top of page

Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa

ZES Unica

[object Object]

di Walter Pittini
15 marzo 2025

Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali.

La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3.

L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro.

Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano:

  • acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;

  • acquisto di terreni;

  • acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

  • il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;

  • il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito d’imposta è rideterminato se:

  • i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;

  • entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25).

Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca.

Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27).

Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella:

Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione

Dimensione Impresa

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia

Basilicata, Molise, Sardegna

Abruzzo

Piccola

60%

50%

35%

Media

50%

40%

25%

Grande

40%

30%

15%

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28).

L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29).

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30).

Attraverso l’invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche:

1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;

2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto.

La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024.

Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali.

La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3.

L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro.

Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano:

  • acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;

  • acquisto di terreni;

  • acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

  • il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;

  • il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito d’imposta è rideterminato se:

  • i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;

  • entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25).

Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca.

Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27).

Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella:

Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione

Dimensione Impresa

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia

Basilicata, Molise, Sardegna

Abruzzo

Piccola

60%

50%

35%

Media

50%

40%

25%

Grande

40%

30%

15%

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28).

L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29).

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30).

Attraverso l’invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche:

1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;

2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto.

La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024.

Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali.

La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3.

L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro.

Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano:

  • acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;

  • acquisto di terreni;

  • acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

  • il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;

  • il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito d’imposta è rideterminato se:

  • i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;

  • entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25).

Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca.

Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27).

Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella:

Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione

Dimensione Impresa

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia

Basilicata, Molise, Sardegna

Abruzzo

Piccola

60%

50%

35%

Media

50%

40%

25%

Grande

40%

30%

15%

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28).

L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29).

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30).

Attraverso l’invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche:

1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;

2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto.

La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024.

Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali.

La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3.

L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro.

Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano:

  • acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;

  • acquisto di terreni;

  • acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

  • il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;

  • il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito d’imposta è rideterminato se:

  • i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;

  • entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25).

Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca.

Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27).

Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella:

Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione

Dimensione Impresa

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia

Basilicata, Molise, Sardegna

Abruzzo

Piccola

60%

50%

35%

Media

50%

40%

25%

Grande

40%

30%

15%

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28).

L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29).

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30).

Attraverso l’invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche:

1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;

2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto.

La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024.

Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali.

La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3.

L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro.

Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano:

  • acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;

  • acquisto di terreni;

  • acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

  • il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;

  • il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito d’imposta è rideterminato se:

  • i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;

  • entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25).

Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca.

Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27).

Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella:

Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione

Dimensione Impresa

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia

Basilicata, Molise, Sardegna

Abruzzo

Piccola

60%

50%

35%

Media

50%

40%

25%

Grande

40%

30%

15%

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28).

L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29).

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30).

Attraverso l’invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche:

1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;

2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto.

La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024.

Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali.

La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3.

L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro.

Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano:

  • acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;

  • acquisto di terreni;

  • acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

  • il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;

  • il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito d’imposta è rideterminato se:

  • i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;

  • entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25).

Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca.

Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27).

Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella:

Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione

Dimensione Impresa

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia

Basilicata, Molise, Sardegna

Abruzzo

Piccola

60%

50%

35%

Media

50%

40%

25%

Grande

40%

30%

15%

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28).

L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29).

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30).

Attraverso l’invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche:

1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;

2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto.

La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024.

Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali.

La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3.

L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro.

Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano:

  • acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;

  • acquisto di terreni;

  • acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

  • il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;

  • il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito d’imposta è rideterminato se:

  • i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;

  • entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25).

Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca.

Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27).

Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella:

Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione

Dimensione Impresa

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia

Basilicata, Molise, Sardegna

Abruzzo

Piccola

60%

50%

35%

Media

50%

40%

25%

Grande

40%

30%

15%

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28).

L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29).

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30).

Attraverso l’invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche:

1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;

2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto.

La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024.

Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali.

La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3.

L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro.

Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano:

  • acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;

  • acquisto di terreni;

  • acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

  • il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;

  • il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito d’imposta è rideterminato se:

  • i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;

  • entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25).

Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca.

Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27).

Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella:

Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione

Dimensione Impresa

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia

Basilicata, Molise, Sardegna

Abruzzo

Piccola

60%

50%

35%

Media

50%

40%

25%

Grande

40%

30%

15%

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28).

L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29).

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30).

Attraverso l’invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche:

1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;

2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto.

La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024.

Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali.

La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3.

L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro.

Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano:

  • acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;

  • acquisto di terreni;

  • acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

  • il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;

  • il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito d’imposta è rideterminato se:

  • i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;

  • entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25).

Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca.

Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27).

Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella:

Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione

Dimensione Impresa

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia

Basilicata, Molise, Sardegna

Abruzzo

Piccola

60%

50%

35%

Media

50%

40%

25%

Grande

40%

30%

15%

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28).

L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29).

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30).

Attraverso l’invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche:

1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;

2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto.

La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024.

Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali.

La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3.

L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro.

Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano:

  • acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;

  • acquisto di terreni;

  • acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

  • il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;

  • il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito d’imposta è rideterminato se:

  • i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;

  • entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25).

Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca.

Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27).

Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella:

Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione

Dimensione Impresa

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia

Basilicata, Molise, Sardegna

Abruzzo

Piccola

60%

50%

35%

Media

50%

40%

25%

Grande

40%

30%

15%

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28).

L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29).

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30).

Attraverso l’invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche:

1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;

2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto.

La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024.

17 aprile 2025

Sottoscrivi la nostra Newsletter

Thanks for submitting!

Indirizzo

Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia

Telefono

Email

bottom of page