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  • ART. 90 Proventi immobiliari [n.d.r. ex art. 57] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 90 Proventi immobiliari [n.d.r. ex art. 57] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell’articolo 70 per quelli situati all’estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti. (2) Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41. (3) In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. (4) Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. (5) 2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione. (6) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Si veda ris. Agenzia delle Entrate 10.6.2005 n. 77. (3) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5-sexies, lett. b), n. 1), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 5-septies, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011. (4) Periodo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. a), DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione di applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 4.10.2005. (5) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5-sexies, lett. b), n. 2), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 5-septies, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011. (6) Ai sensi dell’art. 1, comma 35, L. 24.12.2007 n. 244, “tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell’art. 90 del testo unico delle imposte sui redditi (...), non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso art. 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica”. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Immobiliari e dichiarazioni IVA | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 6 marzo 2025 Immobiliari e dichiarazioni IVA Indice Introduzione Detrazione dell'IVA Eccezione all'indetraibilità oggettiva dell'IVA Costruzioni rurali utilizzate come abitazioni dei dipendenti Fabbricati abitativi destinati ad attività d’impresa o professionale Detrazione/Rimborso IVA per le spese di miglioria su beni di proprietà altrui Dal pro rata "generale" al pro rata "selettivo Eccezione all'indetraibilità oggettiva dell'IVA Detrazione/Rimborso IVA per le spese di miglioria su beni di proprietà altrui Dal pro rata "generale" al pro rata "selettivo" Verso l’UE- Iva nel settore immobiliare 1.Introduzione IMPRESE COSTRUTTRICI E DI RIPRISTINO Imprese costruttrici Imprese che realizzano l'immobile direttamente con organizzazione e mezzi propri o avvalendosi di imprese terze per la materiale esecuzione di tutti i lavori o di parte di essi, nonché quelle che, anche occasionalmente, costruiscono o fanno costruire immobili per la successiva vendita. Imprese di ripristino Imprese che acquistano un immobile, eseguono o fanno eseguire sullo stesso interventi di recupero, ripristino edilizio o ripristino urbanistico e successivamente lo rivendono o lo concedono in locazione prima della vendita. Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2013, § 3.2 CLASSIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE In materia di imposte indirette rileva sempre il criterio di classificazione catastale, indipendentemente dall’effettivo utilizzo: Fabbricati abitativi (categoria A, esclusa A/10) Fabbricati strumentali (categorie A/10, B, C, D ed E) Aree edificabili (in base a piano regolatore generale) Aree non edificabili Cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 8/2014 DATA DI ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE O DEGLI INTERVENTI La data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di ripristino dell’immobile è da individuarsi in corrispondenza del rilascio dell’attestazione di ultimazione lavori, da parte del direttore degli stessi, la quale coincide di norma con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 380/2001 Anche in mancanza di tale formale attestazione, l’immobile si considera ultimato qualora venga concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all'utilizzo dell'immobile Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2007, § 10 TRATTAMENTO IVA DELLE CESSIONI E LOCAZIONI DI IMMOBILI CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI: TRATTAMENTO IVA Cessione di fabbricato abitativo da parte del costruttore o ristrutturatore entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori. Trattamento IVA: imponibile per obbligo. Cessione di fabbricato abitativo da parte del costruttore o ristrutturatore dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori. Trattamento IVA: esente/imponibile su opzione. Cessione di fabbricato abitativo da parte di un soggetto diverso dal costruttore o ristrutturatore. Trattamento IVA: esente. Cessione di alloggio sociale da parte di un soggetto passivo diverso dal costruttore o ristrutturatore. Trattamento Iva: esente/imponibile su opzione. Cfr. art. 10 co. 1 n. 8-bis del DPR 633/72 CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI: TRATTAMENTO IVA Cessione di fabbricato strumentale da parte del costruttore o ristrutturatore entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori. Trattamento IVA: imponibile per obbligo. Cessione di fabbricato strumentale da parte del costruttore o ristrutturatore dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori. Trattamento IVA: esente/imponibile su opzione. Cessione di fabbricato strumentale da parte di un soggetto passivo diverso dal costruttore o ristrutturatore. Trattamento IVA: esente/imponibile su opzione. CESSIONI DI FABBRICATI: ALIQUOTE IVA Case di abitazione, diverse da categorie A/1, A/8 e A/9, cedute a soggetti con requisiti «prima casa»: IVA 4%. Costruzioni rurali, destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni o all'allevamento del bestiame, cedute dal costruttore: IVA 4%. Case di abitazione, diverse da categorie A/1, A/8, A/9, cedute a soggetti privi dei requisiti "prima casa": IVA 10%. Fabbricati "Tupini" e assimilati, diversi da case