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34. Determinazione del reddito agrario [n.d.r. ex art. 31]

Ultimo aggiornamento del:

1. Il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione

di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna

qualità e classe secondo le norme della legge

catastale.

2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione

secondo le disposizioni dell’articolo 25 [28, n.d.r.].

Alle revisioni si procede contemporaneamente a

quelle previste nel detto articolo agli effetti del

reddito dominicale.

3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi

degli articoli 26 e 27 [29 e 30, n.d.r.] valgono anche

per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto

o in forma associata le denunce di cui all’articolo

27 [30, n.d.r.] possono essere presentate anche

dall’affittuario o da uno degli associati.

4. Per la determinazione del reddito agrario delle

superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla

funghicoltura si applica la disposizione del

comma 4-bis dell’articolo 25 [28, n.d.r.].

31 marzo 2025

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