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ART. 89 Dividendi ed interessi [n.d.r. ex art. 56] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società

semplici, in nome collettivo e in accomandita

semplice residenti nel territorio dello Stato si

applicano le disposizioni dell’articolo 5.

2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto

qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui

all’articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di

cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) (2),

non concorrono a formare il reddito dell’esercizio

in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione

del reddito della società o dell’ente ricevente

per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta

relativamente ai contratti di cui all’articolo

109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei

finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente

erogati dal socio o dalle sue parti correlate,

anche in sede di accertamento.

2 bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono

il bilancio in base ai principi contabili internazionali

di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio

2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote

e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti

per la negoziazione concorrono per il loro intero

ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio

in cui sono percepiti. (3)

3. Verificandosi la condizione dell’articolo 44,

comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione

del comma 2 si applica agli utili provenienti da

soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d),

e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui

all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con

tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati

in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

individuati in base ai criteri di cui all’articolo

47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati,

sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio

dell’interpello di cui al medesimo articolo 47-bis,

comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso

della partecipazione, della condizione indicata

nel medesimo articolo, comma 2, lettera b).

Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo

73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati in

Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati

in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis,

comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti

di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b),

stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare

il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti

in quanto esclusi dalla formazione del reddito

dell’impresa o dell’ente ricevente per il 50 per

cento del loro ammontare, a condizione che sia

dimostrata, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello

di cui all’articolo 47-bis, comma 3, la

sussistenza della condizione di cui al comma 2,

lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, è riconosciuto

al soggetto controllante, ai sensi del

comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio

dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti

percipienti gli utili, un credito d’imposta ai

sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte

assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili

maturati durante il periodo di possesso della partecipazione,

in proporzione alla quota imponibile

degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana

relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione

dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta

di cui al periodo precedente è computato in

aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione

è stato omesso soltanto il computo

del credito d’imposta in aumento del reddito

complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione

anche in sede di liquidazione dell’imposta

dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.

Ai fini del presente comma, si considerano provenienti

da imprese o enti residenti o localizzati

in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi

al possesso di partecipazioni dirette in tali

soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi

del comma 2 dell’articolo 167, in società residenti

all’estero che conseguono utili dalla partecipazione

in imprese o enti residenti o localizzati in

Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di

tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere

la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso

della partecipazione, della condizione indicata

nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-

bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello

prevista dal comma 3 del medesimo articolo

ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto

risposta favorevole, la percezione di utili provenienti

da partecipazioni in imprese o enti residenti

o localizzati in Stati o territori a regime fiscale

privilegiato individuati in base ai criteri di cui

all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata

nella dichiarazione dei redditi da parte del

socio residente; nei casi di mancata o incompleta

indicazione nella dichiarazione dei redditi si

applica la sanzione amministrativa prevista

dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni

caso alla formazione del reddito per il loro intero

ammontare gli utili relativi ai contratti di cui

all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano

le condizioni di cui all’articolo 44, comma

2, lettera a), ultimo periodo. (4) (5)

3 bis. L’esclusione di cui al comma 2 si applica

anche:

a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari

e contratti indicati dall’articolo 109, comma 9,

lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso

articolo 109;

b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale

o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti

finanziari di cui all’articolo 44, provenienti

dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel

comma 3-ter del presente articolo, limitatamente

al 95 per cento della quota di esse non deducibile

nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

(6)

3 ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma

3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni

provenienti da una società che riveste una

delle forme previste dall’allegato I, parte A, della

direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre

2011, nella quale è detenuta una partecipazione

diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,

ininterrottamente per almeno un anno, e che:

a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro

dell’Unione europea, senza essere considerata, ai

sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione

sui redditi con uno Stato terzo, residente

al di fuori dell’Unione europea;

b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità

di fruire di regimi di opzione o di esonero

che non siano territorialmente o temporalmente limitati,

a una delle imposte elencate nell’allegato I,

parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta

che sostituisca una delle imposte indicate.

(6)

4. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46 e

47, ove compatibili.

5. Se la misura non è determinata per iscritto gli

interessi si computano al saggio legale. (7)

6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a

contratti “pronti contro termine” che prevedono

l’obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono

a formare il reddito del cessionario per l’ammontare

maturato nel periodo di durata del contratto.

La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo

a pronti e quello a termine, al netto degli

interessi maturati sulle attività oggetto dell’operazione

nel periodo di durata del contratto, concorre

a formare il reddito per la quota maturata

nell’esercizio.

7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni

bancarie regolate in conto corrente, compresi

i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti

tra aziende e istituti di credito, si considerano

maturati anche gli interessi compensati a norma

di legge o di contratto.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Le parole “lettere a), b) e c)“ sono state sostituite alle precedenti

“lettere a) e b)“ dall’art. 6, comma 4, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247,

pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo

comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta

che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.

(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. d), L. 24.12.2007 n.

244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del

successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi

d’imposta

precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione

dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base

della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché

coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle

disposizioni introdotte dal comma 58.

(4) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018

n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo

art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere

dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018,

nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal

medesimo periodo di imposta.

Testo precedente: “Verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma

2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica

agli utili provenienti da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera

d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109,

comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti

in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto

o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma

4, o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio

dell’interpello di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), il rispetto

delle condizioni indicate nell’articolo 87, comma 1, lettera c). Gli utili

provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti

in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell’articolo

167, comma 4, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui

all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non

concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in

quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente

ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che

sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui

all’articolo 167, comma 5, lettera b), l’effettivo svolgimento, da parte

del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale,

come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento;

in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente

nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti

percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in

ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati

durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione

alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta

italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta,

l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è

computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione

è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento

del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione

anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla

dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano

provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato

gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o

di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre

società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione

in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei

limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza

delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo

87 ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla

lettera b) del comma 5 dell’articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti

da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o

territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167,

comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da

parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione

nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa

prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del

reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui

all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni

di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.“.

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l’art. 1, comma 1009, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U.

29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62;

- l’art. 3, comma 1, lett. e), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U.

22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione

si applicava a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015,

nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere

dal medesimo periodo di imposta;

- l’art. 1, comma 83, lett. g), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U.

28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285;

- l’art. 36, comma 4-bis, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla L. 4.8.2006 n. 248;

- l’art. 6, comma 4, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in

G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Per l’applicazione della presente

disposizione si veda il successivo comma 13.

(5) Si veda l’art. 1 co. 87 - 95, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U.

29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito all’opzione per l’imposta sostitutiva

sugli utili black list.

(6) Comma inserito dall’art. 26, comma 1, L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata

in G.U. 8.7.2016 n. 158. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione

si applica alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio

2016.

(7) Con DM 29.11.2023, pubblicato in G.U. 11.12.2023 n. 288, la misura

del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. è stata

stabilita al 2,5% con decorrenza dall’1.1.2024.

7 aprile 2025

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