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48. Redditi imponibili ad altro titolo [n.d.r. ex art. 45]

Ultimo aggiornamento del:

1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi,

gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli

conseguiti dalle società e dagli enti di cui

all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) e dalle stabili

organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d)

del medesimo comma, nonché quelli conseguiti

nell’esercizio di imprese commerciali.

2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono

soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o

ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il

reddito complessivo come componenti del reddito

d’impresa.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

Testo precedente: “Art. 45 (Redditi imponibili ad altro titolo). - 1. Non

costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi

di cui ai precedenti articoli conseguiti nell’esercizio di imprese

commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.

2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta

alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a

formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa.“.

31 marzo 2025

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