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30. Denuncia e decorrenza delle variazioni [n.d.r. ex art. 27]

Ultimo aggiornamento del:

1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate

dai commi 1 e 2 dell’articolo 29 devono essere

denunciate dal contribuente all’ufficio tecnico erariale.

Nella denuncia devono essere indicate la

partita catastale e le particelle cui le variazioni si

riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle

deve essere unita la dimostrazione grafica

del frazionamento.

2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate

entro il 31 gennaio dell’anno successivo a

quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel

comma 1 dell’articolo 29 e hanno effetto da tale

anno.

3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto

dall’anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel

comma 2 dell’articolo 29 se la denuncia è stata

presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo;

se la denuncia è stata presentata dopo,

dall’anno in cui è stata presentata.

4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate

dal comma 5 dell’articolo 29 hanno effetto

dall’anno successivo a quello di pubblicazione del

decreto nella Gazzetta Ufficiale.

31 marzo 2025

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