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ART. 56 BIS. Altre attività agricole

Ultimo aggiornamento del:

1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali

esercitate oltre il limite di cui all’articolo 32, comma

2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente

concorre a formare il reddito di impresa

nell’ammontare corrispondente al reddito agrario

relativo alla superficie sulla quale la produzione

insiste in proporzione alla superficie eccedente.

2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione,

trasformazione, valorizzazione e commercializzazione

di prodotti diversi da quelli indicati

nell’articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti

prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del

bosco o dall’allevamento di animali, il reddito è determinato

applicando all’ammontare dei corrispettivi

delle operazioni registrate o soggette a registrazione

agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,

conseguiti con tali attività, il coefficiente di

redditività del 15 per cento.

3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di

cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice

civile, il reddito è determinato applicando all’ammontare

dei corrispettivi delle operazioni registrate

o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta

sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività,

il coefficiente di redditività del 25 per cento.

3 bis. Per le attività dirette alla commercializzazione

di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate

da imprenditori agricoli florovivaistici di

cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti del

10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori

agricoli florovivaistici, il reddito è determinato

applicando all’ammontare dei corrispettivi delle

operazioni registrate o soggette a registrazione

agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente

di redditività del 5 per cento. (2)

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si

applicano ai soggetti di cui all’articolo 73, comma

1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome

collettivo ed in accomandita semplice.

5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle

disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso

l’opzione o la revoca per la determinazione del

reddito nel modo normale si esercitano con le modalità

stabilite dal regolamento recante norme per

il riordino della disciplina delle opzioni in materia

di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica

10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

Note:

(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 6, L. 24.12.2003 n. 350, pubblicata

in G.U. 27.12.2003 n. 299, S.O. n. 196.

(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 225, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata

in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45.

1 aprile 2025

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