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- ART. 127 Responsabilità (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 127 Responsabilità (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. La società o l’ente controllante è responsabile: a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo 122; b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell’attività di liquidazione di cui all’articolo 36-bis del medesimo decreto; c) per l’adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all’articolo 122; d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione. (2) 2. Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è responsabile: a) solidalmente con l’ente o società controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’attività di liquidazione di cui all’articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’attività di liquidazione di cui all’articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b). (3) 3. [...] (4) 4. L’eventuale rivalsa della società o ente controllante nei confronti delle società controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla società controllata copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualità di domiciliatario secondo quanto previsto dall’articolo 119. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma sostituito dall’art. 8, comma 6, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Testo precedente: “Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è responsabile per le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi, riferite al proprio reddito complessivo, per le somme che risultano dovute, con riferimento alla propria dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per le violazioni degli obblighi strumentali per la sua determinazione.“. (3) Comma sostituito dall’art. 8, comma 6, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Testo precedente: “La società o l’ente controllante è responsabile per le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi, riferite al proprio reddito complessivo, per le somme che risultano dovute, con riferimento alla propria dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per l’adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all’articolo 122 ed è altresì solidalmente responsabile per le somme dovute ai sensi del comma 1, con ciascuna società controllata.“. (4) Comma abrogato dall’art. 8, comma 6, lett. c), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Testo precedente: “Nel caso di omesso versamento dovuto in base alla dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 122, le somme che risultano dovute sono richieste prioritariamente alla società o ente controllante.“. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Transizione industriale | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Transizione industriale [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l ’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- 48. Redditi imponibili ad altro titolo [n.d.r. ex art. 45] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 48. Redditi imponibili ad altro titolo [n.d.r. ex art. 45] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché quelli conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali. 2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Testo precedente: “Art. 45 (Redditi imponibili ad altro titolo). - 1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice. 2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa.“. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 67 Redditi diversi [n.d.r. ex art. 81] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 67 Redditi diversi [n.d.r. ex art. 81] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), (2) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione [...] (3) e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante; (4) b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo; (5) c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio; 2) cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’assimilazione opera a prescindere dal valore dell’apporto; (6) 3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell’articolo 47 del citato testo unico; (7) c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), (8) qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che (9) si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 47; (10) c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;(11) (10) c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti; (10) c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; (10) c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni; (12) d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali; e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; f) i redditi di beni immobili situati all’estero; g) i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell’articolo 53; h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (13) e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell’articolo 58; h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore; (14) i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche [...] (15) [...] (16); n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all’articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti. 1 bis. Agli effetti dell’applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, (17) i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente. 1 ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire [n.d.r. 51.645,69 euro] per almeno sette giorni lavorativi continui. 1 quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. (18) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis),“ sono state inserite dall’art. 1, comma 64, lett. a), n. 1), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e 66. (3) Le parole “o donazione” sono state soppresse dall’art. 37, comma 38, lett. a), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006. (4) Periodo così inserito dall’art. 37, comma 38, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006. (5) Lettera inserita dall’art. 1, comma 64, lett. a), n. 2), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e 66. (6) Numero sostituito al precedente “2) cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell’articolo 44 qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;“ dall’art. 4, comma 1, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3 le disposizioni di cui al n. 2, primo periodo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Le disposizioni di cui al n. 2, ultimo periodo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2006. (7) Si veda l’art. 1, comma 633, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46. (8) Le parole “di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b),“ sono state sostituite alle precedenti “di cui alla lettera f) dell’articolo 44” dall’art. 4, comma 1, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni di cui al presente numero hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (9) Le parole “risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che” sono state sostituite alle precedenti “alla data di stipula del contratto secondo che” dall’art. 4, comma 1, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (10) Ai sensi dell’art. 3 del DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89, le imposte sostitutive sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al