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Giorno pubblicazione
21 febbraio 2025
Ultimo aggiornamento
5 maggio 2025
A cura di:
Walter Pittini
Commercialista
Accertamento e sanzioni
Il regime fiscale agevolato per autonomi (o forfetario) è fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d'impresa e di arti o professioni (art. 1 co. 54 della L. 190/2014), ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria. Ne sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR.
Requisiti d'accesso
Il regime è applicabile se, con riferimento all'anno precedente, sono nel contempo soddisfatti i seguenti requisiti (art. 1 co. 54 della L. 190/2014):
Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 100.000 euro.
Sostenimento di spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per:
- lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs.. 276/2003);
- lavoratori dipendenti;
- collaboratori di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 ss. del D.Lgs.. 276/2003;
- utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR);
- somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del TUIR).
Compensi a titolo di diritto d'autore
I compensi percepiti a titolo di diritti d'autore (art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR) concorrono alla soglia di 85.000 euro solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, circostanza ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo.
Imposta di bollo addebitata in fattura
L'importo dell'imposta di bollo addebitato in fattura al cliente assume natura di ricavo o compenso, concorrendo al limite d'accesso e permanenza nel regime e all'imponibile soggetto ad imposta sostitutiva.
Condizioni ostative
Il regime forfetario non può essere applicato in presenza delle seguenti condizioni ostative (art. 1 co. 57 della L. 190/2014):
Utilizzo di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (lett. a).
Residenza fiscale all'estero, fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (lett. b).
Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c).
Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio di tale attività:
- partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (lett. d).
- Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (lett. d-bis).
- Possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d- ter).
Salvo specifiche eccezioni, le cause ostative sono verificate con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime.
Regimi speciali
L'esercizio di un'attività soggetta ad un regime speciale IVA o espressiva ai fini IRPEF di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato con modo forfetario preclude il regime agevolato per tutte le altre attività esercitate non in regime speciale. Tuttavia, se è esercitata un'attività agricola, produttiva di reddito fondiario, è possibile applicare il regime forfetario per le altre attività svolte. Rispetto ad un'attività in regime speciale IVA, l'utilizzo del regime forfetario è possibile a condizione che il contribuente, avendone facoltà, opti per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario. La necessità di esercitare preventivamente l'opzione per il regime ordinario non sussiste in caso di avvio di una nuova attività.
Durata
Il regime forfetario non ha limiti di durata. Ciò significa che può essere applicato fin quando vi siano le condizioni necessarie alla sua applicazione.
Fuoriuscita dal regime
Il regime forfetario viene disapplicato dall'anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d'accesso, oppure si verifica una condizione ostativa. La fuoriuscita dal regime è immediata nell'anno stesso in cui i ricavi o i compensi incassati superano 100.000 euro, limite non ragguagliabile ad anno (art. 1 co. 71 della L. 190/2014). In quest'ultimo caso, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative addizionali, è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite e devono essere effettuati gli ordinari adempimenti contabili e fiscali per l'annualità in cui si è verificata la fuoriuscita dal regime.
La fuoriuscita dal regime non impedisce di avvalersi nuovamente dello stesso dopo il riacquisto delle condizioni necessarie.
Opzione per il regime ordinario
I soggetti in possesso delle condizioni per applicare il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (art. 1 co. 70 della L. 190/2014). Il vincolo triennale derivante dall'opzione non opera per le imprese in contabilità semplificata in quanto il regime di cassa applicato da tali imprese e quello forfetario sono entrambi naturali per i contribuenti minori; inoltre, il transito è possibile anche in costanza di opzione per il "regime delle registrazioni IVA", ex art. 18 co. 5 del DPR 600/73.
I citati chiarimenti sono stati estesi anche ai professionisti che, pur avendo i requisiti per il regime forfetario, hanno applicato il regime di contabilità semplificata mediante comportamento concludente. Fatta salva l'operatività dell'art. 1 co. 1 ultimo periodo del DPR 442/97, il vincolo triennale permane per i soggetti che hanno optato per la contabilità ordinaria.
Transito dal regime di vantaggio al forfetario
È possibile il transito dal regime di vantaggio a quello forfetario in corso d'anno, qualora si verifichi la fuoriuscita immediata dal primo dei citati regimi per superamento della soglia di 45.000 euro di ricavi e compensi. In tal caso:
ai fini IVA, è sufficiente modificare sulle fatture il riferimento al regime forfetario, anziché a quello di vantaggio;
ai fini dell'imposizione diretta, il reddito imponibile per l'intero anno in cui è avvenuto il passaggio è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario (risposta interpello 14.5.2019 n. 140).
Modalità d'accesso
Il regime forfetario è applicato tenendo un comportamento concludente in linea con le disposizioni del regime.
Inizio attività
Nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 1 co. 54 e 57 della L. 190/2014, il regime forfetario può essere applicato in occasione dell'inizio dell'attività, indicando il codice 2 nella sezione "Regimi fiscali agevolati" del quadro B del modello AA9/12. L'omessa indicazione dell'intenzione di applicare il regime forfetario è punibile con la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) del D.Lgs.. 471/97 (da 250 a 2.000 euro).
Attività in corso
Per coloro che hanno già un'attività in corso, il passaggio al regime avviene senza effettuare specifiche comunicazioni, ferma restando la segnalazione di utilizzo del regime nell'ultima dichiarazione IVA (rigo VA14).