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ART. 121 Obblighi delle società controllate (1)
1. Per effetto dell’esercizio congiunto dell’opzione
di cui all’articolo 117, ciascuna società controllata,
secondo quanto previsto dal decreto di cui
all’articolo 129, deve:
a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi
al fine di comunicare alla società o ente controllante
la determinazione del proprio reddito
complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni
e dei crediti d’imposta spettanti, compresi quelli
compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e degli acconti autonomamente
versati. Al modello deve essere allegato
il prospetto di cui all’articolo 109, comma 4,
lettera b), con le indicazioni richieste relative ai
componenti negativi di reddito dedotti;
b) fornire alla società controllante i dati relativi ai
beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 123, specificando
la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale
riconosciuto;
c) fornire ogni necessaria collaborazione alla società
controllante per consentire a quest’ultima
l’adempimento degli obblighi che le competono
nei confronti dell’Amministrazione finanziaria anche
successivamente al periodo di validità dell’opzione.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
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