presente articolo, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26%. Prima dell’aliquota del 26%, dall’1.1.2012 era in vigore quella del 20%, prevista dall’art. 2, comma 6, DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. L’aliquota del 26% si applica ai redditi diversi realizzati a decorrere dall’1.7.2014. (11) Si veda l’art. 1, commi 112-113, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito alle agevolazioni per la cessione o il rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). (12) Lettera inserita dall’art. 1, comma 126, lett. a), L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. Si veda il successivo art. 1, comma 133 per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle cripto-attività. (13) Le parole “, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento” sono state inserite dall’art. 1, comma 92, lett. b), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. (14) Lettera inserita dall’art. 2, comma 36-terdecies, DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 36-duodevicies. (15) Le parole “, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Sudtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche” sono state soppresse dall’art. 52, comma 2-bis, DLgs. 28.2.2021 n. 36, pubblicato in G.U. 18.3.2021 n. 67. La presente disposizione si applica a decorrere dall’1.7.2023, ai sensi dell’art. 51, comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), DL 29.12.2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2023 n. 14. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 1, comma 1006, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49; - l’art. 1, comma 1121, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46; - l’art. 1, comma 299, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (16) Le parole “e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici” sono state soppresse dall’art. 1, comma 299, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. In precedenza, le parole erano state inserite dall’art. 1, comma 253, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306. (17) Le parole “gli strumenti finanziari, i contratti,“ sono state inserite dall’art. 4, comma 1, lett. c), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni di cui al presente numero hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (18) Periodo inserito dall’art. 4, comma 1, DLgs. 16.4.2012 n. 47, pubblicato in G.U. 28.4.2012 n. 99, S.O. n. 86. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 28. Determinazione del reddito dominicale [n.d.r. ex art. 25] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 28. Determinazione del reddito dominicale [n.d.r. ex art. 25] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Il reddito dominicale è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno. 2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell’organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni. 3. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata, d’ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualità e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati. 4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe d’estimo. 4 bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 20bis. Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 20bis. Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 47, comma 7, indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, a decorrere dal 2.12.2005. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 103 Ammortamento dei beni immateriali [n.d.r. ex art. 68] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 103 Ammortamento dei beni immateriali [n.d.r. ex art. 68] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo (2); quelle relative al costo dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo. (3) 2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. 3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo (4) del valore stesso. 3 bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d’impresa e dell’avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall’imputazione al conto economico. (5) 4. Si applica la disposizione del comma 8 dell’articolo 102. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Testo precedente: “Art. 68 (Ammortamento dei beni immateriali). - 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, [dei marchi d’impresa e] dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo. 2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. 3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso. 4. Si applica la disposizione del comma 9 dell’articolo 67.“. (2) Le parole “al 50 per cento del costo” sono state sostituite alle precedenti “a un terzo del costo” dall’art. 37, comma 45, lett. a), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 46, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione si applica limitatamente ai brevetti registrati dal 4.7.2006 ovvero nei cinque anni precedenti. (3) Le parole “un diciottesimo del costo” sono state così sostituite alle precedenti “un decimo del costo” dall’art. 37, comma 45, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 46, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. (4) Le parole “un diciottesimo” sono state sostituite alle precedenti “un ventesimo” dall’art. 1, comma 521, L. 23.12.2005 n. 266, pubblicata in G.U. 29.12.2005 n. 302, S.O n. 211, in vigore dall’1.1.2006. In precedenza, le parole erano state sostituite alle precedenti “un decimo” dall’art. 5-bis, comma 1, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. (5) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. g), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. Consulenza Fiscale Prenota 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Bonus pubblicità 2025 | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nte > Fiscalità Bonus pubblicità 2025 Ecco cosa devono sapere bar, ristoranti e hotel. A cura di: di Walter Pittini Come possiamo aiutarti? Nome Cognome Email* Telefono Scelte Dicci come possiamo aiutarti ... Invia Bonus pubblicità 2025 < Indietro 3 marzo 2025 Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Indice Introduzione Come funziona il Bonus pubblicità 2025 Cosa fare per richiedere il Bonus pubblicità 2025 1. Introduzione Dal 1° marzo al 31 marzo 2025 sarà possibile presentare la domanda per il Bonus pubblicità, il credito d'imposta riservato a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Il contributo, pari al 75% del valore incrementale rispetto all'anno precedente, è un'opportunità importante per chi vuole rafforzare la visibilità del proprio brand nell'Horeca, sempre più competitivo e in continua evoluzione. 