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ART. 91 Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito [n.d.r. ex art. 58] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Non concorrono alla formazione del reddito:

a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione

dall’imposta;

b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo

di imposta o ad imposta sostitutiva;

c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante

annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione

della relativa deliberazione o precedentemente,

la differenza positiva o negativa tra il costo

delle azioni annullate e la corrispondente quota

del patrimonio netto;

d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote

e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori

di nuove azioni o quote.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

7 aprile 2025

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