ART. 124 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio (1)
1. Se il requisito del controllo, così come definito
dall’articolo 117, cessa per qualsiasi motivo prima
del compimento del triennio, il reddito della
società o dell’ente controllante, per il periodo d’imposta
in cui viene meno tale requisito, viene aumentato
o diminuito (2) per un importo corrispondente:
a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti (3)
nei precedenti esercizi del triennio per effetto di
quanto previsto dall’articolo 97, comma 2;
b) alla residua differenza tra il valore di libro e
quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla
stessa società o ente controllante o da altra società
controllata secondo il regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 123. Il periodo precedente
si applica nel caso in cui il requisito del controllo
venga meno anche nei confronti della sola società
cedente o della sola società cessionaria.
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni
dal venir meno del requisito del controllo:
a) la società o l’ente controllante deve integrare
quanto versato a titolo d’acconto se il versamento
complessivamente effettuato è inferiore a quello
dovuto relativamente alle società per le quali
continua la validità dell’opzione;
b) ciascuna società controllata deve effettuare
l’integrazione di cui alla lettera precedente riferita
ai redditi propri, così come risultanti dalla comunicazione
di cui all’articolo 121.
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi
previsto, con le modalità stabilite dal decreto di
cui all’articolo 129, la società o l’ente controllante
può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già
effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo,
alle controllate nei cui confronti è venuto meno il
requisito del controllo.
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di
cui all’articolo 122 (4), i crediti chiesti a rimborso
e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze
riportate a nuovo permangono nell’esclusiva disponibilità
della società o ente controllante. In alternativa
a quanto previsto dal primo periodo, le
perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui
all’articolo 122 sono attribuite alle società che le
hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei
cui confronti viene meno il requisito del controllo
secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il
criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle
perdite residue, in caso di interruzione anticipata
della tassazione di gruppo, alle società che le hanno
prodotte è comunicato all’Agenzia delle entrate
all’atto della comunicazione dell’esercizio
dell’opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa
ai sensi dell’articolo 117, comma 3. (5)
4 bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma
2, la società o l’ente controllante è tenuto a comunicare
all’Agenzia delle entrate l’importo delle perdite
residue attribuito a ciascun soggetto. (6)
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche nel caso di fusione di una società
controllata in altra non inclusa nel consolidato.
Nel caso di fusione della società o ente controllante
con società o enti non appartenenti al consolidato,
il consolidato può continuare ove la società
o ente controllante sia in grado di dimostrare,
anche dopo l’effettuazione di tali operazioni, la
permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni
di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini
dell’accesso al regime. Ai fini della continuazione
del consolidato, la società o ente controllante può
interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo
11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio
2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
(7) Con il decreto di cui all’articolo 129
sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione
anticipata del consolidato.
5 bis. La società o ente controllante che intende
continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo
ma non ha presentato l’istanza di interpello
prevista dal comma 5 ovvero, avendola presentata,
non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare
detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.
(8)
6. L’articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente
alle somme percepite o versate tra le società
del comma 1 per compensare gli oneri connessi
con l’interruzione della tassazione di gruppo
relativi all’imposta sulle società.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Le parole “o diminuito” sono state inserite dall’art. 8, comma 5,
lett.a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280,
S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno
effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.
(3) Le parole “o non dedotti” sono state inserite dall’art. 8, comma 5,
lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280,
S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno
effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.
(4) Le parole “all’articolo 122” sono state sostituite alle precedenti
“all’articolo 123” dall’art. 8, comma 5, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n.
247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo
comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta
che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.
(5) I periodi da “In alternativa a quanto previsto dal primo” fino a “tacito
della stessa ai sensi dell’articolo 117, comma 3.“ sono stati sostituiti
al precedente secondo periodo dall’art. 7-quater, comma 27,
lett. d), n. 1), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione
si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2016.
Testo precedente: “Il decreto di cui all’articolo 129 può prevedere appositi
criteri per l’attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione
di cui all’articolo 122 , alle società che le hanno prodotte,
al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito
del controllo.“.
Per le precedenti modifiche si veda l’art. 8, comma 5, lett. b), DLgs.
18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183.
(6) Comma inserito dall’art. 7-quater, comma 27, lett. d), n. 2), DL
22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016
n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016.
(7) I periodi “Nel caso di fusione della società o ente controllante con
società o enti ... recante lo Statuto dei diritti del contribuente.“ sono
stati sostituiti al precedente “Nel caso di fusione della società o ente
controllante con società o enti non appartenenti al consolidato può
essere richiesta, mediante l’esercizio dell’interpello ai sensi dell’articolo
11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione del consolidato.“
dall’art. 7, comma 2, lett. a), DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato
in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
(8) Comma inserito dall’art. 7, comma 2, lett. b), DLgs. 24.9.2015 n.
156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
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