ART. 86 Plusvalenze patrimoniali [n.d.r. ex art. 54] (1) (2)
1. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi
da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo
85, concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa (3).
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma
1 la plusvalenza è costituita dalla differenza
fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al
netto degli oneri accessori di diretta imputazione,
e il costo non ammortizzato. (4) Concorrono alla
formazione del reddito anche le plusvalenze delle
aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate
unitariamente mediante cessione a titolo
oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito
esclusivamente da beni ammortizzabili, anche
se costituenti un complesso o ramo aziendale,
e questi vengono complessivamente iscritti in
bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti
i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il
conguaglio in denaro eventualmente pattuito.
3. Nell ’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la
plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore
normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di
cui al successivo articolo 87, determinate a norma
del comma 2, concorrono a formare il reddito,
per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono
state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti
per un periodo non inferiore a tre anni, o a due
anni per le società sportive professionistiche, (5)
a scelta del contribuente, in quote costanti
nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre
il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla
dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata
la plusvalenza concorre a formare il reddito
per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è
stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie (6), diverse da quelle di
cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei
periodi precedenti si applicano per quelli iscritti
come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.
Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei
diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione
dell’atleta per le società sportive professionistiche
concorrono a formare il reddito in quote costanti
ai sensi del primo periodo e alle condizioni
indicate nel secondo periodo nei limiti della parte
proporzionalmente corrispondente al corrispettivo
eventualmente conseguito in denaro; la
residua parte della plusvalenza concorre a formare
il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.
(7)
4 bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni
in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis,
comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui
al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al
cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo
167, residente nel territorio dello Stato, ovvero
alle cedenti residenti sue controllate, spetta
un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in
ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo
di possesso della partecipazione, in proporzione
delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta
italiana relativa a tali plusvalenze. (8) La detrazione
del credito d’imposta di cui al periodo precedente
spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato
dal cedente ai sensi dell’articolo 89, comma
3; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione
dell’imposta, è computato in aumento del reddito
complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso
soltanto il computo del credito d’imposta in aumento
del reddito complessivo, si può procedere
di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione
dei redditi. (9)
5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato
preventivo non costituisce realizzo delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese
quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
5 bis. Nelle ipotesi dell’articolo 47, commi 5 e 7,
costituiscono plusvalenze le somme o il valore
normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del
capitale e delle riserve di capitale per la parte che
eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni. (10)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato
in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso
che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione
e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un
maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore
anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”.
(3) Si veda l’art. 1, commi 100-105, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata
in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito alle agevolazioni per
l’assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e per la trasformazione
in società semplice delle società commerciali.
(4) In merito, si segnalano l’art. 15, comma 21, DL 29.11.2008 n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2, l’art. 1, comma
470 e seguenti, L. 23.12.2005 n. 266, pubblicata in G.U. 29.12.2005 n.
302, S.O. n. 211 e il DM 19.11.2002 n. 86, pubblicato in G.U. 8.5.2002
n. 106, relativi alla rivalutazione dei beni d’impresa.
(5) Le parole “o a due anni per le società sportive professionistiche,“
sono state sostituite alle precedenti “o a un anno per le società sportive
professionistiche,“ dall’art. 33, comma 1, lett. a), DL 22.6.2023 n.
75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.8.2023 n. 112. Ai sensi
del successivo comma 2, in deroga all’art. 3 della L. 27.7.2000, n.
212, la presente disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere
dal 23.6.2023 (data di entrata in vigore del DL 75/2023).
(6) Per soggetti che applicano gli Ias/Ifrs, si veda il DM 8.6.2011,
pubblicato in G.U. 13.6.2011 n. 135.
(7) Periodo inserito dall’art. 33, comma 1, lett. b), DL 22.6.2023 n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla L. 10.8.2023 n. 112. Ai sensi del
successivo comma 2, in deroga all’art. 3 della L. 27.7.2000, n. 212, la
presente disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal
23.6.2023 (data di entrata in vigore del DL 75/2023).
(8) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. e), DLgs. 29.11.2018
n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo
art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018,
nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal
medesimo periodo di imposta.
Testo precedente: “Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in
imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai
sensi dell’articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di
cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante
residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti
sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165
in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili
maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione
delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana
relativa a tali plusvalenze.“
(9) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c), DLgs. 14.9.2015 n.
147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo
comma 4, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta
in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze
realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.
(10) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247,
pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo
comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta
che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.
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