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50. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 47]

Ultimo aggiornamento del:

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti

maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci

delle cooperative di produzione e lavoro, delle

cooperative di servizi, delle cooperative agricole e

di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle

cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di

terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi

svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione

di quelli che per clausola contrattuale devono essere

riversati al datore di lavoro e di quelli che per

legge debbono essere riversati allo Stato; (2)

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di

borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale,

se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro

dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque

titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto

forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici

di amministratore, sindaco o revisore di società,

associazioni e altri enti con o senza personalità

giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie

e simili, alla partecipazione a collegi e

commissioni, nonché quelli percepiti in relazione

ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto

la prestazione di attività svolte senza vincolo di

subordinazione a favore di un determinato soggetto

nel quadro di un rapporto unitario e continuativo

senza impiego di mezzi organizzati e con

retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli

uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti

istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente

di cui all’articolo 46 [49, n.d.r.], comma 1,

concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto

dell’arte o professione di cui all’articolo 49

[53, n.d.r.], comma 1, concernente redditi di lavoro

autonomo, esercitate dal contribuente;

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli

24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio

1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di

congrua di cui all’articolo 33, primo comma, della

legge 26 luglio 1974, n. 343;

e) i compensi per l’attività libero professionale intramuraria

del personale dipendente del Servizio

sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo

102 del decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui

all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,

nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 1, comma

7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi

corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle

province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche

funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese

da soggetti che esercitano un’arte o professione

di cui all’articolo 49 [53, n.d.r.], comma 1, e non

siano state effettuate nell’esercizio di impresa

commerciale, nonché i compensi corrisposti ai

membri delle commissioni tributarie, [...] (3) agli

esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione

di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, e ai magistrati onorari del contingente

ad esaurimento confermati ai sensi dell’articolo

29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116

(4);

g) le indennità di cui all’articolo 1 della legge 31

ottobre 1965, n. 1261, e all’articolo 1 della legge

13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del

Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e

le indennità, comunque denominate, percepite per

le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli

105, 114 e 135 (5) della Costituzione e alla

legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti

assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla

cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni

e l’assegno del Presidente della Repubblica;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato,

costituite a titolo oneroso, diverse da quelle

aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi

funzione previdenziale sono quelle derivanti da

contratti di assicurazione sulla vita stipulati con

imprese autorizzate dall’Istituto per la vigilanza

sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel

territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di

stabilimento o di prestazioni di servizi, che non

consentano il riscatto della rendita successivamente

all’inizio dell’erogazione;

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto

legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo

5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate,

nonchè quelle derivanti dai prodotti pensionistici

individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento

(UE) 2019/1238; (6)

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,

alla cui produzione non concorrono attualmente

né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle

lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 10 tra gli

oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera

c) del comma 1 dell’articolo 41 [44, n.d.r.];

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in

lavori socialmente utili in conformità a specifiche

disposizioni normative.

2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono

assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione

che la cooperativa sia iscritta nel registro

prefettizio o nello schedario generale della cooperazione,

che nel suo statuto siano inderogabilmente

indicati i principi della mutualità stabiliti dalla

legge e che tali principi siano effettivamente osservati.

3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente

non comporta le detrazioni previste

dall’articolo 13.

31 marzo 2025

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