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- ART. 66. Imprese minori [n.d.r. ex art. 79] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 66. Imprese minori [n.d.r. ex art. 79] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Il reddito d’impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57, dei proventi di cui all’articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101. (2) 2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L’indicazione di tali quote può essere effettuata anche secondo le modalità dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell’articolo 101. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di acDPR 22.12.1986 n. 917 - Art. 66 74 Documento generato il 16.2.2024 cantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all’articolo 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all’articolo 18 del decreto indicato al comma 1. 3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, [...] (3), 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 5, 7 e 9, lettera b), (4) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all’articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 109. [...] (5) 4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d’impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell’ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24. 5. Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. (6) Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all’articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 17, lett. a), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Ai sensi del successivo comma 23, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Testo precedente: “Il reddito d’impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 53 [57 e 85, n.d.r.] e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57 [59, 89 e 90, n.d.r.], comma 1, conseguiti nel periodo d’imposta e l’ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 [92, 93 e 94, n.d.r.] ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 54 [58 e 86, n.d.r.] e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 55 [88, n.d.r.] e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 66 [101, n.d.r.].“. (3) La parola “96” è stata soppressa dall’art. 1, comma 33, lett. d), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. (4) Le parole “109, commi 5, 7 e 9, lettera b),“ sono state sostituite alle precedenti “109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b)“ dall’art. 1, comma 17, lett. b), n. 1), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Ai sensi del successivo comma 23, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (5) Periodi soppressi dall’art. 1, comma 17, lett. b), n. 2), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Ai sensi del successivo comma 23, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Testo precedente: “I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga all’articolo 109, comma 2, lettera b), possono essere dedotti nell’esercizio nel quale è stato registrato il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 3, comma 8, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44; - l’art. 7, comma 2, lett. s), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. (6) Ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, DL 28.12.1998 n. 451, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.1999 n. 40, gli importi della deduzione forfetaria in esame sono fissati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, tenendo conto anche dell’adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all’anno precedente. Ai sensi dell’art. 1, comma 652, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, a decorrere dal 1º gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dal presente comma 5, spettano in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l’impresa e, nella misura del 35 per cento dell’importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo. Si vedano: - per il periodo d’imposta 2022, il comunicato Min. Economia e Finanze 16.6.2023 e il comunicato stampa Agenzia Entrate 16.6.2023 n. 28; - per il periodo d’imposta 2021, il comunicato Min. Economia e Finanze 28.6.2022 e il comunicato stampa Agenzia Entrate 28.6.2022 n. 64; - per il periodo d’imposta 2020, il comunicato Min. Economia e Finanze 30.6.2021 e il comunicato stampa Agenzia Entrate 30.6.2021 n. 43; - per il periodo d’imposta 2019, il comunicato Min. Economia e Finanze 18.8.2020 e il comunicato stampa Agenzia delle Entrate 26.8.2020 n. 59; - per il periodo d’imposta 2018, il comunicato stampa Min. Economia e Finanze 14.1.2019 n. 7 e il comunicato stampa Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 64; - per il periodo d’imposta 2017, il comunicato stampa Min. Economia e Finanze16.7.2018 n. 112; - per il periodo d’imposta 2016, il comunicato stampa Agenzia Entrate 4.7.2017 n. 145. Consulenza Fiscale Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 28 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 11, completamente rivista per recepire le innovazioni apportate dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 al Codice della crisi e dell’Insolvenza di cui al d.lgs.12 gennaio 2019, n. 14, esamina l’attività del collegio sindacale in situazioni di crisi dell’impresa e in caso di insolvenza. La vigilanza del collegio sindacale durante la crisi di impresa è orientata dalla disposizione di cui all’art. 2086, comma 2, c.c. e, sotto altro profilo, da quanto disposto dall’art. 120-bis d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Chiudono la Sezione la Norma sull’affitto di azienda in situazione di crisi (11.11) e quella che regola il ruolo del collegio sindacale durante la liquidazione giudiziale (11.12). 11.1 Vigilanza per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità 11.2 Vigilanza per la rilevazione tempestiva della crisi 11.3 Segnalazione all’organo amministrativo 11.4 Segnalazione all’assemblea e denunzia al Tribunale 11.5 Vigilanza durante la composizione negoziata 11.6 Vigilanza in ordine agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza adottati dall’impresa 11.7 Vigilanza in caso di domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito della documentazione 11.8 Vigilanza in caso di concordato con continuità Note Funzioni di Sindaco Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- ART. 117 Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (1) (2) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 117 Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. La società o l’ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all’articolo 120, possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo. 2. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 [...] (3) [...] (4) in qualità di controllanti ed a condizione: a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; b) di esercitare nel territorio dello Stato un’attività d’impresa, come definita dall’articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall’articolo 162, che assume la qualifica di consolidante (5). (6) 2 bis. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all’articolo 120, ad esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente di cui al comma 2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all’articolo 120. La controllata designata non può esercitare l’opzione con le società da cui è partecipata. Agli effetti del presente comma: a) la controllata designata, in qualità di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per le società o enti controllanti; b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente; c) l’efficacia dell’opzione è subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilità previste dall’articolo 127 per le società o enti controllanti; d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca (7) dell’opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 122 sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati; e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un’altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilità previste dall’articolo 127 per le società o enti controllanti relativamente ai precedenti periodi d’imposta di validità della tassazione di gruppo, in solido con la società designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo. (8) (9) 2 ter. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), controllati ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione come definita dal comma 1-bis dell’articolo 120. (10) 3. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1 (11), l’opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell’opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell’articolo 124, comma 4, per l’eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l’opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all’articolo 124. (12) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Si veda il DM 1.3.2018, pubblicato in G.U. 9.3.2018 n. 57. (3) La parola “precedente” è stata soppressa dall’art. 8, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (4) La parola “solo” è stata soppressa dall’art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. (5) Le parole “che assume la qualifica di consolidante” sono state sostituite alle precedenti “nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata” dall’art. 6, comma 1, lett. a), n. 2), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. (6) Lettera così sostituita dall’art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Testo precedente: “di esercitare nel territorio dello Stato un’attività d’impresa, così come definita dall’articolo 55, mediante una stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata sia effettivamente connessa.“. (7) La parola “revoca” è stata sostituita alle precedenti “mancato rinnovo” dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (8) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. b), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. Per i contenuti e le modalità di designazione della controllata, si veda, inoltre, il successivo comma 4. (9) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 6.11.2015. (10) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. b), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. (11) Le parole “al comma 1” sono state sostituite alle precedenti “all’art. 120” dall’art. 8, comma 1, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (12) I periodi da “Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata “ fino a “si determinano le conseguenze di cui all’articolo 124.“ sono stati sostituiti al precedente ultimo periodo dall’art. 7-quater, comma 27, lett. c), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Testo precedente: “Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all’articolo 124.“. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Bando Regione Friuli Venezia Giulia per le imprese ricettive turistiche | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Bando Regione Friuli Venezia Giulia per le imprese ricettive turistiche commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Sono stati stanziati 15 milioni di euro per le imprese ricettive turistiche che prevedono investimenti per l’efficientamento energetico, l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e il risparmio idrico. L’intensità dell’aiuto è pari al 50% della spesa ammissibile. La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 15 milioni di euro per incentivare gli investimenti delle imprese ricettive turistiche nel territorio. L’obiettivo dei nuovi incentivi per le imprese turistiche è rafforzare la competitività del settore , promuovendo la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione. Beneficiari degli incentivi per le imprese ricettive turistiche Possono beneficiare del bando imprese turistiche le micro, piccole e medie imprese ricettive turistiche attive nella Regione Friuli Venezia Giulia. A condizione che abbiamo uno dei seguenti codici Ateco: 10 (alberghi e strutture simili); 20.10 (villaggi turistici); 20.20 (ostelli della gioventù); 20.30 (rifugi di montagna); 20.40 (colonie marine e montane); 20.51 (affittacamere per brevi soggiorni, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residence); 30 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte). Quali sono i progetti finanziabili I progetti finanziabili sono quelli che prevedono investimenti per l’efficientamento energetico, l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e il risparmio idrico. Ma anche interventi per il miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità delle strutture ricettive. Sono agevolabili anche gli interventi per la sostenibilità sociale , l’incremento della qualità e del potenziale ricettivo, e una maggiore digitalizzazione dei servizi offerti. Spese ammissibili per il bando imprese turistiche Friuli Venezia Giulia Le spese ammissibili al bando