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- ART. 81 Reddito complessivo [n.d.r. ex art. 95] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 81 Reddito complessivo [n.d.r. ex art. 95] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 124 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 124 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. Se il requisito del controllo, così come definito dall’articolo 117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della società o dell’ente controllante, per il periodo d’imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato o diminuito (2) per un importo corrispondente: a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti (3) nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 2; b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa società o ente controllante o da altra società controllata secondo il regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola società cedente o della sola società cessionaria. 2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo: a) la società o l’ente controllante deve integrare quanto versato a titolo d’acconto se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell’opzione; b) ciascuna società controllata deve effettuare l’integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, così come risultanti dalla comunicazione di cui all’articolo 121. 3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 129, la società o l’ente controllante può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle controllate nei cui confronti è venuto meno il requisito del controllo. 4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 122 (4), i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell’esclusiva disponibilità della società o ente controllante. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle società che le hanno prodotte è comunicato all’Agenzia delle entrate all’atto della comunicazione dell’esercizio dell’opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell’articolo 117, comma 3. (5) 4 bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o l’ente controllante è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto. (6) 5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di fusione di una società controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato può continuare ove la società o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l’effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell’accesso al regime. Ai fini della continuazione del consolidato, la società o ente controllante può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente. (7) Con il decreto di cui all’articolo 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato. 5 bis. La società o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 5 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi. (8) 6. L’articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le società del comma 1 per compensare gli oneri connessi con l’interruzione della tassazione di gruppo relativi all’imposta sulle società. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “o diminuito” sono state inserite dall’art. 8, comma 5, lett.a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (3) Le parole “o non dedotti” sono state inserite dall’art. 8, comma 5, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (4) Le parole “all’articolo 122” sono state sostituite alle precedenti “all’articolo 123” dall’art. 8, comma 5, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (5) I periodi da “In alternativa a quanto previsto dal primo” fino a “tacito della stessa ai sensi dell’articolo 117, comma 3.“ sono stati sostituiti al precedente secondo periodo dall’art. 7-quater, comma 27, lett. d), n. 1), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Testo precedente: “Il decreto di cui all’articolo 129 può prevedere appositi criteri per l’attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 122 , alle società che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 8, comma 5, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. (6) Comma inserito dall’art. 7-quater, comma 27, lett. d), n. 2), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (7) I periodi “Nel caso di fusione della società o ente controllante con società o enti ... recante lo Statuto dei diritti del contribuente.“ sono stati sostituiti al precedente “Nel caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato può essere richiesta, mediante l’esercizio dell’interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione del consolidato.“ dall’art. 7, comma 2, lett. a), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. (8) Comma inserito dall’art. 7, comma 2, lett. b), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Ritenute | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime > Forfettario Giorno pubblicazione 21 febbraio 2025 Ultimo aggiornamento 5 maggio 2025 A cura di: Walter Pittini Commercialista < Indietro Ritenute I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta (art. 1 co. 67 della L. 190/2014). A tal fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulta che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. In caso di errata applicazione del regime, tale dichiarazione può esonerare il sostituto d'imposta da responsabilità per le sanzioni connesse all'omessa effettuazione e versamento delle ritenute d'acconto. Il contribuente in regime agevolato cui sono erroneamente operate ritenute da parte del sostituto d'imposta può: scomputarle dall'imposta sostitutiva o dall'IRPEF mediante indicazione nel modello REDDITI PF; oppure chiederle a rimborso, con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 602/73. In caso di fuoriuscita immediata dal regime forfetario (art. 1 co. 71 della L. 190/2014): sui compensi incassati prima del superamento della soglia di 100.000 euro non devono essere operate retroattivamente le ritenute; l'incasso del compenso che comporta il