top of page

ART. 88 Sopravvenienze attive [n.d.r. ex art. 55] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o

altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite

od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in

precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti

per ammontare superiore a quello che ha

concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,

nonché la sopravvenuta insussistenza di spese,

perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio

in precedenti esercizi.

2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma

1 dell’articolo 86 vengono conseguite per ammontare

superiore a quello che ha concorso a formare

il reddito in precedenti esercizi, l’eccedenza

concorre a formare il reddito a norma del comma

4 del detto articolo.

3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento,

anche in forma assicurativa, di danni diversi da

quelli considerati alla lettera f) del comma 1

dell’articolo 85 e alla lettera b) del comma 1

dell’articolo 86; (2)

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo

di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di

cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85

e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente

dal tipo di finanziamento adottato.

Tali proventi concorrono a formare il reddito

nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote

costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e

nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte

salve le agevolazioni connesse alla realizzazione

di investimenti produttivi concesse nei territori

montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,

nonché quelle concesse ai sensi del testo unico

delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica

6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al

momento della concessione delle stesse. Non si

considerano contributi o liberalità i finanziamenti

erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province

autonome per la costruzione, ristrutturazione e

manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili

di edilizia residenziale pubblica concessi agli

Istituti autonomi per le case popolari, comunque

denominati, e agli enti aventi le stesse finalità sociali

dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società

che rispondono ai requisiti della legislazione

dell’Unione europea in materia di “in house providing”

e che siano costituiti e operanti alla data del

31 dicembre 2013, (3) nonché quelli erogati alle

cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione

per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione

ordinaria e straordinaria di immobili destinati

all’assegnazione in godimento o locazione.

3 bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in

quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalità

dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali

previste dal Regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999,

n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n.

347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi

di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre

2015, n. 180 nonchè alla procedura di amministrazione

straordinaria di cui agli articoli 70 e

seguenti del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da

società controllate dall’impresa o controllate dalla

stessa società che controlla l’impresa. Le disposizioni

del precedente periodo si applicano anche

ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi

successivi alla chiusura delle predette procedure.

(4)

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti

in denaro o in natura fatti a fondo perduto

o in conto capitale alle società e agli enti di cui

all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri

soci, nè gli apporti effettuati dai possessori di

strumenti similari alle azioni. (5)

4 bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera

sopravvenienza attiva per la parte che eccede il

relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione

sostitutiva di atto notorio, comunica

alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione,

il valore fiscale del credito è assunto

pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione

del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni

dei periodi precedenti e il valore fiscale

delle medesime partecipazioni viene assunto in

un importo pari al valore fiscale del credito oggetto

di conversione, al netto delle perdite sui crediti

eventualmente deducibili per il creditore per effetto

della conversione stessa. (6)

4 ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di

concordato fallimentare o preventivo liquidatorio

o di procedure estere equivalenti, previste in Stati

o territori con i quali esiste un adeguato scambio

di informazioni, o per effetto della partecipazione

delle perdite da parte dell’associato in partecipazione.

In caso di concordato di risanamento, di accordo

di ristrutturazione dei debiti omologato ai

sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato

ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d),

del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato

nel registro delle imprese, o di procedure estere

a queste equivalenti, la riduzione dei debiti

dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva

per la parte che eccede le perdite, pregresse e

di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare

il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo

e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita

economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari

assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del

presente testo unico. (7) Ai fini del presente comma

rilevano anche le perdite trasferite al consolidato

nazionale di cui all’articolo 117 e non ancora

utilizzate. Le disposizioni del presente comma si

applicano anche per le operazioni di cui al comma

4-bis. (6)

5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria

il valore normale del bene costituisce

sopravvenienza attiva.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 431, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata

in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45, “Per assicurare la corretta esecuzione

in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte

europea dei diritti dell’uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni

unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento

della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle

cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze,

regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute

imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione

fiscale. Conseguentemente, l’articolo 88, comma 3, lettera a),

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel

senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate

nel periodo precedente.“.

(3) Le parole “e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti

Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della

legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing”

e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,“ sono

state inserite dall’art. 1, comma 90, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata

in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016.

(4) Comma inserito dall’art. 14, comma 1, DL 14.2.2016 n. 18, convertito,

con modificazioni, dalla L. 8.4.2016 n. 49. Per l’applicazione della

presente disposizione si veda il successivo comma 2.

(5) Comma sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015

n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo

comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta

successivo a quello in corso al 7.10.2015.

Testo precedente: “Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti

in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale

alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b),

dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, nè gli apporti effettuati

dai possessori di strumenti similari alle azioni, nè la riduzione dei debiti

dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per

effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in

partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato

ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo

comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato

nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non

costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite,

pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84.“.

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l’art. 33, comma 4, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla L. 7.8.2012 n. 134.

- l’art. 6, comma 3, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U.

1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183.

(6) Comma inserito dall’art. 13, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015 n.

147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo

comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta

successivo a quello in corso al 7.10.2015.

(7) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 549, lett. b), L. 11.12.2016 n.

232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.

Testo precedente: “In caso di concordato di risanamento, di accordo

di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato

ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure

estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell’impresa

non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite,

pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il

limite dell’ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari

assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96.“.

Successivamente, il citato comma 549 è stato abrogato a decorrere

dall’1.1.2019 ai sensi dell’art. 1, comma 1080, L. 30.12.2018 n. 145,

pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62.

7 aprile 2025

Contattami per una consulenza!

Via Conte Girolamo Giusso, 11/c

70125 Bari, BA, Italia

Grazie!

bottom of page