imprese turistiche della Regione Friuli Venezia Giulia includono: lavori di ristrutturazione edilizia ; manutenzione ordinaria e straordinaria; spese tecniche; fornitura e installazione di impianti, macchinari, strumenti , attrezzature, finiture e arredi nuovi di fabbrica; spese per hardware, software , apparati tecnologici per la connettività a banda larga e ultra-larga, decoder e parabole per l’accesso a internet. Come funziona il contributo del bando imprese turistiche La spesa minima ammissibile varia in base alla dimensione dell’impresa: 30 mila euro per le microimprese, 45 mila euro per le piccole imprese e 60 mila euro per le medie imprese. L’intensità dell’aiuto è pari al 50% della spesa ammissibile, con un importo massimo erogabile di 240 mila euro per ciascuna impresa. Come fare domanda per il bando imprese turistiche La domanda potrà essere presentata dalle ore 9:30 del 30 ottobre 2024 alle ore 16:00 del 31 marzo 2025. La procedura valutativa è a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento fondi. Hai un’impresa in Friuli Venezia Giulia e cerchi contributi per il tuo business? Compila il modulo al lato per una consulenza personalizzata con i nostri esperti. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- ART. 94 Valutazione dei titoli [n.d.r. ex art. 61] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 94 Valutazione dei titoli [n.d.r. ex art. 61] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. I titoli indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell’articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi. 2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di “pronti contro termine” che prevedono per il cessionario l’obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli. 3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche. 4. Le disposizioni dell’articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato: a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese. Non si applica, comunque, l’articolo 109, comma 4, lettera b), secondo periodo; b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell’articolo 9, comma 4, lettera c). 4 bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali. (2) 5. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni. 6. L’ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia (3), si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all’articolo 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni. 7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c). Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. e), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. (3) Le parole “nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia” sono state inserite dall’art. 13, comma 1, lett. b), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Ricerca e sviluppo | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Ricerca e sviluppo [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- 23. Applicazione dell'imposta ai non residenti [n.d.r. ex art. 20] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 23. Applicazione dell'imposta ai non residenti [n.d.r. ex art. 20] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: a) i redditi fondiari; b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50; d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato; e) i redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione: 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell’articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute; 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; 3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati; g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti [...] (1).(2) 1 bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati. (3) 2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell’articolo 16 [17, n.d.r.]; b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell’articolo 47 [50, n.d.r.]; c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato. Note: (1) Le parole “, nonchè quelli di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1055, lett. a), n. 1), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. In precedenza, tali parole erano sono state inserite dall’art. 1, comma 547, lett. a), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1063, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62, “Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018”. (2) Comma sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Testo precedente: “Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: a) i redditi fondiari; b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 47; d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato; e) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione: 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell’articolo 81, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute; 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; 3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati; g) i redditi di cui all’articolo 5 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.“. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 96, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. Ai sensi dell’art. 1, comma 98, L. 29.12.2022 n. 197, ai fini dell’applicazione della presente disposizione non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa, nonché quelli utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa. Ai sensi dell’art. 1, comma 99, L. 29.12.2022 n. 197, la presente disposizione non si applica alle plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dall’art. 1, comma 633, L. 30.12.2020 n. 178. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 86 Plusvalenze patrimoniali [n.d.r. ex art. 54] (1) (2) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 86 Plusvalenze patrimoniali [n.d.r. ex art. 54] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (3). 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. (4) Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. 