superamento della soglia dev'essere assoggettato a ritenuta anche qualora l'operazione sia stata fatturata anticipatamente; su tutti i compensi percepiti successivamente all'incasso che comporta il superamento della soglia predetta devono essere operate le ritenute, indipendentemente dalla data di fatturazione delle stesse. Compensi a titolo di diritto d'autore Non sono soggetti a ritenuta d'acconto i compensi a titolo di diritto d'autore che risultino connaturati con l'attività di lavoro autonomo in regime forfetario. A tal fine, il sostituto d'imposta ha l'onere di acquisire dal professionista una dichiarazione attestante, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d'autore sono correlati all'attività autonoma esercitata in regime forfetario. Adempimenti in qualità di sostituto d'imposta I contribuenti in regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23 - 30) del DPR 600/73, ad eccezione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014). Ove operi (per obbligo o per scelta) le ritenute, il soggetto in regime forfetario adempie gli obblighi ordinariamente a carico del sostituto d'imposta. Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, i soggetti in regime forfetario hanno la facoltà di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfetario. In caso di fuoriuscita immediata dal regime forfetario (art. 1 co. 71 della L. 190/2014), per le operazioni passive, il contribuente torna ad assumere il ruolo di sostituto d'imposta solo a decorrere dal primo pagamento da effettuarsi successivamente al superamento del limite di 100.000 euro, anche laddove l'eventuale fattura già ricevuta non indichi l'importo della ritenuta. Indicazione dei dati nel modello REDDITI PF Nel quadro RS del modello REDDITI PF, occorre indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi. Il prospetto deve essere compilato facendo riferimento ai redditi e ai compensi pagati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non sia stata effettuata. Eliminazione della Certificazione Unica per i soggetti in regime forfetario Sono esonerati dal rilascio e dall'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica i sostituti d'imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario (art. 4 co. 6-septies del DPR 322/98). La disposizione opera a decorrere dall'anno d'imposta 2024, ossia a decorrere dalle Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate nel 2025 con riguardo all'annualità 2024. @ riproduzione riservata Previous Next
- 50. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 47] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 50. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 47] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato; (2) c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46 [49, n.d.r.], comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49 [53, n.d.r.], comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all’articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; e) i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 49 [53, n.d.r.], comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, [...] (3) agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, e ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (4); g) le indennità di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 105, 114 e 135 (5) della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica; h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione; h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonchè quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238; (6) i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 41 [44, n.d.r.]; l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. 2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati. 3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall’articolo 13. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Imprese On-Nuove imprese a tasso zero | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Imprese On-Nuove imprese a tasso zero [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Si chiama Imprese On, Oltre nuove imprese a tasso zero, l'incentivo del Ministero dello Sviluppo economico che sostiene le micro e piccole imprese (max 60 dipendenti) di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età. La misura prevede finanziamenti alle aziende che hanno in programma di fare investimenti che puntano a realizzare nuove iniziative oppure ampliare o trasformare attività già esistenti nei settori del commercio, dei servizi, del turismo e del manifatturiero. 1. Cos'è 2. A chi si rivolge 3. Cosa finanzia 4. Termini e modalità di presentazione delle istanze 5. Agevolazioni 6. Modalità di erogazione 7. Normativa Consulente Inimpresa Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Doveri del collegio sindacale | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Doveri del collegio sindacale < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 28 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 3 è dedicata alle modalità e ai criteri con cui il collegio sindacale effettua la propria attività di vigilanza. Si tratta, come è noto, di una vigilanza molto ampia che ha ad oggetto la conformità dell’operato degli amministratori rispetto alla legge, allo statuto, ai principi di corretta amministrazione, all’adeguatezza e al concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile istituito in base al disposto dell’art. 2086, co. 2, c.c. (rubricato “Gestione dell’Impresa”), nonché sul sistema di controllo interno. Ai fini dell’attività svolta dal collegio sindacale, rivestono rilevanza centrale le disposizioni introdotte dal Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza che hanno ridisegnato il sistema delle responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società. Del tutto nuove la Norma 3.4. in ordine alla vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità e la Norma 3.10 sulla vigilanza sull’istituzione del canale di segnalazione interna (il c.d. whistleblowing) e sulla sua riservatezza. 