top of page

32. Reddito agrario [n.d.r. ex art. 29]

Ultimo aggiornamento del:

1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito

medio ordinario dei terreni imputabile al capitale

d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno,

nell’esercizio di attività agricole su di esso.

2. Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e

alla silvicoltura;

b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili

per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette

alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di

strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la

superficie adibita alla produzione non eccede il

doppio di quella del terreno su cui la produzione

stessa insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo

2135 del codice civile, dirette alla manipolazione,

conservazione, trasformazione, commercializzazione

e valorizzazione, ancorché non svolte sul

terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla

coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento

di animali, con riferimento ai beni individuati,

ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui

al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia

e delle finanze su proposta del Ministro delle

politiche agricole e forestali . (1)

3. Con decreto del Ministro delle finanze (2) di

concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste,

è stabilito per ciascuna specie animale il numero

dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera

b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità

produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti

a seconda della specie allevata.

4. Non si considerano produttivi di reddito agrario

i terreni indicati nel comma 2 dell’articolo 24 [27,

n.d.r.].

Note:

(1) Si vedano:

- il DM 13.2.2015, pubblicato in G.U. 16.3.2015 n. 62;

- il DM 17.6.2011, pubblicato in G.U. 27.6.2011 n. 147;

- il DM 5.8.2010, pubblicato in G.U. 10.9.2010 n. 212.

(2) Si vedano:

- per il biennio 2018-2019, il DM 15.3.2019, pubblicato in G.U.

4.4.2019 n. 80;

- per il biennio 2016-2017, il DM 15.6.2017, pubblicato in G.U.

13.7.2017 n. 162;

- per il biennio 2014-2015, il DM 18.12.2014, pubblicato in G.U.

7.1.2015 n. 4;

- per il biennio 2009-2010, il DM 10.5.2010, pubblicato in G.U.

17.6.2010 n. 139 (che ha confermato i parametri forniti dal DM

20.4.2006 con riferimento al biennio 2005-2006);

- per il biennio 2007-2008, il DM 27.5.2008, pubblicato in G.U.

13.6.2008 n. 137 (che ha confermato i parametri forniti dal DM

20.4.2006 con riferimento al biennio precedente);

- per il biennio 2005-2006, il DM 20.4.2006, pubblicato in G.U.

27.4.2006 n. 97;

- per il biennio 2003-2004, il DM 17.12.2003, pubblicato in G.U.

30.12.2003 n. 301;

31 marzo 2025

Contattami per una consulenza!

Via Conte Girolamo Giusso, 11/c

70125 Bari, BA, Italia

Grazie!

bottom of page