3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, (5) a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (6), diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata. (7) 4 bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. (8) La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. (9) 5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 5 bis. Nelle ipotesi dell’articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. (10) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”. (3) Si veda l’art. 1, commi 100-105, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito alle agevolazioni per l’assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice delle società commerciali. (4) In merito, si segnalano l’art. 15, comma 21, DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2, l’art. 1, comma 470 e seguenti, L. 23.12.2005 n. 266, pubblicata in G.U. 29.12.2005 n. 302, S.O. n. 211 e il DM 19.11.2002 n. 86, pubblicato in G.U. 8.5.2002 n. 106, relativi alla rivalutazione dei beni d’impresa. (5) Le parole “o a due anni per le società sportive professionistiche,“ sono state sostituite alle precedenti “o a un anno per le società sportive professionistiche,“ dall’art. 33, comma 1, lett. a), DL 22.6.2023 n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.8.2023 n. 112. Ai sensi del successivo comma 2, in deroga all’art. 3 della L. 27.7.2000, n. 212, la presente disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 23.6.2023 (data di entrata in vigore del DL 75/2023). (6) Per soggetti che applicano gli Ias/Ifrs, si veda il DM 8.6.2011, pubblicato in G.U. 13.6.2011 n. 135. (7) Periodo inserito dall’art. 33, comma 1, lett. b), DL 22.6.2023 n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.8.2023 n. 112. Ai sensi del successivo comma 2, in deroga all’art. 3 della L. 27.7.2000, n. 212, la presente disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 23.6.2023 (data di entrata in vigore del DL 75/2023). (8) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. e), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.“ (9) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (10) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 40. Fabbricati di nuova costruzione [n.d.r. ex art. 37] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 40. Fabbricati di nuova costruzione [n.d.r. ex art. 37] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 102 BIS Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attivita' regolate (1) (2) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 102 BIS Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attivita' regolate (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle seguenti attività regolate sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell’articolo 102: a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas; b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica di cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. 2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento: a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate “durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture” ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l’attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni; b) nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l’attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata “capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti”. 3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall’esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario, fino al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso. 4. [...] (3) 5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili. 6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all’impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l’articolo 102. 8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all’entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 325, L. 23.12.2005 n. 266, pubblicata in G.U. 29.12.2005 n. 302, S.O, n. 211. Ai sensi del successivo comma 327, le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2005, ad eccezione di quelle del comma 6 che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente all’1.1.2006. (2) Ai sensi dell’art. 2, comma 218, L. 24.12.2007 n. 244, in vigore dall’1.1.2008, le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 7 “non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l’opzione prevista dall’articolo 115, comma 4, (…) ad un’impresa che li destini all’esercizio della propria attività abituale”. (3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. o), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.“. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 104 Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili [n.d.r. ex art. 69] (1) (2) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 104 Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili [n.d.r. ex art. 69] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell’ammortamento di cui agli articoli 102 e 103, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario. 2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall’esercizio in cui la modifica è stata convenuta. 3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di sostituzione a costi su periori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall’esercizio in cui si è verificato l’incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione. 4. Per le concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull’investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi [...] (3) in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico- finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell’articolo 110. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Il presente articolo era stato modificato dall’art. 23, comma 10, del testo originario del DL 6.7.2011 n. 98. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla relativa legge di conversione. (3) Le parole “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” sono state soppresse dall’art. 26, comma 1, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 33. Imputazione del reddito agrario [n.d.r. ex art. 30] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 33. Imputazione del reddito agrario [n.d.r. ex art. 30] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell’affittuario, anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. 