3.1 Caratteristiche e modalità dell’attività di vigilanza 3.2 Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto 3.3 Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 3.4 Vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità 3.5 Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo 3.6 Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno 3.7 Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile 3.8 Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione Note Funzioni di Sindaco Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Bando Start up 2025 | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario Bando Start up 2025 Bando Start up 2025 Bando Start up 2025 Bando Start up 2025 di Walter Pittini 26 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link fdb2ebb9-a420-47e1-afea-bd2f93534e61 Bando Start up 2025 Previous Next < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 26 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Il “Bando Start up 2025” rientra nelle linee operative della Camera di Commercio di Bari che ha inteso perseguire l’obiettivo strategico di sostegno dello sviluppo economico e occupazionale del territorio di propria competenza, adottando le misure finalizzate a sostenere le nascenti start up e le imprese già iscritte alla Camera di Commercio di Bari in fase di start up. L’obiettivo è quello di facilitare l’avvio di nuove imprese e permettere ai giovani in cerca di lavoro di accedere all’occupazione valutando soluzioni di lavoro autonomo, anche attraverso la valorizzazione dell’economia sociale. Il sostegno della nascita e lo sviluppo di start-up, serve anche ad incoraggiare il trasferimento di competenze e conoscenze acquisite nel corso degli studi in soluzioni pratiche e innovative, così da incrementare le competenze aziendali, e promuovere la partecipazione a percorsi di formazione volti a rafforzare le capacità imprenditoriali e gestionali dei beneficia 1. FINALITÀ 2. SOGGETTI BENEFICIARI 3. AMBITI DI INTERVENTO E SPESE AMMISSIBILI 4. SPESE NON AMMISSIBILI 5. FORNITORI DI BENI E SERVIZI 6. DOTAZIONE FINANZIARIA – NATURA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 7. REGIME DI AIUTO 8. CUMULO 9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI VOUCHER 10. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE 11. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 12. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 13. CONTROLLI 14. REVOCA DEL CONTRIBUTO Presentazione domande: dalle ore 09:00 del 25/03/2025 alle ore 12:00 del 30/06/2025. Consulente Inimpresa Prenota 16 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting!
- Accertamento e sanzioni | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime > Forfettario Giorno pubblicazione 21 febbraio 2025 Ultimo aggiornamento 5 maggio 2025 A cura di: Walter Pittini Commercialista < Indietro Accertamento e sanzioni Il regime fiscale agevolato per autonomi (o forfetario) è fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d'impresa e di arti o professioni (art. 1 co. 54 della L. 190/2014), ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria. Ne sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR. Requisiti d'accesso Il regime è applicabile se, con riferimento all'anno precedente, sono nel contempo soddisfatti i seguenti requisiti (art. 1 co. 54 della L. 190/2014): Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 100.000 euro. Sostenimento di spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per: - lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs.. 276/2003); - lavoratori dipendenti; - collaboratori di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 ss. del D.Lgs.. 276/2003; - utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR); - somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del TUIR). Compensi a titolo di diritto d'autore I compensi percepiti a titolo di diritti d'autore (art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR) concorrono alla soglia di 85.000 euro solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, circostanza ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo. Imposta di bollo addebitata in fattura L'importo dell'imposta di bollo addebitato in fattura al cliente assume natura di ricavo o compenso, concorrendo al limite d'accesso e permanenza nel regime e all'imponibile soggetto ad imposta sostitutiva. Condizioni ostative Il regime forfetario non può essere applicato in presenza delle seguenti condizioni ostative (art. 1 co. 57 della L. 190/2014): Utilizzo di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (lett. a). Residenza fiscale all'estero, fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (lett. b). Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c). Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio di tale attività: - partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR); - controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (lett. d). - Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (lett. d-bis). - Possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d- ter). Salvo specifiche eccezioni, le cause ostative sono verificate con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime. Regimi speciali L'esercizio di un'attività soggetta ad un regime speciale IVA o espressiva ai fini IRPEF di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato con modo forfetario preclude il regime agevolato per tutte le altre attività esercitate non in regime speciale. Tuttavia, se è esercitata un'attività agricola, produttiva di reddito fondiario, è possibile applicare il regime forfetario per le altre attività svolte. Rispetto ad un'attività in regime speciale IVA, l'utilizzo del regime forfetario è possibile a condizione che il contribuente, avendone facoltà, opti per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario. La necessità di