di abitazione, ceduti da parte del costruttore: IVA 10%. Fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, ceduti dall’impresa che ha eseguito i lavori: IVA 10%. Altri casi (es. fabbricati strumentali): 22%. Cfr. Tabella A, Parte II e III, allegata al DPR 633/72 e art. 16 del DPR 633/72. APPLICAZIONE REVERSE CHARGE Cessioni imponibili IVA: Reverse charge se acquirente soggetto IVA. Fabbricati abitativi ceduti dal costruttore/ristrutturatore nei 5 anni dal termine della costruzione: IVA esposta. Fabbricati abitativi ceduti dal costruttore/ristrutturatore, con opzione IVA, oltre i 5 anni dal termine della costruzione: Reverse Charge. Fabbricati strumentali ceduti dal costruttore/ristrutturatore nei 5 anni dal termine della costruzione: IVA esposta. Fabbricati strumentali, al di fuori della fattispecie sopra considerata, ceduti da chiunque: Reverse Charge. LOCAZIONE DI FABBRICATI ABITATIVI Locazione di fabbricato abitativo da parte del costruttore o ristrutturatore: Esente/Imponibile su opzione. Locazione di fabbricato abitativo da parte di un soggetto passivo diverso dal costruttore o ristrutturatore: esente. Locazione di alloggio sociale da parte di un qualsiasi soggetto passivo: esente/imponibile su opzione. LOCAZIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI Locazione di fabbricato strumentale da parte di un qualsiasi soggetto passivo: esente/imponibile su opzione. LOCAZIONE DI FABBRICATI ALIQUOTE IVA Fabbricati abitativi: 10% Alloggi sociali: 10% Fabbricati strumentali: 22% Cfr. n. 127-duodevicies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 e art. 16 del DPR 633/72. CESSIONE DI TERRENI Cessione di terreni edificabili: imponibile (aliquota 22%). Cessione di terreni non edificabili: fuori campo. LOCAZIONE DI TERRENI Locazione di aree edificabili e aree destinate a parcheggio: imponibile (aliquota 22%). Locazione di terreni, aree diverse da quelle destinate a parcheggio e aree non edificabili: esente. Cfr. artt. 2 co. 3 lett. c) e 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72. Dichiarazione IVA 2025: quadro VE Rigo VA2 - Codice Attività: Fino al 31/03/2025 Si indica ancora il "vecchio" codice attività ATECO 2007. Dal 1/04/2025 Va indicato il "nuovo" codice attività ATECO 2025. Quadro VO - Opzioni Rigo VO18 Riservato alle organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (ApS) che applicano il regime forfetario. Rigo VO27 Per imprese giovanili in agricoltura che hanno scelto dal 2024 l'applicazione del regime fiscale agevolato. Quadro VM - Versamenti Auto Nuova Denominazione Il quadro VM è stato rinominato in "Versamenti auto F24 elementi identificativi". Finalità Verifiche propedeutiche all'immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano. Versamenti Mensili Il quadro mantiene i campi per indicare i versamenti mensili e trimestrali dell'IVA. Quadro VP Liquidazioni Periodiche Comunicazione dati Possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche dell'ultimo trimestre con la dichiarazione annuale. Nuovo limite per versamenti Incremento a €100 (prima €25,82) del limite minimo per effettuare il versamento. Controlli automatici Errori bloccanti se nel campo VP7 sono indicati importi maggiori di €100 in determinate condizioni. Esonero dal Visto di Conformità €50.000 Esonero Base Crediti compensabili senza visto con punteggio ISA 8 o media biennale 8,5. €70.000 Esonero Elevato Crediti compensabili senza visto con punteggio ISA 9 o media biennale 9. 100% Concordato Preventivo Esonero dal visto per chi aderisce al concordato preventivo biennale. Scadenze e Modalità di Versamento Presentazione Dal 1° febbraio al 30 aprile 2025, esclusivamente in via telematica. Differimento Possibile pagare fino al 30 giugno/30 luglio con maggiorazione. Versamento Unico Entro il 17 marzo 2025 (il 16 cade di domenica). Versamento Rateale Massimo 10 rate mensili, con interessi dello 0,33% mensile. 2.Aliquote IVA su manutenzioni e ristrutturazioni MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI Lettera Tipologia di intervento Prevalente destinazione abitativa Edilizia residenziale pubblica Altri fabbricati (es. strumentali) A Manutenzione ordinaria 10% 22% 22% B Manutenzione straordinaria 10% 10% 22% C Restauro e risanamento conservativo 10% 10% 10% D Ristrutturazione edilizia 10% 10% 10% 3.Immobili ad uso abitativo Costituiscono edifici a prevalente destinazione abitativa: le singole unità immobiliari (e relative pertinenze non abitative) accatastate nel gruppo A (con esclusione dell’A/10) a prescindere dall’effettivo utilizzo delle stesse; interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione. L’aliquota agevolata si applica anche a: interventi sulle sole pertinenze degli immobili ad uso abitativo; interventi sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa. 4.Esclusioni L’aliquota IVA del 10 % per le manutenzioni ordinarie e straordinarie non si applica: operazioni che costituiscono «fasi intermedie « nella realizzazione dell’intervento in quanto sono agevolabili le sole operazioni effettuate nei confronti del consumatore finale (anche se è una società); prestazioni professionali; subappalti 5.Fornitura di beni con posa in opera L’aliquota IVA del 10 % si applica anche: alle cessioni di beni con posa in opera, a prescindere dalla circostanza che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi; alle cessioni di materie prime e semilavorate a condizione che i beni siano forniti dal medesimo soggetto che esegue l’intervento. L’aliquota agevolata non si applica alla mera fornitura del bene. 6.Beni significativi Elencazione puntuale dei beni significativi: ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza. Ripartizione della base imponibile: valore bene significativo ≤ 50% del valore complessivo della prestazione: aliquota IVA 10% sull’intera prestazione; valore bene significativo > 50% del valore complessivo della prestazione: l’aliquota IVA del 10% si applica sul