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ART. 104 Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili [n.d.r. ex art. 69] (1) (2)

Ultimo aggiornamento del:

1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza

di una concessione è consentita, in luogo

dell’ammortamento di cui agli articoli 102 e 103,

la deduzione di quote costanti di ammortamento

finanziario.

2. La quota di ammortamento finanziario deducibile

è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito

degli eventuali contributi del concedente,

per il numero degli anni di durata della concessione,

considerando tali anche le frazioni. In caso di

modifica della durata della concessione, la quota

deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata

a partire dall’esercizio in cui la modifica è stata

convenuta.

3. In caso di incremento o di decremento del costo

dei beni, per effetto di sostituzione a costi su periori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti

o trasformazioni, di perdite e di ogni altra

causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile

è rispettivamente aumentata o diminuita,

a partire dall’esercizio in cui si è verificato l’incremento

o il decremento, in misura pari al relativo

ammontare diviso per il numero dei residui anni di

durata della concessione.

4. Per le concessioni relative alla costruzione e

all’esercizio di opere pubbliche sono ammesse in

deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate

da calcolare sull’investimento complessivo

realizzato. Le quote di ammortamento sono

determinate nei singoli casi [...] (3) in rapporto

proporzionale alle quote previste nel piano economico-

finanziario della concessione, includendo

nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche

in deroga alle disposizioni del comma 1

dell’articolo 110.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Il presente articolo era stato modificato dall’art. 23, comma 10,

del testo originario del DL 6.7.2011 n. 98. Tale modifica, tuttavia, non

è stata confermata dalla relativa legge di conversione.

(3) Le parole “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”

sono state soppresse dall’art. 26, comma 1, DLgs. 21.11.2014 n. 175,

pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277.

7 aprile 2025

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