esercitare preventivamente l'opzione per il regime ordinario non sussiste in caso di avvio di una nuova attività. Durata Il regime forfetario non ha limiti di durata. Ciò significa che può essere applicato fin quando vi siano le condizioni necessarie alla sua applicazione. Fuoriuscita dal regime Il regime forfetario viene disapplicato dall'anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d'accesso, oppure si verifica una condizione ostativa. La fuoriuscita dal regime è immediata nell'anno stesso in cui i ricavi o i compensi incassati superano 100.000 euro, limite non ragguagliabile ad anno (art. 1 co. 71 della L. 190/2014). In quest'ultimo caso, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative addizionali, è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite e devono essere effettuati gli ordinari adempimenti contabili e fiscali per l'annualità in cui si è verificata la fuoriuscita dal regime. La fuoriuscita dal regime non impedisce di avvalersi nuovamente dello stesso dopo il riacquisto delle condizioni necessarie. Opzione per il regime ordinario I soggetti in possesso delle condizioni per applicare il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (art. 1 co. 70 della L. 190/2014). Il vincolo triennale derivante dall'opzione non opera per le imprese in contabilità semplificata in quanto il regime di cassa applicato da tali imprese e quello forfetario sono entrambi naturali per i contribuenti minori; inoltre, il transito è possibile anche in costanza di opzione per il "regime delle registrazioni IVA", ex art. 18 co. 5 del DPR 600/73. I citati chiarimenti sono stati estesi anche ai professionisti che, pur avendo i requisiti per il regime forfetario, hanno applicato il regime di contabilità semplificata mediante comportamento concludente. Fatta salva l'operatività dell'art. 1 co. 1 ultimo periodo del DPR 442/97, il vincolo triennale permane per i soggetti che hanno optato per la contabilità ordinaria. Transito dal regime di vantaggio al forfetario È possibile il transito dal regime di vantaggio a quello forfetario in corso d'anno, qualora si verifichi la fuoriuscita immediata dal primo dei citati regimi per superamento della soglia di 45.000 euro di ricavi e compensi. In tal caso: ai fini IVA, è sufficiente modificare sulle fatture il riferimento al regime forfetario, anziché a quello di vantaggio; ai fini dell'imposizione diretta, il reddito imponibile per l'intero anno in cui è avvenuto il passaggio è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario (risposta interpello 14.5.2019 n. 140). Modalità d'accesso Il regime forfetario è applicato tenendo un comportamento concludente in linea con le disposizioni del regime. Inizio attività Nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 1 co. 54 e 57 della L. 190/2014, il regime forfetario può essere applicato in occasione dell'inizio dell'attività, indicando il codice 2 nella sezione "Regimi fiscali agevolati" del quadro B del modello AA9/12. L'omessa indicazione dell'intenzione di applicare il regime forfetario è punibile con la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) del D.Lgs.. 471/97 (da 250 a 2.000 euro). Attività in corso Per coloro che hanno già un'attività in corso, il passaggio al regime avviene senza effettuare specifiche comunicazioni, ferma restando la segnalazione di utilizzo del regime nell'ultima dichiarazione IVA (rigo VA14). @ riproduzione riservata Previous Next
- 49. Redditi di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 46] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 49. Redditi di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 46] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. 2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 55 BIS. [Imposta sul reddito d'impresa [n.d.r. ex art. 52]] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 55 BIS. [Imposta sul reddito d'impresa [n.d.r. ex art. 52]] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1055, lett. a), n. 2), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Testo precedente: “Art. 55-bis (Imposta sul reddito d’impresa). - 1. Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l’aliquota prevista dall’articolo 77. Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. 2. In deroga all’articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell’articolo 8, comma 3, considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 3. Le somme prelevate a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell’esercizio e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d’impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. 4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione. 5. L’applicazione del presente articolo esclude quella dell’articolo 5 limitatamente all’imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d’imposta. 6-bis. In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta di cui al comma 1, primo periodo.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 58, comma 1, DL 24.4.2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.6.2017 n. 96; - l’art. 1, comma 547, lett. b), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Consulenza Fiscale Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Gestione delle Risorse umane | PITTINI
