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28. Determinazione del reddito dominicale [n.d.r. ex art. 25]

Ultimo aggiornamento del:

1. Il reddito dominicale è determinato mediante

l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite, secondo

le norme della legge catastale, per ciascuna

qualità e classe di terreno.

2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione

quando se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute

variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell’organizzazione

e strutturazione aziendale, e comunque ogni

dieci anni.

3. La revisione è disposta con decreto del Ministro

delle finanze, previo parere della Commissione

censuaria centrale e può essere effettuata,

d’ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche

per singole zone censuarie e per singole qualità

e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici

tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.

4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno

effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto

delle tariffe d’estimo.

4 bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite

alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura,

in mancanza della corrispondente qualità nel quadro

di qualificazione catastale, è determinato mediante

l’applicazione della tariffa d’estimo più alta

in vigore nella provincia.

31 marzo 2025

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