2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell’articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l’affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l’indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali. 2 bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b). All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in un milione di euro per l’anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decretolegge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. (1) Note: (1) Comma inserito dall’art. 1, comma 176, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 5. Redditi prodotti in forma associata | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 5. Redditi prodotti in forma associata Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza; b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali; c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l’atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione; d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’associazione nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’associazione nel suo complesso (2). 4. I redditi delle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo d’imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di avere prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente. 5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Note: (1) Si vedano anche l’art. 1, DPCM 31.5.2007 e l’art. 15, comma 2, DL 2.7.2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2007 n. 127. (2) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 2, DLgs. 27.12.2023 n. 209, pubblicato in G.U. 28.12.2023 n. 301. Ai sensi del successivo art. 7, comma 2, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso 29.12.2023 (data di entrata in vigore del DLgs. n. 209/2023). Testo precedente: “d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. L’oggetto principale è determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata”. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Costi | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Costi Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 Costi per aprire il ristorante Determinare con precisione il costo necessario per avviare un ristorante risulta complesso, perché sono numerosi i fattori da considerare. Tuttavia, sulla base dell’esperienza dei nostri consulenti, sono in grado di fornire stime approssimative dei costi di gestione iniziali: Circa 70.000 € per un bar/caffetteria già avviata. Un investimento iniziale di circa 120.000 € potrebbe essere necessario per un ristorante con 30 posti a sedere. Un ristorante con 150 posti potrebbe richiedere un investimento di circa 250.000 €. A questi costi vanno poi aggiunti quelli relativi alla parte burocratica e alla gestione, tra cui: Apertura della partita IVA, che può riguardare sia una ditta individuale che una società. Iscrizione presso la Camera di Commercio, INPS, INAIL e CONAI. Compilazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e UTIF (Ufficio Territoriale del Commercio) dell’Agenzia delle Dogane. Collaborazione con un commercialista. Acquisto dei manuali HACCP, relativi agli allergeni, DVR (Documento Valutazione Rischi), e corsi di formazione necessari. Costi delle utenze, quali gas naturale, internet, acqua e luce. Acquisto delle attrezzature, compresi forni, frigoriferi, congelatori, piccoli elettrodomestici e arredamento. Inoltre, è opportuno considerare un costo aggiuntivo stimato di circa 8-9 mila € da aggiungere al totale iniziale. Questa stima globale tiene conto di molteplici fattori che vanno dalla fase di avvio all’aspetto operativo e burocratico, fornendo una panoramica più completa dei potenziali costi associati all’apertura di un ristorante. È normale che la prima preoccupazione in questi casi ricada sui costi da sostenere per aprire un ristorante. Valutare quanto costerà aprire il tuo ristorante (l’insieme dei costi operativi fissi e variabili) è importantissimo per determinare le modalità con le quali andrai a finanziare il tuo progetto. I principali costi da considerare per aprire un ristorante Quando si parla di costi di apertura di un ristorante, non è possibile fornire una risposta definitiva che vada bene per tutti. Variabili come location, tipo di cucina, numero di coperti e clientela influenzano moltissimi i calcoli. Per darti un’idea sommaria su cui basarti, ecco una stima approssimativa dei principali costi da sostenere per aprire un ristorante: Attrezzature da cucina, strumenti e materiale di sala: indicativamente tra i 25 e i 35 mila euro; Arredamento per il ristorante: indicativamente tra i 7 e i 15 mila euro; Acquisto di materie prime e di consumo: indicativamente tra i 5 e i 10 mila euro; Spese per il personale: indicativamente dai 5 ai 10 mila euro; Sistemi di gestione pagamenti e registratore di cassa: indicativamente dai 500 ai 1000 euro; Utenze del primo mese: indicativamente tra i 1000 e i 4 mila euro; Solo con queste voci basilari (inevitabili per qualsiasi ristoratore) i costi per aprire un ristorante raggiungono già almeno i 40 mila euro. Esistono, però, altre voci di costo molto comuni per la maggior parte di questi business, come ad esempio: Costi di affitto del locale: indicativamente tra i 7mila e i 15 euro (calcolando anticipi e caparre) se il locale non è di tua proprietà Spese pubblicitarie: estremamente variabile in base a esigenze, location, tipo di clientela ecc. Come vedi ci sono diversi aspetti da considerare. I costi per aprire un ristorante possono variare molto a seconda delle diverse situazioni, ed è per questo che, quando si decide di aprire un ristorante, è importante stilare un business plan dettagliato. Precedente Successivo
- ART. 121 Obblighi delle società controllate (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 121 Obblighi delle società controllate (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. Per effetto dell’esercizio congiunto dell’opzione di cui all’articolo 117, ciascuna società controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 129, deve: a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d’imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di reddito dedotti; b) fornire alla società controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 123, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto; c) fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante per consentire a quest’ultima l’adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell’Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell’opzione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 39. Decorrenza delle variazioni [n.d.r. ex art. 36] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 39. Decorrenza delle variazioni [n.d.r. ex art. 36] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell’articolo 35 [38, n.d.r.] hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio