ART. 56 BIS. Altre attività agricole
1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali
esercitate oltre il limite di cui all’articolo 32, comma
2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente
concorre a formare il reddito di impresa
nell’ammontare corrispondente al reddito agrario
relativo alla superficie sulla quale la produzione
insiste in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, valorizzazione e commercializzazione
di prodotti diversi da quelli indicati
nell’articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del
bosco o dall’allevamento di animali, il reddito è determinato
applicando all’ammontare dei corrispettivi
delle operazioni registrate o soggette a registrazione
agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,
conseguiti con tali attività, il coefficiente di
redditività del 15 per cento.
3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di
cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice
civile, il reddito è determinato applicando all’ammontare
dei corrispettivi delle operazioni registrate
o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta
sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività,
il coefficiente di redditività del 25 per cento.
3 bis. Per le attività dirette alla commercializzazione
di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate
da imprenditori agricoli florovivaistici di
cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti del
10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori
agricoli florovivaistici, il reddito è determinato
applicando all’ammontare dei corrispettivi delle
operazioni registrate o soggette a registrazione
agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente
di redditività del 5 per cento. (2)
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano ai soggetti di cui all’articolo 73, comma
1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome
collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso
l’opzione o la revoca per la determinazione del
reddito nel modo normale si esercitano con le modalità
stabilite dal regolamento recante norme per
il riordino della disciplina delle opzioni in materia
di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.
Note:
(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 6, L. 24.12.2003 n. 350, pubblicata
in G.U. 27.12.2003 n. 299, S.O. n. 196.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 225, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata
in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45.
Contattami per una consulenza!
Via Conte Girolamo Giusso, 11/c
70125 Bari, BA, Italia