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36. Reddito dei fabbricati [n.d.r. ex art. 33]

Ultimo aggiornamento del:

1. Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito

medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare

urbana.

2. Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati

e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni

suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate

dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono

pertinenze si considerano parti integranti delle

unità immobiliari.

3. Non si considerano produttive di reddito, se non

sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate

esclusivamente all’esercizio del culto,

compresi i monasteri di clausura, purché compatibile

con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della

Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano,

altresì, produttive di reddito le unità immobiliari

per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni

o autorizzazioni per restauro, risanamento

conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente

al periodo di validità del provvedimento durante

il quale l’unità immobiliare non è comunque

utilizzata.

3 bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all’articolo 1117, n.

2, del codice civile oggetto di proprietà comune,

cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita

catastale, non concorre a formare il reddito del

contribuente se d’importo non superiore a lire 50

mila [n.d.r. euro 25,82].

31 marzo 2025

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