29. Variazioni del reddito dominicale [n.d.r. ex art. 26]
1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in
aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata
in catasto con altra di maggiore reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale
in diminuzione:
a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata
in catasto con altra di minore reddito;
b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno
per naturale esaurimento o per altra causa di
forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento
di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o
entomologici interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da
deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno
luogo a revisione del classamento dei terreni cui
si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire
qualità o classi già esistenti nel comune o
nella sezione censuaria, si applicano le tariffe più
prossime per ammontare fra quelle attribuite a
terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri
comuni o sezioni censuarie, purché in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti
terreni risultano di rilevante estensione o se la loro
redditività diverge sensibilmente dalle tariffe
applicate nel comune o nella sezione censuaria, si
istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo
le norme della legge catastale.
5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente
nello stato delle colture e in determinati
comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni
tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze,
su richiesta della Commissione censuaria
distrettuale o d’ufficio e in ogni caso previo parere
della Commissione censuaria centrale, l’istituzione
di nuove qualità e classi in sostituzione di
quelle esistenti.
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