2. Come funziona il Bonus pubblicità 2025 Il credito d'imposta è calcolato sulla base dell'incremento degli investimenti pubblicitari rispetto all'anno precedente e copre il 75% dell'aumento della spesa. In totale, il governo ha stanziato un tetto massimo di 30 milioni di euro, quindi, in caso di richieste superiori alle risorse disponibili, l'agevolazione verrà ripartita proporzionalmente tra i beneficiari. Per accedere al bonus, è necessario presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, un documento che funge da prenotazione delle risorse e che deve contenere i dati relativi agli investimenti già effettuati o programmati nel corso del 2025. La procedura avviene esclusivamente online tramite l'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando Spid, Cns o Cie. Uno degli aspetti più snelli della procedura è che, in fase di presentazione della domanda, non è richiesto l'invio di documenti come fatture, contratti pubblicitari o attestazioni di spesa. Tuttavia, questi devono essere conservati e resi disponibili in caso di controlli da parte dell'amministrazione. Dopo la presentazione delle richieste, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblicherà un primo elenco dei soggetti che potranno accedere al credito d'imposta, specificando l'importo teorico a cui avranno diritto. Se nel 2025 hai investito in pubblicità e hai inoltrato la comunicazione preliminare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio 2026 dovrai inviare la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, un documento che conferma le spese sostenute. Solo dopo questo passaggio verrà pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco ufficiale. Per farlo, dovrà essere utilizzato il codice tributo 6900. 3. Cosa fare per richiedere il Bonus pubblicità 2025 Se vuoi accedere a questa agevolazione e migliorare la comunicazione del tuo bar, ristorante o hotel, ecco i passi fondamentali da seguire: Comunicare l'intenzione di aderire al bonus : se ti affidi a uno studio o a un consulente fiscale, è importante informarli per tempo, preferibilmente via email, così da avviare la procedura senza intoppi. Raccogliere i dati necessari : dovrai fornire un riepilogo degli investimenti pubblicitari già sostenuti nel 2025 e di quelli pianificati fino alla fine dell'anno, oltre al confronto con la spesa pubblicitaria del 2024. Preparare la documentazione : anche se non deve essere inviata subito, è consigliabile raccogliere fatture, contratti pubblicitari e ogni altro documento utile a dimostrare l'effettiva realizzazione delle spese. La scadenza per la trasmissione della domanda preliminare è fissata per il 19 marzo 2025, quindi chi intende usufruire dell'incentivo deve muoversi rapidamente. © Riproduzione riservata TORNA IN ALTO Previous Next PITTINI commercialista Via Conte Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia Per ulteriori approfondimenti rivolgersi al:
- ART. 85 Ricavi [n.d.r. ex art. 53] (1) (2) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 85 Ricavi [n.d.r. ex art. 53] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; (3) b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell’articolo 44; d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. 3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio. (4) 3 bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. (5) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”. (3) Si veda l’art. 34, comma 1, L. 12.11.2011 n. 183, pubblicata in G.U. 14.11.2011 n. 265, S.O. n. 234. (4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 58, lett. b), L. 24.12 2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. Testo precedente: “Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c), d) ed e), del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio.“. (5) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 65. Beni relativi all'impresa [n.d.r. ex art. 77] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 65. Beni relativi all'impresa [n.d.r. ex art. 77] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all’impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 85, a quelli strumentali per l’esercizio dell’impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa stessa, i beni appartenenti all’imprenditore che siano indicati tra le attività relative all’impresa nell’inventario tenuto a norma dell’articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell’articolo 43 si considerano relativi all’impresa solo se indicati nell’inventario; per i soggetti indicati nell’articolo 66, tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695 [9 dicembre 1996, n. 695, n.d.r.]. 2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all’impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le società di fatto. 3. Per le società di fatto si considerano relativi all’impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 53 [85, n.d.r.], i crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa e i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l’esercizio dell’impresa. 3 bis. Per i beni strumentali dell’impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all’impresa nell’inventario di cui all’articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all’articolo 79 [66, n.d.r.], nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall’esercizio in corso alla data dell’iscrizione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Consulenza Fiscale Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 4. Coniugi e figli minori | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 4. Coniugi e figli minori Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata: a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare; b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo; c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 126 Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 126 Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. Non possono esercitare l’opzione di cui all’articolo 117 le società che fruiscono di riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società. 2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’esercizio dell’opzione non è consentito e, se già avvenuto, cessa dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 80 Riporto o rimborso delle eccedenze [n.d.r. ex art. 94] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 80 Riporto o rimborso delle eccedenze [n.d.r. ex art. 94] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. Se l’ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all’estero (2), delle ritenute d’acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell’imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “dei crediti per le imposte pagate all’estero” sono state sostituite alle precedenti “crediti di imposta” dall’art. 5, comma 2, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 91 Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito [n.d.r. ex art. 58] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 91 Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito [n.d.r. ex art. 58] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Non concorrono alla formazione del reddito: a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall’imposta; b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto; d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Tecnologie critiche ed emergenti (STEP) | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Tecnologie critiche ed emergenti (STEP) [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Introduzione 2. Le risorse 3. A chi si rivolge 4. Cosa finanzia 5. Le agevolazioni 6. Normativa Consulente Inimpresa Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Voucher 3I – Investire in innovazione | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Voucher 3I – Investire in innovazione [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è 2. A chi si rivolge 3. Risorse 4. Come funziona 5. Presentazione domande 6. Normativa Consulente Inimpresa Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura