ART. 70 Redditi di natura fondiaria [n.d.r. ex art. 84] (1)
1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di
natura fondiaria non determinabili catastalmente,
ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati
ad essi, e i redditi dei beni immobili situati
nel territorio dello Stato che non sono e non devono
essere iscritti in catasto con attribuzione di
rendita, concorrono a formare il reddito complessivo
nell’ammontare e per il periodo di imposta in
cui sono percepiti.
2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati
all’estero concorrono alla formazione del reddito
complessivo nell’ammontare netto risultante dalla
valutazione effettuata nello Stato estero per il
corrispondente periodo di imposta o, in caso di
difformità dei periodi di imposizione, per il periodo
di imposizione estero che scade nel corso di
quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti
ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono
a formare il reddito complessivo per l’ammontare
percepito nel periodo di imposta, ridotto del
15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle
spese.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
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