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Giorno pubblicazione
21 febbraio 2025
Ultimo aggiornamento
5 maggio 2025
A cura di:
Walter Pittini
Commercialista
Ritenute
I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta (art. 1 co. 67 della L. 190/2014). A tal fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulta che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. In caso di errata applicazione del regime, tale dichiarazione può esonerare il sostituto d'imposta da responsabilità per le sanzioni connesse all'omessa effettuazione e versamento delle ritenute d'acconto.
Il contribuente in regime agevolato cui sono erroneamente operate ritenute da parte del sostituto d'imposta può:
scomputarle dall'imposta sostitutiva o dall'IRPEF mediante indicazione nel modello REDDITI PF;
oppure chiederle a rimborso, con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 602/73.
In caso di fuoriuscita immediata dal regime forfetario (art. 1 co. 71 della L. 190/2014):
sui compensi incassati prima del superamento della soglia di 100.000 euro non devono essere operate retroattivamente le ritenute;
l'incasso del compenso che comporta il superamento della soglia dev'essere assoggettato a ritenuta anche qualora l'operazione sia stata fatturata anticipatamente;
su tutti i compensi percepiti successivamente all'incasso che comporta il superamento della soglia predetta devono essere operate le ritenute, indipendentemente dalla data di fatturazione delle stesse.
Compensi a titolo di diritto d'autore
Non sono soggetti a ritenuta d'acconto i compensi a titolo di diritto d'autore che risultino connaturati con l'attività di lavoro autonomo in regime forfetario. A tal fine, il sostituto d'imposta ha l'onere di acquisire dal professionista una dichiarazione attestante, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d'autore sono correlati all'attività autonoma esercitata in regime forfetario.
Adempimenti in qualità di sostituto d'imposta
I contribuenti in regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23 - 30) del DPR 600/73, ad eccezione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014). Ove operi (per obbligo o per scelta) le ritenute, il soggetto in regime forfetario adempie gli obblighi ordinariamente a carico del sostituto d'imposta. Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, i soggetti in regime forfetario hanno la facoltà di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfetario. In caso di fuoriuscita immediata dal regime forfetario (art. 1 co. 71 della L. 190/2014), per le operazioni passive, il contribuente torna ad assumere il ruolo di sostituto d'imposta solo a decorrere dal primo pagamento da effettuarsi successivamente al superamento del limite di 100.000 euro, anche laddove l'eventuale fattura già ricevuta non indichi l'importo della ritenuta.
Indicazione dei dati nel modello REDDITI PF
Nel quadro RS del modello REDDITI PF, occorre indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi. Il prospetto deve essere compilato facendo riferimento ai redditi e ai compensi pagati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non sia stata effettuata.
Eliminazione della Certificazione Unica per i soggetti in regime forfetario
Sono esonerati dal rilascio e dall'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica i sostituti d'imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario (art. 4 co. 6-septies del DPR 322/98).
La disposizione opera a decorrere dall'anno d'imposta 2024, ossia a decorrere dalle Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate nel 2025 con riguardo all'annualità 2024.