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ART. 124 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Se il requisito del controllo, così come definito

dall’articolo 117, cessa per qualsiasi motivo prima

del compimento del triennio, il reddito della

società o dell’ente controllante, per il periodo d’imposta

in cui viene meno tale requisito, viene aumentato

o diminuito (2) per un importo corrispondente:

a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti (3)

nei precedenti esercizi del triennio per effetto di

quanto previsto dall’articolo 97, comma 2;

b) alla residua differenza tra il valore di libro e

quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla

stessa società o ente controllante o da altra società

controllata secondo il regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 123. Il periodo precedente

si applica nel caso in cui il requisito del controllo

venga meno anche nei confronti della sola società

cedente o della sola società cessionaria.

2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni

dal venir meno del requisito del controllo:

a) la società o l’ente controllante deve integrare

quanto versato a titolo d’acconto se il versamento

complessivamente effettuato è inferiore a quello

dovuto relativamente alle società per le quali

continua la validità dell’opzione;

b) ciascuna società controllata deve effettuare

l’integrazione di cui alla lettera precedente riferita

ai redditi propri, così come risultanti dalla comunicazione

di cui all’articolo 121.

3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi

previsto, con le modalità stabilite dal decreto di

cui all’articolo 129, la società o l’ente controllante

può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già

effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo,

alle controllate nei cui confronti è venuto meno il

requisito del controllo.

4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di

cui all’articolo 122 (4), i crediti chiesti a rimborso

e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze

riportate a nuovo permangono nell’esclusiva disponibilità

della società o ente controllante. In alternativa

a quanto previsto dal primo periodo, le

perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui

all’articolo 122 sono attribuite alle società che le

hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei

cui confronti viene meno il requisito del controllo

secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il

criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle

perdite residue, in caso di interruzione anticipata

della tassazione di gruppo, alle società che le hanno

prodotte è comunicato all’Agenzia delle entrate

all’atto della comunicazione dell’esercizio

dell’opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa

ai sensi dell’articolo 117, comma 3. (5)

4 bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma

2, la società o l’ente controllante è tenuto a comunicare

all’Agenzia delle entrate l’importo delle perdite

residue attribuito a ciascun soggetto. (6)

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano

anche nel caso di fusione di una società

controllata in altra non inclusa nel consolidato.

Nel caso di fusione della società o ente controllante

con società o enti non appartenenti al consolidato,

il consolidato può continuare ove la società

o ente controllante sia in grado di dimostrare,

anche dopo l’effettuazione di tali operazioni, la

permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni

di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini

dell’accesso al regime. Ai fini della continuazione

del consolidato, la società o ente controllante può

interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo

11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio

2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

(7) Con il decreto di cui all’articolo 129

sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione

anticipata del consolidato.

5 bis. La società o ente controllante che intende

continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo

ma non ha presentato l’istanza di interpello

prevista dal comma 5 ovvero, avendola presentata,

non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare

detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.

(8)

6. L’articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente

alle somme percepite o versate tra le società

del comma 1 per compensare gli oneri connessi

con l’interruzione della tassazione di gruppo

relativi all’imposta sulle società.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Le parole “o diminuito” sono state inserite dall’art. 8, comma 5,

lett.a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280,

S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno

effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.

(3) Le parole “o non dedotti” sono state inserite dall’art. 8, comma 5,

lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280,

S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno

effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.

(4) Le parole “all’articolo 122” sono state sostituite alle precedenti

“all’articolo 123” dall’art. 8, comma 5, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n.

247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo

comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta

che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.

(5) I periodi da “In alternativa a quanto previsto dal primo” fino a “tacito

della stessa ai sensi dell’articolo 117, comma 3.“ sono stati sostituiti

al precedente secondo periodo dall’art. 7-quater, comma 27,

lett. d), n. 1), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla

L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione

si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello

in corso al 31 dicembre 2016.

Testo precedente: “Il decreto di cui all’articolo 129 può prevedere appositi

criteri per l’attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione

di cui all’articolo 122 , alle società che le hanno prodotte,

al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito

del controllo.“.

Per le precedenti modifiche si veda l’art. 8, comma 5, lett. b), DLgs.

18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183.

(6) Comma inserito dall’art. 7-quater, comma 27, lett. d), n. 2), DL

22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016

n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2016.

(7) I periodi “Nel caso di fusione della società o ente controllante con

società o enti ... recante lo Statuto dei diritti del contribuente.“ sono

stati sostituiti al precedente “Nel caso di fusione della società o ente

controllante con società o enti non appartenenti al consolidato può

essere richiesta, mediante l’esercizio dell’interpello ai sensi dell’articolo

11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione del consolidato.“

dall’art. 7, comma 2, lett. a), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato

in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.

(8) Comma inserito dall’art. 7, comma 2, lett. b), DLgs. 24.9.2015 n.

156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.

10 aprile 2025

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