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- Uffici | PITTINI
mondo prossima apertura in ROMA SEDE DI BARI Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso 70125 Bari, (BA), Italia Contatti +39 340 715 1940 PITTINI pittini@live.it Orari di apertura Lun - Ven 10:00 am – 12:00 am Chiuso Sabato e Domenica SEDE DI BARI Non vedi la tua città. Richiedi una sede qui sotto. RICHIESTA PROSSIME APERTURE FIRENZE, MILANO ROMA In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni
- 20bis. Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 20bis. Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 47, comma 7, indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, a decorrere dal 2.12.2005. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 41. Unità immobiliari non locate [n.d.r. ex art. 38] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 41. Unità immobiliari non locate [n.d.r. ex art. 38] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Sisma-Bonus | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIA > Real estate < Imbonus < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Sisma-Bonus 1. Tipologia di interventi Deve trattarsi di interventi di adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, per i quali si verifichino, peraltro, le seguenti condizioni: si tratti di interventi attivati dopo il 1° gennaio 2017 ossia interventi le cui relative procedure autorizzatorie sono iniziate ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio dopo il 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della legge 11.12.2016 n. 232 che ha modificato la disposizione dell’art. 16, comma 1bis, DL. 63/2013; Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 2019). Il riferimento al “titolo edilizio rilasciato dopo il 1° gennaio 2017” è stato aggiunto dalla legge 30/12/2020 n. 178: si è precisato al riguardo che con tale integrazione il legislatore ha inteso consentire l’accesso anche con riferimento agli interventi per i quali a partire dal 1° gennaio 2017 sia stato rilasciato il titolo edilizio, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria, ipotesi esclusa prima delle modifiche apportate dalla citata legge 178/2020; peraltro essendo tali modifiche entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2021 la nuova disposizione si applica alle spese sostenute a partire da tale data (Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, parere 9 agosto 2021; Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 749 del 27 ottobre 2021). si tratti di interventi riferiti a costruzioni adibite a abitazione e ad attività produttive su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 e 3) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003. Sono, inoltre, ricomprese, nell’agevolazione: le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione; le spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. Si rammenta che con riguardo ai benefici previsti per gli acquisti di edifici antisismici (vedi la Tabella “Bonus Acquisti”) inizialmente le agevolazioni in discorso erano limitate ai soli interventi realizzati in comuni ricadenti in zona sismica 1, mentre l’estensione delle agevolazioni in discorso anche agli interventi realizzati in comuni ricadenti in zone sismiche 2 e 3, è stata disposta solo a partire dal 1° maggio 2019. 2. Aliquote ALIQUOTA ORDINARIA Salvo che nei casi di aliquota agevolata (di cui alla tabella a lato) la detrazione spetta: - nella misura del 36% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025; - nella misura del 30% a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2027. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. ALIQUOTA AGEVOLATA (PER ABITAZIONE PRINCIPALE) Per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetta: - nella misura del 50% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025; - nella misura del 36% a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2027. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. NOTA: Si rammenta che sino al 31 dicembre 2024: i) per le spese relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1° gennaio 2017 la detrazione si applicava nella misura del 50%; (ii) per le spese relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1 gennaio 2017, qualora dall’intervento eseguito derivava una riduzione del rischio tale da determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione si applicava nella misura del 70% della spesa sostenuta; in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori la detrazione si applicava nella misura dell’80%; (iii) per le spese relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1 gennaio 2017, se gli interventi comportanti riduzione del rischio sismico, venivano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, la detrazione, si applicava nella misura del 75% (in caso passaggio ad una classe di rischio inferiore) ovvero nella misura dell’85% (in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori); (iv) per le spese relative ad interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1-2-3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, spettava una detrazione pari all’80%, se gli interventi determinavano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore ovvero pari all’85%, se gli interventi determinavano il passaggio a due classi di rischio sismico inferiore. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, pertanto, agli interventi di riduzione del rischio sismico si applicano le sole aliquote “ordinarie” dettate dall’art. 16, c. 1-septies.1, D.L. 63/2013 corrispondenti alle aliquote applicabili a tutti gli altri interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare quali elencati nel comma 1 dell’art. 16-bis del T.U.I.R. 3. Massimali e rateizzazioni INTERVENTO DETRAZIONE MASSIMA RATEIZZAZIONE Interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1° gennaio 2017 (art. 16, c. 1-bis, D.L. 63/2013). 96.000,00 per unità immobiliare. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione (art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67) (si rammenta che per le spese sostenute entro il 31/12/2023 la detrazione andava ripartita in 5 rate annuali). Interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1° gennaio 2017, qualora dall’intervento eseguito deriva una riduzione del rischio tale da determinare il passaggio ad una ovvero a due classi di rischio inferiori (art. 16, c. 1-quater, D.L. 63/2013). 96.000,00 per unità immobiliare. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione (art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67) (si rammenta che per le spese sostenute entro il 31/12/2023 la detrazione andava ripartita in 5 rate annuali). Interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1-2-3, finalizzati alla riduzione del rischio sismico, con passaggio a una ovvero a due classi di rischio sismico inferiori (art. 16, c. 1-quinquies, D.L. 63/2013). ¤ 96.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione (art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67) (si rammenta che per le spese sostenute entro il 31/12/2023 la detrazione andava ripartita in 5 rate annuali). Interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1-2-3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, con passaggio a una ovvero a due classi di rischio sismico inferiori (art. 14, c. 2-quater. 1, D.L. 63/2013). ¤ 136.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Consulente Imbonus Prenota 14 luglio 2025 Commenti
- Società di persone | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Società di persone In questa sezione sono contenute le informazioni relative a Redditi società di persone 2025 di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è È la dichiarazione dei redditi delle società di persone. Chi deve presentare il modello Il modello Redditi SP - Società di persone ed equiparate deve essere presentato dalle seguenti società e associazioni, residenti in Italia: società semplici società in nome collettivo e in accomandita semplice società di armamento società di fatto o irregolari associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi gruppi europei di interesse economico GEIE. Chi non deve presentare il modello Non devono, invece, presentare il modello Redditi SP le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Redditi PF ) le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello Redditi Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Redditi enti non commerciali ed equiparati) i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute. Link correlati Personal income tax return – Redditi PF Tax return for partnerships – English version Quando e come si presenta il modello Redditi SP La dichiarazione deve essere presentata in via telematica, accedendo all’area riservata dell’Agenzia delle entrate, tra il 30 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per compilare la dichiarazione sarà disponibile il software Redditi On Line SP Link correlati Personal income tax return – Redditi PF Tax return for partnerships – English version Come pagare le imposte Le imposte dovute possono essere versate tramite il modello F24 presso le banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate. I soggetti non titolari di conti correnti presso banche convenzionate possono versare le imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria (per le imposte regionali e comunali).Per maggiori informazioni consulta la scheda “ Pagamento delle imposte dall’estero ”. Link correlati Personal income tax return – Redditi PF Tax return for partnerships – English version Modelli e istruzioni Modello Redditi Società di persone 2025 - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Istruzioni parte generale Redditi Sc, Redditi Sp, Redditi Enc - pdf Indichiarazione Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Iva modello 26 | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Iva modello 26 In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e comunicazione delle variazioni". di Walter Pittini 15 aprile 2025 Che cos'è Il modello di “Dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e Comunicazione delle variazioni” (Iva 26) non può più essere utilizzato dagli enti o società controllanti che intendono avvalersi, per un determinato anno solare, della particolare procedura di compensazione dell’Iva relativamente a una o più società considerate «controllate». Infatti, dal 2017 l’esercizio dell’opzione è comunicato dalla controllante con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Il modello Iva 26 può ancora essere utilizzato per comunicare l’esercizio dell’opzione esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione (articolo 73, comma 3, del Dpr n. 633 del 1972). Il modello va utilizzato anche per comunicare le variazioni intervenute nel corso dell’anno e relative ai dati indicati in occasione della presentazione della dichiarazione di adesione (articolo 3, comma 3, del Dm 13/12/1979). Come e quando ll modello deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel, secondo le istruzioni dell’Agenzia ( specifiche tecniche allegate al provvedimento del 6/12/10) - pdf . La comunicazione delle variazioni relative ai dati indicati nella dichiarazione di adesione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione. Qualora il modello venga utilizzato per comunicare l’esercizio dell’opzione (esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione), deve essere presentato entro il 30 aprile. Normativa e prassi Provvedimento del 06/12/2010 - pdf - Approvazione del modello Iva 26 per la dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e comunicazione delle variazioni, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ( Pubblicato il 07/12/10 ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244) Modelli e istruzioni Modello di adesione e variazione Iva di gruppo (Iva 26) - pdf Istruzioni di compilazione - pdf Indichiarazione Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Investimenti sostenibili 4.0 | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Investimenti sostenibili 4.0 [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- ART. 86 Plusvalenze patrimoniali [n.d.r. ex art. 54] (1) (2) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 86 Plusvalenze patrimoniali [n.d.r. ex art. 54] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (3). 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. (4) Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. 3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, (5) a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (6), diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata. (7) 4 bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. (8) La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. (9) 5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 5 bis. Nelle ipotesi dell’articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. (10) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”. (3) Si veda l’art. 1, commi 100-105, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito alle agevolazioni per l’assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice delle società commerciali. (4) In merito, si segnalano l’art. 15, comma 21, DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2, l’art. 1, comma 470 e seguenti, L. 23.12.2005 n. 266, pubblicata in G.U. 29.12.2005 n. 302, S.O. n. 211 e il DM 19.11.2002 n. 86, pubblicato in G.U. 8.5.2002 n. 106, relativi alla rivalutazione dei beni d’impresa. (5) Le parole “o a due anni per le società sportive professionistiche,“ sono state sostituite alle precedenti “o a un anno per le società sportive professionistiche,“ dall’art. 33, comma 1, lett. a), DL 22.6.2023 n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.8.2023 n. 112. Ai sensi del successivo comma 2, in deroga all’art. 3 della L. 27.7.2000, n. 212, la presente disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 23.6.2023 (data di entrata in vigore del DL 75/2023). (6) Per soggetti che applicano gli Ias/Ifrs, si veda il DM 8.6.2011, pubblicato in G.U. 13.6.2011 n. 135. (7) Periodo inserito dall’art. 33, comma 1, lett. b), DL 22.6.2023 n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.8.2023 n. 112. Ai sensi del successivo comma 2, in deroga all’art. 3 della L. 27.7.2000, n. 212, la presente disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 23.6.2023 (data di entrata in vigore del DL 75/2023). (8) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. e), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.“ (9) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (10) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 128 Norma transitoria (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 128 Norma transitoria (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui all’articolo 117 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l’opzione di cui all’articolo 117, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tali differenze. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Ristrutturare casa? | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 24 febbraio 2025 Ristrutturare casa? INDICE Introduzione Costi e agevolazioni Quale finanziamento scegliere La spesa per ristrutturare casa Bagno e cucina: i lavori più richiesti 1. Introduzione Ristrutturare casa è un investimento importante ma anche impegnativo da un punto di vista economico (si parte dai 45 mila euro per interventi di medio impatto). Malgrado ciò, sono sempre più le persone che scelgono di rinnovare la propria abitazione: nel 2024, tra gli interventi più richiesti ci sono il rifacimento di bagno e cucina, la realizzazione di pareti in cartongesso e l’installazione di controsoffitti con illuminazione Led. Anche gli spazi esterni sono al centro dell’attenzione, con un aumento delle richieste per la costruzione di piscine e la sistemazione dei giardini. Tuttavia, il ridimensionamento degli incentivi fiscali ha influenzato le scelte dei proprietari, con un calo delle certificazioni energetiche e degli interventi strutturali sugli edifici. Ma come fare per far quadrare i conti? Mutuo o prestito? Ecco cosa valutare nella richiesta di un finanziamento. 2. Costi e agevolazioni Nel 2024 le richieste di ristrutturazione completa della casa sono cresciute del 15% rispetto al 2023. La spesa stimata per una ristrutturazione varia in base alla tipologia di intervento e alla superficie interessata. Per esempio, per una casa tra gli 80 e i 100 metri quadri, una ristrutturazione leggera (che prevede tinteggiatura, la sostituzione dei pavimenti e alcuni piccoli lavori di manutenzione) si aggira sui 30 mila euro. Per una ristrutturazione di livello medio, che include il rifacimento di impianti elettrici e idraulici, di bagno e cucina e un aggiornamento delle finiture, il preventivo parte da un minimo di 45 mila euro in su. Per gli interventi specifici, si stimano 5.500 euro per la ristrutturazione completa di un bagno, e 2 mila euro per l’imbiancatura di un’abitazione tra 80 e 100 metri quadri (inclusi i soffitti), prezzo che può variare in base alla qualità della vernice e allo stato delle superfici. Il controsoffitto in cartongesso con illuminazione Led ha un costo medio di 1.700 euro, mentre l’intervento di un interior designer per abitazioni della stessa metratura si colloca tra 1.200 euro e 1.800 euro. Anche se ci sono state delle riduzioni, con la legge di Bilancio 2025 è possibile comunque usufruire di alcune agevolazioni per rinnovare la casa: per le spese sostenute dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30%. Tuttavia, per le spese sostenute nel 2025, la detrazione spetta nella misura del 36% (50% in caso di abitazione principale) su un massimo di 96 mila euro per unità immobiliare; invece, per quelle degli anni 2026 e 2027, la detrazione è del 30% (36% in caso di abitazione principale), sempre su un massimo di 96 mila euro per unità immobiliare. 3. Quale finanziamento scegliere Per finanziare gli interventi di ristrutturazione ci sono diverse possibilità, come un mutuo o un prestito: queste opzioni differiscono per quanto riguarda l’importo ottenibile, le condizioni di rimborso e le garanzie richieste. Il mutuo è una soluzione pensata per chi deve affrontare lavori di ristrutturazione importanti, in quanto permette di ottenere somme elevate, spesso fino all’80% del valore dell’immobile, con un periodo di rimborso che può arrivare fino a 30 anni. Tuttavia, per accedere a un mutuo è necessario offrire garanzie reali, come l’ipoteca sulla casa, e superare un iter burocratico più complesso, che prevede perizie e controlli approfonditi da parte della banca. Questo significa tempi di erogazione più lunghi e costi aggiuntivi legati alla pratica. Il prestito per ristrutturazione, invece, è una forma di finanziamento più immediata e flessibile, pensata per interventi di minore entità. L’importo massimo ottenibile è generalmente inferiore rispetto a un mutuo, con un tetto che di solito non supera i 75 mila-100 mila euro. La durata del rimborso è più breve, solitamente tra i 5 e i 10 anni, e i tassi di interesse risultano più alti rispetto a quelli di un mutuo. Il vantaggio è che l’erogazione è molto più veloce, senza bisogno di ipoteche o perizie, e spesso senza dover giustificare nel dettaglio l’uso della somma ricevuta. 4. La spesa per ristrutturare casa Ristrutturazione completa (80-100 mq): Leggera (tinteggiatura, nuovi pavimenti, piccoli lavori): 30.000 euro. Media (rifacimento impianti, bagno, cucina, finiture): da 45.000 euro in su Interventi specifici: Ristrutturazione bagno completa: 5.500 euro. Imbiancatura casa (80-100 mq, soffitti inclusi): 2.000 euro (variabile in base alla qualità della vernice). Controsoffitto in cartongesso con illuminazione Led: 1.700 euro. Interior designer (80-100 mq): tra 1.200 e 1.800 euro. 5. Bagno e cucina: i lavori più richiesti Si registra un forte aumento delle domande relative al rifacimento del bagno e della cucina (+86,7%) e alla realizzazione di pareti in cartongesso (+67,5%); di contro, perde appeal la carta da parati (con un -50,6% rispetto al 2023). C’è attenzione anche agli spazi esterni, con le richieste per la costruzione di piscine interrate che registrano un +16,4%, mentre calano del 46% le richieste di certificazione energetica, utili per accedere agli ecobonus. In significativa decrescita rispetto al 2023 sono anche tutti quegli interventi che riguardano gli esterni delle abitazioni come la riparazione del tetto (-52,7%), l’impermeabilizzazione dello stesso (-28,9%) e la tinteggiatura degli esterni (-43,9%). Dall’analisi risulta, inoltre, che il 58,1% di chi fa richiesta di ristrutturazione tramite la piattaforma vive in appartamento o condominio; seguono le case indipendenti (31,2%) e le villette a schiera (6,5%), che mostrano una minore incidenza. Una richiesta su 4 è relativa a trilocali (25,4%), mentre una su 5 a ville o villette (20,8%) e quadrilocali (19,1%). I bilocali coprono il 12,4% delle richieste, mentre altre tipologie di edifici, come negozi, bar o monolocali, registrano percentuali più basse (rispettivamente del 6,3% e del 4,7%). Per quanto riguarda la metratura di intervento di ristrutturazione, nel 27,3% dei casi si fa riferimento a spazi di 100 metri quadri, seguiti da metrature di 80 metri quadri (24,3%) e di 50 metri quadri o meno (21,2%). Circa un quarto degli utenti, invece, richiede informazioni per ristrutturare una metratura da 150 metri quadri in su (27%). Andando nel dettaglio degli interventi, nelle richieste di ristrutturazione il bagno emerge come priorità tra i locali su cui agire (82,5%), seguito dalla cucina (79,7%) e dalla camera da letto (73,5%). Anche il soggiorno (63,3%) e la sala da pranzo (48,2%) sono spesso inclusi nei lavori, mentre il salotto è richiesto nel 35% dei casi. Spesso i lavori riguardano più aspetti contemporaneamente: gli interventi sui pavimenti sono i più richiesti (77,8%) affiancati dai lavori di imbiancatura e tinteggiatura (72,2%), di messa a norma dell’impianto elettrico (70,6%) e dell’impianto idraulico (70,1%). Interventi strutturali, come l’abbattimento o costruzione di muri, interessano il 60,6% delle richieste, mentre il rinnovo di porte e finestre è presente nel 60,2% dei casi. Un’altra soluzione apprezzata è il controsoffitto in cartongesso, utilizzato sia per ottimizzare gli spazi interni che per migliorare l’aspetto estetico: a confermarlo anche il fatto che nel 61,1% dei casi si sceglie di creare queste strutture con sistemi di illuminazione come Led o strisce luminose. Il soggiorno è la stanza più interessata da questo intervento, con quasi la metà delle richieste (49,3%); seguono la cucina (36,4%) e la camera da letto (34,4%). Emerge anche un forte interesse per la personalizzazione degli spazi esterni con richieste per la ristrutturazione del giardino che riguardano specialmente superfici di dimensioni contenute: il 34,6% dei giardini oggetto di intervento misura 50 metri quadri o meno. Tuttavia, anche giardini più ampi, come quelli di 80 (17,9%) e 100 metri quadri (17,2%), rappresentano una fetta significativa delle domande di intervento. Tra i desideri emerge infine la realizzazione di piscine interrate (richieste in aumento del 16% sul 2023). Quasi un utente su 2 (45,1%) vorrebbe costruire piscine di dimensioni standard di 8 per 4 metri; per i rivestimenti il Pvc è la scelta più popolare (39,5%) ma uno su 3 si affida al consiglio professionale per valutare il materiale più adatto (31,8%). C’è da osservare che nel 2024, ProntoPro registra un significativo calo di richieste di certificazione energetica per l’analisi necessaria all’accesso agli ecobonus (-46,8% rispetto al 2023): un trend che potrebbe essere legato sia alla riduzione delle agevolazioni disponibili, sia a un progressivo adeguamento degli immobili già avvenuto negli anni precedenti. Analizzando i dati, emerge infatti che il 36,4% degli utenti che richiede la certificazione dispone di un riscaldamento autonomo, mentre il 29,6% ha già investito in finestre con doppi vetri. Solo il 14,8% possiede una caldaia a condensazione. Inoltre, il 13,5% degli utenti utilizza ancora un sistema di riscaldamento centralizzato, mentre un utente su 10 ha optato per una pompa di calore. Consulente Incasa Prenota 7 giugno 2025 Commenti
- Funzionamento del collegio sindacale | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Funzionamento del collegio sindacale < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 28 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 2 è dedicata alle riunioni e deliberazioni del collegio sindacale. In essa si forniscono criteri applicativi in ordine alle disposizioni di cui all’art. 2404 c.c., nonché a quelle contenute nella seconda parte dell’art. 2403-bis c.c. relativamente all’utilizzo degli ausiliari. Particolare attenzione è dedicata, nella nuova Norma 2.2, al ruolo del presidente del collegio sindacale. Attesa la rilevante diffusione, particolare attenzione è stata posta alle regole che il collegio sindacale è tenuto a rispettare nell’ambito delle riunioni attraverso mezzi di telecomunicazione. 2.1 Funzionamento Principi Il collegio sindacale ha piena autonomia nell’organizzazione del proprio funzionamento e nello svolgimento delle proprie attività. Si riunisce con cadenza periodica almeno ogni novanta giorni e tutte le volte che lo ritiene necessario ovvero opportuno. I sindaci operano, di norma, collegialmente. I sindaci, una volta cessati dall’incarico, prestano la massima collaborazione ai nuovi sindaci in carica, fornendo loro le informazioni e la documentazione eventualmente richieste. Se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono, indicandone le modalità, ai sindaci è consentito organizzare riunioni periodiche anche con mezzi di telecomunicazione. Riferimenti normativi Art. 2404 c.c. Criteri applicativi Pianificazione e organizzazione dell’attività Il collegio sindacale svolge le proprie attività in modo collegiale e ha piena autonomia nell’organizzazione del proprio funzionamento. È opportuno che all’inizio dell’incarico il collegio concordi, in primis internamente e, successivamente, con i vari soggetti interessati della società, l’agenda degli incontri e una traccia degli argomenti da approfondire. Salvo che sia diversamente stabilito, le comunicazioni dirette al collegio sono inviate al presidente che ne dà immediata comunicazione agli altri componenti. Il collegio sindacale può prevedere un’articolazione diversificata delle attività all’interno dell’organo, per esempio, affidando a un componente lo svolgimento di specifiche attività che sono successivamente oggetto di esame collegiale. Il collegio sindacale, dopo la nomina, può prendere contatto con il precedente collegio, normalmente in persona del suo presidente, al fine di ottenere le informazioni ritenute utili allo svolgimento dell’incarico. I sindaci cessati dalla carica agevolano l’acquisizione di tali informazioni, fornendo la più ampia collaborazione al nuovo collegio. Il sindaco unico di s.r.l. nello svolgimento delle proprie funzioni si attiene, quanto a tempistiche dei controlli e a verbalizzazioni, alle medesime regole del collegio sindacale. Riunioni Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. Se le circostanze lo richiedono, può essere necessario o anche solo opportuno che tali riunioni avvengano anche in qualsiasi momento, ovvero secondo termini temporali più ravvicinati. Se non previste dallo statuto, le modalità di convocazione possono essere stabilite dai sindaci nel corso della prima riunione del collegio successiva alla nomina (Cfr. Norma 2.2.). Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Con riferimento alle riunioni svolte tramite mezzi di telecomunicazione, si ritiene che le modalità a cui fa riferimento l’art. 2404 c.c. siano da intendersi quali modalità tecniche, cioè, audioconferenza, videoconferenza o videoscrittura (chat room) intendendosi che il mero richiamo ai mezzi di telecomunicazione possa consentire l’utilizzo di una qualsiasi modalità tecnica fra quelle dinanzi evidenziate che permettano ai sindaci di partecipare e interloquire in tempo reale. Resta inteso che, al di fuori di eventi imprevedibili o eccezionali, la modalità in presenza sia da preferire. Di norma, ai fini della validità delle riunioni del collegio sindacale in audio-video conferenza è richiesto che: • tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale; • sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione rendendo possibile di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; • sia consentito ai singoli componenti del collegio di scambiarsi tempestivamente la documentazione oggetto di analisi. Ai sensi dell’art. 2404 c.c. non appare necessario indicare il luogo in cui fisicamente il collegio si riunisce ed è quindi sufficiente indicare nel verbale che la riunione si è integralmente svolta fra i vari membri del collegio attraverso mezzi di video o audio conferenza, evidenziando che ai vari membri del collegio è stata consentita una completa e contestuale informativa e la possibilità di uno scambio documentale. Qualora per svolgere le verifiche programmate risulti necessario acquisire documentazione, è preferibile che il presidente o, in alternativa, almeno un membro del collegio sindacale, sia fisicamente presente nella sede della società, unitamente al soggetto responsabile di fornire la documentazione oggetto di verifiche. È auspicabile che in sede o in collegamento sia presente il direttore/responsabile amministrativo o il direttore generale o l’amministratore delegato. Verbalizzazione Delle riunioni del collegio sindacale è redatto verbale che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Il sindaco dissenziente dalle deliberazioni assunte dal collegio ha il diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso, indicandone i relativi motivi. Il sindaco che sia stato assente a una riunione del collegio sindacale prende visione del relativo verbale, al fine di conoscere gli eventuali rilievi formulati dagli altri sindaci e le deliberazioni assunte. È inoltre opportuno che il sindaco sottoscriva per presa visione il verbale trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Il verbale della riunione del collegio potrà essere approvato tramite condivisione, da parte dei singoli membri del collegio. La sottoscrizione del verbale potrà avvenire anche da parte del solo presidente previa delega espressa nel verbale e la firma. Il verbale dovrà essere trascritto nel libro del collegio sindacale, e sarà oggetto di ulteriore sottoscrizione da parte dei sindaci collegati con mezzi di telecomunicazione alla prima occasione utile. Nel caso in cui il verbale dovesse contenere elementi rilevanti per i quali vi sia urgenza di provvedere da parte dell’organo amministrativo, è raccomandato inviare tale verbale, o un estratto, tramite Pec all’indirizzo di posta elettronica della società. Commento Il collegio sindacale ha autonomia nell’organizzazione della propria attività. È opportuno che il collegio sindacale provveda a stabilire un calendario delle riunioni e degli incontri che intende svolgere, fissandone in linea di massima il contenuto. Quanto alla cadenza delle riunioni, il legislatore stabilisce che il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, termine fissato dall’art. 2404 c.c. Poiché tale dovere non è accompagnato da sanzione, il termine assume carattere meramente indicativo. Particolarmente importante per lo svolgimento delle funzioni è la collaborazione tra sindaci di nuova nomina e quelli cessati. Questi ultimi forniscono ai nuovi sindaci le informazioni acquisite e illustrano le esperienze maturate in relazione ai controlli effettuati nel corso del loro incarico. Quanto alla verbalizzazione delle riunioni, si è precisato che il verbale sia letto e confermato da tutti i membri del collegio e successivamente trascritto nel libro del collegio sindacale. In ogni caso, il p residente dovrà garantire la possibilità per il sindaco dissenziente di manifestare e di far iscrivere a verbale il proprio motivato dissenso. Nelle s.r.l., in caso di nomina di un sindaco unico, stante l’assenza della forma collegiale dell’organo, non possono trovare applicazione le disposizioni in tema di s.p.a. che si riferiscono all’obbligo di riunioni, nonché quelle procedimentali relative ai quorum costitutivi e deliberativi (art. 2404 c.c.). Tuttavia, si ritiene opportuno che il sindaco unico provveda a redigere periodicamente (almeno ogni novanta giorni, ovvero se le circostanze lo richiedano, anche con scadenze più ravvicinate) appositi verbali nei quali egli dia evidenza dell’attività svolta e dei controlli effettuati, nonché a trascrivere i predetti verbali in un libro dei verbali e delle “determine” dell’organo di controllo (Cfr. Norma 2.3.). 2.2. Ruolo del presidente Principi Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea ed esercita le specifiche funzioni per esso previste dalla legge. Il presidente rappresenta il collegio sindacale nei rapporti con l’organo amministrativo ed i soci e svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività del collegio sindacale. Riferimenti normativi Artt. 2398, 2385, 2392, 2393-bis, c.c.; art. 25-novies, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; art. 6, d.m. 28.12.2012 n. 261. Criteri applicativi È prerogativa dell’assemblea la nomina del presidente del collegio sindacale; essa non è delegabile né al collegio sindacale né all’organo amministrativo. Qualora l’assemblea si limiti a nominare i sindaci effettivi e supplenti senza indicare il Presidente, essa dovrà essere riconvocata per effettuare la nomina. Il presidente del collegio è destinatario di una serie di comunicazioni previste dall’ordinamento. In particolare, al presidente del collegio sindacale: 1) deve essere comunicata la rinuncia dell’amministratore dal proprio ufficio (art. 2385 c.c.); 2) deve essere comunicato per iscritto il dissenso di uno degli amministratori per gli atti o le omissioni posti in essere dagli altri amministratori (art. 2392 c.c.); 3) deve essere notificato l’atto di citazione nel caso di azione di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393-bis c.c.); 4) devono essere effettuate, unitamente all’organo amministrativo, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies, d.lgs. 14/2019); 5) devono essere comunicate, unitamente al rappresentante legale della società, le dimissioni del revisore legale o della società di revisione legale (art. 6, co. 1, d.m. 28.12.2012 n. 261) Il presidente organizza e gestisce l’attività del collegio sindacale. In particolare, convoca il collegio sindacale, coordina la riunione e le verifiche e provvede alla revisione, nonché alla redazione e trascrizione dei verbali, quando tali attività non siano svolte da altro componente. Inoltre, il presidente, nell’ipotesi in cui il calendario delle riunioni e delle verifiche non sia stato concordato ed approvato con gli altri membri del collegio, propone le date in cui il collegio dovrà riunirsi, avendo cura di concordare con gli altri componenti date compatibili con le esigenze di ognuno. Le riunioni devono essere convocate almeno ogni novanta giorni. È facoltà del presidente convocare la riunione del collegio ogni qualvolta vi sia specifica esigenza. Al fine di meglio organizzare la riunione, unitamente alla convocazione, è opportuno trasmettere un ordine del giorno contenente un elenco di massima dei temi da trattare. Gli altri componenti del collegio sindacale possono chiedere di integrare l’ordine del giorno e le richieste dovranno essere accolte nel caso in cui la maggioranza dei componenti ritenga opportuno accettare le integrazioni proposte. Il presidente cura l’aggiornamento del libro lelle adunanze del collegio. Il presidente può designare per la verbalizzazione un componente del collegio previa accettazione dello stesso e approvazione dell’organo collegiale. Della redazione del verbale, può essere incaricato un dipendente o un ausiliario del presidente o del sindaco che svolge funzioni di segretario, ovvero una tra le risorse interne messe a disposizione dalla società, ferma restando la responsabilità di ciascun membro del collegio sindacale in relazione ai fatti ed alle osservazioni trascritte. Il presidente presiede le riunioni e controlla che i contenuti del verbale siano coerenti alle verifiche espletate e verifica la corretta verbalizzazione dei lavori. In ogni caso, le opinioni e le osservazioni dei singoli componenti, pur se non accolte, dovranno risultare a verbale. Il Presidente dovrà essere garante del rispetto di detta regola. Il presidente convoca la società di revisione o il revisore esterno nelle riunioni dedicate agli scambi informativi ai sensi di legge (art. 2409-septies, c.c.) e gli altri organi della società. Organizza, inoltre, gli incontri con l’organismo di vigilanza quando nominato. Il presidente deve impegnarsi perché all’interno del collegio sia assicurata un’adeguata conoscenza dei temi da trattare avendo cura di garantire la diffusione di informazioni rilevanti pervenute dall’organo delegato e/o di cui i membri del collegio siano venuti in possesso. Il presidente interviene nel corso delle riunioni alle quali è chiamato a partecipare ai sensi di legge, ovvero prende parte in maniera volontaria o su richiesta di altri organi sociali e/o dei soggetti apicali intervenendo quando necessario e specificando che l’intervento è svolto in nome e per conto del collegio oppure che sta esprimendo una opinione personale. Nel caso di impedimento o di morte del presidente, la presidenza è assunta, fino alla prima assemblea utile, dal sindaco più anziano, sempre che lo statuto non preveda particolari requisiti per il presidente. In tale evenienza subentrerà il sindaco dotato dei requisiti previsti e, a parità di condizioni, l’anzianità sarà il criterio prevalente. Commento Al presidente del collegio sindacale è dedicato unicamente l’art. 2398 c.c., in punto di nomina, mentre altre norme individuano nel presidente del collegio il destinatario di una serie di comunicazioni. Nella prassi, tuttavia, prendendo spunto dall’art. 2381 c.c. che disciplina il ruolo del presidente del consiglio di amministrazione, al presidente del collegio sindacale viene pacificamente attribuito un ruolo di impulso, di organizzazione e di coordinamento dei lavori dell’organo collegiale. Esso deve, dunque, adoperarsi per coinvolgere nei lavori tutti i membri del collegio sindacale, facendo sì che la posizione del collegio origini in tutto e per tutto da una decisione collegiale assunta all’unanimità (preferibilmente) o a maggioranza dei componenti. Il presidente è solito assumere il ruolo di portavoce del collegio nelle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e delle assemblee, ferma restando la libertà dei singoli sindaci di esprimersi autonomamente. 2.3 Utilizzo di propri dipendenti e ausiliari Principi Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci possono, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, avvalersi di propri dipendenti e ausiliari. I dipendenti e gli ausiliari devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci. Riferimenti normativi Artt. 2399, 2403-bis, co. 4, c.c. Criteri applicativi I sindaci possono affidare ai propri dipendenti o ad ausiliari esclusivamente l’espletamento di specifiche attività di controllo e di ispezione. Il sindaco può avvalersi esclusivamente di soggetti a lui legati da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo che abbiano i requisiti tecnico-professionali idonei allo svolgimento dei compiti loro affidati. Il sindaco che si avvale dell’opera del dipendente o dell’ausiliario è responsabile per l’attività che questo svolge sia nei confronti della società sia nei confronti degli altri sindaci, e quindi provvede a dirigerne e controllarne l’operato. In particolare, il sindaco può avvalersi di: • dipendenti e collaboratori del suo studio, compresi i praticanti, che non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all’art. 2399 c.c.; • soggetti esterni, persone fisiche o soggetti giuridici collettivi (comprese le persone giuridiche), a condizione che i loro rappresentanti e le persone che operano direttamente presso la società non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all’art. 2399 c.c. In ogni caso, i dipendenti e gli ausiliari di cui i sindaci si avvalgono sono tenuti al rispetto dei doveri di riservatezza in merito alle informazioni acquisite. Ai dipendenti e agli ausiliari del sindaco l’organo amministrativo può rifiutare l’accesso a informazioni riservate, salvo l’onere per quest’ultimo di motivare il proprio rifiuto. La facoltà di avvalersi di dipendenti e ausiliari è attribuita a ogni componente del collegio sindacale. Se l’esercizio di tale facoltà avviene a sostegno dell’attività dell’intero organo di controllo, esso deve in ogni caso essere preventivamente deliberato dal collegio. In ogni caso, il sindaco che abbia scelto di avvalersi di propri dipendenti o ausiliari deve darne preventiva informazione al collegio sindacale e all’organo amministrativo al fine di legittimare l’attività del suo collaboratore. I sindaci possono affidare ai dipendenti e agli ausiliari attività d’ispezione e di controllo che siano confinate nell’alveo della fase cognitiva e istruttoria della funzione di vigilanza, mentre rimangono di competenza esclusiva del collegio sindacale le attività di valutazione e di giudizio. L’attività svolta dai dipendenti e ausiliari viene verbalizzata dal collegio ovvero ne viene tenuta traccia nella documentazione di supporto. Ai dipendenti e agli ausiliari del sindaco è consentita la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale, salvo diverso avviso del collegio. Non è delegabile la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e delle assemblee. 2.4 Libro delle adunanze e delle deliberazioni Principi Delle riunioni, dell’attività svolta e degli accertamenti effettuati il collegio sindacale redige il verbale che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni e sottoscritto dagli intervenuti. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale è tenuto a cura del collegio con modalità che verranno da esso determinate. Riferimenti normativi Artt. 2215-bis, 2403-bis, co. 4, 2404, co. 3, 2421 c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale - o il sindaco unico - cura la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni nel quale saranno trascritti i verbali delle riunioni e sarà dato conto delle attività effettuate e degli accertamenti eseguiti. Per la tenuta del libro che, ai sensi dell’art. 2215-bis c.c., può essere formato e tenuto con strumenti informatici devono essere osservate le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 2421 c.c. L’aggiornamento del libro è effettuato a cura del presidente o del sindaco unico11 (cfr. Norma 2.2). La verbalizzazione e la trascrizione sul libro dell’attività svolta dal sindaco unico avviene con periodicità almeno trimestrale e nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente Norma. Il verbale può essere redatto contestualmente o dopo la riunione, non necessariamente nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. In ogni caso, il verbale deve essere redatto entro la successiva riunione del collegio sindacale e tempestivamente trascritto nel libro e firmato dai partecipanti e da chi, assente, ne abbia preso visione. Il collegio può provvedere alla progressiva numerazione di ciascun verbale. I contenuti del verbale sono definiti dalla maggioranza dei componenti del collegi o sindacale. Il sindaco disse nziente ha il diritto di far mettere a verbale il proprio dissenso rispetto a quanto deciso dalla maggioranza dei componenti del collegio e, eventualmente, pretendere di inserire le proprie “osservazioni”. Con riferimento alla conservazione del libro, il collegio sindacale - o il sindaco unico - può custodirlo presso la sede sociale, se non individua altro luogo da rendere comunque noto alla società. In assenza di specifiche disposizioni su tali aspetti, si ritiene, infatti, che il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale possa essere conservato presso lo studio del presidente del collegio o di altro componente a ciò delegato. In tal caso, è opportuno che quest’ultimo rilasci alla società un’apposita dichiarazione scritta attestante la conservazione del libro presso il proprio studio. Tutte le riunioni del collegio sindacale devono essere oggetto di verbalizzazione che dia evidenza: – della data e del luogo della riunione; – dei sindaci intervenuti e di quelli assenti, con specifica indicazione di quelli che hanno giustificato la propria assenza; – dell’utilizzo di mezzi di telecomunicazione che garantiscono l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, quando tenute a distanza conformemente a quanto previsto nello statuto; – delle persone, che invitate, sono intervenute alla riunione e della loro qualifica; – delle attività svolte e degli accertamenti eseguiti; – delle eventuali conclusioni raggiunte o deliberazioni adottate, nonché dell’eventuale dissenso di uno o più dei sindaci; – dei documenti eventualmente pervenuti al collegio da altri organi, comitati o soggetti. È opportuno che i controlli svolti dai sindaci siano sufficientemente e ordinatamente documentati. Il sindaco dissenziente può chiedere la verbalizzazione e la successiva trascrizione delle proprie opinioni, evidenziando che le stesse sono riportate a titolo personale. Le modalità di tenuta e di conservazione della documentazione di supporto sono stabilite dal collegio sindacale - o dal sindaco unico - nell’esercizio della propria autonomia organizzativa. Al fine di poter dimostrare in qualunque momento l’attività svolta dal collegio, si ritiene opportuno che ciascun sindaco conservi copia dei verbali del collegio sindacale e della relativa documentazione di supporto, nonché dei verbali degli altri organi societari ai quali i sindaci partecipano. È opportuno che al termine del mandato e in assenza della riconferma, i sindaci conservino una copia del libro poiché, non facendo più parte dell’organo di controllo della società, una loro eventuale richiesta alla società potrebbe restare inevasa (12). Qualora il verbale contenente le risultanze degli accertamenti eseguiti esponga rilievi, fatti o circostanze significative, è opportuno che sia tempestivamente portato a conoscenza all’organo amministrativo. Note (11) Nelle s.r.l., in caso di nomina di un sindaco unico, poiché l’art. 2477 c.c., prevede l’applicazione delle disposizioni sul collegio sindacale di s.p.a., si deve ritenere che, analogamente a quanto richiesto all’organo di controllo pluripersonale, il sindaco unico debba provvedere alla cura e alla conservazione del libro dei verbali dell’organo di controllo al fine di dare evidenza e di documentare adeguatamente l’attività di vigilanza svolta. In definitiva, si ritiene che, anche in caso di nomina dell’organo di controllo monocratico, la società debba obbligatoriamente dotarsi di un libro attinente allo svolgimento dell’attività di vigilanza, stante quanto previsto nell’art. 2478, n. 4, c.c. e, per rinvio, nell’art. 2404, co. 3, c.c. (12) Qualora si renda necessario, si evidenzia l’opportunità che i sindaci siano in grado di esibire copie dei verbali conformi agli originali. Funzioni di Sindaco Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- 24. Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti [n.d.r. ex art. 21] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 24. Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti [n.d.r. ex art. 21] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Nei confronti dei non residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3. 2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 10. 3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell’articolo 16-bis(1). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono. (2) 3 bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano (3) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto (4) di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. (5) Note: (1) Le parole “, e dell’articolo 16-bis” sono state aggiunte dall’art. 4, comma 1, lett. d), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. e), L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. Testo precedente: “Le detrazioni di cui all’articolo 13-bis [15, n.d.r.] spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo.“. In precedenza, il comma era stato sostituito al precedente dall’art. 36, comma 22, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, pubblicata in G.U. 11.8.2006 n. 186, S.O. n. 183. Testo precedente: “Le detrazioni di cui all’articolo 13-bis [15, n.d.r.] spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.“. (3) Le parole “nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano” sono state sostituite alle precedenti “nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo” dall’art. 1, comma 954, lett. c), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. (4) Si veda il DM 21.9.2015, pubblicato in G.U. 5.10.2015 n. 231. (5) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, L. 30.10.2014 n. 161, pubblicata in G.U. 10.11.2014 n. 261, S.O. n. 83. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 24ter. Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 24ter. Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti (2), (3) possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, [...] (4) prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. (5) 2. L’opzione di cui al comma 1 è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. 3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. 4. L’opzione di cui al comma 1 è valida per i primi nove (6) periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5. 5. L’opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. 6. L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sui redditi. L’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo. 7. L’opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Gli effetti dell’opzione non si producono laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Gli effetti dell’opzione cessano, altresì, in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello a cui l’omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione. (7) 8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23. 8 bis. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità del regime di cui al presente articolo. (8) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 273, L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. (2) Le parole “o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.“ sono state sostituite alle precedenti “con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229” dall’art. 6-ter, comma 1, DL 27.1.2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.3.2022 n. 25. (3) Le parole “e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,“ sono state inserite dall’art. 9-ter, comma 1, DL 24.10.2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.12.2019 n. 156. (4) Le parole “percepiti da fonte estera o” sono state soppresse dall’art. 5-bis, comma 1, lett. a), DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. 58. (5) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 31.5.2019 n. 167878. (6) La parola “nove” è stata sostituita alla precedente “cinque” dall’art. 5-bis, comma 1, lett. b), DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. 58. (7) Comma sostituito dall’art. 5-bis, comma 1, lett. c), DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. 58. Testo precedente: “L’opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Gli effetti dell’opzione cessano laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.“ (8) Comma inserito dall’art. 5-bis, comma 1, lett. d), DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. 58. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Bilancio | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Amministrativo Bilancio Bilancio e principi contabili 13 giugno 2025 Bilancio Bilancio di esercizio. Struttura obbligatoria del bilancio: OIC. N. 12. Attività immobilizzate nella normativa italiana. Titoli e partecipazioni. Patrimonio netto nel OIC. 28. Analisi delle aree critiche del bilancio. Rimanenze e lavori in corso su ordinazione. Fondi per rischi e oneri, TFR e debiti. Fondi per rischi e oneri, TFR e debiti. Classificazioni e contabilizzazione dei crediti. Inamministrazione Prenota di Walter Pittini Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Facebook LinkedIn
- ART. 88 Sopravvenienze attive [n.d.r. ex art. 55] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 88 Sopravvenienze attive [n.d.r. ex art. 55] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l’eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo. 3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86; (2) b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, (3) nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in godimento o locazione. 3 bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonchè alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall’impresa o controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure. (4) 4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, nè gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni. (5) 4 bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa. (6) 4 ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico. (7) Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all’articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis. (6) 5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 1, comma 431, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45, “Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale. Conseguentemente, l’articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate nel periodo precedente.“. (3) Le parole “e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 90, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. (4) Comma inserito dall’art. 14, comma 1, DL 14.2.2016 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.4.2016 n. 49. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2. (5) Comma sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015. Testo precedente: “Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, nè gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, nè la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 33, comma 4, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. - l’art. 6, comma 3, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. (6) Comma inserito dall’art. 13, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015. (7) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 549, lett. b), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Testo precedente: “In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96.“. Successivamente, il citato comma 549 è stato abrogato a decorrere dall’1.1.2019 ai sensi dell’art. 1, comma 1080, L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- M&A | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Operazioni straordinarie M&A Operazioni societarie e di finanza straordinaria che portano alla fusione di due o più società o all'acquisizione di una società target da parte di un'altra società. di Walter Pittini < Back Next > 29 aprile 2025 M&A Mergers and Acquisitions Scalate alle banche Fusioni e acquisizioni con il botto nei primi tre mesi dell’anno: in Italia sono state realizzate operazioni per oltre 15 miliardi di euro. E le prospettive per il 2025 sono anche più rosee. Ecco perchè. Le scalate a banche e industrie fanno registrare un primo trimestre esplosivo per il mondo del m&a italiano. Secondo l’ultimo report del London Stock Exchange Group, le fusioni e acquisizioni che hanno visto un coinvolgimento di soggetti italiani hanno raggiunto i 41,2 miliardi di dollari nei primi tre mesi del 2025 (circa 36 miliardi di euro), più del doppio del valore registrato nello stesso periodo del 2024 e il totale più alto del primo trimestre dal 2018. Complessivamente 386 deal che hanno visto coinvolto un target italiano. Le Ops di MPS e BPER hanno messo il pepe al settore m&a Qualche operazione tra quelle di maggiore impatto economico-mediatico? L'offerta da 13,9 miliardi di dollari di MPS per la rivale Mediobanca e l'offerta da 4,5 miliardi di dollari di BPER Banca per Banca Popolare di Sondrio. Secondo KPMG, il primo trimestre 2025 ha fatto registrare operazioni per oltre 15 miliardi di euro. Tra queste, forse meno impattante mediaticamente, è l’annunciata superfusione transfrontaliera “tra pari” di Subsea7 S.A. in Saipem Spa, da cui nascerà un colosso dell’ingegneria energetica (Subsea ed Engineering & Construction per oil&gas) chiamato Saipem7, che avrà un portafoglio ordini aggregato di 43 miliardi di euro. La nuova società, per costituire la quale è stato firmato a febbraio un un Memorandum of understanding, avrà sede a Milano e conterà oltre 45.000 persone. Sul mercato dei legal advisor emergono nuovi studi internazionali Ad occuparsi di questa fusione sono stati molti legal advisor, nazionali e internazionali, che si sono occupati degli aspetti di diritto italiano, inglese, statunitense, norvegese e lussemburghese. Anche grazie a questo deal, nell’ultimo report di Mergermarket Q1/2025 sono “apparsi”, per la prima volta, gli studi norvegesi Thommessen e Wiersholm, e il lussemburghese Elvinger Hoss Prussen, che, assieme al mega studio indiano Cyril Amarchand Mangalda, hanno scalato la “classifica” dei legal advisor che si sono occupati delle operazioni più sostanziose, in termini di valore, del Belpaese. Questa settimana raccontiamo chi sono stati i migliori legal advisor e cosa aspetta il settore m&a nei prossimi mesi. M&a, nuovi legal advisor Gli studi legali stranieri hanno dimostrato interesse per l'Italia, che hanno fatto da legal advisor a grandi operazioni di fusione e acquisizione, di fatto erodendo la ricca torta del settore. In tre mesi, in Italia si sono registrate 4 operazioni sopra il miliardo di euro Secondo quanto emerge dal rapporto Q1/2025 sul settore M&A in Italia, realizzato da KPMG, sebbene sia diminuito il numero delle operazioni chiuse (-23% rispetto ai primi tre mesi del 2024), i controvalori sono risultati stabili (-2,7% vs il primo trimestre dello scorso anno). Nel primo trimestre si sono registrate 4 operazioni sopra il miliardo di euro tra cui la cessione da parte di Exor del 4% di Ferrari attraverso una procedura di accelerated bookbuild rivolta ad investitori istituzionali per un controvalore complessivo di 3 miliardi; l’acquisizione del 25% del capitale sociale di Enilive da parte del Fondo di investimento americano KKR per un investimento di oltre 2,9 mld; l’acquisizione del 4,1% di Generali da parte di UniCredit per un valore complessivo di circa 2 mld. Infine, l’acquisto per un miliardo di euro da parte del Gruppo Enel, attraverso Endesa Generacion, della spagnola Corporación Acciona Hidráulica che detiene un portafoglio di impianti, comprensivo di 34 centrali idroelettriche localizzate nel nord-est della Spagna. Sugli scudi in questo primo scorcio dell’anno il settore bancario e dei servizi finanziari, con una serie di operazioni di mercato al momento solo annunciate che potrebbero determinare una nuova ondata di consolidamento. È il caso dell’offerta di Banca IIn tre mesi, in Italia si sono registrate 4 operazioni sopra il miliardo di euro Sugli scudi in questo primo scorcio dell’anno il settore bancario e dei servizi finanziari, con una serie di operazioni di mercato al momento solo annunciate che potrebbero determinare una nuova ondata di consolidamento. È il caso dell’offerta di Banca Ifis su Illimity Bank, per circa 300 milioni di euro, l’Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS), non concordata, di Banca MPS su Mediobanca annunciata il 24 gennaio, per un corrispettivo totale di oltre 13,3 miliardi. I tre principali macro settori a cui è attribuibile circa l’84% dei controvalori registrati nel primo trimestre del 2025, si confermano: Energy & Utilities con 5,8 miliardi; Industrial Markets con 4,3 miliardi, e Financial Services con 2,9 miliardi di euro (quest’ultimo comparto alimenta gran parte della pipeline M&A per i prossimi mesi del 2025). In termini di numero di operazioni completate, si confermano, in vetta alla classifica, i settori tipici del Made in Italy a cui è attribuibile quasi il 56% delle operazioni concluse nel primo trimestre. Resta particolarmente attrattivo il segmento del tessile ed abbigliamento.fis su Illimity Bank, per circa 300 milioni di euro, l’Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS), non concordata, di Banca MPS su Mediobanca annunciata il 24 gennaio, per un corrispettivo totale di oltre 13,3 miliardi. I tre principali macro settori a cui è attribuibile circa l’84% dei controvalori registrati nel primo trimestre del 2025, si confermano: Energy & Utilities con 5,8 miliardi; Industrial Markets con 4,3 miliardi, e Financial Services con 2,9 miliardi di euro (quest’ultimo comparto alimenta gran parte della pipeline M&A per i prossimi mesi del 2025). In termini di numero di operazioni completate, si confermano, in vetta alla classifica, i settori tipici del Made in Italy a cui è attribuibile quasi il 56% delle operazioni concluse nel primo trimestre. Resta particolarmente attrattivo il segmento del tessile ed abbigliamento. Per il 2025, i deal annunciati supereranno di gran lunga i 50 mld di euro di controvalore La pipeline attesa per il 2025 sul mercato italiano in termini di operazioni annunciate, ma non ancora finalizzate, supera di gran lunga i 50 miliardi di euro di controvalore. Guida, con distacco, il comparto bancario, con l’OPS di Banca MPS su Mediobanca per oltre 13 miliardi, l’OPS di Unicredit su Banco BPM con un controvalore atteso di circa 10 miliardi, l’OPS di Banca BPER su Banca Popolare di Sondrio per 4,3 miliardi, l’OPA di Banco BPM Vita su Anima Holding, attualmente in corso e che terminerà ad inizio aprile, con un controvalore atteso di 1,7 mld ed infine l’OPS da 300 milioni di Banca Ifis su Illimity Bank. L’esito finale di queste operazioni avrà un impatto significativo sui nuovi assetti proprietari ed organizzativi nel sistema bancario e finanziario nazionale, e sui controvalori e dimensione del mercato M&A per il 2025. Ecco la classifica di Mergermarket sugli studi più performanti Per quanto concerne invece la graduatoria di MergerMarket sugli studi legali più attivi sul mercato italiano numerose le novità. Se il podio per numero di operazioni seguite è tutto nazionale (PedersoliGatti, con 30, come nel pari periodo 2024, BonelliErede 28 (era 4 nel pari periodo 2024) e Gianni&Origoni 26, sceso di un gradino) nella graduatoria per controvalore spicca il guadagno di 30 posizioni (dal 33 al 3 per un controvalore di 13,8 miliardi euro, frutto di una sola operazione) di Cyril Amarchand Mangaldas. Al primo posto Gianni&Origoni, +12 posizione rispetto al Q1 del 2024, con 21 miliardi di controvalore) e White&Case che si conferma al 2° posto, con 7 operazioni (per complessivi 14,6 miliardi). Da segnalare l’ingresso nella graduatoria per controvalore di Thommessen nell’operazione Saipem-Subsea7 (10° posto come Wiersholm che era 46° nel Q1 2024, Elvinger Hoss&Prussen, tutti con una sola operazione per un controvalore di circa 7 miliardi euro). Si proiettano al 15° posto, con una sola operazione del controvalore di circa 5 miliardi euro, gli studi Davis Polk & Wardwell e de Brauw Blackstone Westbroek. Da segnalare anche la buona crescita di Russo de Rosa Associati (dal 12° al 9° con 9 operazioni nel trimestre per un controvalore di 4 miliardi) e di Hogan Lovells International, dal 30° all’11° posto con 8 operazioni per 5,3 miliardi euro. Pesanti le discese di ADVANT (dal 3° al 20° per numero delle operazioni seguite) e DLA Piper, dal 6° al 15° posto con 6 operazioni per 1,3 miliardi euro. «PedersoliGattai registra un primo trimestre caratterizzato da un’attività significativa e diversificata nel contesto M&A», dice ad Affari Legali il managing partner Bruno Gattai. «Lo studio è stato coinvolto in una serie di operazioni di alto profilo che spaziano in termini di settori e tipologie di transazioni. In particolare, PedersoliGattai ha agito in qualità di advisor legale in operazioni di grande rilievo come l'assistenza a RadiciGroup nella cessione delle Business Area Specialty Chemicals e High Performance Polymers a Lone Star Funds; ad Ambienta SGR nella cessione della quota di maggioranza di Namirial a Bain Capital; e ad Eni S.p.A. ed Enilive S.p.A. nell'incremento della partecipazione di KKR in Enilive al 30%. In generale, «il settore Energy & Utilities ha registrato il valore più elevato delle transazioni, seguito da Industrial Markets e Financial Services». Molti prevedono un ulteriore incremento dell’attività M&A in Italia «Tra le operazioni più rilevanti seguite da Gianni & Origoni nel periodo, ricordo la fusione tra Saipem e Subsea7, assistendo Siem Industries SA, per la creazione di un leader globale nei servizi energetici, con un valore di 18 miliardi di euro, l’offerta pubblica di scambio volontaria lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca, per un controvalore di 13 miliardi di euro, nonché l’acquisizione da parte di KKR di un’ulteriore quota del 5% in Enilive da ENI S.p.A., portando la partecipazione totale al 30%», dice Raimondo Premonte, partner del dipartimento Corporate M&A di Gianni & Origoni. «Certamente le operazioni di mercato bancarie attualmente in corso hanno contribuito in modo importante alla forte ripresa del mercato M&A in Italia rispetto al 2024, dove finalmente sono tornati, anche rispetto ad altri paesi europei, i big tickets mancati negli anni scorsi. Le prospettive per il resto del 2025 a nostro avviso sono positive tenendo conto della nostra attuale pipeline. Al netto dell’incognita Trump che potrebbe avere conseguenze stagnanti sull’economia e quindi sul mercato M&A mondiale, prevediamo infatti un ulteriore incremento dell’attività M&A in Italia, sostenuta da un contesto di tassi più favorevoli e dalla crescente domanda di tecnologie innovative. In particolare, il settore delle infrastrutture si conferma attrattivo per gli investitori internazionali grazie alla transizione energetica e alla digitalizzazione. Analizzando i settori dove ci aspettiamo una maggiore crescita di operazioni soprattutto spinte dai fondi di private equity, certamente i settori legati alle infrastrutture e transizione energetica, si confermano centrali, con un focus su energia, reti digitali, trasporti e logistica. I fondi infrastrutturali stanno investendo e continuano a guardare con attenzione ad asset strategici italiani legati alla transizione energetica, alla mobilità sostenibile e all’economia circolare. La crescente domanda di infrastrutture resilienti e sostenibili, anche in ambito sanitario e digitale, rende il comparto altamente attrattivo per investitori istituzionali e fondi infrastrutturali». L’incertezza internazionale ha ridotto il numero dei deal del 26% «Il 2025 è iniziato con una positiva crescita in termini di valore dei deal, con un aumento del 13% rispetto al primo trimestre 2024», dice Eliana Catalano, managing partner di BonelliErede e co-leader Focus Team Private Equity. «Se si analizza l’andamento per settore, però, possiamo osservare che il peso delle operazioni interbancarie è del 70% sul valore totale, e ciò contribuisce a rendere il quadro forse meno «dinamico» rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare guardando alle sole percentuali di crescita. Ancora, il numero dei deal è calato del 26%, passando dai 359 deal del 2024 ai 266 del 2025. Tra le cause, sicuramente ha un peso la congiuntura economica internazionale e le incertezze che ne derivano soprattutto a livello di valutazione delle aziende. Tra i comparti più attivi possiamo annoverare, oltre ai financial services già citati, il settore dei servizi, quello industriale e l’ICT, a differenza del primo semestre dell’anno scorso che era stato trainato dalle telco insieme all’energy. Non è da escludere che nel corso dell’anno questi ultimi possano riprendere quota, soprattutto il comparto energia che rimane sempre centrale e influenzato dall’interesse e dagli investimenti in materia di transizione energetica. A livello di numero di deal, anche il retail ha registrato ottimi risultati nel primo semestre, rappresentando nel complesso il 7% del totale. L’operazione di acquisizione di Versace da parte di Prada, annunciata all’inizio del secondo trimestre, rappresenta una spinta ottimista per il mercato. Attendiamo anche buoni sviluppi per il prosieguo dell’anno sul fronte healthcare, che insieme alla transizione energetica e al tech-ICT già menzionati, rappresentano i settori con maggiore aspettativa». Lo studio ha assistito Banca Ifis nell’OPA sulla totalità delle azioni di illimity Bank; Kering nella cessione delle società facenti parte del gruppo The Mall Luxury Outlets a Simon Property Group e Alcedo SGR, FVS SGR e agli altri soci di minoranza nella cessione di Gourmet Italian Food a Gourmet Invest, società controllata da Chequers Partenaires. «Il mercato M&A in Italia i primi due mesi del 2025 ha registrato un avvio positivo, con una notevole vivacità, confermando la tendenza positiva delle attività di investimento nella speranza che le politiche liberiste della nuova amministrazione Usa portasse l’M&A a livelli record», dice Domenico Fanuele, partner di White & Case. «Nell’ultimo mese, tuttavia, si è registrato un rallentamento in gran parte dovuto alle incertezze derivante dalle politiche sui dazi avviate dall’amministrazione Trump che hanno creato incertezza sul piano dei tassi d’interesse. Il nostro studio è coinvolto in una delle principali operazioni sul mercato, assistendo Banca MPS nell’offerta pubblica di scambio su Mediobanca annunciata il 24 gennaio, per un corrispettivo totale di oltre 13,3 miliardi di euro. Nel primo trimestre del 2025, lo Studio ha prestato assistenza in relazione ad altre operazioni di significativa rilevanza nel contesto dei mercati M&A e Private Equity. Tra queste da ultimo si segnala l’assistenza al ministero dell’economia e delle finanze in relazione all’acquisizione, unitamente a Retelit, di Sparkle oltre all’assistenza a PSG Equity, fondo statunitense di growth equity, nell'acquisizione di una partecipazione del 60% in Libraesva, pluripremiato fornitore di soluzioni software specializzato in servizi di sicurezza informatica per aziende e organizzazioni del settore pubblico. L’incognita dazi potrebbe far posticipare alcune operazioni È probabile che le criticità già emerse nel corso del 2024 continueranno a influenzare gli investitori nel 2025, in particolare per quanto riguarda il possibile posticipo di alcune operazioni anche alla luce delle incertezze sul regime dei dazi sopra menzionate e, più in generale, del perdurare delle condizioni di incertezza del contesto macroeconomico internazionale. È plausibile che, in tale contesto, si assista a una generale tendenza al rallentamento nel lancio delle operazioni da parte degli operatori di mercato, in attesa di maggiore chiarezza, soprattutto per le target caratterizzate da forte esposizione al mercato statunitense. Diversamente, le target che hanno fatturati esposti solo al mercato italiano o europeo dovrebbe continuare ad essere appetibili per gli investitori, soprattutto nel segmento mid market». «Hogan Lovells si è confermato particolarmente attivo lungo queste direttrici strategiche, assistendo clienti nei settori sopra menzionati, con particolare focus su operazioni di consolidamento bancario, acquisizioni industriali strategiche e operazioni di private equity, ambiti nei quali lo Studio vanta una consolidata esperienza e un posizionamento di mercato competitivo», dice Luca Picone, partner di Hogan Lovells. Le incertezze macroeconomiche e geopolitiche provenienti dal contesto statunitense non hanno finora avuto impatti negativi sull’operatività dello studio. «Al contrario, nel primo trimestre del 2025 si è osservato un incremento delle operazioni cross-border, sia inbound sia outbound, a conferma della solidità dell’approccio integrato e della presenza internazionale di Hogan Lovells. Questa dinamica è stata resa possibile grazie alla presenza capillare del network internazionale di Hogan Lovells, in grado di supportare efficacemente investitori italiani nei principali mercati esteri e, al contempo, di assistere player stranieri interessati a operazioni nel territorio italiano. Tale direzione strategica si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento della presenza dello studio in Italia. Prevediamo il mantenimento di un buon livello di attività nel mercato M&A per il resto del 2025, con particolare attenzione ai settori con forte componente ESG, alla transizione energetica, all’innovazione tecnologica e financial services. Hogan Lovells continuerà a investire nel rafforzamento della propria presenza, ponendosi come interlocutore privilegiato per operazioni complesse, sia domestiche che transnazionali». «Il primo trimestre del 2025 si è rivelato particolarmente attivo con diverse operazioni straordinarie di grande rilevanza sul mercato. Nello specifico, molto interessanti il settore bancario e finanziario. Il resto del 2025 rimarrà a nostro avviso intenso, con picchi di complessità su settori oggetto di consolidamento», dice ad Affari Legali Filippo Modulo, managing partner di Chiomenti. Lo studio ha seguito la joint venture nell’asset management tra BPCE e Assicurazioni Generali S.p.A. (assistenza a BPCE), ha assistito Baku Steel nell’operazione relativa alle acciaierie di Taranto e BPER Banca nell’OPA su Banca Popolare di Sondrio. «L’inizio del 2025 è stato contrassegnato dalla finalizzazione di alcuni progetti di ampio respiro e successo sviluppati nel corso degli ultimi anni oltre che dall’avvio di nuove piattaforme di investimento», dice Leo De Rosa, partner di Russo De Rosa Associati Studio legale e Tributario. «Tra i primi abbiamo affiancato Aksia per la vendita del gruppo Mir attualmente il player di riferimento a livello globale nel settore della spirometria e Alcedo per quella del gruppo Gourmet Italian Food, piattaforma che aggrega aziende leader nella produzione di gastronomia e piatti pronti di alta qualità. Il Private Equity dimostra di essere in fermento e nella generazione di valore per gli investitori è sempre più orientato ad attività di consolidamento settoriale». Bari, 29 aprile 2025 @ Riproduzione riservata Commenti 29 aprile 2025 In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni