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di Walter Pittini
26 febbraio 2025

Sisma-Bonus

1. Tipologia di interventi

Deve trattarsi di interventi di adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, per i quali si verifichino, peraltro, le seguenti condizioni:

  • si tratti di interventi attivati dopo il 1° gennaio 2017 ossia interventi le cui relative procedure autorizzatorie sono iniziate ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio dopo il 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della legge 11.12.2016 n. 232 che ha modificato la disposizione dell’art. 16, comma 1bis, DL. 63/2013; Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 2019). Il riferimento al “titolo edilizio rilasciato dopo il 1° gennaio 2017” è stato aggiunto dalla legge 30/12/2020 n. 178: si è precisato al riguardo che con tale integrazione il legislatore ha inteso consentire l’accesso anche con riferimento agli interventi per i quali a partire dal 1° gennaio 2017 sia stato rilasciato il titolo edilizio, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria, ipotesi esclusa prima delle modifiche apportate dalla citata legge 178/2020; peraltro essendo tali modifiche entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2021 la nuova disposizione si applica alle spese sostenute a partire da tale data (Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, parere 9 agosto 2021; Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 749 del 27 ottobre 2021).

  • si tratti di interventi riferiti a costruzioni adibite a abitazione e ad attività produttive su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 e 3) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003.

Sono, inoltre, ricomprese, nell’agevolazione:

  • le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;

  • le spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Si rammenta che con riguardo ai benefici previsti per gli acquisti di edifici antisismici (vedi la Tabella “Bonus Acquisti”) inizialmente le agevolazioni in discorso erano limitate ai soli interventi realizzati in comuni ricadenti in zona sismica 1, mentre l’estensione delle agevolazioni in discorso anche agli interventi realizzati in comuni ricadenti in zone sismiche 2 e 3, è stata disposta solo a partire dal 1° maggio 2019.


2. Aliquote

  • ALIQUOTA ORDINARIA

Salvo che nei casi di aliquota agevolata (di cui alla tabella a lato) la detrazione spetta:

- nella misura del 36% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025;

- nella misura del 30% a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2027.

La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

  • ALIQUOTA AGEVOLATA (PER ABITAZIONE PRINCIPALE)

Per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetta:

- nella misura del 50% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025;

- nella misura del 36% a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2027.

La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.


NOTA: Si rammenta che sino al 31 dicembre 2024:

i) per le spese relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1° gennaio 2017 la detrazione si applicava nella misura del 50%;

(ii) per le spese relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1 gennaio 2017, qualora dall’intervento eseguito derivava una riduzione del rischio tale da determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione si applicava nella misura del 70% della spesa sostenuta; in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori la detrazione si applicava nella misura dell’80%;

(iii) per le spese relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1 gennaio 2017, se gli interventi comportanti riduzione del rischio sismico, venivano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, la detrazione, si applicava nella misura del 75% (in caso passaggio ad una classe di rischio inferiore) ovvero nella misura dell’85% (in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori);

(iv) per le spese relative ad interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1-2-3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, spettava una detrazione pari all’80%, se gli interventi determinavano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore ovvero pari all’85%, se gli interventi determinavano il passaggio a due classi di rischio sismico inferiore.

Per gli anni 2025, 2026 e 2027, pertanto, agli interventi di riduzione del rischio sismico si applicano le sole aliquote “ordinarie” dettate dall’art. 16, c. 1-septies.1, D.L. 63/2013 corrispondenti alle aliquote applicabili a tutti gli altri interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare quali elencati nel comma 1 dell’art. 16-bis del T.U.I.R.


3. Massimali e rateizzazioni


INTERVENTO

DETRAZIONE MASSIMA

RATEIZZAZIONE

Interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1°

gennaio 2017 (art. 16, c. 1-bis, D.L. 63/2013).

96.000,00 per unità immobiliare.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo

diretto della detrazione (art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67) (si rammenta che per le spese sostenute entro il 31/12/2023 la detrazione andava ripartita in 5 rate annuali).

Interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1°

gennaio 2017, qualora dall’intervento eseguito deriva una riduzione

del rischio tale da determinare il passaggio ad una ovvero a due

classi di rischio inferiori (art. 16, c. 1-quater, D.L. 63/2013).

96.000,00 per unità immobiliare.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo

diretto della detrazione (art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67) (si rammenta che per le spese sostenute entro il 31/12/2023 la detrazione andava ripartita in 5 rate annuali).

Interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle

zone sismiche 1-2-3, finalizzati alla riduzione del rischio sismico, con

passaggio a una ovvero a due classi di rischio sismico inferiori (art.

16, c. 1-quinquies, D.L. 63/2013).

¤ 96.000,00 moltiplicato per il numero

delle unità immobiliari di ciascun

edificio.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo

diretto della detrazione (art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67) (si rammenta che per le spese sostenute entro il 31/12/2023 la detrazione andava ripartita in 5 rate annuali).

Interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle

zone sismiche 1-2-3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del

rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, con passaggio a

una ovvero a due classi di rischio sismico inferiori (art. 14, c. 2-quater.

1, D.L. 63/2013).

¤ 136.000,00 moltiplicato per il numero

delle unità immobiliari di ciascun

edificio.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.




14 luglio 2025
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