ART. 91 Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito [n.d.r. ex art. 58] (1)
1. Non concorrono alla formazione del reddito:
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione
dall’imposta;
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o ad imposta sostitutiva;
c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante
annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione
della relativa deliberazione o precedentemente,
la differenza positiva o negativa tra il costo
delle azioni annullate e la corrispondente quota
del patrimonio netto;
d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote
e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori
di nuove azioni o quote.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
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