doppio della differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore del bene significativo fornito; l’aliquota IVA del 22% si applica sull’importo residuo. Esempio: valore bene significativo; euro 1.000 valore manodopera e ricarico euro 800 valore manodopera e ricarico IVA 10% totale – bene significativo IVA 10% differenza IVA 22% 800 IVA 10% 1.800 – 1.000 = 800 IVA 10% 1.800 – 800 – 800 = 200 IVA 22% Valore del bene significativo: rientrano nel valore del bene significativo tutti gli oneri che concorrono alla produzione del bene; in caso di utilizzo di parti staccate del bene occorre verificare se le parti sono connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale; le parti staccate dei beni significativi, solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al bene significativo, non sono comprese nel valore di quest’ultimo ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota del 10%. 7. Detrazione dell'IVA Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La dispo sizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al n. 8) dell’art. 10 del DPR 633/1972 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’art. 19, comma 5, e dell’art. 19-bis dello stesso DPR 633/1972. (Art. 19-bis1, comma 1, lett. i), DPR 633/1972). Revisione della disciplina della detrazione per armonizzare i criteri di detraibilità dell’imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa comunitaria. (Art. 7, comma 1, lett. d), n. 2), della L. 111/2023). Il soggetto passivo esercita la detrazione dell’IVA nella misura in cui i beni/servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. (Art. 168 della Direttiva n. 2006/112/CE). 8. Eccezione all'indetraibilità oggettiva dell'IVA Immobili abitativi utilizzati nell’ambito di un’attività ricettiva A prescindere dalla classificazione catastale, trattati alla stregua dei fabbricati strumentali per natura (risposta 18/E/2012). Esclusione della rettifica della detrazione IVA per l’immobile temporaneamente concesso in locazione per fini turistici (risposta 25/E/2023). Costruzioni rurali utilizzate come abitazioni dei dipendenti Anche se catastalmente classificati tra i fabbricati abitativi consentono l’esercizio della detrazione dell’IVA, in quanto rientrano, agli effetti fiscali, tra quelli strumentali, ex art. 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993 (Cass. 13309/2023). Infatti, nella categoria dei fabbricati strumentali rientrano anche, ai sensi del citato art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, le costruzioni rurali destinate ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento. Fabbricati abitativi destinati ad attività d’impresa o professionale Laddove l’impresa non svolga attività di costruzione, la stessa può comunque portare in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di un fabbricato a destinazione abitativa purché provi, sulla scorta di elementi oggettivi, che l’operazione in concreto sia inerente all’esercizio effettivo dell’attività d’impresa o di arte e professione e sia destinata, almeno in prospettiva, a procurargli un lucro (Cass. 15617/2024). Dimostrazione che l’immobile costituisca, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio dell’attività. La variazione catastale, anche successiva all’anno dell’acquisto, conferma la “funzione programmatica” della destinazione dell’immobile. 9. Detrazione/Rimborso IVA per le spese di miglioria su beni di proprietà altrui Detrazione IVA Il diritto alla detrazione IVA è ammesso per i lavori di ristrutturazione o manutenzione anche nel caso di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, che del resto costituisce il presupposto della detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, del DPR 633/1972 (Cass., SS.UU., 11533/2018). Rimborso IVA L’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta (Cass., SS.UU., 13162/2024). Acquisto o importazione di beni ammortizzabili (art. 30, comma 3 , lett. c), DPR 633/1972) Disponibilità dei beni in base ad un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo. Concetto di “bene ammortizzabile” Non può essere desunto dagli artt. 102 e 103 del TUIR, dovendosi fare riferimento alla nozione di “beni di investimento” utilizzata dalla Direttiva 2006/112/CE, cosicché il rimborso deve ritenersi ammesso anche per i beni che, pur non essendo ammortizzabili, sono comunque destinati all’esercizio dell’impresa o della professione per un periodo di tempo medio-lungo. Esigenza di rivisitazione della prassi amministrativa in materia di pro rata di detrazione Risposta 165/E/2020: per l’individuazione dei beni ammortizzabili ai fini dell’art. 19-bis, comma 2, del DPR 633/1972, in assenza di una definizione ai fini dell’IVA, si deve avere riguardo ai criteri per essi disposti ai fini delle imposte dirette. Risposta 413/E/2023: di conseguenza, non concorrono alla formazione del pro rata le cessioni di fabbricati che il soggetto passivo ha qualificato come beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette, vale a dire diversi da quelli cd. “merce” (di cui all’art. 92 del TUIR) e da quelli cd. “patrimoniali” (di cui all’art. 90 del TUIR). Esigenza di modifica della normativa in materia di rettifica della detrazione L’art. 190 della Direttiva 2006/112/CE, ai fini della rettifica della detrazione, fa riferimento proprio al concetto di “bene di investimento”, a differenza della corrispondente disciplina domestica, dove l’art. 19-bis2, commi 5 e 8, del DPR 633/1972 stabilisce che le disposizioni in materia di rettifica della detrazione relative ai beni ammortizzabili vanno applicate avendo riguardo, ancora una volta, alle regole previste ai fini delle imposte sui redditi. → Facoltà di applicare direttamente la norma comunitaria, ove più favorevole. 