31. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali [n.d.r. ex art. 28]
1. [...] (1).
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno
il trenta per cento del prodotto ordinario del fondo
rustico preso a base per la formazione delle tariffe
d’estimo, il reddito dominicale, per l’anno in
cui si è verificata la perdita, si considera inesistente.
L’evento dannoso deve essere denunciato dal
possessore danneggiato entro tre mesi dalla data
in cui si è verificato ovvero, se la data non sia
esattamente determinabile, almeno quindici giorni
prima dell’inizio del raccolto. La denuncia deve
essere presentata all’ufficio tecnico erariale, che
provvede all’accertamento della diminuzione del
prodotto, sentito l’ispettorato provinciale dell’agricoltura,
e la trasmette all’ufficio delle imposte.
3. Se l’evento dannoso interessa una pluralità di
fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta
dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti
nell’interesse dei possessori danneggiati, sentiti
gli ispettorati provinciali dell’agricoltura, provvedono
alla delimitazione delle zone danneggiate e
all’accertamento della diminuzione dei prodotti e
trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto
sono situati i fondi le corografie relative alle
zone delimitate, indicando le ditte catastali
comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo
a ciascuna di esse.
4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve
essere costituito da particelle catastali riportate
in una stessa partita e contigue l’una all’altra in
modo da formare un unico appezzamento. La
contiguità non si considera interrotta da strade,
ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente
interposti.
Note:
(1) Comma abrogato dall’art. 7, comma 3, DL 24.6.2014 n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116.
Testo precedente: “Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi
da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato
coltivato, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause
non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l’anno
in cui si è chiusa l’annata agraria, si considera pari al trenta per
cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli.“.
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