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ART. 90 Proventi immobiliari [n.d.r. ex art. 57] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. I redditi degli immobili che non costituiscono

beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né

beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta

l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito

nell’ammontare determinato secondo le disposizioni

del capo II del titolo I per gli immobili

situati nel territorio dello Stato e a norma dell’articolo

70 per quelli situati all’estero. Tale disposizione

non si applica per i redditi, dominicali e

agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività

agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti

ivi stabiliti. (2) Per gli immobili riconosciuti di interesse

storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10

del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo

37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non

si applica comunque l’articolo 41. (3) In caso di

immobili locati, qualora il canone risultante dal

contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo

del 15 per cento del canone medesimo,

dell’importo delle spese documentate sostenute

ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione

degli interventi di cui alla lettera a) del comma

1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore

al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare,

il reddito è determinato in misura pari a quella

del canone di locazione al netto di tale riduzione.

(4) Per gli immobili locati riconosciuti di interesse

storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10

del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto

di locazione ridotto del 35 per cento risulti

superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare,

il reddito è determinato in misura pari a

quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.

(5)

2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi

ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono

ammessi in deduzione. (6)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Si veda ris. Agenzia delle Entrate 10.6.2005 n. 77.

(3) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5-sexies, lett. b), n. 1), DL

2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44.

Ai sensi del successivo comma 5-septies, la disposizione si applica a

decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al

31.12.2011.

(4) Periodo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. a), DL 30.9.2005 n. 203,

convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Ai sensi del

successivo comma 2, la disposizione di applica a decorrere dal periodo

d’imposta in corso alla data del 4.10.2005.

(5) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5-sexies, lett. b), n. 2), DL

2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44.

Ai sensi del successivo comma 5-septies, la disposizione si applica a

decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al

31.12.2011.

(6) Ai sensi dell’art. 1, comma 35, L. 24.12.2007 n. 244, “tra le spese

e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell’art.

90 del testo unico delle imposte sui redditi

(...), non si comprendono

gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione

degli immobili indicati al comma 1 dello stesso art. 90. La disposizione

del periodo precedente costituisce norma di interpretazione

autentica”.

7 aprile 2025

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