top of page

Gruppo Pittini   Governo   Investitori   Responsabile   Comunicazione   Carriere   Chi sei?

cercasi collaboratori

Ricerca

503 risultati trovati con una ricerca vuota

  • ART. 116 Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria (1) (2) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 116 Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. L’opzione di cui all’articolo 115 può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa. [...] (3) 2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto (4) periodo del comma 3 dell’articolo 115 e quelle [...] (5) del comma 3 dell’articolo 8. Le plusvalenze di cui all’articolo 87 e gli utili di cui all’articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell’articolo 58, comma 2, e nell’articolo 59. (6) 2 bis. [...] (7) Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 3. (8) Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all’articolo 84, comma 1, secondo periodo. (8) (9) Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 1, comma 1055, lett. a), n. 3.2), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Testo precedente: “Opzioni per le società a ristretta base proprietaria”. In precedenza, la rubrica era stata sostituita dall’art. 1, comma 547, lett. c), n. 1), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1063, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62, “Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018”. (2) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Per le disposizioni applicative, si veda il DM 23.4.2004, pubblicato in G.U. 30.4.2004 n. 101. (3) Periodo soppresso dall’art. 36, comma 16, lett. a), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 17, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 4.7.2006. Testo precedente: “L’opzione non può essere esercitata, o se esercitata perde efficacia, nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all’articolo 87.“. (4) Le parole “e del quarto” sono state inserite dall’art. 36, comma 10, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 11, la disposizione ha effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta che iniziano successivamente al 4.7.2006. (5) Le parole “del primo e terzo periodo” sono state soppresse dall’art. 1, comma 23, lett. d), n. 1), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 24, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. (6) Periodo inserito dall’art. 36, comma 16, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 17, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 4.7.2006. (7) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1055, lett. a), n. 3.1), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Testo precedente: “In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l’opzione per l’applicazione del regime di cui all’articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l’opzione di cui all’articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo.“. (8) Periodo inserito dall’art. 1, comma 23, lett. d), n. 2), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 24, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. (9) Comma inserito dall’art. 1, comma 547, lett. c), n. 2), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1063, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62, “Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018”. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 71 Altri redditi [n.d.r. ex art. 85] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 71 Altri redditi [n.d.r. ex art. 85] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 81 [67, n.d.r.] costituiscono reddito per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso. 2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 81 [67, n.d.r.] sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 81 [67, n.d.r.] sono determinate a norma dell’articolo 54 [86, n.d.r.]. 2 bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all’articolo 29 [32, n.d.r.], eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 56-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 20. [Prestazioni pensionistiche] [n.d.r. ex art. 17-bis] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 20. [Prestazioni pensionistiche] [n.d.r. ex art. 17-bis] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 [...] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 21, comma 3, lett. c), DLgs. 5.12.2005 n. 252, pubblicato in G.U. 13.12.2005 n. 289, S.O. n. 200, a decorrere dall’1.1.2007. Testo precedente: “Art. 20 (Prestazioni pensionistiche). - 1. Le prestazioni di cui alla lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 16 [17, n.d.r.] sono soggette ad imposta mediante l’applicazione dell’aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell’articolo 17 [19, n.d.r.], assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17 [19, n.d.r.], comma 1-bis. 2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l’imposta si applica sull’importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e comunque quando l’importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l’aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.”. In precedenza, le parole al primo comma “iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti” erano state sostituite alle precedenti “iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta” dall’art. 37, comma 41, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 109 Norme generali sui componenti del reddito d'impresa [n.d.r. ex artt. 75 e 98] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 109 Norme generali sui componenti del reddito d'impresa [n.d.r. ex artt. 75 e 98] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni. 2. Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell’emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito. 3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. 3 bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. (2) 3 ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 87. (2) 3 quater. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d’imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis. (2) 3 quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. (3) 3 sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. (4) 4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei princìpi contabili adottati dall’impresa (5) (6). Sono tuttavia deducibili: a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. [...] (7) Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (8). Le plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. (9) 6. [...] (10) 7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. 8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l’acquisto del diritto d’usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell’articolo 89. 9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all’articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all’articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma inserito dall’art. 5-quinquies, comma 1, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Le disposizioni si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dall’1.1.2006. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. h), L. 24.12.2007 n. 244. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. (4) Comma inserito dall’art. 7, comma 11, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. (5) Le parole “adottati dall’impresa” sono state sostituite alla precedente “internazionali” dall’art. 13-bis, comma 2, lett. d), DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. (6) Periodo inserito dall’art. 11, comma 1, lett. d), n. 1), DLgs. 28.2.2005 n. 38. Ai sensi del successivo art. 13, le disposizioni si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali. (7) Periodi soppressi dall’art. 1, comma 33, lett. q), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, ferma restando l’applicazione in via transitoria delle disposizioni dei periodi soppressi, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla L. 24.12.2007 n. 244, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota dell’1%; l’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall’esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal comma 33, lett. q), n. 1, decorre l’eliminazione delle deduzioni extracontabili possono essere disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili. Testo precedente: “Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all’articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all’articolo 108, comma 1, e dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d’esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d’imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l’ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto diverse dalla riserva legale e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all’eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo è aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti. L’ammontare dell’eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d’esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito.“. (8) Le parole “per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi” sono state sostituite alle precedenti “per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell’articolo 96.“ dall’art. 1, comma 33, lett. q), n. 2, L. 24.12.2007 n. 244. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. (9) Periodo inserito dall’art. 83, comma 28-quater, lett. a), DL 25.6.2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6.8.2008 n. 133, in vigore dal 22.8.2008. Ai sensi del successivo comma 28-quinquies, le disposizioni entrano in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008. (10) Comma abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. q), n. 3, L. 24.12.2007 n. 244. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “Qualora nell’esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell’articolo 96 che eccedono l’ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.“. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 36. Reddito dei fabbricati [n.d.r. ex art. 33] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 36. Reddito dei fabbricati [n.d.r. ex art. 33] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana. 2. Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari. 3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l’unità immobiliare non è comunque utilizzata. 3 bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all’articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d’importo non superiore a lire 50 mila [n.d.r. euro 25,82]. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 114 Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi [n.d.r. ex art. 104] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 114 Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi [n.d.r. ex art. 104] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Nella determinazione del reddito della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano dei cambi assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, e non si tiene conto degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 110, comma 2, terzo periodo, 106 commi 3, 4 e 5, e 112. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 6, comma 12, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2005. Testo precedente: “Art. 114 (Banca d’Italia e Ufficio italiano dei cambi). - 1. Nella determinazione del reddito della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano dei cambi non si tiene conto: a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze; b) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere, titoli, crediti e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base all’andamento dei cambi e accantonate in apposito fondo del passivo. 2. Si applicano le disposizioni di cui articoli 110, comma 2, terzo periodo, 106, comma 2, e 112.”. In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Apertura | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Apertura Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 Idea, giusta locazione e prove di apertura Idea La tua idea di business è il cuore pulsante del tuo ristorante. È ciò che lo distingue dalla concorrenza e attira i clienti. Che tu voglia aprire un ristorante di cucina tradizionale italiana o un locale di fusion innovativo, è fondamentale avere una proposta unica e ben definita. Chiediti: qual è il mio target di clientela? Quali piatti saranno i miei cavalli di battaglia? Come posso rendere l’esperienza dei miei clienti indimenticabile? Rispondere a queste domande ti aiuterà a creare un’identità forte e riconoscibile per il tuo ristorante. Per ottenere chiarezza sulle tue idee, è essenziale partire da un concetto fondamentale, ossia comprendere quale tipo di ristorante desideri aprire, quali piatti intendi offrire e quale messaggio intendi trasmettere attraverso il tuo menù. Ricorda che possedere una buona idea costituisce già un progresso significativo nel tuo percorso imprenditoriale. Un suggerimento che vorrei darti riguarda la scelta della tipologia di ristorante, prendendo spunto dagli 6 trend emergenti nel settore della ristorazione: • Mantenere il controllo della filiera. • Valorizzare il cibo come fonte di benessere. • Puntare sulla sostenibilità. • Ridefinire il rapporto tra prezzo e valore. • Implementare tecnologie per migliorare il servizio. • Specializzarsi in un mono-prodotto. Esplorare queste tendenze può costituire una base solida per sviluppare la tua idea di ristorante, contribuendo a distinguerti nel mercato e a rispondere alle aspettative sempre più evolute della clientela. Giusta locazione La scelta della location è un altro fattore cruciale per il successo del tuo ristorante. La posizione ideale dipende da molti fattori, come il tipo di clientela che vuoi attrarre, la concorrenza nella zona e la visibilità del locale. Un ristorante in centro città potrebbe beneficiare di un alto traffico pedonale, ma i costi di affitto potrebbero essere proibitivi. D’altra parte, una location più defilata potrebbe offrire affitti più bassi, ma richiederà sforzi di marketing maggiori per attirare i clienti. Valuta attentamente i pro e i contro di ogni opzione prima di prendere una decisione. Una volta che hai una visione chiara e hai scelto la location perfetta, è il momento di passare alla stesura di un business plan dettagliato. Questo documento sarà la tua bussola, guidandoti attraverso ogni fase dell’avvio e della gestione del tuo ristorante. Include una proiezione dei costi di avvio, una previsione delle entrate, una strategia di marketing e un piano operativo. Ricorda, un business plan ben fatto è essenziale per convincere gli investitori e le banche a sostenere la tua impresa. Infine, non sottovalutare l’importanza di comprendere i requisiti legali e fiscali per aprire un ristorante in Italia. Dalle licenze necessarie alle normative sanitarie, assicurati di essere in regola con tutte le disposizioni vigenti per evitare spiacevoli sorprese in futuro. Considera di consultare un esperto in avvio attività ristorazione come Michea Ferrante, per navigare con sicurezza in questo complesso panorama normativo. Aprire un ristorante è senza dubbio una sfida, ma con la giusta preparazione e dedizione, può trasformarsi in una gratificante avventura imprenditoriale. Sei pronto a intraprendere questo viaggio? Ricorda, il successo è a portata di mano per chi osa sognare e lavora sodo per realizzare quei sogni. La selezione del luogo rappresenta una delle fasi più cruciali nel settore della ristorazione, poiché correggere un errore in questa scelta può essere complesso e oneroso. La decisione sul luogo non solo è essenziale per la coerenza del proprio concetto di ristorante, ma soprattutto per le aspettative di frequenza che una determinata posizione può generare, misurate in base al numero di servizi effettuati per ciascun tavolo. Inoltre, la posizione del ristorante può influire notevolmente sulla visibilità e sull’accessibilità, fattori cruciali per attirare clienti. Ad esempio, un ristorante posizionato in una zona ad alta densità di traffico pedonale potrebbe garantire una maggiore visibilità e un flusso costante di clienti potenziali. Allo stesso tempo, è importante considerare la concorrenza nella zona e l’attrattiva generale del quartiere, in modo da valutare se la location scelta sia in grado di attirare il tipo di clientela desiderato. Inoltre, bisogna valutare anche la disponibilità di parcheggio e la facilità di accesso, poiché questi possono influenzare notevolmente l’esperienza complessiva dei clienti. La scelta della location può avere impatti significativi anche sulle spese generali del ristorante, come l’affitto o l’acquisto dello spazio; quindi, è importante considerare anche questo aspetto nella pianificazione. Prove di apertura Quando stai imparando qualcosa di nuovo (come suonare uno strumento o un passo di danza) hai mai sentito dire: "la pratica rende perfetti"?. Lo stesso concetto vale quando si parla di aprire un ristorante. Una prova di apertura può essere un’occasione perfetta per preparare la grande apertura vera e propria del tuo nuovo ristorante. Invita un numero limitato di ospiti a partecipare a questa prova, scegliendo tra i tuoi amici, familiari e membri dello staff. Questa strategia ti permetterà di risolvere gli eventuali problemi presenti nel tuo servizio o nei tuoi piatti. Ecco alcune idee popolari di apertura soft: Menu di prova: offrì un menu di prova con un numero limitato di opzioni. Ridurrai lo stress del nuovo personale e incoraggerài i clienti a tornare per vedere il menu completo. Orario limitato: considera di operare con un orario limitato per i primi giorni. Serata amici e famiglia: invita amici e parenti alla prova di apertura per testare il tuo ristorante in modo divertente e senza troppo stress. Serata per business e residenti locali: guadagnati il supporto di chi ti circonda invitando alla tua prova di apertura i tuoi “vicini” e i proprietari di attività commerciali attorno al ristorante. Nonostante le sfide degli ultimi anni, l'industria della ristorazione sarà sempre una parte importante della nostra economia. Man mano che le tendenze della ristorazione continuano a diversificarsi, si aprono spazi per nuovi ristoranti pronti a sfruttare gli interessi dei consumatori.e: "la pratica rende perfetti"?. Lo stesso concetto vale quando si parla di aprire un ristorante. Precedente Successivo

  • 29. Variazioni del reddito dominicale [n.d.r. ex art. 26] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 29. Variazioni del reddito dominicale [n.d.r. ex art. 26] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito. 2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni. 3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie. 4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purché in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditività diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo le norme della legge catastale. 5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d’ufficio e in ogni caso previo parere della Commissione censuaria centrale, l’istituzione di nuove qualità e classi in sostituzione di quelle esistenti. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 32. Reddito agrario [n.d.r. ex art. 29] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 32. Reddito agrario [n.d.r. ex art. 29] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso. 2. Sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali . (1) 3. Con decreto del Ministro delle finanze (2) di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata. 4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell’articolo 24 [27, n.d.r.]. Note: (1) Si vedano: - il DM 13.2.2015, pubblicato in G.U. 16.3.2015 n. 62; - il DM 17.6.2011, pubblicato in G.U. 27.6.2011 n. 147; - il DM 5.8.2010, pubblicato in G.U. 10.9.2010 n. 212. (2) Si vedano: - per il biennio 2018-2019, il DM 15.3.2019, pubblicato in G.U. 4.4.2019 n. 80; - per il biennio 2016-2017, il DM 15.6.2017, pubblicato in G.U. 13.7.2017 n. 162; - per il biennio 2014-2015, il DM 18.12.2014, pubblicato in G.U. 7.1.2015 n. 4; - per il biennio 2009-2010, il DM 10.5.2010, pubblicato in G.U. 17.6.2010 n. 139 (che ha confermato i parametri forniti dal DM 20.4.2006 con riferimento al biennio 2005-2006); - per il biennio 2007-2008, il DM 27.5.2008, pubblicato in G.U. 13.6.2008 n. 137 (che ha confermato i parametri forniti dal DM 20.4.2006 con riferimento al biennio precedente); - per il biennio 2005-2006, il DM 20.4.2006, pubblicato in G.U. 27.4.2006 n. 97; - per il biennio 2003-2004, il DM 17.12.2003, pubblicato in G.U. 30.12.2003 n. 301; Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Poteri/doveri di reazione del collegio sindacale: convocazione dell’assemblea; denunzia di fatti censurabili e di gravi irregolarità; azione di responsabilità | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Poteri/doveri di reazione del collegio sindacale: convocazione dell’assemblea; denunzia di fatti censurabili e di gravi irregolarità; azione di responsabilità < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 28 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 6 declina i poteri/doveri di reazione del collegio sindacale a fronte di atti di mala gestio, gravi irregolarità ed omissioni degli amministratori. Per meglio connotare gli strumenti di reazione nell’ambito di un’unica sezione, la Norma 6.1 suggerisce il comportamento da tenere per procedere alla convocazione dell’assemblea per fatti censurabili compiuti dal consiglio di amministrazione. In conformità con le novità recate dal Codice della Crisi, è stata introdotta la norma 6.6 relativa alla presentazione da parte del collegio sindacale della domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale. 6.1 Potere di convocazione dell’assemblea dei soci 6.2 Riscontro di fatti censurabili 6.3 Denunzia ex art. 2408 c.c. 6.4 Denunzia ex art. 2409 c.c. 6.5 Azione di responsabilità 6.6 Iniziativa per la liquidazione giudiziale della società Funzioni di Sindaco Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Nomina, incompatibilità e cessazione dei componenti del collegio sindacale. | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Nomina, incompatibilità e cessazione dei componenti del collegio sindacale. < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 27 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 1 delle Norme, trattando le disposizioni di cui agli artt. 2397-2402 c.c., affronta le tematiche relative alla composizione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale, con riguardo alla nomina, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché alle situazioni che determinano la cessazione e la sostituzione del sindaco. In questa sezione vengono altresì affrontatele tematiche relative al riconoscimento di una retribuzione dei sindaci che sia equa e adeguata. Rispetto alla previgente versione, nella Norma 1.5, si è tenuto conto della entrata in vigore della normativa sull’equo compenso (legge 49/2023). 1.1 Composizione 1.2 Dichiarazione di trasparenza 1.3 Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi 1.4 Indipendenza 1.5 Retribuzione 1.6 Cessazione dall’ufficio 1.7 Passaggio di consegne 1.8 Sostituzione Note Funzioni di Sindaco Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • 16. Detrazioni per canoni di locazione [n.d.r. ex art. 13-ter] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 16. Detrazioni per canoni di locazione [n.d.r. ex art. 13-ter] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. (1) 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: (2) a) lire 960.000 [n.d.r. euro 495,80], se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000 [n.d.r. euro 15.493,71]; b) lire 480.000 [n.d.r. euro 247,90], se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 [n.d.r. euro 15.493,71] ma non lire 60.000.000 [n.d.r. euro 30.987,41]. 1 bis. Ai (3) lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti (4) di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, complessivamente pari a: (5) a) lire 1.920.000 [n.d.r. euro 991,60], se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni [n.d.r. euro 15.493,71]; b) lire 960.000 [n.d.r. euro 495,80], se il reddito complessivo supera lire 30 milioni [n.d.r. euro 15.493,71] ma non lire 60 milioni [n.d.r. euro 30.987,41]. 1 ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall’imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000. (6) 1 quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1- ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole. (7) 1 quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. (7) 1 quinquies 1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. (8) 1 sexies. Qualora la detrazione spettante ai sensi del presente articolo (9) sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto (10) del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare. (7) Note: (1) Comma inserito dall’art. 1, comma 9, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 10, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (2) Le parole “complessivamente pari a:“ sono state sostituite alle precedenti “, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:“ dall’art. 1, comma 9, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 10, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (3) La parola “Ai” è stata sostituita alle precedenti “A favore dei” dall’art. 1, comma 9, lett. c), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 10, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (4) La parola “contratti” è stata sostituita alle precedenti “qualunque tipo di contratto” dall’art. 1, comma 9, lett. c), n. 2, L. 24.12.2007, n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 10, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (5) Le parole “complessivamente pari a:“ sono state sostituite alle precedenti “, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:“ dall’art. 1, comma 9, lett. c), n. 3, L. 24.12.2007 n. 244. Ai sensi del successivo comma 10, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (6) Comma sostituito dall’art. 1, comma 155, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 1, comma 9, lett. d), L. 24.12.2007 n. 244 (7) Comma inserito dall’art. 1, comma 9, lett. d), L. 24.12.2007 n. 244. Ai sensi del successivo comma 10, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (8) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, lett. a), DL 24.6.2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2. (9) Le parole “ai sensi del presente articolo” sono state inserite dall’art. 7, comma 1, lett. b), DL 24.6.2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2. (10) Si veda il DM 11.2.2008, pubblicato in G.U. 1.3.2008 n. 52. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 112 Strumenti finanziari derivati [n.d.r. ex art. 103-bis] (1)(2) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 112 Strumenti finanziari derivati [n.d.r. ex art. 103-bis] (1)(2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. [...] (3) 2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati (4) alla data di chiusura dell’esercizio. 3. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell’esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio. Per la determinazione di quest’ultimo valore, si assume: a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentari italiani o esteri, l’ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell’esercizio; b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 94; c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell’esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine; d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 9. 3 bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, (5) i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali. (6) 4. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio (7) con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura. 5. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio (8) con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. 6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa. (9) Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 13-bis, comma 2, lett. f), n. 7, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente: a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo; b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016 n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. Testo precedente: “Operazioni fuori bilancio”. (2) Articolo sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. f), DLgs. 28.2.2005 n. 38, pubblicato in G.U. 21.3.2005 n. 66, in vigore dal 22.3.2005. Testo precedente: “Art. 112 (Operazioni fuori bilancio). - 1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni “fuori bilancio”, in corso alla data di chiusura dell’esercizio, diverse da: a) quelle poste in essere esclusivamente con finalità di copertura dei rischi di variazione del valore delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d); b) quelle i cui rischi di variazione di valore sono esclusivamente coperti dalle medesime azioni, quote o strumenti finanziari. 2. I componenti positivi e negativi relativi alle operazioni di cui alle lettere precedenti diversi da quelli risultanti dalla valutazione concorrono alla formazione del reddito secondo le disposizioni dell’articolo 109. 3. Alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 non concorrono i componenti positivi e negativi delle operazioni fuori bilancio poste in essere anche non esclusivamente con finalità di copertura dei rischi di variazione di valore delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari aventi i requisiti di cui all’articolo 87 e da quelle i cui rischi di variazione di valore sono coperti anche non esclusivamente dalle medesime azioni, quote o strumenti finanziari. 4. Ai fini del presente articolo si considerano operazioni fuori bilancio: a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute; b) i contratti derivati con titolo sottostante; c) i contratti derivati su valute; d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività. 5. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell’esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio. Per la determinazione di quest’ultimo valore, si assume: a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, l’ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell’esercizio; b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 94; c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 9. 6. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. 7. Ai fini del presente articolo l’operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o “fuori bilancio” o di insiemi di attività o passività in bilancio o “fuori bilancio”. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari se valutano nei conti annuali le operazioni fuori bilancio di cui al comma 4, ferma restando, in ogni caso, l’applicazione dei commi 2 e 3.“. In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. (3) Comma abrogato dall’art. 13-bis, comma 2, lett. f), n. 1, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente: a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo; b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016 n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. Testo precedente: “Si considerano operazioni “fuori bilancio”: a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute; b) i contratti derivati con titolo sottostante; c) i contratti derivati su valute; d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività.“. (4) Le parole “degli strumenti finanziari derivati” sono state sostituite alle precedenti “delle operazioni “fuori bilancio” in corso” dall’art. 13- bis, comma 2, lett. f), n. 2, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente: a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo; b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016 n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. (5) Le parole “e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,“ sono state inserite dall’art. 13- bis, comma 2, lett. f), n. 3, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente: a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo; b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016 n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. (6) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. l), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione di applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. (7) Le parole “gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio” sono state sostituite alle precedenti “le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere” dall’art. 13-bis, comma 2, lett. f), n. 4, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente: a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo; b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016 n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. (8) Le parole “gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio” sono state sostituite alle precedenti “le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere” dall’art. 13-bis, comma 2, lett. f), n. 5, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente: a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo; b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016 n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. (9) Comma sostituito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. f), n. 6, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente: a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo; b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016 n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. Testo precedente: “Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai fini del presente articolo l’operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o “fuori bilancio” o di insiemi di attività o passività in bilancio o “fuori bilancio”.“. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 60 Spese per prestazioni di lavoro | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 60 Spese per prestazioni di lavoro Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’articolo 5. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Consulenza Fiscale Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 38. Variazioni del reddito dei fabbricati [n.d.r. ex art. 35] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 38. Variazioni del reddito dei fabbricati [n.d.r. ex art. 35] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il cinquanta per cento di questa, l’ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell’ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell’unità immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati viciniori. 2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per l’intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 75 Base imponibile [n.d.r. ex art. 89] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 75 Base imponibile [n.d.r. ex art. 89] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. L’imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d). 2. Le società residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 73 e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

bottom of page