32. Reddito agrario [n.d.r. ex art. 29]
1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito
medio ordinario dei terreni imputabile al capitale
d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno,
nell’esercizio di attività agricole su di esso.
2. Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e
alla silvicoltura;
b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili
per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette
alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di
strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la
superficie adibita alla produzione non eccede il
doppio di quella del terreno su cui la produzione
stessa insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo
2135 del codice civile, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione, ancorché non svolte sul
terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento
di animali, con riferimento ai beni individuati,
ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui
al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali . (1)
3. Con decreto del Ministro delle finanze (2) di
concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste,
è stabilito per ciascuna specie animale il numero
dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera
b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità
produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti
a seconda della specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario
i terreni indicati nel comma 2 dell’articolo 24 [27,
n.d.r.].
Note:
(1) Si vedano:
- il DM 13.2.2015, pubblicato in G.U. 16.3.2015 n. 62;
- il DM 17.6.2011, pubblicato in G.U. 27.6.2011 n. 147;
- il DM 5.8.2010, pubblicato in G.U. 10.9.2010 n. 212.
(2) Si vedano:
- per il biennio 2018-2019, il DM 15.3.2019, pubblicato in G.U.
4.4.2019 n. 80;
- per il biennio 2016-2017, il DM 15.6.2017, pubblicato in G.U.
13.7.2017 n. 162;
- per il biennio 2014-2015, il DM 18.12.2014, pubblicato in G.U.
7.1.2015 n. 4;
- per il biennio 2009-2010, il DM 10.5.2010, pubblicato in G.U.
17.6.2010 n. 139 (che ha confermato i parametri forniti dal DM
20.4.2006 con riferimento al biennio 2005-2006);
- per il biennio 2007-2008, il DM 27.5.2008, pubblicato in G.U.
13.6.2008 n. 137 (che ha confermato i parametri forniti dal DM
20.4.2006 con riferimento al biennio precedente);
- per il biennio 2005-2006, il DM 20.4.2006, pubblicato in G.U.
27.4.2006 n. 97;
- per il biennio 2003-2004, il DM 17.12.2003, pubblicato in G.U.
30.12.2003 n. 301;
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