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ART. 57. Ricavi

Ultimo aggiornamento del:

1. Si comprende tra i ricavi di cui all’articolo 85 anche

il valore normale dei beni ivi indicati destinati

al consumo personale o familiare dell’imprenditore.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

1 aprile 2025

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