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- ART. 56 BIS. Altre attività agricole | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 56 BIS. Altre attività agricole Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente. 2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento. 3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento. 3 bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento. (2) 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice. 5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 6, L. 24.12.2003 n. 350, pubblicata in G.U. 27.12.2003 n. 299, S.O. n. 196. (2) Comma inserito dall’art. 1, comma 225, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. Consulenza Fiscale Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 43. Immobili non produttivi di reddito fondiario [n.d.r. ex art. 40] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 43. Immobili non produttivi di reddito fondiario [n.d.r. ex art. 40] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell’art. 77 [65, n.d.r.], comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 62 [comma 2 dell’articolo 95, n.d.r.] per il medesimo periodo temporale ivi indicato. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 106 Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti [n.d.r. ex art. 71] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 106 Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti [n.d.r. ex art. 71] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio. 2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell’articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso. 3. Per gli intermediari finanziari (2), le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. (3) (4) 3 bis. [...] (5) 4. Per gli intermediari finanziari (6) nell’ammontare dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo (7) si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria [...] (8). 5. [...] (9) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87” dall’art. 12, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. (3) Comma sostituito dall’art. 16, comma 1, DL 27.6.2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2015 n. 132. Ai sensi del successivo comma 2, le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Testo precedente: “Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 1, comma 160, lett. c), n. 1), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014; - l’art. 82, comma 11, lett. a) e b), DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. (4) Ai sensi dell’art. 1, comma 1067, L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, per i soggetti che applicano le disposizioni di cui al presente comma, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi. Ai sensi del successivo comma 1069, le disposizioni di cui al comma 1067 si applicano in sede di prima adozione dell’IFRS 9 anche se effettuata in periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore della L. 145/2018 (1.1.2019). (5) Comma abrogato dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 2), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. Testo precedente: “Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all’ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d’imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L’ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 7, comma 1, lett. a), DL 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2009 n. 102. (6) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “enti creditizi e finanziari” dall’art. 12, comma 1, lett. b), n. 2), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. (7) Le parole “rilevanti ai fini del presente articolo” sono state inserite dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 3), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. (8) Le parole “nonché la rivalutazione delle operazioni “fuori bilancio” iscritte nell’attivo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 112” sono state soppresse dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 3), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. (9) Comma abrogato dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 2), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. Testo precedente: “Le perdite sui crediti di cui al comma 3 e di cui al comma 3-bis, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare dell’accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare del predetto accantonamento eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso.“. In precedenza, le parole “e di cui al comma 3-bis” erano state inserite dall’art. 7, comma 1, lett. b), DL 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2009 n. 102, in vigore dall’1.7.2009. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 31. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali [n.d.r. ex art. 28] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 31. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali [n.d.r. ex art. 28] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. [...] (1). 2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il trenta per cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d’estimo, il reddito dominicale, per l’anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente. L’evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell’inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all’ufficio tecnico erariale, che provvede all’accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l’ispettorato provinciale dell’agricoltura, e la trasmette all’ufficio delle imposte. 3. Se l’evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell’interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali dell’agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all’accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse. 4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l’una all’altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti. Note: (1) Comma abrogato dall’art. 7, comma 3, DL 24.6.2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116. Testo precedente: “Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l’anno in cui si è chiusa l’annata agraria, si considera pari al trenta per cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli.“. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
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Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Startup e PMI innovative - Incentivi fiscali de minimis [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è 2. Come funziona 3. Riferimenti Consulente Inimpresa Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura