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47bis. Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati

Ultimo aggiornamento del:

1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli

appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli

aderenti allo Spazio economico europeo con i

quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri

un effettivo scambio di informazioni, si considerano

privilegiati:

a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente

o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo

ai sensi dell’articolo 167, comma 2, da parte di

un partecipante residente o localizzato in Italia,

laddove si verifichi la condizione di cui al comma

4, lettera a), del medesimo articolo 167;

b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla

lettera a), laddove il livello nominale di tassazione

risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile

in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto

anche di regimi speciali che non siano applicabili

strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti

analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato,

che risultino fruibili soltanto in funzione

delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali

del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente

sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre

riduzioni della base imponibile idonee a ridurre

il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e

semprechè, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica

complessivamente svolta dal soggetto estero,

l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione

del regime speciale risulti prevalente, in termini

di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte

dal citato soggetto.

2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del

presente testo unico che fanno riferimento ai regimi

fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto

residente o localizzato nel territorio dello Stato

che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni

di un’impresa o altro ente, residente o localizzato

in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

individuati in base ai criteri di cui al comma

1, può dimostrare che:

a) il soggetto non residente svolga un’attività economica

effettiva, mediante l’impiego di personale,

attrezzature, attivi e locali;

b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di

localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale

privilegiato di cui al comma 1.

3. Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare

l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11,

comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.

212.

Note:

(1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 1, lett. b), DLgs. 29.11.2018 n.

142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo

art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere

dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018,

nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal

medesimo periodo di imposta.

31 marzo 2025

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