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- ART. 57. Ricavi | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 57. Ricavi Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Si comprende tra i ricavi di cui all’articolo 85 anche il valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Consulenza Fiscale Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Logistica Out | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Gestione > Organizzazione Logistica Out La logistica in uscita garantisce il successo aziendale. 6 Previous Next PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy
- Gestione dell'amministrazione | PITTINI
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- ART. 70 Redditi di natura fondiaria [n.d.r. ex art. 84] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 70 Redditi di natura fondiaria [n.d.r. ex art. 84] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, concorrono a formare il reddito complessivo nell’ammontare e per il periodo di imposta in cui sono percepiti. 2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 53. Redditi di lavoro autonomo [n.d.r. ex art. 49] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 53. Redditi di lavoro autonomo [n.d.r. ex art. 49] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5. 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; (2) b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali; c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 41 [44, n.d.r.] quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia; f) i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349; f-bis) le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari (3). 3. [...] (4) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Lettera sostituita dall’art. 51, comma 2, lett. b), DLgs. 28.2.2021 n. 36, pubblicato in G.U. 18.3.2021 n. 67. La presente disposizione si applica a decorrere dall’1.7.2023, ai sensi del medesimo art. 51, comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), DL 29.12.2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2023 n. 14. In precedenza, la lettera era stata soppressa dall’art. 34, comma 1, lett. d), L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. n. 194. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava dall’1.1.2001. (3) Lettera inserita dall’art. 26, comma 1, lett. b), DLgs. 13.7.2017 n. 116, pubblicato in G.U. 31.7.2017 n. 177. (4) Comma soppresso dall’art. 51, comma 2, lett. c), DLgs. 28.2.2021 n. 36, pubblicato in G.U. 18.3.2021 n. 67. La presente disposizione si applica a decorrere dall’1.7.2023, ai sensi del medesimo art. 51, comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), DL 29.12.2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2023 n. 14. Testo precedente: “Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.“. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 21. Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente [n.d.r. ex art. 18] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 21. Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente [n.d.r. ex art. 18] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell’articolo 17, l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell’articolo 17, all’anno in cui sono percepiti. (1) Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell’articolo 17, l’imposta è determinata applicando all’ammontare conseguito o imputato, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell’articolo 17 è stata riconosciuta la detrazione, l’imposta è determinata applicando un’aliquota non superiore al 27 per cento. (2) 2. Nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l’imposta dovuta da ciascuno di essi è determinata applicando all’ammontare percepito, diminuito della quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l’aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all’anno in cui si è aperta la successione. 3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l’aliquota stabilita all’articolo 11 [12, n.d.r.] per il primo scaglione di reddito. 4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 [17, n.d.r.], l’imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell’articolo 12 [13, n.d.r.] e nei commi 1 e 2 dell’articolo 13 [14, n.d.r.] se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l’ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono. 5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell’articolo 16 [17, n.d.r.] l’imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio. Note: (1) Ai sensi dell’art. 26 co. 1 del TUIR, ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’art. 21 in relazione ai redditi di cui all’art. 17 co. 1 lett. n-bis). (2) Comma sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Testo precedente: “Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 16 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell’articolo 16, l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis del comma 1 dell’articolo 16, all’anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 16 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell’articolo 16, l’imposta è determinata applicando all’ammontare conseguito o imputato, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell’anno in cui ha avuto inizio la liquidazione. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell’articolo 16 è stata riconosciuta la detrazione, l’imposta è determinata applicando un’aliquota non superiore al 27 per cento.“. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Assistenza | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Gestione > Organizzazione Assistenza Prestare attenzione è costruire fiducia. 4 Previous Next PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy
- Digital Transformation | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Digital Transformation commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Le MPMI che attivano processi di trasformazione digitale e tecnologica hanno una copertura per il 50% delle spese ammissibili: il 10% contributo, il 40% finanziamento agevolato! Destinata alle imprese di micro, piccole e medie dimensioni, Digital Transformation è la misura di Invitalia che incentiva la trasformazione digitale e tecnologica dei processi produttivi. Introdotta con il Decreto Crescita e promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, gode di una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro, che si traducono in incentivi alle imprese in forma di finanziamenti a condizioni agevolate e contributi. Ma come funziona esattamente la misura Digital Transformation Invitalia? Digital Transformation: quali sono i requisiti Gestita direttamente da Invitalia, la misura è stata studiata per favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, sia in ottica digitale che tecnologica. La trasformazione dei processi può avvenire tramite l’applicazione di tecnologie avanzate, purché contemplate nell’ambito del progetto di Impresa 4.0 e/o relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. Chi può partecipare a Digital Transformation Invitalia? Possono ottenere le agevolazioni le micro imprese e le PMI, anche presentando domanda in forma aggregata. A condizione però che risulti, in qualità di promotore capofila, un Digital Innovation Hub o un Ecosistema Digitale per l’Innovazione, come previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0 . Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese che effettuano gli investimenti di cui sopra, devono anche soddisfare i seguenti requisiti. Essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive; operare principalmente nel settore manifatturiero, o in quello dei servizi alle imprese manifatturiere, nel settore turistico o in quello commerciale; presentare un bilancio approvato e depositato che dimostri il conseguimento di ricavi pari ad almeno 100.000 euro ; avere almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese. Per le imprese con contabilità semplificata, è richiesta la presentazione di due dichiarazioni dei redditi e dei relativi bilanci (redatti in applicazione della IV direttiva CEE); non essere sottoposte a procedure concorsuale; non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in situazioni identificate come equivalenti dalla normativa. Quali sono gli interventi finanziabili La misura Digital Transformation finanzia progetti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, tramite: tecnologie abilitanti che sono state individuate dal Piano nazionale Impresa 4.0, come advanced manufacturing solutions, realtà aumentata, cloud, cybersecurity, big data e analytics. tecnologie che riguardano soluzioni tecnologiche digitali di filiera , purché legate a software, piattaforme e applicazioni digitali per gestione e coordinamento logistico, ottimizzazione della catena di distribuzione, sistemi di e-commerce, sistemi per il pagamento mobile e online, fintech, geolocalizzazione, blockchain, intelligenza artificiale, eccetera. In ogni caso, gli interventi devono riguardare un’unità produttiva ubicata sul territorio nazionale e prevedere un investimento di risorse non inferiore a 50.000 euro (spesa massima 500.000 euro). Come funzionano le agevolazioni del programma Invitalia Digital Transformation Le agevolazioni Digital Transformation Invitalia coprono il 50% delle spese ammissibili sostenute dall’impresa beneficiaria e sono corrisposte con due strumenti differenti: per il 10% in forma di contributo ; per il 40% come finanziamento agevolato . La quota di agevolazione erogata in forma di finanziamento agevolato deve essere rimborsata entro 7 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota. Il piano di rimborso prevede rate a cadenza semestrale, di importo costante e posticipate. Le scadenze sono fissate al 31 maggio e al 30 novembre di ogni anno. Come presentare domanda Le imprese che intendono partecipare alla misura Digital Transformation Invitalia e ottenere le agevolazioni devono presentare domanda per via telematica tramite il portale di Invitalia. Poiché non esiste un vero e proprio bando Digital Transformation Invitalia, non vi sono scadenze da rispettare. La richiesta deve essere inoltrata tramite l’area riservata del sito, ricorrendo ad autenticazione con identità digitale e firma digitale (necessaria per concludere la presentazione della domanda). La valutazione è affidata a Invitalia. Hai un’impresa e cerchi contributi per innovare il tuo business? Compila il modulo al lato per una consulenza personalizzata. I nostri esperti di finanza agevolata troveranno tutti i bandi adatti alla tua attività. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- Mini contratti di sviluppo | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Mini contratti di sviluppo [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è 2. A chi si rivolge Risorse disponibili Cosa finanzia Caratteristiche dei programmi di investimento Piani ammissibili Spese ammissibili Agevolazioni Graduatoria Verifiche istruttorie Consulente Inimpresa Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- ISI Inail | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini ISI Inail commercialista Data pubblicazione: 3 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Miglioramento della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Pubblicato il testo della consueta misura annuale legata al miglioramento della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Domande a partire dal 14 aprile fino al 30 maggio 2025. Incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, incoraggiare le micro e piccole imprese agricole all’acquisto di impianti capaci di ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o rischio infortunistico. È l’obiettivo del consueto bando annuale ISI Inail che quest’anno apre dal 14 aprile fino al 30 maggio 2025. Sono finanziabili: Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’Allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1; Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1; Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’Allegato 2) - Asse di finanziamento 2; Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3; Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) - Asse di finanziamento 4; Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) - Asse di finanziamento 5. L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo di 130.000,00 euro. Per maggiori informazioni sulla modulistica e sulla presentazione delle domande visitare il sito dell’Inail . TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- ART. 89 Dividendi ed interessi [n.d.r. ex art. 56] (1) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 89 Dividendi ed interessi [n.d.r. ex art. 56] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell’articolo 5. 2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) (2), non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento. 2 bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti. (3) 3. Verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell’impresa o dell’ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47- bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. (4) (5) 3 bis. L’esclusione di cui al comma 2 si applica anche: a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall’articolo 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109; b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante. (6) 3 ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che: a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione europea; b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate. (6) 4. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47, ove compatibili. 5. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. (7) 6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti “pronti contro termine” che prevedono l’obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l’ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell’operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio. 7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “lettere a), b) e c)“ sono state sostituite alle precedenti “lettere a) e b)“ dall’art. 6, comma 4, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. d), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. (4) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), il rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 87, comma 1, lettera c). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 1, comma 1009, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62; - l’art. 3, comma 1, lett. e), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta; - l’art. 1, comma 83, lett. g), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285; - l’art. 36, comma 4-bis, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248; - l’art. 6, comma 4, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 13. (5) Si veda l’art. 1 co. 87 - 95, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito all’opzione per l’imposta sostitutiva sugli utili black list. (6) Comma inserito dall’art. 26, comma 1, L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata in G.U. 8.7.2016 n. 158. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016. (7) Con DM 29.11.2023, pubblicato in G.U. 11.12.2023 n. 288, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. è stata stabilita al 2,5% con decorrenza dall’1.1.2024. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Fondo per il sostegno alla transizione industriale – PNRR | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Fondo per il sostegno alla transizione industriale – PNRR [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è 2. A chi si rivolge Cosa finanzia Spese ammissibili Agevolazioni concedibili Come funziona Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione Normativa Consulente Inimpresa Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- 34. Determinazione del reddito agrario [n.d.r. ex art. 31] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 34. Determinazione del reddito agrario [n.d.r. ex art. 31] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale. 2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell’articolo 25 [28, n.d.r.]. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale. 3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26 e 27 [29 e 30, n.d.r.] valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all’articolo 27 [30, n.d.r.] possono essere presentate anche dall’affittuario o da uno degli associati. 4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell’articolo 25 [28, n.d.r.]. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Licenze, permessi e norme | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Licenze, permessi e norme Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 Licenze, permessi e obblighi normativi L’apertura di un ristorante in Italia non richiede solamente competenze culinarie e una solida gestione finanziaria, ma implica anche la necessità di soddisfare rigorosi requisiti morali e professionali: Requisiti morali : i requisiti morali sono richiesti dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287 e dal T.U.L.P.S. Requisiti professionali : prima di avviare un ristorante, sarà necessario ottenere l’abilitazione SAB (ex REC), che può essere conseguita partecipando al corso di Somministrazione Alimenti e Bevande. Il corso SAB non è obbligatorio nel caso in cui: hai accumulato almeno due anni di esperienza lavorativa come dipendente nel settore della ristorazione nei cinque anni precedenti; hai svolto l’attività di coadiuvante (coniuge, parente o affine entro il terzo grado) per almeno due anni nei cinque anni precedenti nel campo della ristorazione; possiedi un diploma di scuola alberghiera o equivalente, con studi che includano materie relative al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Per evitare errori, è consigliabile consultare l’ufficio del commercio del COMUNE dove intendi aprire il tuo ristorante, poiché questo ente è responsabile del riconoscimento di tale requisito 3. Requisiti strutturali : per avviare un nuovo ristorante, è necessario verificare la conformità alle seguenti normative e ottenere le relative autorizzazioni: • Prescrizioni edilizie e urbanistiche; • Norme igienico-sanitarie; • Utilizzo previsto dei locali e degli edifici; Nel caso di un ristorante situato in un edificio storico : ottenere l’approvazione dei lavori da parte della Sovrintendenza alle Belle Arti competente. Per evitare errori, è consigliabile consultare l’ufficio del commercio del COMUNE in cui intendi aprire il ristorante. Una volta confermata l’idoneità, sarà possibile preparare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) nella località prescelta per l’apertura del ristorante. È importante tenere presente che la somministrazione può essere sospesa in caso di irregolarità dei locali. Per aprire un ristorante, dovrai necessariamente rispettare alcuni requisiti obbligatori come, ad esempio, l'ottenimento di diversi permessi e licenze. In questo caso, è sempre utile farsi assistere da un consulente esperto ma, per aiutarti ad avere un’idea generale, ecco i principali requisiti necessari per aprire un ristorante. Cosa serve per aprire un ristorante: 1. i requisiti legali I primi e fondamentali requisiti da rispettare per aprire un ristorante hanno a che fare con il rispetto della legge e riguardano: Certificazione SAB (ex REC) relativa all’abilitazione per la somministrazione di alimenti e bevande. Certificato di idoneità del locale relativo al rispetto delle norme igienico-sanitarie, dimensioni, presenza di bagni, analisi dell’inquinamento acustico ecc. di bagno interno ad uso dei clienti, bagno interno con spogliatoio ad uso dei dipendenti, condizione acustica, rispetto delle normative igienico-sanitarie, ecc). Piano HACCP obbligatorio sia per il proprietario che per tutto il personale impiegato in cucina, al bar e nel servizio ai tavoli. Piano di autocontrollo da inviare all'ASL relativo a caratteristiche dei prodotti serviti e indicazione del possesso delle certificazioni necessarie. Idoneità sanitaria con la quale vengono verificati tutti i parametri specifici relativi alla tutela della salute del personale e della clientela. 2. i requisiti organizzativi Dopo essersi occupati del rispetto dei requisiti legali, per aprire un ristorante sono necessari anche degli altri requisiti, che hanno a che fare con l’aspetto operativo e gestionale del business stesso. Ecco i principali: Apertura della partita IVA. Iscrizione all’INPS. Iscrizione all’INAIL. Presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo sportello SUAP del comune in cui si decide di aprire il ristorante. Iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Richiesta della licenza commerciale all’ufficio del commercio del comune indicando se si è proprietari del locale o locatari (e, nel secondo caso, procedere alla registrazione del contratto d’affitto negli uffici del Registro). Comunicazione all’agenzia delle dogane dell’eventuale vendita di alcolici. Richiesta di autorizzazione all’esposizione dell’insegna da presentare al comune. Gli obblighi normativi che sarai tenuto ad adempiere includono: iscrizione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi); comunicazione all’agenzia delle dogane della possibile vendita di alcolici nel locale, richiedendo la licenza UTIF; nel caso in cui desideri trasmettere musica di sottofondo, è necessario pagare i diritti per la riproduzione alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e ai fonografici; per organizzare serate musicali nel tuo locale, dovrai ottenere la valutazione di impatto acustico; per esporre l’insegna del tuo locale, dovrai coordinarti con il comune per il progetto e, per insegne superiori ai 5 metri quadrati, sarà necessario versare la tassa corrispondente; nel caso in cui possiedi un televisore, ricorda che è obbligatorio pagare il canone RAI per le attività commerciali. Di seguito, elenco l’intera documentazione che dovrai redigere e conservare nel locale, pronta per essere esibita in caso di controlli da parte delle autorità competenti (comune, ASL, NAS, Guardia Costiera, ecc.): Manuale di autocontrollo per l’igiene e la tracciabilità (Manuale HACCP): Un documento che regolamenta le procedure di autocontrollo relative all’igiene e alla tracciabilità degli alimenti nel tuo locale; Book degli allergeni: un registro dettagliato degli allergeni presenti nei prodotti somministrati, specialmente quelli portati al tavolo direttamente dal cameriere. Libro degli ingredienti e degli allergeni per prodotti sfusi: un registro contenente informazioni sugli ingredienti e gli allergeni presenti nei prodotti sfusi, come quelli offerti a buffet o esposti nelle teche sui banconi. DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): un documento che valuta e regolamenta i rischi per la sicurezza dei lavoratori all’interno del ristorante. Accordo con la Direzione Territoriale del Lavoro per l’impianto di videosorveglianza: nel caso in cui desideri installare un sistema di videosorveglianza, sarà necessario concordare e procedere all’accordo con la DTL. È fondamentale tenere questa documentazione prontamente disponibile per garantire la conformità alle normative e facilitare eventuali verifiche da parte delle autorità competenti. Ecco di seguito i corsi obbligatori che sarai tenuto a frequentare per avviare il tuo ristorante: Corso di aggiornamento SAB (ex REC) ogni triennio, obbligatorio per gli imprenditori con ristorante nella Regione Piemonte; Corso HACCP destinato al responsabile dell’igiene alimentare (OSA). RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), nel caso tu scelga di assumere la responsabilità della sicurezza. Corso di Primo Soccorso. Corso Antincendio. Corso sulla Sicurezza dei Lavoratori. Precedente Successivo
- Marketing | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Marketing Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 Promozione del tuo business Il mero atto di aprire un ristorante non implica automaticamente l’afflusso di clienti; è necessario abilità nella promozione, nel passaparola e nell’attrarre attivamente la clientela futura. La pubblicità , di qualsiasi tipo, fornisce informazioni fondamentali sul tuo ristorante, consentendo ai potenziali clienti di conoscere la sua posizione, il tipo di cucina proposta e cosa aspettarsi. Una strategia promozionale efficace dovrebbe anche suscitare entusiasmo attorno al tuo locale. Di seguito, sono forniti alcuni consigli pratici per una pubblicità ottimale del tuo ristorante: Creare un sito web: Il sito web del tuo ristorante fungerà da vetrina online. Deve essere user-friendly e il design dovrebbe riflettere il tuo stile. Include informazioni essenziali come indirizzo, numero di telefono, orari e menu. Puoi crearlo con l’aiuto di un professionista o utilizzare piattaforme drag and drop. Registrarsi su siti come TripAdvisor e Google My Business: Essenziale per consentire ai potenziali clienti di trovare informazioni e recensioni sul tuo ristorante. Le recensioni, in particolare se positive, possono avere un impatto significativo sul tuo business. Sfruttare i social media: La presenza sui social media è imprescindibile per i ristoranti. Crea account su Facebook e Instagram per condividere notizie, foto, video e curiosità sul tuo ristorante. TikTok potrebbe essere un’opzione, a seconda della tua clientela di riferimento. Offrire promozioni ai nuovi clienti: Concede vantaggi tangibili ai clienti che visitano il tuo ristorante per la prima volta. Bevande gratuite, dessert o sconti rappresentano eccellenti incentivi per attirare clienti. Ricorda sempre che anche i ristoranti più consolidati necessitano di promozione continua. Dedica parte del tuo tempo alla pubblicità del tuo locale e cerca costantemente nuovi modi per rimanere visibile. Il semplice fatto di aprire un ristorante non garantisce automaticamente l’arrivo dei clienti: dovrai essere bravo a promuoverlo, far girare la voce e attirare in modo proattivo i tuoi futuri clienti. La pubblicità (di qualsiasi tipo) fornisce informazioni di base sul tuo ristorante in modo che i potenziali clienti sappiano dove ti trovi, che tipo di cucina proponi e cosa aspettarsi. Una strategia promozionale di successo dovrebbe anche riuscire a creare entusiasmo nei confronti del tuo ristorante. Ecco alcuni consigli pratici per pubblicizzare al meglio il tuo ristorante: Crea un sito web : il sito web del tuo ristorante sarà la tua vetrina online. Dovrebbe essere facile da navigare e il design dovrebbe rappresentare il tuo stile. Includi le informazioni di base sul tuo ristorante, incluso il tuo indirizzo, il numero di telefono, gli orari e il menu. Per crearlo, puoi affidarti a un professionista o sfruttare una piattaforma drag and drop. Crea un account su siti come TripAdvisor e Google My Business: registrarsi su questi siti è fondamentale per permettere ai potenziali clienti di trovare le informazioni e recensioni sul tuo ristorante. Queste ultime, soprattutto se positive, possono avere un impatto enorme sul tuo business. Sfrutta i social media : essere presenti sui social è un must assoluto per i ristoranti. Crea un account Facebook e Instagram per condividere novità, foto, video e curiosità sul tuo ristorante. Anche TikTok potrebbe essere un'opzione, se la tua clientela di riferimento dimostra di usare questa piattaforma. Offri promozioni ai nuovi clienti: offri dei vantaggi concreti ai clienti che visitano il tuo ristorante per la prima volta. Una bevanda gratuita, un dessert o uno sconto sono tutti ottimi modi per attirare i clienti. Non dimenticare mai che anche i ristoranti più avviati hanno bisogno di promuoversi in continuazione. Dedica sempre parte del tuo tempo alla pubblicità del tuo locale e cerca nuovi modi per renderti visibile. Precedente Successivo
- Gestione della logistica | PITTINI
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