53. Redditi di lavoro autonomo [n.d.r. ex art. 49]
1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio
di arti e professioni si intende l’esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, di
attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate
nel capo VI, compreso l’esercizio in forma
associata di cui alla lettera c) del comma 3
dell’articolo 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive,
oggetto di contratto diverso da quello di lavoro
subordinato o da quello di collaborazione coordinata
e continuativa, ai sensi del decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 36; (2)
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,
da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno,
di brevetti industriali e di processi, formule o
informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, se
non sono conseguiti nell’esercizio di imprese
commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del
comma 1 dell’articolo 41 [44, n.d.r.] quando l’apporto
è costituito esclusivamente dalla prestazione
di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori
e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata;
e) le indennità per la cessazione di rapporti di
agenzia;
f) i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti
esercitata dai segretari comunali ai sensi della
legge 12 giugno 1973, n. 349;
f-bis) le indennità corrisposte ai giudici onorari di
pace e ai vice procuratori onorari (3).
3. [...] (4)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Lettera sostituita dall’art. 51, comma 2, lett. b), DLgs. 28.2.2021 n.
36, pubblicato in G.U. 18.3.2021 n. 67. La presente disposizione si
applica a decorrere dall’1.7.2023, ai sensi del medesimo art. 51, comma
1, come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), DL
29.12.2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2023
n. 14.
In precedenza, la lettera era stata soppressa dall’art. 34, comma 1,
lett. d), L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276,
S.O. n. 194. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava
dall’1.1.2001.
(3) Lettera inserita dall’art. 26, comma 1, lett. b), DLgs. 13.7.2017 n.
116, pubblicato in G.U. 31.7.2017 n. 177.
(4) Comma soppresso dall’art. 51, comma 2, lett. c), DLgs. 28.2.2021
n. 36, pubblicato in G.U. 18.3.2021 n. 67. La presente disposizione si
applica a decorrere dall’1.7.2023, ai sensi del medesimo art. 51, comma
1, come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), DL
29.12.2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2023
n. 14.
Testo precedente: “Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive
oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo
1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla
lettera a) del comma 2.“.
Contattami per una consulenza!
Via Conte Girolamo Giusso, 11/c
70125 Bari, BA, Italia