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38. Variazioni del reddito dei fabbricati [n.d.r. ex art. 35]

Ultimo aggiornamento del:

1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di

una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale

per almeno il cinquanta per cento di questa,

l’ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell’ufficio

delle imposte o del comune o su domanda del

contribuente, procede a verifica ai fini del diverso

classamento dell’unità immobiliare, ovvero, per i

fabbricati a destinazione speciale o particolare,

della nuova determinazione della rendita. Il reddito

lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione

risultanti dai relativi contratti; in mancanza di

questi, è determinato comparativamente ai canoni

di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche

similari e ubicate nello stesso fabbricato o

in fabbricati viciniori.

2. Se la verifica interessa un numero elevato di

unità immobiliari di una zona censuaria, il Ministro

delle finanze, previo parere della Commissione

censuaria centrale, dispone per l’intera zona la

revisione del classamento e la stima diretta dei

redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.

31 marzo 2025

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