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33. Imputazione del reddito agrario [n.d.r. ex art. 30]

Ultimo aggiornamento del:

1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il

reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo

dell’affittuario, anziché quello del possessore,

a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto

dell’articolo 5, il reddito agrario concorre a formare

il reddito complessivo di ciascun associato

per la quota di sua spettanza. Il possessore del

terreno o l’affittuario deve allegare alla dichiarazione

dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati

dal quale risultino la quota del reddito

agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del

contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un

solo associato o l’indicazione della ripartizione del

reddito si presume che questo sia ripartito in parti

uguali.

2 bis. Sono considerate produttive di reddito agrario

anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali

per conto terzi svolte nei limiti di cui all’articolo

32, comma 2, lettera b). All’onere derivante

dall’attuazione del presente comma, valutato in un

milione di euro per l’anno 2009 ed in 600.000 euro

a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell’autorizzazione di spesa

di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decretolegge

1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

(1)

Note:

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 176, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata

in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008.

31 marzo 2025

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