50. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 47]
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti
maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle
cooperative di servizi, delle cooperative agricole e
di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle
cooperative della piccola pesca;
b) le indennità e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione
di quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per
legge debbono essere riversati allo Stato; (2)
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di
borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale,
se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro
dipendente nei confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto
forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici
di amministratore, sindaco o revisore di società,
associazioni e altri enti con o senza personalità
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie
e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonché quelli percepiti in relazione
ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto
la prestazione di attività svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto
nel quadro di un rapporto unitario e continuativo
senza impiego di mezzi organizzati e con
retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli
uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti
istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente
di cui all’articolo 46 [49, n.d.r.], comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto
dell’arte o professione di cui all’articolo 49
[53, n.d.r.], comma 1, concernente redditi di lavoro
autonomo, esercitate dal contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli
24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio
1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di
congrua di cui all’articolo 33, primo comma, della
legge 26 luglio 1974, n. 343;
e) i compensi per l’attività libero professionale intramuraria
del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo
102 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui
all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 1, comma
7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche
funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese
da soggetti che esercitano un’arte o professione
di cui all’articolo 49 [53, n.d.r.], comma 1, e non
siano state effettuate nell’esercizio di impresa
commerciale, nonché i compensi corrisposti ai
membri delle commissioni tributarie, [...] (3) agli
esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione
di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, e ai magistrati onorari del contingente
ad esaurimento confermati ai sensi dell’articolo
29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
(4);
g) le indennità di cui all’articolo 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all’articolo 1 della legge
13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del
Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e
le indennità, comunque denominate, percepite per
le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli
105, 114 e 135 (5) della Costituzione e alla
legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti
assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla
cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni
e l’assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato,
costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi
funzione previdenziale sono quelle derivanti da
contratti di assicurazione sulla vita stipulati con
imprese autorizzate dall’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel
territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi, che non
consentano il riscatto della rendita successivamente
all’inizio dell’erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate,
nonchè quelle derivanti dai prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento
(UE) 2019/1238; (6)
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente
né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle
lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 10 tra gli
oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera
c) del comma 1 dell’articolo 41 [44, n.d.r.];
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformità a specifiche
disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione
che la cooperativa sia iscritta nel registro
prefettizio o nello schedario generale della cooperazione,
che nel suo statuto siano inderogabilmente
indicati i principi della mutualità stabiliti dalla
legge e che tali principi siano effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente
non comporta le detrazioni previste
dall’articolo 13.
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