ART. 80 Riporto o rimborso delle eccedenze [n.d.r. ex art. 94] (1)
1. Se l’ammontare complessivo dei crediti per le
imposte pagate all’estero (2), delle ritenute d’acconto
e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti
articoli è superiore a quello dell’imposta dovuta
il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare
l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa
al periodo di imposta successivo, di chiederne
il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi
ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Le parole “dei crediti per le imposte pagate all’estero” sono state
sostituite alle precedenti “crediti di imposta” dall’art. 5, comma 2,
DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n.
183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto
per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.
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