47bis. Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati
1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli
appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli
aderenti allo Spazio economico europeo con i
quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri
un effettivo scambio di informazioni, si considerano
privilegiati:
a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente
o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo
ai sensi dell’articolo 167, comma 2, da parte di
un partecipante residente o localizzato in Italia,
laddove si verifichi la condizione di cui al comma
4, lettera a), del medesimo articolo 167;
b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla
lettera a), laddove il livello nominale di tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile
in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto
anche di regimi speciali che non siano applicabili
strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti
analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato,
che risultino fruibili soltanto in funzione
delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali
del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente
sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre
riduzioni della base imponibile idonee a ridurre
il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e
semprechè, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica
complessivamente svolta dal soggetto estero,
l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione
del regime speciale risulti prevalente, in termini
di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte
dal citato soggetto.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del
presente testo unico che fanno riferimento ai regimi
fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto
residente o localizzato nel territorio dello Stato
che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni
di un’impresa o altro ente, residente o localizzato
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui al comma
1, può dimostrare che:
a) il soggetto non residente svolga un’attività economica
effettiva, mediante l’impiego di personale,
attrezzature, attivi e locali;
b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare
l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.
212.
Note:
(1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 1, lett. b), DLgs. 29.11.2018 n.
142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo
art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018,
nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal
medesimo periodo di imposta.
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