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ART. 127 Responsabilità (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. La società o l’ente controllante è responsabile:

a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi

relativi, riferita al reddito complessivo globale

risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo

122;

b) per le somme che risultano dovute, con riferimento

alla medesima dichiarazione, a seguito

dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36-ter

del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni

dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa

al consolidato e dell’attività di liquidazione di

cui all’articolo 36-bis del medesimo decreto;

c) per l’adempimento degli obblighi connessi alla

determinazione del reddito complessivo globale di

cui all’articolo 122;

d) solidalmente per il pagamento di una somma

pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma

2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.

(2)

2. Ciascuna società controllata che partecipa al

consolidato è responsabile:

a) solidalmente con l’ente o società controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi

relativi, riferita al reddito complessivo globale

risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo

122, in conseguenza della rettifica operata sul

proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano

dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione,

a seguito dell’attività di controllo prevista

dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

dell’attività di liquidazione di cui all’articolo 36-bis

del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica

operata sulla propria dichiarazione dei redditi;

b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta

accertata riferita al reddito complessivo globale

risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo

122, in conseguenza della rettifica operata sul

proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano

dovute con riferimento alla medesima dichiarazione,

a seguito dell’attività di controllo prevista

dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’attività

di liquidazione di cui all’articolo 36-bis del

medesimo decreto, in conseguenza della rettifica

operata sulla propria dichiarazione dei redditi;

c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera

b). (3)

3. [...] (4)

4. L’eventuale rivalsa della società o ente controllante

nei confronti delle società controllate perde

efficacia qualora il soggetto controllante ometta

di trasmettere alla società controllata copia degli

atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno

successivo alla notifica ricevuta anche in qualità

di domiciliatario secondo quanto previsto dall’articolo

119.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Comma sostituito dall’art. 8, comma 6, lett. a), DLgs. 18.11.2005

n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del

successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta

che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.

Testo precedente: “Ciascuna società controllata che partecipa al

consolidato è responsabile per le maggiori imposte accertate, sanzioni

ed interessi, riferite al proprio reddito complessivo, per le somme

che risultano dovute, con riferimento alla propria dichiarazione, a

seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché

per le violazioni degli obblighi strumentali per la sua determinazione.“.

(3) Comma sostituito dall’art. 8, comma 6, lett. b), DLgs. 18.11.2005

n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183.

Testo precedente: “La società o l’ente controllante è responsabile per

le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi, riferite al proprio

reddito complessivo, per le somme che risultano dovute, con riferimento

alla propria dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo

prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, nonché per l’adempimento degli obblighi

connessi alla determinazione del reddito complessivo globale

di cui all’articolo 122 ed è altresì solidalmente responsabile per le

somme dovute ai sensi del comma 1, con ciascuna società controllata.“.

(4) Comma abrogato dall’art. 8, comma 6, lett. c), DLgs. 18.11.2005

n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del

successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta

che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.

Testo precedente: “Nel caso di omesso versamento dovuto in base

alla dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 122, le somme che risultano

dovute sono richieste prioritariamente alla società o ente

controllante.“.

10 aprile 2025

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