo
art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018,
nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal
medesimo periodo di imposta.
Testo precedente: “Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza
delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo
87, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla
lettera b) del comma 5 dell’articolo 167 ovvero, avendola presentata,
non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati
in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di
cui all’articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione
dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o
incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.“
In precedenza il periodo era stato inserito dall’art. 3, comma 1, lett.
b), n. 1), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220.
Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava a decorrere
dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili
distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo
periodo di imposta.
(12) Periodo inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018 n.
142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo
art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018,
nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal
medesimo periodo di imposta.
(13) Comma sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. b), DLgs. 18.11.2005
n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del
successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta
che iniziano a decorrere dall’1.1.2006.
Testo precedente: “Nonostante quanto previsto dal comma 3 concorrono
integralmente alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze
di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 se relative a
partecipazioni in società residenti in paesi o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, salvo l’avvenuta dimostrazione,
a seguito di esercizio dell’interpello secondo le modalità
del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle
condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87.“.
(14) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018
n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo
art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018,
nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal
medesimo periodo di imposta.
Testo precedente: “Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in
imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai
sensi dell’articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di
cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante
residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti
sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165
in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili
maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione
delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana
relativa a tali plusvalenze.“
(15) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), DLgs.
14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del
successivo comma 4, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle
plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.
(16) Le parole “Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)“ sono state
sostituite alle precedenti “Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis)“
dall’art. 1, comma 999, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in
G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma
1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire
dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal
1º gennaio 2019.
(17) Le parole “diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente
articolo,“ sono state sostituite alle precedenti “diverse da quelle di
cui al comma 4” dall’art. 1, comma 59, lett. b), L. 30.12.2023 n. 213,
pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40.
In precedenza, le parole “, diverse da quelle di cui al comma 4,“ erano
state inserite dall’art. 4, comma 2, lett. c), DLgs. 18.11.2005 n.
247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, con effetto per i
periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2006 ai sensi del
successivo comma 3.
(18) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, DL 25.6.2008 n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133, in vigore dal
22.8.2008.
(19) Ai sensi dell’art. 1, comma 583, lett. e), L. 27.12.2013 n. 147,
pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore
dall’1.1.2014, a partire dall’anno d’imposta 2014, sono abrogate le
agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione
dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui al presente
comma.
(20) Le parole “e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari
di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo
109, comma 9, lettera b)“ sono state inserite dall’art. 4, comma 2,
lett. d), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280,
S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno
effetto per i periodi d’imposta
che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.
(21) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 999, lett. c), L. 27.12.2017 n.
205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo
comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale
percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a
decorrere dal 1º gennaio 2019.
Testo precedente: “b) qualora vengano superate le percentuali di diritti
di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1
dell’articolo 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d’imposta
nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano
percepiti in tale periodo;“.
(22) Le parole “25 per cento del” sono state soppresse dall’art. 1,
comma 92, lett. c), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U.
30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40.
(23) Comma inserito dall’art. 1, comma 126, lett. b), L. 29.12.2022 n.
197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. Secondo l’art. 1,
comma 127 della L. 197/2022, le plusvalenze relative a operazioni
aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima
dell’1.1.2023 si considerano realizzate ai sensi dell’art. 67 del
TUIR e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data
possono essere portate in deduzione ai sensi dell’art. 68, comma 5
del medesimo TUIR. Ai fini della determinazione della plusvalenza si
applica l’art. 68, comma 6 del TUIR.
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