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Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa
La sezione 11, completamente rivista per recepire le innovazioni apportate dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 al Codice della crisi e dell’Insolvenza di cui al d.lgs.12 gennaio 2019, n. 14, esamina l’attività del collegio sindacale in situazioni di crisi dell’impresa e in caso di insolvenza. La vigilanza del collegio sindacale durante la crisi di impresa è orientata dalla disposizione di cui all’art. 2086, comma 2, c.c. e, sotto altro profilo, da quanto disposto dall’art. 120-bis d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Chiudono la Sezione la Norma sull’affitto di azienda in situazione di crisi (11.11) e quella che regola il ruolo del collegio sindacale durante la liquidazione giudiziale (11.12).
11.1 Vigilanza per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità
11.2 Vigilanza per la rilevazione tempestiva della crisi
11.3 Segnalazione all’organo amministrativo
11.4 Segnalazione all’assemblea e denunzia al Tribunale
11.5 Vigilanza durante la composizione negoziata
11.6 Vigilanza in ordine agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza adottati dall’impresa
11.7 Vigilanza in caso di domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito della documentazione
11.8 Vigilanza in caso di concordato con continuità
Note