10. Dal pro rata "generale" al pro rata "selettivo" Attuale disciplina del pro rata di detrazione IVA ❑ Ha carattere “generale”, nel senso che si applica alla totalità degli acquisti di beni/servizi indipendentemente dalla loro destinazione dei beni/servizi all’effettuazione di operazioni imponibili o, al contrario, di operazioni esenti (artt. 19, comma 5, e 19-bis, DPR 633/1972). ❑ Il criterio del pro rata è applicabile limitatamente ai beni/servizi ad utilizzo “misto” nelle sole ipotesi previste dall’art. 19, comma 4, DPR 633/1972, vale a dire limitatamente ai beni/servizi utilizzati in parte per operazioni non soggette e in parte per fini privati o, comunque, estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione. Passaggio al pro rata «selettivo» ❑ Il nuovo pro rata sarà applicabile solo ai beni/servizi utilizzati, allo stesso tempo, per operazioni che danno diritto alla detrazione e per operazioni esenti; sarà percentuale come quello “generale” dell’art. 19, comma 5, del DPR 633/72 e, inoltre, avrà carattere facoltativo (art. 7, comma 1, lett. d), n. 1), L. 111/2023). ❑ Peri restanti acquisti, la detrazione sarà operata secondo un criterio analitico di afferenza dei beni/servizi acquistati alle singole operazioni sulla base della natura delle operazioni stesse, con la conseguente indetraibilità dell’IVA relativa ai beni/servizi utilizzati per compiere operazioni esente. 11.Verso l’UE- Iva nel settore immobiliare Obiettivi: Ridefinire i presupposti IVA: Allineamento alla normativa dell'Unione Europea. Revisione delle operazioni esenti: Introduzione dell'opzione per l'imponibilità in conformità ai criteri UE. Definizione chiara delle esenzioni (es. settore immobiliare). Razionalizzazione aliquote IVA: Riduzione del numero e revisione delle aliquote. Rivedere la disciplina della detrazione: Introduzione del pro-rata di detraibilità per beni e servizi utilizzati in operazioni con e senza diritto a detrazione. Rimozione dell'indetraibilità oggettiva nel settore immobiliare (art. 19 bis-1, D.P.R. 633/1972). Criticità attuale nel Settore Immobiliare: Esclusione della detrazione per acquisto, locazione, gestione e recupero di fabbricati abitativi (imprese non edilizie). Proposta: Rivedere l'indetraibilità per garantire coerenza con la natura dell'operazione (in linea con Interpello Agenzia delle Entrate n. 392/2023). Conclusione Armonizzazione con la normativa UE: Coerenza con le interpretazioni della Corte di Giustizia UE. Maggior equitàe semplificazione: Detrazione proporzionale e razionalizzazione delle aliquote Consulente Incasa Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • Istruzione | PITTINI

    Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Istruzione Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento per tutti (LLL) 4 maggio 2025 Un’istruzione di qualità è la base per migliorare la vita delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile. Si sono ottenuti risultati importanti per quanto riguarda l’incremento dell’accesso all’istruzione a tutti i livelli e l’incremento dei livelli di iscrizione nelle scuole, soprattutto per donne e ragazze. Il livello base di alfabetizzazione è migliorato in maniera significativa, ma è necessario raddoppiare gli sforzi per ottenere risultati ancora migliori verso il raggiungimento degli obiettivi per l’istruzione universale. Per esempio, a livello mondiale è stata raggiunta l’uguaglianza tra bambine e bambini nell’istruzione primaria, ma pochi paesi hanno raggiunto questo risultato a tutti i livelli educativi. Fatti e cifre • L’iscrizione nelle scuole primarie nei Paesi in via di sviluppo ha raggiunto il 91%, ma 57 milioni di bambini ne sono ancora esclusi • Più della metà dei bambini non iscritti a scuola vive in Africa subsahariana • Si calcola che il 50% dei bambini che possiedono un’età per ricevere l’istruzione primaria ma che non frequentano la scuola vive in zone colpite da conflitti • Nel mondo, 103 milioni di giovani non possiedono capacità di base in lettura e scrittura, di cui oltre il 60% donne. Traguardi 4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento dell’educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti 4.2 Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria 4.3 Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un’istruzione tecnica, professionale e terziaria -anche universitaria- che sia economicamente vantaggiosa e di qualità 4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche -anche tecniche e professionali- per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria 4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell’istruzione e garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone con disabilità, le popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità 4.6 Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia uomini che donne, abbiano un livello di alfabetizzazione ed una capacità di calcolo 4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile 4.a Costruire e potenziare le strutture dell’istruzione che siano sensibili ai bisogni dell’infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all’apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti 4.b Espandere considerevolmente entro il 2020 a livello globale il numero di borse di studio disponibili per i paesi in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati africani, per garantire l’accesso all’istruzione superiore – compresa la formazione professionale, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i programmi tecnici, ingegneristici e scientifici – sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo 4.c Aumentare considerevolmente entro il 2030 la presenza di insegnanti qualificati, anche grazie alla cooperazione internazionale, per la loro attività di formazione negli stati in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati e i piccoli stati insulari in via di sviluppo Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025

  • ZES Unica | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa ZES Unica [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! 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  • Fame | PITTINI

    Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Fame Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile 4 maggio 2025 È giunto il momento di ri-considerare come coltiviamo, condividiamo e consumiamo il cibo. Se gestite bene, l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca possono offrire cibo nutriente per tutti e generare redditi adeguati, sostenendo uno sviluppo rurale centrato sulle persone e proteggendo l’ambiente allo stesso tempo. Tuttavia, al giorno d’oggi, i nostri suoli, fiumi, oceani, foreste e la nostra biodiversità si stanno degradando rapidamente. Il cambio climatico sta esercitando pressioni crescenti sulle risorse dalle quali dipendiamo, aumentando i rischi associati a disastri ambientali come siccità e alluvioni. Molte donne delle zone rurali non sono più in grado di sostenersi con i proventi ricavati dalle loro terre, e sono quindi obbligate a trasferirsi in città alla ricerca di opportunità. E’ necessario un cambiamento profondo nel sistema mondiale agricolo e alimentare se vogliamo nutrire 795 milioni di persone che oggi soffrono la fame e gli altri 2 miliardi di persone che abiteranno il nostro pianeta nel 2050. Il settore alimentare e quello agricolo offrono soluzioni chiave per lo sviluppo, e sono vitali per l’eliminazione della fame e della povertà. Fatti e cifre 1. Fame • Circa 795 milioni di persone nel mondo – ovvero una persona su nove – sono denutrite. • La maggior parte delle persone che nel mondo soffre la fame vive in Paesi in via di sviluppo, dove il 12,9% della popolazione è denutrita. • L’Asia è il continente con il maggior numero di persone che soffrono la fame: due terzi della popolazione totale. Negli ultimi anni la percentuale si è ridotta in Asia meridionale, ma è aumentata leggermente in Asia occidentale. • I maggiori problemi di denutrizione si rilevano in Asia meridionale, con quasi 281 milioni di persone denutrite. In Africa subsahariana, le proiezioni per il periodo 2014-2016 indicano un tasso di denutrizione di quasi il 23%. • La malnutrizione provoca quasi la metà (45%) delle morti nei bambini al di sotto dei cinque anni: 3,1 milioni di bambini all’anno • Nel mondo, un bambino su quattro soffre di ritardo nella crescita. Nei Paesi in via di sviluppo, la proporzione può salire a 1 su 3 • Nelle regioni in via di sviluppo, 66 milioni di bambini che possiedono un’età per frequentare la scuola primaria vanno a scuola affamati, con 23 milioni solo in Africa. 2. Sicurezza alimentare • L’agricoltura è il settore che impiega il maggior numero di persone in tutto il mondo, fornendo mezzi di sostentamento per il 40% della popolazione mondiale. È la principale fonte di reddito e di lavoro per le famiglie rurali più povere • 500 milioni di piccole aziende agricole nel mondo, la maggior parte delle quali dipende da risorse piovane, forniscono l’80% del cibo che si consuma nella maggior parte del mondo sviluppato. Investire nei piccoli agricoltori, sia donne sia uomini, è la strada migliore per aumentare la sicurezza alimentare e la nutrizione dei più poveri, e per aumentare la produzione alimentare per i mercati locali e globali • Dal 1900, il settore agricolo ha perso il 75% della varietà delle colture. Un uso migliore della biodiversità agricola può contribuire ad un’alimentazione più nutriente, a migliori mezzi di sostentamento per le comunità agricole e a sistemi agricoli più resilienti e sostenibili • Se le donne attive in agricoltura avessero pari accesso alle risorse rispetto agli uomini, il numero delle persone che soffre la fame nel mondo potrebbe ridursi fino a 150 milioni • 1,4 miliardi di persone non hanno accesso all’elettricità; la maggior parte di queste persone vive in aree rurali delle regioni in via di sviluppo. In molte regioni, la scarsità energetica rappresenta uno dei principali ostacoli all’obiettivo di ridurre la fame e di assicurare che il mondo produca cibo sufficiente a soddisfare la domanda futura. Traguardi 2.1 Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire a tutte le persone, in particolare ai poveri e le persone più vulnerabili, tra cui neonati, un accesso sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto l’anno 2.2 Entro il 2030, porre fine a tutte le forme di malnutrizione; raggiungere, entro il 2025, i traguardi concordati a livello internazionale contro l’arresto della crescita e il deperimento nei bambini sotto i 5 anni di età; soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, donne in gravidanza e allattamento e le persone anziane 2.3 Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola scala, in particolare le donne, i popoli indigeni, le famiglie di agricoltori, i pastori e i pescatori, anche attraverso un accesso sicuro ed equo a terreni, altre risorse e input produttivi, conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunità per valore aggiunto e occupazioni non agricole 2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità del suolo 2.5 Entro il 2020, mantenere la diversità genetica delle sementi, delle piante coltivate, degli animali da allevamento e domestici e delle specie selvatiche affini, anche attraverso banche di semi e piante diversificate e opportunamente gestite a livello nazionale, regionale e internazionale; promuovere l’accesso e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche e della conoscenza tradizionale associata, come concordato a livello internazionale 2.a Aumentare gli investimenti, anche attraverso il miglioramento della cooperazione internazionale, in infrastrutture rurali, ricerca agricola e formazione, sviluppo tecnologico e le banche di geni vegetali e animali, al fine di migliorare la capacità produttiva agricola nei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati 2.b Correggere e prevenire restrizioni commerciali e distorsioni nei mercati agricoli mondiali, anche attraverso l’eliminazione parallela di tutte le forme di sovvenzioni alle esportazioni agricole e di tutte le misure di esportazione con effetto equivalente, conformemente al mandato del Doha Development Round 2.c Adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei mercati delle materie prime alimentari e loro derivati e facilitare l’accesso rapido alle informazioni di mercato, incluse le riserve di cibo, al fine di contribuire a limitare l’instabilità estrema dei prezzi dei beni alimentari Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025

