ART. 103 Ammortamento dei beni immateriali [n.d.r. ex art. 68] (1)
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti
di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti
industriali, dei processi, formule e informazioni relativi
ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico sono deducibili in misura
non superiore al 50 per cento del costo (2);
quelle relative al costo dei marchi d’impresa sono
deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo
del costo. (3)
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti
di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo
del bilancio sono deducibili in misura corrispondente
alla durata di utilizzazione prevista dal contratto
o dalla legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento
iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili
in misura non superiore a un diciottesimo (4)
del valore stesso.
3 bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione
del costo dei marchi d’impresa e dell’avviamento
è ammessa alle stesse condizioni e con gli
stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere
dall’imputazione al conto economico. (5)
4. Si applica la disposizione del comma 8 dell’articolo
102.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
Testo precedente: “Art. 68 (Ammortamento dei beni immateriali). - 1.
Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere
dell’ingegno, dei brevetti industriali, [dei marchi d’impresa e] dei
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura
non superiore a un terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi
d’impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo
del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e
degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura
corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o
dalla legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo
del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un decimo
del valore stesso.
4. Si applica la disposizione del comma 9 dell’articolo 67.“.
(2) Le parole “al 50 per cento del costo” sono state sostituite alle precedenti
“a un terzo del costo” dall’art. 37, comma 45, lett. a), DL
4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n.
248. Ai sensi del successivo comma 46, la disposizione si applica a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 anche per le
quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi
di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione
si applica limitatamente ai brevetti registrati dal 4.7.2006
ovvero nei cinque anni precedenti.
(3) Le parole “un diciottesimo del costo” sono state così sostituite alle
precedenti “un decimo del costo” dall’art. 37, comma 45, lett. b),
DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n.
248. Ai sensi del successivo comma 46, la disposizione si applica a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 anche per le
quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi
di imposta precedenti.
(4) Le parole “un diciottesimo” sono state sostituite alle precedenti
“un ventesimo” dall’art. 1, comma 521, L. 23.12.2005 n. 266, pubblicata
in G.U. 29.12.2005 n. 302, S.O n. 211, in vigore dall’1.1.2006.
In precedenza, le parole erano state sostituite alle precedenti “un decimo”
dall’art. 5-bis, comma 1, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. g), L. 24.12.2007 n.
244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del
successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi
d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione
dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base
della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché
coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle
disposizioni introdotte dal comma 58.
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