  • ART. 89 Dividendi ed interessi [n.d.r. ex art. 56] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 89 Dividendi ed interessi [n.d.r. ex art. 56] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell’articolo 5. 2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) (2), non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento. 2 bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti. (3) 3. Verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell’impresa o dell’ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47- bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. (4) (5) 3 bis. L’esclusione di cui al comma 2 si applica anche: a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall’articolo 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109; b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante. (6) 3 ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che: a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione europea; b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate. (6) 4. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47, ove compatibili. 5. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. (7) 6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti “pronti contro termine” che prevedono l’obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l’ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell’operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio. 7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “lettere a), b) e c)“ sono state sostituite alle precedenti “lettere a) e b)“ dall’art. 6, comma 4, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. d), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. (4) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), il rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 87, comma 1, lettera c). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 1, comma 1009, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62; - l’art. 3, comma 1, lett. e), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta; - l’art. 1, comma 83, lett. g), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285; - l’art. 36, comma 4-bis, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248; - l’art. 6, comma 4, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 13. (5) Si veda l’art. 1 co. 87 - 95, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito all’opzione per l’imposta sostitutiva sugli utili black list. (6) Comma inserito dall’art. 26, comma 1, L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata in G.U. 8.7.2016 n. 158. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016. (7) Con DM 29.11.2023, pubblicato in G.U. 11.12.2023 n. 288, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. è stata stabilita al 2,5% con decorrenza dall’1.1.2024. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 30. Denuncia e decorrenza delle variazioni [n.d.r. ex art. 27] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 30. Denuncia e decorrenza delle variazioni [n.d.r. ex art. 27] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell’articolo 29 devono essere denunciate dal contribuente all’ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento. 2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell’articolo 29 e hanno effetto da tale anno. 3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall’anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell’articolo 29 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall’anno in cui è stata presentata. 4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell’articolo 29 hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Energia | PITTINI

    Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Energia Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni 4 maggio 2025 L’energia è un elemento centrale per quasi tutte le sfide e le opportunità più importanti che il mondo si trova oggi ad affrontare. Che sia per lavoro, sicurezza, cambiamento climatico, produzione alimentare o aumento dei redditi, l’accesso all’energia è essenziale. L’energia sostenibile è un’opportunità – trasforma la vita, l’economia e il pianeta. Il Segretario Generale ONU Ban Ki-moon è stato iniziatore dell’iniziativa Energia Rinnovabile per Tutti (Sustainable Energy for All) per assicurare l’accesso universale ai servizi energetici moderni, migliorare l’efficienza energetica e accrescere l’uso di risorse rinnovabili. Fatti e cifre • Una persona su cinque non ha accesso a moderni mezzi elettrici• 3 miliardi di persone dipendono da legno, carbone, carbonella o concime animale per cucinare e per scaldarsi• L’energia è il principale responsabile del cambiamento climatico, rappresentando circa il 60% delle emissioni di gas serra globali• Obiettivo-chiave di lungo termine è la produzione di energia a bassa intensità di carboniomigliorare le tecnologie per fornire servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno. Traguardi 7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni 7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia 7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica 7.a Accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare l’accesso alla ricerca e alle tecnologie legate all’energia pulita – comprese le risorse rinnovabili, l’efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite – e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell’energia pulita 7.b Implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per fornire servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025

  • Finanziamenti | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Finanziamenti In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione d’imposta sostitutiva sui finanziamenti". di Walter Pittini 15 aprile 2025 Che cos'è A partire dal mese di gennaio 2018, le banche e gli altri enti che effettuano le operazioni di finanziamento (articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601) sono tenuti, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, alla presentazione una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del 23 novembre 2017. Il modello deve essere utilizzato anche per la liquidazione dell’imposta dovuta a saldo per il periodo di riferimento della dichiarazione e per la determinazione dell’acconto dovuto per l’esercizio successivo. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato. Normativa e Prassi Articol0 20 del Dpr n. 601 del 1973 - pdf - Dichiarazione e pagamento dell'imposta sostitutiva Articolo 7-quater, comma 33 e 35, del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 - pdf - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale Attenzione: gli articoli di leggi, decreti, decreti legislativi, ecc. potrebbero essere stati modificati da successivi interventi normativi. Consultare il testo attualmente in vigore utilizzando il motore di ricerca della Documentazione economica e finanziaria: apre una nuova finestra Provvedimento del 23 novembre 2017 - pdf - Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica (Pubblicato il 23/11/2017) Modelli e istruzioni Modello - pdf - Dichiarazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti Istruzioni per la compilazione - pdf Scadenza: entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Indichiarazione Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Immobili e bonus fiscali 2025 | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Immobili e bonus fiscali 2025 Nel corso di questi ultimi anni numerosi e ripetuti sono stati gli interventi legislativi volti a introdurre nuovi aiuti economici per fronteggiare la crisi economica, adottando anche nuove misure per il rilancio del mercato immobiliare italiano. Nel tentativo di districarsi tra le numerose norme succedutesi nel tempo e le molteplici interpretazioni delle stesse fornite dall’Agenzia delle Entrate, il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei consumatori hanno elaborato una guida focalizzata sui bonus fiscali inerenti la “casa”. Le ultime modifiche alle norme di tema di Bonus fiscali per la rigenerazione del patrimonio immobiliare sono quelle dettate dalla legge 30/12/2024 n. 207 (la legge finanziaria per il 2025): IMMOBILI E BONUS FISCALI 2025 Consulente Incasa Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • Fondo per il sostegno alla transizione industriale | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Fondo per il sostegno alla transizione industriale commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Il MIMIT ha aperto un nuovo sportello per il Fondo per il sostegno alla transizione industriale. Lo sportello è dedicato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale, con uno stanziamento di 400 milioni di euro, a cui potranno accedere le imprese manifatturiere di qualsiasi dimensione, operanti su tutto il territorio nazionale. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande per accedere al Fondo per il sostegno alla transizione industriale . Con un decreto direttoriale del 23 dicembre 2024, pubblicato il 3 gennaio 2025, è stata annunciata l’apertura di uno sportello dedicato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale. Per questa misura sono stati stanziati 400 milioni di euro , provenienti dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza (PNRR), nello specifico dalla misura M1C2, investimento 7, sotto-investimento 1. Beneficiari del fondo sostegno transizione industriale Possono partecipare al bando le imprese di qualsiasi dimensione , operanti su tutto il territorio nazionale. A condizione che svolgano in via prevalente attività nei settori estrattivo e manifatturiero , identificati dalla sezione C della classificazione ATECO 2007. Come funzionano i contributi MIMIT del fondo per il sostegno transizione industriale Sono ammissibili al finanziamento programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che mirano a migliorare la tutela ambientale attraverso interventi sul processo produttivo esistente. Le finalità dei progetti devono rientrare in almeno una delle seguenti categorie: maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa (titolo II); uso efficiente delle risorse , con riduzione dell’utilizzo, riuso, riciclo o recupero di materie prime e/o uso di materie prime riciclate (titolo III). Ogni programma di investimento deve prevedere spese ammissibili comprese tra 3.000.000,00 euro e 20.000.000,00 euro e deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di accesso al fondo. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto , con un importo variabile in base al tipo di programma, alla dimensione dell’impresa e alla sua localizzazione. Per la presentazione delle domande per fondo per il sostegno alla transizione industriale è richiesta una relazione tecnica economica , redatta come perizia asseverata da soggetti qualificati specificati nell’avviso. Presentazione delle domande per il fondo per il sostegno alla transizione industriale Le domande per il sostegno agli investimenti per la tutela ambientale dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma informatica di Invitalia, a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025. Vuoi maggiori informazioni sul Fondo per il sostegno alla transizione industriale e come accedere alle agevolazioni? Compila il modulo al lato per una consulenza personalizzata con i nostri esperti. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >

  • Assicurazioni premi | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Assicurazioni premi di Walter Pittini 9 maggio 2025 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • ART. 83 Determinazione del reddito complessivo [n.d.r. ex art. 52] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 83 Determinazione del reddito complessivo [n.d.r. ex art. 52] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta [...] (2), le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. (3) Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, (4) e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali (5) redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, (6) valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili (7). (8) I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. (9) La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti (10). (9) 1 bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. (11) (12) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei princìpi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio” sono state soppresse dall’art. 1, comma 58, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. In precedenza, le parole “aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei princìpi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio” erano state inserite dall’art. 11, comma 1, lett. a), DLgs. 28.2.2005 n. 38, pubblicato in G.U. 21.3.2005 n. 66. (3) Periodo inserito dall’art. 1, comma 33, lett. f), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (4) Le parole “anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,“ sono state inserite dall’art. 2, comma 27, DL 29.12.2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2011 n. 10. (5) Le parole “diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali” sono state sostituite alle precedenti “diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che” dall’art. 8, comma 1, lett. a), DL 21.6.2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2022 n. 122. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2. (6) Le parole “e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,“ sono state inserite dall’art. 13- bis, comma 2, lett. a), n. 1, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. (7) Le parole “dai rispettivi principi contabili “ sono state sostituite alle precedenti “da detti principi contabili” dall’art. 13-bis, comma 2, lett. a), n. 1, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. (8) Periodo così inserito dall’art. 1, comma 58, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. (9) Periodo inserito dall’art. 8, comma 1, lett. b), DL 21.6.2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2022 n. 122. Per l’applicazione della presente disposizione si vedano i successivi commi 1-bis e 2. (10) Le parole “, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti” sono state inserite dall’art. 1, comma 273, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. Ai sensi del successivo comma 275, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL 73/2022. (11) Comma inserito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. a), n. 2, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. (12) Le disposizioni di attuazione del presente comma sono contenute nell’art. 2, DM 3.8.2017, pubblicato in G.U. 11.8.2017 n. 187. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

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    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Condominio > Protocolli Condomini amministrati < Condominio successiva precedente Condomini amministrati di Walter Pittini X (Twitter) Facebook LinkedIn 9 giugno 2025 I Condomini da noi amministrati: Condominio “Parco Bovio” Via Conte Girolamo Giusso, 13 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 11/e 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 11/f 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 11/g 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 11/h 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 11/d 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 13/a 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 13/b 70125 Bari Condominio Via Raffaele Bovio 9A – 9B 70125 Bari Condominio Via Raffaele Bovio 9C - 9D – 11 70125 Bari Condominio “Piccolo Prato” Via Fanelli, 206/G-H-I-L 70125 Bari Condominio Viale Orazio Flacco, 11-7 70124 Bari Condominio Viale Orazio Flacco, 11-13 70124 Bari Condominio Via Jan Palach, 2 70124 Bari Condominio Via Calefati, 402 70123 Bari Condominio Via M. Vittorio Maggiore, B/9 70126 Bari Condominio Via Sergio Pansini, G/2 70124 Bari Condominio Via Ugo Foscolo, 207 70131 Bari 1 maggio 2025 Commenti Contattaci PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Facebook LinkedIn

  • Transizione industriale | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Transizione industriale [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

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    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Amministrativo Pianificazione Pianificazione e controllo di gestione 13 giugno 2025 Pianificazione Presupposti, obiettivi e fasi dell'analisi di bilancio ai fini del controllo finanziario. Gli schemi di riferimento per l'analista: lo stato patrimoniale. Conto economico. Incidenza delle imposte sul reddito e l'irap. Imposte anticipate e differite. Controllo di gestione nel contesto della pianificazione. La contabilità analitica: modalità operative di svolgimento. Cost analysis e cost management. Cost analysis e cost management. Processo di costruzione del budget. Budget economico, finanziario e patrimoniale. Sistema di reporting e il suo ruolo nel processo di budgeting. Inamministrazione Prenota di Walter Pittini Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Facebook LinkedIn

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