Gruppo Pittini Governo Investitori Responsabile Comunicazione Carriere Chi sei?
cercasi collaboratori
Ricerca
503 risultati trovati con una ricerca vuota
- ART. 102 Ammortamento dei beni materiali [n.d.r. ex art. 67] (1) (2) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 102 Ammortamento dei beni materiali [n.d.r. ex art. 67] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. 2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (3), ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. (4) (5) 3. [...] (6) 4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione. 5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute. 6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell’esercizio [...] (7) L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. (8) Resta ferma la deducibilità nell’esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. 7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (9) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni (10). Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96. (11) 8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell’affittuario o dell’usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalità di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando già dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso. (12) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell’articolo 2561 del codice civile, concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili. (12) 9. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. (13) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, l’art. 6, DL 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2009 n. 102, ha disposto la revisione entro il 31.12.2009 dei coefficienti di ammortamento di cui al DM 31.12.1988 e la contestuale compensazione con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. (3) Si veda il DM 31.12.1988, pubblicato in G.U. 2.2.1989 n. 27, S.O. n. 8. (4) Ai sensi dell’art. 1, comma 34, L. 24.12.2007 n. 244, in attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nell’art. 164, comma 1, lett. b) e nell’art. 102-bis, comma 7 primo periodo, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista prevista dal comma 2, e l’eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi. (5) Si veda l’art. 1 co. 65-68 della L. 197/2022 in relazione all’ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio. (6) Comma abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. n), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell’ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l’ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.“. In precedenza, le parole “Fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;“ erano state sostituite alle precedenti “La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;“ dall’art. 36, comma 5, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (7) Le parole “; per i beni ceduti, nonchè per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione” sono state soppresse dall’art. 3, comma 16-quater, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del medesimo comma, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 29.4.2012. In precedenza, le medesime parole erano state sostituite alle precedenti “per i beni ceduti nel corso dell’esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione” dall’art. 6, comma 9, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal 2.12.2005. (8) Si vedano: - DM 13.10.1994, pubblicato in G.U. 12.11.1994 n. 265; - DM 9.5.1989, pubblicato in G.U. 30.5.1989 n. 124; - DM 13.7.1981, pubblicato in G.U. 17.7.1981 n. 195. (9) Le parole “alla metà“ sono state sostituite alle precedenti “ai due terzi” dall’art. 1, comma 162, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 163 la disposizione si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. (10) Le parole “in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni” sono state sostituite alle precedenti “in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni” dall’art. 1, comma 162, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 163 la disposizione si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. (11) Comma sostituito dall’art. 4-bis, comma 1, lett. b), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 29.4.2012. Testo precedente: “Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96.“. In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. n), n. 2, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (12) Periodo inserito dall’art. 6, comma 9, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal 2.12.2005. (13) Comma sostituito dall’art. 1, comma 401, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Ai sensi del successivo comma 403, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006. Testo precedente: “Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e mmanutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.“. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 18. Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera [n.d.r. ex art. 16-bis] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 18. Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera [n.d.r. ex art. 16-bis] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 1- bis (2), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all’articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Testo precedente: “Art. 16-bis (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera). - 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992.“. (2) Le parole “comma 1-bis” sono state sostituite alle precedenti “commi 1-bis e 1-ter” dall’art. 2, comma 15, lett. a), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma 24, la disposizione esplica effetto a decorrere dall’1.1.2012. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 92 Variazioni delle rimanenze [n.d.r. ex art. 59] (1) (2) | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 92 Variazioni delle rimanenze [n.d.r. ex art. 59] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell’articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. 2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell’esercizio stesso per la loro quantità. (3) 3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all’esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente. (3) 4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del “primo entrato, primo uscito” o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall’applicazione del metodo adottato. 5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore. 6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell’articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale. 7. Le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo. 8. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all’oggetto e alla struttura organizzativa dell’impresa. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Si veda l’art. 1, commi 78-84, L. 213/2023, che consente, agli esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR relativamente al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023. (3) Ai sensi dell’art. 13, comma 2, DLgs. 28.2.2005 n. 38, le società che, nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili passando dai criteri indicati nell’art. 92, commi 2 e 3 a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. Tale disposizione si applica ai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione. Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 del DM 8.6.2011, pubblicato in G.U. 13.6.2011 n. 135, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio non sono rilevanti fiscalmente i maggiori e i minori valori imputati sugli immobili iscritti a magazzino. Le svalutazioni degli immobili merce non sono, quindi, deducibili. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 47bis. Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 47bis. Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati: a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell’articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167; b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e semprechè, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto. 2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un’impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, può dimostrare che: a) il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali; b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1. 3. Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 1, lett. b), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- IRAP | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione IRAP La dichiarazione Irap è utilizzata per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal Dlgs 446/1997. di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è La dichiarazione Irap è utilizzata per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal Dlgs 446/1997. Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta. Chi deve presentare la dichiarazione Devono presentare la dichiarazione Irap: le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir) gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’Irap mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso le Amministrazioni pubbliche. Non sono soggetti passivi dell’imposta le persone fisiche nonché i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP, sono comunque tenuti a presentare la dichiarazione IRAP se determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. I soggetti non residenti sono tenuti alla dichiarazione Irap se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole. Attenzione: la dichiarazione Irap va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento/liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio. In queste ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap in relazione ai singoli periodi d’imposta, compresi nell’ambito della procedura, autonomamente considerati. Come e quando si presenta Il modello Irap deve essere presentato in via telematica: per le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, Dpr 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni) per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 15 aprile ed entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Attenzione: per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la dichiarazione è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4, del Decreto-Legge del 27/12/2024, n. 202 Ai fini della presentazione non assume, quindi, rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma soltanto la data di chiusura del periodo d’imposta. Modello e istruzioni Modello Irap 2025 - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Attenzione: per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la dichiarazione è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4, del Decreto-Legge del 27/12/2024, n. 202 Indichiarazione Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Industria 4.0 | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Industria 4.0 [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Disuguaglianze | PITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Disuguaglianze Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 4 maggio 2025 La comunità internazionale ha fatto progressi significativi per sottrarre le persone alla povertà. Le nazioni più vulnerabili – i paesi meno sviluppati, i Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli stati insulari in via di sviluppo – continuano a farsi strada per ridurre la povertà. Tuttavia, l’ineguaglianza persiste e rimangono grandi disparità di accesso alla sanità, all’educazione e ad altri servizi. Inoltre, mentre la disparità di reddito tra i diversi paesi sembrerebbe essersi ridotta, la disparità all’interno di un medesimo paese è aumentata. Cresce il consenso sul fatto che la crescita economica non è sufficiente per ridurre la povertà se non si tratta di una crescita inclusiva e se non coinvolge le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale e ambientale. Per ridurre la disparità, le politiche dovrebbero essere universali e prestare attenzione ai bisogni delle popolazioni svantaggiate e emarginate. Fatti e cifre • In media – e prendendo in considerazione la dimensione della popolazione – tra il 1990 e il 2010 la disparità di reddito è aumentata dell’11% nei Paesi in via di sviluppo • La maggior parte delle famiglie nei Paesi in via di sviluppo – più del 75% della popolazione – vive in società in cui il reddito è distribuito in maniera meno omogenea rispetto agli anni Novanta • È dimostrato che, oltre una certa soglia, l’ineguaglianza danneggia la crescita economica e la riduzione della povertà, la qualità delle relazioni nella sfera pubblica e politica e il senso di soddisfazione e di autostima del singolo. • Non vi è nulla di inevitabile nella crescita delle disparità di reddito; diversi paesi sono riusciti a contenere o ridurre le disparità di reddito, raggiungendo elevati livelli di crescita • La disparità di reddito non può essere affrontata in maniera efficace se non viene affrontata la disparità di opportunità che sottostà ad essa • In un sondaggio globale condotto dal programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, è emerso che i decisori politici di tutto il mondo hanno riconosciuto che l’ineguaglianza nei loro paesi è generalmente elevata e costituisce una potenziale minaccia per uno sviluppo sociale ed economico a lungo termine • Dati provenienti da Paesi in via di sviluppo mostrano che i bambini facenti parte del 20% più povero della popolazione, hanno una probabilità fino a tre volte maggiore di morire prima di aver compiuto cinque anni rispetto ai bambini provenienti da famiglie più benestanti • La protezione sociale è stata estesa su scala globale in modo significativo, tuttavia le persone con disabilità hanno una probabilità fino a cinque volte maggiore di dover sostenere spese sanitarie catastrofiche • Nonostante nella maggioranza dei Paesi in via di sviluppo si sia registrato un calo globale di mortalità infantile, la donne delle aree rurali hanno una probabilità fino a tre volte maggiore di morire durante il parto rispetto alle donne che abitano in città Traguardi 10.1 Entro il 2030, raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della popolazione nello strato sociale piùbasso ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale 10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro 10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito 10.4 Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, per raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza 10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di istituzioni e mercati finanziari globali e rafforzare l’attuazione di tali norme 10.6 Assicurare una migliore rappresentanza che dia voce ai paesi in via di sviluppo nelle istituzioni responsabili delle decisioni in materia di economia e finanza globale e internazionale, per creare istituzioni più efficaci, credibili, responsabili e legittimate 10.7 Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, anche con l’attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite 10.a Attuare il principio del trattamento speciale e differente riservato ai paesi in via di sviluppo, in particolare ai meno sviluppati, in conformità agli accordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 10.b Incoraggiare l’aiuto pubblico allo sviluppo e i flussi finanziari, compresi gli investimenti diretti esteri, per gli stati più bisognosi, in particolar modo i paesi meno sviluppati, i paesi africani, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e i paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare, in conformità ai loro piani e programmi nazionali 10.c Entro il 2030, ridurre a meno del 3% i costi di transazione delle rimesse dei migranti ed eliminare i corridoi di rimesse con costi oltre il 5%. Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Super Bonus | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIA > Real estate < Imbonus < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Super Bonus 1. Tipologia di interventi 1 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno*. Gli interventi per la coibentazione del tetto, rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. (art. 119, c. 1, lett. a). *Per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianti di climatizzazione invernale (art. 119, c. 1bis). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: - ¤ 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; - ¤ 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; - a ¤ 30.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a ¤ 530.000, calcolato moltiplicando ¤ 40.000 per 8 (¤ 320.000) e ¤ 30.000 per 7 (¤ 210.000) (così A.E. Circolare 24/E dell’8 agosto 2020). L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha avuto modo di precisare che per l’individuazione del limite dispesa vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelli risultanti alla fine. INTERVENTO TRAINANTE: per usufruire del Super-Bonus non è necessario abbinare altro e diverso intervento. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (anche unitamente a taluno degli interventi TRAINATI) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha precisato che la verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Super-Bonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3). L’art. 1, comma 66, lett. a), n. 2), legge 178/2020 (che ha modificato sul punto l’art. 119, c.1, lett.a, D.L. 3472020) ha esteso la possibilità di fruire del Super-Bonus anche agli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 2 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al successivo punto 6 e relativi sistemi di accumulo di cui al successivo punto 7, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (art. 119, c. 1, lett. b). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: - ¤ 20.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; - ¤ 15.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui sia l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a ¤ 265.000, calcolato moltiplicando ¤ 20.000 per 8 (¤ 160.000) e ¤ 15.000 per 7 (¤ 105.000) (così A.E. Circolare 24/E dell’8 agosto 2020). L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha avuto modo di precisare che per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelli risultanti alla fine. INTERVENTO TRAINANTE: per usufruire della detrazione del Super-Bonus non è necessario abbinare altro e diverso intervento. Tra le spese sostenute per tale intervento rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (anche unitamente a taluno degli interventi TRAINATI) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha precisato che la verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Super-Bonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 3 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno* per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al successivo punto 6 e relativi sistemi di accumulo di cui al successivo punto 7 ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (art. 119, c. 1, lett. c) *Per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianti di climatizzazione invernale (art. 119, c. 1bis). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad ¤ 30.000,00. INTERVENTO TRAINANTE: per usufruire del Super-Bonus non è necessario abbinare altro e diverso intervento. Tra le spese sostenute per tale intervento rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (anche unitamente a taluno degli interventi TRAINATI) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha precisato che la verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Super-Bonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 4 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90. Si tratta degli interventi descritti nella Tabella che precede “ECO-BONUS” nella scheda “TIPOLOGIE DI INTERVENTI”. INTERVENTI TRAINATI: per poter fruire del Super-Bonus, è necessario abbinare uno degli interventi di efficienza energetica ex art. 14 D.L. 63/2013 ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1, 2 e 3, fermo restando che in mancanza del suddetto abbinamento la detrazione per ciascun intervento spetterà nella misura ordinaria (vedi sopra Tabella ECO-BONUS). Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (unitamente a taluno degli interventi TRAINANTI) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha precisato che la verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Super-Bonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Super-Bonus si applica a tutti gli interventi a lato descritti (di cui al punto 4), anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, fermi restando i requisiti di cui sopra in ordine al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 119. C. 2). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 5 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Interventi antisismici di cui all’art. 16, commi da 1bis a 1septies DL 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 ossia interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica; deve trattarsi di opere da realizzare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendenti interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguite sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Detti interventi possono riguardare costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. Gli edifici interessati debbono ricadere nell’ambito delle zone sismiche 1-2-3. Sono ricomprese, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. La detrazione è calcolata su una spesa massima di € 96.000,00 per unità immobiliare. INTERVENTO TRAINANTE: Per usufruire del Super-Bonus non è necessario abbinare altro e diverso intervento. È confermata anche nella norma del D.L. 34/2020 l’esclusione dai benefici fiscali degli edifici ubicati in zona sismica 4. Il Super-Bonus è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi (art. 119, c. 4-bis). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 6 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al DPR 26 agosto 1993, n. 412 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici (art. 119, c. 5, modificato dall’art. 1, c. 28, lett. c) legge 30/12/2021 n. 234). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad ¤ 48.000,00 e comunque nel limite di spesa di ¤ 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di recupero edilizio il predetto limite di spesa è ridotto ad ¤ 1.600,00 per ogni kW di potenza nominale. INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del SuperBonus è necessario abbinare l’installazione degli impianti solari fotovoltaici ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento energetico) o di cui al superiore punto 5 (riduzione rischio sismico), fermo restando che in mancanza del suddetto abbinamento la detrazione per detto intervento spetterà nella misura “ordinaria”. La detrazione in oggetto è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo ai sensi dell’art. 42 D.L. 162/2019 convertito con legge 8/2020 e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11, c. 4, del d.lgs 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis del DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (art. 119, c. 7). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). Il Super-Bonus spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nell’ambito di interventi di “nuova costruzione” che restano invece, ordinariamente, esclusi dalle agevolazioni fiscali. Tuttavia anche nel caso di “nuova costruzione” il Super-Bonus spetta a condizione che l’installazione di impianti solari fotovoltaici sia effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi “trainanti” (di efficienza energetica o di riduzione rischio sismico) fermo restando che il Super-Bonus spetta solo per le spese relative agli impianti solari fotovoltaici e non anche per le spese relative agli interventi trainanti esclusi in questo caso dal Super-Bonus in quanto eseguiti nell’ambito di “nuova costruzione” (Agenzia delle Entrate – Circolare 23/E del 23/06/2022). 7 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui precedente punto 6 (art. 119, c. 6). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad ¤ 48.000,00 e comunque nel limite di spesa di ¤ 1.000,00 per ogni kW di capacità di accumulo del sistema di accumulo. INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del Super-Bonus è necessario abbinare l’installazione dei sistemi di accumulo in oggetto all’installazione degli impianti solari fotovoltaici di cui al precedente punto 6, la quale, a sua volta, deve essere abbinata ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento energetico) o di cui al superiore punto 5 (riduzione rischio sismico) (la installazione dei sistemi di accumulo può essere sia contestuale che successiva a quella degli impianti solari fotovoltaici) La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 8 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (art. 119, c. 8, modificato dall’art. 1, c. 28, lett. d), legge 30/12/2021 n. 234). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore: - ¤ 2.000,00 per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti; - ¤ 1.500,00 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; - ¤ 1.200,00 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. (art. 119, c. 8, D.L. 34/2020 modificato dall’art. 1, c. 28, lett. d), legge 234/2021). INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del Super-Bonus è necessario abbinare l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento energetico). L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 9 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e). T.U.I.R., anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni (art. 119, c. 2). Trattasi in particolare degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 16-bis, c. 1, lett. e) T.U.I.R.) L’art. 119, commi 2 e 4, D.L. 34/2020, non prevedono limiti di spesa relativamente a detti interventi cui applicare il SuperBonus. INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del Super-Bonus è necessario abbinare l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento energetico) o di cui al superiore punto 5 (riduzione del rischio sismico) fermo restando che in mancanza del suddetto abbinamento la detrazione per detto intervento spetterà nella misura “ordinaria” o “rafforzata” (vedi sopra Tabella “BONUS EDILIZIO”). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Super-Bonus si applica agli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (art. 119. C. 2). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). NOTA: Ai fini dell’applicazione del Super-Bonus le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti (Agenzia delle Entrate, Circolare 24/E dell’8 agosto 2020 – Risposte ad interpello n. 461 e n. 464 del 7 luglio 2021). 2. Modalità di applicazione del super - bonus BENEFICIARI - ANNO 2025 Per l’anno 2025 il Super Bonus si applica solo agli interventi effettuati: - dai condomini; - da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riguardo ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (cd. mini-condomini); - dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato (iscritte nel registro ex art. 6 legge 266/1991), dalle associazioni di promozione sociale (iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali ex art. 7 legge 383/2000). Il SuperBonus non trova più applicazione dal 1° gennaio 2024 per interventi posti in essere da persone fisiche, al di fuori del caso dei “mini-condomini”. Si rammenta che, sino al 31 dicembre 2023, per le persone fisiche il Super-Bonus spettava: - nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo potevano essere compresi anche i lavori non agevolabili col SuperBonus) ; - nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per interventi avviati su unità immobiliari abitative a partire dal 1° gennaio 2023; tale detrazione, peraltro, spettava a condizione che il contribuente fosse titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che l’unità immobiliare fosse adibita ad abitazione principale del contribuente e che il contribuente avesse un reddito di riferimento non superiore ad ¤ 15.000,00 (da calcolare sulla base del cd. “quoziente familiare” di cui alla Tabella 1-bis allegata al D.Lgs 34/2020). Il SuperBonus non trova più applicazione da 1 gennaio 2024 neppure per interventi posti in essere agli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Si rammenta che, sino al 31 dicembre 2023, per detti soggetti il Super Bonus spettava nella misura del 110% per le spese sostenute sino al 30 giugno 2023 ovvero qualora alla data del 30 giugno 2023 fossero stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Comuni colpiti da eventi sismici Si rammenta che l’art. 119, c. 8-ter, D.L. 34/2020 (introdotto dall’art. 1, c. 28, lett. f), legge 234/2021) prevede che per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali (per l’importo non eccedente il contributo previsto per la ricostruzione ai sensi dell’art. 119, c. 1-ter e c. 4-quater, D.L. 34/2020 ovvero in alternativa al contributo per la ricostruzione nelle misure ed alle condizioni di cui all’art. 119, c. 4-ter, D.L. 34/2020) spetta in tutti i casi disciplinati dall’art. 119 c. 8-bis, D.L. 34/2020, nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. I contribuenti che usufruiscono di detti benefici in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (art. 2, c. 2. D.L. 29/12/2023, n. 212). MISURA DEL SUPER BONUS - ANNO 2025 La detrazione Super Bonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 65% (art. 119, c. 8-bis, D.L. 34/2020). La disciplina di cui sopra si applica non solo agli interventi “trainanti” (ossia agli interventi di efficientamento energetico e di riduzione di rischio sismico ammessi autonomamente al Super-Bonus) ma anche a tutti gli interventi “trainati”, ossia a quegli interventi ammessi al Super- Bonus se eseguiti congiuntamente ad un intervento “trainante” e ciò in virtù del rinvio che l’art. 119, c. 8-quater, D.L. 34/2020, fa al precedente c. 8-bis del medesimo art. 119. Si rammenta che: 1) per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 il Super Bonus spettava: a) nella misura del 90%; b) ovvero nella misura del 110% nei seguenti casi: - interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25 novembre 2022 risultava presentata la CILAS; - interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che aveva approvato l’esecuzione dei lavori risultava adottata in data antecedente il 19 novembre 2022 sempre che tale data fosse stata attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’amministratore di condominio ovvero ove non vi fosse stato l’obbligo di nominare l’amministratore, dal condomino che aveva presieduto l’assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, fosse stata presentata la CILAS; - interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che aveva approvato l’esecuzione dei lavori risultasse adottata in data compresa tra il 19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022, sempre che tale data fosse stata attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’amministratore di condominio ovvero ove non vi fosse stato l’obbligo di nominare l’amministratore, dal condomino che aveva presieduto l’assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, fosse stata presentata la CILAS; - interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 31 dicembre 2022, risultasse presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. 2) per le spese sostenute nel 2024 il Super Bonus spettava, invece, nella misura del 70%. LA RATEIZZAZIONE DEL SUPER BONUS - ANNO 2025 Per le spese sostenute nell’anno 2025, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Si rammenta che in precedenza era prevista la seguente ripartizione della detrazione: - in 5 rate annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta sino al 31 dicembre 2021; - in 4 quote annuali, di pari importo, per la parte di spesa sostenuta dal 1 gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2023; - in 10 quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione (a seguito della modifica introdotta dall’art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67). L’art. 1, c. 56, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la detrazione Super Bonus può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se da detta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di versamento del saldo imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024. Si rammenta che già in precedenza l’art. 2, c. 3-sexies, D.L. 16/02/2023, n. 11, convertito con legge 11/04/2023, n. 38, prevedeva per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative ad interventi ammessi al Super Bonus, la possibilità per il contribuente di optare per la ripartizione in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta 2023. Detta opzione era esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo di imposta 2022 non fosse stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. LE CONDIZIONI PER ACCEDERE AL SUPER BONUS - ANNO 2025 La detrazione Super Bonus del 65% per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti: a) presentata la CILAS se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; b) adottata la deliberazione dell’assemblea del condominio che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILAS se gli interventi sono effettuati dai condomini; c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Obblighi di comunicazione (art. 2 D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024 n. 67) I soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico e/o di riduzione antisismico agevolabili ai sensi dell’art. 119 D.L. 19/05/2020, n. 34 (SuperBonus), i quali abbiano presentato la CILAS ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici debbono trasmettere rispettivamente all’ENEA e/o al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali: a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi; b) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute nell’anno 2025; c) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese da sostenere. L’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale. I CONDOMINI E IL SUPER BONUS I mini-condomini (ammessi al super bonus) Possono beneficiare del Super Bonus le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione), con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (Art. 119, c. 9 lett. a) del D.L. 34/2020). A tali fini le pertinenze non devono essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate: in questo senso Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 397 del 9 giugno 2021 (che ha avuto modo di confermare che con riguardo, invece, alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al Super-Bonus – al pari degli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali – occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le pertinenze), nello stesso senso Agenzia delle Entrate, risposte ad interpelli nn. 461 e 464 del 7 luglio 2021. In ogni caso il contribuente unico proprietario o comproprietario, può beneficiare del Super Bonus limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari residenziali, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio; il predetto limite non si applica, invece, per gli interventi antisismici realizzati sulle singole unità (Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 23/06/2022). Condominio con l'unità non residenziali In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio (Agenzia delle Entrate a Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020). Le pertinenze dei condomini In caso di interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi (Agenzia delle Entrate Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020). Anche ai fini dell’applicazione del Super- Bonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8. Vanno anche calcolate le unità di categoria A/1 presenti nell’edificio e le unità non residenziali se la superficie delle unità residenziali presenti nell’edificio è superiore al 50%; non devono essere considerate le pertinenze collocate in edificio diverso da quello oggetto degli interventi. (Agenzia delle Entrate Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020). Condomini con l'unità in corso di costruzione La presenza in un condominio di unità immobiliari accatastate nella categoria F/3 non preclude, la possibilità al condominio di accedere al Super Bonus se le restanti unità immobiliari sono ultimate e regolarmente accatastate ed hanno natura residenziale, sempre che venga rispettata per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro, l’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio esistente, senza considerare le unità in corso di costruzione; - le unità immobiliari accatastate in categoria F/3 “Fabbricati in corso di costruzione”, non possono concorrere alla formazione della spesa massima ammissibile al fine di fruire delle agevolazioni poiché occorre tener conto del numero di unità immobiliari esistenti all’inizio dei lavori; - le unità immobiliari accatastate in categoria F/3 non possono neppure usufruire delle detrazioni relative ad altri interventi trainati di efficientamento. (Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 174 del 16 marzo 2021). Consulente Imbonus Prenota 14 luglio 2025 Commenti
- 16bis. Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 16bis. Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare (3), sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi: a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile; b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; (4) f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico; h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; (5) i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; (6) l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. 3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi (7) dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro. 3 bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. (8) 4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. 5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento. 6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 8. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. 9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”. 10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. c), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Ai sensi del successivo comma 5, le disposizioni entrano in vigore l’1.1.2012. (2) Ai sensi dell’art. 16 comma 1, DL 4.6.2013 n. 63, conv. L. 3.8.2013 n. 90, per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2024, l’aliquota della detrazione IRPEF è elevata al 50% fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare. La proroga sino al 31.12.2024 è contenuta nell’art. 1, comma 37, lett. b), n. 1), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (3) L’art. 11 del DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134, ha stabilito che per le spese documentate, sostenute dal 26.6.2012 (data di entrata in vigore del DL 83/2012) e fino al 30.6.2013, la detrazione IRPEF del 36% spettante in relazione alle spese sostenute per determinati interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, è elevata al 50%. Nello stesso periodo, anche l’ammontare massimo delle spese rilevanti è incrementato da 48.000,00 euro a 96.000,00 euro. Successivamente, l’art. 16, comma 1 del DL 4.6.2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2013 n. 90, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 37 della L. 30.12.2021 n. 234, ha prorogato fino al 31.12.2024 della detrazione IRPEF “potenziata” del 50% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare. (4) Si veda l’art. 119, comma 2, DL 19.5.2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.7.2020 n. 77. (5) Si veda anche l’art. 16, comma 2-bis, DL 4.6.2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2013 n. 90. (6) Per gli interventi antisismici (c.d. “sismabonus”) si veda anche l’art. 16, comma da 1-bis a 1-septies, DL 4.6.2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2013 n. 90. (7) Le parole “entro diciotto mesi” sono state sostituite alle precedenti “entro sei mesi” dall’art. 1, comma 48, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. (8) Comma inserito dall’art. 1, comma 60, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Certificazione Unica | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Certificazione Unica In questa sezione sono contenute le informazioni relative a Certificazione unica 2025 di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è Per il periodo d'imposta 2024, i sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione unica 2025 (Cu) per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 17 marzo 2025 (il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica). Entro quella stessa data deve essere effettuata, in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario". La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale deve avvenire entro il 31 marzo 2025. Invece, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ossia entro il 31 ottobre 2025. Normativa e prassi Provvedimento del 15 gennaio 2025 - Approvazione della Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica (Pubblicato il 15/01/2025). Modelli e istruzioni Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2025. Motivi dell’aggiornamento Modello ordinario - pdf Modello sintetico - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Scadenze: al percettore delle somme: 17 marzo 2025; la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate: 31 marzo 2025; la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili: 31 ottobre 2025. Indichiarazione Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Legale | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZIO > Amministrativo Legale Regole ben definite riducono i conflitti e moltiplicano le opportunità. Previous Next
- 51. Determinazione del reddito di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 48] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 51. Determinazione del reddito di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 48] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versatiai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter). (2) (3) b) [...] (4) c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29; (5) d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12; (6) e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 47 [50, n.d.r.]; f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100; (7) (8) f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonchè per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari; (9) f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12; (10) f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie; (11) g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni [n.d.r. euro 2.065,83], a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione; g-bis) [...] (12) h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta; (13) i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa (14). 2 bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati; c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. (15) 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 [n.d.r. euro 258,23] (16) ; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. (17) 3 bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. (18) 4. Ai fini dell’applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l’anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021; (19) b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. (20) Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato; c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l’importo corrispondente all’introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto (21) del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. 4 bis. [...] (22) 5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 [n.d.r. euro 46,48] al giorno, elevate a lire 150.000 [n.d.r. euro 77,47] per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000 [n.d.r. euro 15,49], elevate a lire 50.000 [n.d.r. euro 25,82] per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’ articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo 2161 del citato codice, (23) nonché le indennità di cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione. (24) 7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni [n.d.r. euro 1.549,37] per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e 9 milioni [n.d.r. euro 4.648,11] per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità. 8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. (25) Se per i servizi prestati all’estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonchè il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi dell’indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all’articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l’indennità base (26). Qualora l’indennità per servizi prestati all’estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all’attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L’applicazione di questa disposizione esclude l’applicabilità di quella di cui al comma 5. 8 bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. (27) 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all’anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all’onere derivante dall’applicazione del medesimo decreto. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 197, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. Testo precedente: “a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 [n.d.r. euro 3.615,20] fino all’anno 2002 e a lire 6.000.000 [n.d.r. euro 3.098,74] per l’anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 [n.d.r. euro 258,23] annue fino a lire 3.500.000 [n.d.r. euro 1.807,60]. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 [n.d.r. euro 3.356,97] e l’importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;“. (3) Si vedano il DM 31.3.2008 e 27.10.2009; (4) Lettera soppressa dall’art. 2, comma 6, DL 27.5.2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2008 n. 126, in vigore dal 29.5.2008. Testo precedente: “le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta a lire 500.000 [n.d.r. euro 258,23], nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;“. (5) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 677, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. Testo precedente: “c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;“. In precedenza, le parole “di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica,“ erano state sostituite alle precedenti “di lire 10.240 [n.d.r. euro 5,29],“ dall’art. 1, comma 16, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99. (6) Lettera inserita dall’art. 1, comma 28, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. (7) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 190, lett. a), n. 1), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. Testo precedente: “f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’articolo 65 [100, n.d.r.] da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’articolo 12 [13, n.d.r.];“. (8) Ai sensi dell’art. 1, comma 162, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57, “Le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.”. (9) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 190, lett. a), n. 2), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. Testo precedente: “f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonchè per borse di studio a favore dei medesimi familiari;“. In precedenza, la lettera era stata sostituita dall’art. 3, comma 6-bis, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. (10) Lettera inserita dall’art. 1, comma 190, lett. a), n. 3), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. (11) Lettera inserita dall’art. 1, comma 161, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. (12) Lettera soppressa dall’art. 82, comma 23, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. La disposizione si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dal 25.6.2008. Testo precedente: “la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;“. (13) Si veda l’art. 1 co. 58-62 della L. 197/2022 in relazione alle mance percepite dal personale di strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. (14) Lettera inserita dall’art. 1, comma 14, L. 23.8.2004 n. 243, ma non più applicabile dal 2008, poiché è cessata l’operatività dell’agevolazione in esame (c.d. “superbonus”), disciplinata dai commi 12-17 dell’art. 1 della stessa L. 243/2004. (15) I periodi da “La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2” a “la cessione ovvero la costituzione in garanzia” sono stati sostituiti ai precedenti dall’art. 2, comma 29, DL 3.10.2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286, in vigore dal 29.11.2006. Circa il reddito derivante dall’applicazione del presente comma, si veda l’art. 36, comma 25-bis, DL 4.7.2006 n. 223. Testo precedente: “La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati; c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.“. (16) Ai sensi dell’art. 1, commi 16 e 17, L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40: “16. Limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 17. Il limite di cui al comma 16, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.“. Ai sensi dell’art. 40, comma 1, DL 4.5.2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.7.2023 n. 85: “1. Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonchè le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 2. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1. 3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.“. Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonchè le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000, ai sensi dell’art. 12, comma 1, DL 9.8.2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.9.2022 n. 142, come da ultimo modificato dall’art. 3, comma 10, DL 18.11.2022 n. 176, convertito, con modificazioni, dalla L. 13.1.2023 n. 6. Limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021, l’importo è elevato a euro 516,46, ai sensi dell’art. 112, comma 1, DL 14.8.2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13.10.2020 n. 126, come da ultimo modificato dall’art. 6-quinquies, comma 1, DL 22.3.2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.5.2021 n. 69. (17) L’art. 1, comma 1, DL 14.1.2023 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.3.2023 n. 23, ha previsto che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore (c.d. “bonus carburante”). Tale previsione si affianca al limite generale di non imponibilità dei fringe benefit (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14.7.2022 n. 27 e circ. Agenzia delle Entrate 4.11.2022 n. 35). In precedenza, lo stesso limite era stato previsto, per l’anno 2022, dall’art. 2 del DL 21.3.2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20.5.2022 n. 51. (18) Comma inserito dall’art. 1, comma 190, lett. b), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. (19) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 632, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. Ai sensi del successivo comma 633, “resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020”. Testo precedente: “a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 15-bis, comma 7, lett. a), DL 2.7.2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2007 n. 127. Ai sensi del successivo comma 8, la disposizione ha effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 27.6.2007; - l’art. 2, comma 71, lett. a), DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286. La disposizione aveva effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 3.10.2006. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente potevano continuare ad applicare le previgenti disposizioni. (20) Periodo sostituito dall’art. 3, comma 3-bis, DL 18.10.2023 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.12.2023 n. 191. Per l’applicazione delle presenti disposizioni si veda il successivo comma 3- ter. Testo precedente: “in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.“. (21) Si vedano: - il DM 9.11.2023, pubblicato in G.U. 1.12.2023 n. 281; - il DM 25.2.2022, pubblicato in G.U. 9.5.2022 n. 107; - il DM 21.11.2017, pubblicato in G.U. 19.2.2018 n. 41; - il DM 12.11.2009, pubblicato in G.U. 20.3.2010 n. 66; - il DM 20.10.2008, pubblicato in G.U. 14.1.2009 n. 10; - il DM 8.3.2006, pubblicato in G.U. 19.5.2006 n. 115; - il DM 26.10.2004, pubblicato in G.U. 11.2.2005 n. 34; - il DM 11.12.2003, pubblicato in G.U. 23.4.2004 n. 95. (22) Comma abrogato dall’art. 1, comma 8, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. Testo precedente: “Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 1, comma 160, lett. a), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applicava “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. (23) Le parole “articolo 2161 del citato codice,“ sono state sostituite alle precedenti “art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42” dall’art. 10, comma 5, DLgs. 31.12.2012 n. 248, pubblicato in G.U. 25.1.2013 n. 21. In precedenza, le parole “i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’ articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’ art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42” erano state inserite dall’art. 2162, comma 1, DLgs. 15.3.2010 n. 66, pubblicato in G.U. 8.5.2010 n. 106, S.O. n. 84. (24) Ai sensi dell’art. 7-quinquies, comma 1, DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225, “Il comma 6 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.“. (25) Ai sensi dell’art. 1, comma 271, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62, “L’articolo 51, comma 8, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell’articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.“. (26) Le parole “ottantasette quarantesimi dell’indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all’articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l’indennità base” sono state sostituite alle precedenti “due volte l’indennità base” dall’art. 5-bis, comma 1, DL 21.10.2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2021 n. 215. Ai sensi del successivo comma 3, la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data. In precedenza, le parole “nonchè il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l’indennità base” erano state inserite dall’art. 1, comma 319, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99. Ai sensi del medesimo comma, la disposizione entra in vigore il 1º luglio 2015. (27) Si vedano: - per l’anno 2023, il DM 28.2.2023, pubblicato in G.U. 18.3.2023 n. 66; - per l’anno 2022, il DM 23.12.2021, pubblicato in G.U. 18.1.2022 n. 13; - per l’anno 2021, il DM 23.3.2021, pubblicato in G.U. 7.4.2021 n. 83; - per l’anno 2020, il DM 11.12.2019, pubblicato in G.U. 8.1.2020 n. 5; - per l’anno 2019, il DM 21.12.2018, pubblicato in G.U. 17.1.2019 n. 14; - per l’anno 2018, il DM 21.11.2017, pubblicato in G.U. 19.2.2018 n. 41; - per l’anno 2017, il DM 22.12.2016, pubblicato in G.U. 19.1.2017 n. 15; - per l’anno 2016, il DM 25.1.2016, pubblicato in G.U. 30.1.2016 n. 24; - per l’anno 2015, il DM 14.1.2015, pubblicato in G.U. 22.1.2015 n. 17; - per l’anno 2014, il DM 23.12.2013, pubblicato in G.U. 3.1.2014 n. 2; - per l’anno 2013, il DM 7.12.2012, pubblicato in G.U. 29.12.2012 n. 302; - per l’anno 2012, il DM 24.1.2012, pubblicato in G.U. 30.1.2012 n. 24; - per l’anno 2011, il DM 3.12.2010, pubblicato in G.U. 24.12.2010 n. 300; - per l’anno 2010, il DM 21.1.2010, pubblicato in G.U. 30.1.2010 n. 24; - per l’anno 2009, il DM 28.1.2009, pubblicato in G.U. 31.1.2009 n. 25; - per l’anno 2008, il DM 16.1.2008, pubblicato in G.U. 30.1.2008 n. 25; - per l’anno 2007, il DM 19.1.2007, pubblicato in G.U. 30.1.2007 n. 24; - per l’anno 2006, il DM 31.1.2006, pubblicato in G.U. 10.2.2006 n. 34; - per l’anno 2005, il DM 17.1.2005, pubblicato in G.U. 28.1.2005 n. 22; - per l’anno 2004, il DM 30.1.2004, pubblicato in G.U. 6.2.2004 n. 30; - per l’anno 2003, il DM 13.1.2003, pubblicato in G.U. 28.1.2003 n. 22; - per l’anno 2002, il DM 6.2.2002, pubblicato in G.U. 13.2.2002 n. 37; - per l’anno 2001, il DM 23.1.2001, pubblicato in G.U. 30.1.2001 n. 24. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 61. Interessi passivi [n.d.r. ex art. 63] | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 61. Interessi passivi [n.d.r. ex art. 63] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “Art. 61 (Interessi passivi) - 1. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito non danno diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.“. In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Consulenza Fiscale Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Precompilata | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Precompilata In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione precompilata". di Walter Pittini 9 maggio 2025 Che cos'è L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 e modello Redditi persone fisiche) con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie; dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora. Si tratta di una vera e propria dichiarazione precompilata dall’Agenzia, nella quale sono già inseriti i dati su redditi, ritenute, versamenti e numerose spese detraibili o deducibili. Chi presenta il modello 730 può utilizzare la modalità di compilazione semplificata, tramite la quale è possibile consultare le proprie informazioni e i propri dati in maniera più agevole e con un percorso guidato che usa una terminologia di uso comune senza i riferimenti ai righi e colonne del modello fiscale. Le informazioni, che possono essere confermate, integrate o modificate, sono riportate in maniera automatica nel modello 730 da trasmettere. Chi accetta online il 730 precompilato, anche avvalendosi della modalità di compilazione semplificata, senza apportare modifiche non dovrà esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili comunicati dai soggetti terzi e non sarà sottoposto a controlli documentali. Chi invece procede a modificare i dati degli oneri e spese forniti dai soggetti terzi, dovrà esibire i soli documenti che hanno determinato la modifica. Tali vantaggi si applicano anche in caso di presentazione del modello Redditi con modifiche. Attenzione: le dichiarazioni modello 730 presentate direttamente dal contribuente via web dalla propria area riservata, possono essere annullate entro le ore 23.59 del 20 giugno 2025, senza conseguenze sulle tempistiche di rimborso. Il cronoprogramma della gestione del flusso 730-4 può essere consultato al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/le-risposte-alle-domande-piu-frequenti-730-2025 Il contribuente deve verificare se i dati inseriti sono corretti. Quindi, a seconda dei casi, può: accettare la dichiarazione dei redditi precompilata (se ha scelto il modello 730) senza fare modifiche; rettificare i dati non corretti; integrare la dichiarazione per inserire, per esempio, altre spese deducibili o detraibili non presenti; inviare la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle entrate; versare le somme eventualmente dovute mediante modello F24; indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale su cui accreditare un eventuale rimborso; consultare le comunicazioni, le ricevute e la dichiarazione presentata; consultare l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile. I coniugi possono presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta, direttamente tramite l’applicazione, a condizione che ci siano i requisiti richiesti per la presentazione del modello 730 in forma congiunta (si veda, più avanti, il paragrafo “Come predisporre una dichiarazione congiunta”). Il contribuente, per l’accesso alla dichiarazione precompilata, può anche rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, a un Caf, a un professionista abilitato o, qualora debba presentare il modello Redditi persone fisiche, a un altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni. All’intermediario deve essere consegnata un’apposita delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata. Il modello 730 precompilato può essere presentato senza l’indicazione del sostituto (datore di lavoro o ente previdenziale), anche se vi è un sostituto d’imposta tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio. L’eventuale credito che emerge dalla dichiarazione è rimborsato dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente bancario o postale indicato dal contribuente. Se, invece, dovesse emergere un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online, con addebito sul conto corrente indicato, o stampare il modello F24 che l’Agenzia ha già precompilato e pagare con le modalità ordinarie. Chi si rivolge a un CAF, professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato. Dichiarazione precompilata 2025 Per rendere più completa e corretta la tua dichiarazione precompilata 2025 che è disponibile a partire dal 30 aprile: verifica i dati dei tuoi fabbricati e terreni comunica al datore di lavoro i dati del coniuge e dei familiari a carico se non vuoi rendere disponibili i dati sulle spese sanitarie comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili i dati sulle spese universitarie comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili le rette per la frequenza degli asilo nido comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili i dati relativi alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili i dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici se non vuoi rendere disponibili i dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale . Attenzione: è possibile consultare e se necessario correggere la dichiarazione precompilata degli anni precedenti purché siano state inviata tramite l'applicazione web. All'interno dell'applicazione un'apposita funzione "cambia anno di dichiarazione" consente di selezionare la dichiarazione di interesse. Accedi alla precompilata Normativa e prassi Provvedimento del 23 aprile 2025 - Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 24/04/2025) Provvedimento del 29 aprile 2024 - Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 29/04/2024) Provvedimento del 18 aprile 2023 - Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 18/04/2023) Provvedimento del 19 maggio 2022 - Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 19/05/2022) Provvedimento del 30 settembre 2021 - pdf - Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021 - (Pubblicato il 01/10/2021) Errata corrige - pdf Provvedimento del 7 maggio 2021 Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 7/05/2021) Quando è disponibile A partire dal 30 aprile 2025, nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile la dichiarazione precompilata 2025 (730 e Redditi) e il relativo foglio riepilogativo. Potrà essere inviata, se si sceglie il modello 730, fino al 30 settembre 2025. Il 31 ottobre 2025 è invece la scadenza per l’invio del modello Redditi Persone fisiche. Per accedere occorre essere in possesso di: SPID - “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della pubblica amministrazione; Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS); credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad averle. Una volta autenticati, si può anche scegliere di operare in qualità di “tutore”, “amministratore di sostegno”, “curatore speciale”, “genitore”, “persona di fiducia” o “erede”, per presentare la dichiarazione di un tutelato, di un minore, di una persona che ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle direttamente e ci ha autorizzato a farlo nel suo interesse, o di una persona deceduta. Effettuato l’accesso, si possono visualizzare: la dichiarazione dei redditi precompilata l’elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l’Agenzia non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti l’esito della liquidazione (cioè il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta o dall’Agenzia delle entrate, in caso di esito a credito, o le somme che saranno trattenute in busta paga o che dovranno essere versate con modello F24, in caso di esito a debito, oppure esito “a saldo zero”, se dalla dichiarazione non risultano rimborsi da ottenere o pagamenti da effettuare). Scadenze: 730: 30 Settembre 2025; Redditi Persone fisiche: 31 Ottobre 2025. 3 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Diffusione e rafforzamento dell’economia sociale | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Diffusione e rafforzamento dell’economia sociale [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è “La misura “ Imprese dell’economia sociale ” promuove la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale. Lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione è aperto a partire dalle ore 12.00 del 13 ottobre 2022. 2. A chi si rivolge Si rivolge alle: imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese; cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro delle imprese in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modifiche e integrazioni; società cooperative aventi qualifica di ONLUS, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni; le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2022; che alla data di presentazione della domanda devono: essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale. Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’omologo registro delle imprese; trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; essere in regime di contabilità ordinaria; aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -; non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Le imprese possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti co-proponenti. In tali casi, il programma d’investimento deve essere realizzato nel rispetto di un accordo di collaborazione. L’accordo di collaborazione deve rappresentare una stabile collaborazione tra i proponenti, coerente con l’articolazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma d’investimento proposto e deve prevedere: la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun proponente; l’individuazione, nell’ambito dei proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero. 3. Cosa finanzia La misura agevolativa finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale. I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro. I programmi devono determinare positive ricadute sul territorio, avendo riguardo ad almeno uno o più degli obiettivi previsti all’art. 8, comma 4, del decreto direttoriale 8 agosto 2022, ossia: incremento occupazionale di categorie svantaggiate; inclusione sociale di soggetti vulnerabili; raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile nonché alla sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa, anche attraverso la decarbonizzazione, il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, l’eco design, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi; raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio. Sono ammissibili le spese relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali rientranti nelle categorie di seguito indicate, nei limiti in cui le stesse risultino necessarie al raggiungimento delle finalità del programma di investimento e coerenti e funzionali con lo svolgimento dello stesso: suolo aziendale e sue sistemazioni. Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale possono essere ammesse nel limite del 10% dell’investimento produttivo complessivamente agevolabile; fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. Tali spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile; infrastrutture specifiche aziendali; macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica; programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Le predette spese devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento n. 651/2014, per le grandi imprese le spese di cui alla presente lettera sono ammissibili in misura non superiore al 50% delle complessive spese ammissibili dell’investimento. 4. Le agevolazioni Le agevolazioni consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni , comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa nell’ambito dell’ elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti del 12 ottobre 2022 . Le imprese interessate, per ulteriori informazioni, di competenza bancaria, nell'elenco trovano anche l’indicazione dei contatti (e-mail o telefono) a cui rivolgersi. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80%. Nell’ambito del contratto di finanziamento, una quota pari al 30% del finanziamento è costituita dal finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70%, è costituita dal finanziamento agevolato; il finanziamento agevolato consente, pertanto, una copertura delle spese ammissibili per un importo massimo del 56%. Per i programmi di investimento produttivi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto direttoriale 8 agosto 2022, riguardanti attività diverse da quelle agricola, silvicola e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, è concesso un contributo non rimborsabile nel rispetto dei seguenti limiti: 20% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. La somma del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile non può, in ogni caso, eccedere il limite del 75% delle spese ritenute ammissibili; 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale; 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale; 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale; 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI o da grandi imprese nelle restanti aree del territorio nazionale. 5. Come funziona Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 13 ottobre 2022, a mezzo PEC all’indirizzo es.imprese@pec.mise.gov.it Le domande di agevolazione, redatte in formato elettronico, devono essere sottoscritte, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda di agevolazione di cui all’ Allegato 1 - Schema di Domanda deve essere corredata, fra l’altro, dai seguenti allegati: Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva atto notorio relativa alla dimensione di impresa (docx); Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva atto notorio relativa al cumulo delle agevolazioni (docx); Allegato 4 - Modulo Capo Fila (docx); Allegato 5 - Modello antimafia consorzio (pdf); Allegato 6 - Modello antimafia (pdf); Allegato 7 - Modello familiari conviventi antimafia (pdf); delibera di finanziamento rilasciata dalla Banca finanziatrice, attestante la capacità economico-finanziaria dell’impresa 6. Trasmissione delle richieste di erogazione delle agevolazioni Con riferimento alle domande presentate fino al 8 agosto 2022, con decreto direttoriale 9 aprile 2019 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste di erogazione per stato avanzamento lavori e a saldo relative al finanziamento agevolato e, ove previsto, la richiesta relativa al contributo non rimborsabile. Le richieste devono essere trasmesse dall’impresa beneficiaria a mezzo PEC al Soggetto gestore, all’indirizzo economiasociale@postacert.invitalia.it Decreto direttoriale 9 aprile 2019 (pdf); Allegato 1 - Modulo per la domanda di erogazione della quota di finanziamento agevolato a titolo di anticipazione (docx); Allegato 2 - Modulo per la domanda di erogazione del primo stato avanzamento lavori – SAL (docx); Allegato 3 - Modulo per la domanda di erogazione degli stati avanzamento lavori successivo al primo (docx); Allegato 4 - Modulo per la domanda di erogazione dello stato avanzamento lavori a saldo (docx) Allegato 5 - Indicatori e relativi valori – obiettivo (docx ); Allegato 6 - Dichiarazione relativa alla misurazione d’impatto del progetto d’impresa (docx ); Allegato 7 - Aggiornamento degli oneri (docx); Con riferimento alle domande presentate successivamente all’ 8 agosto 2022 , il decreto direttoriale del 10 marzo 2025 ha dato attuazione all’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’8 marzo 2017, così come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 gennaio 2022. Tale norma prevede che, contestualmente alla richiesta di erogazione del finanziamento agevolato, l’impresa beneficiaria presenti istanza, secondo le modalità definite dal decreto in oggetto, per l’erogazione proporzionale di un contributo a fondo perduto. Quest'ultima è subordinata all’avvenuta erogazione, da parte della banca finanziatrice, della corrispondente quota di finanziamento agevolato, come disposto dall’articolo 10 del decreto del 3 luglio 2015. Decreto direttoriale Erogazioni 10 marzo 2025 Allegato 1 (docx) Allegato 2 (docx) Allegato 3 (docx) Allegato 4 (docx) Allegato 5 (docx) Allegato 6 (docx) Allegato 7 (docx) 7. Normativa Decreto direttoriale 10 marzo 2025 - Diffusione e rafforzamento dell’economia sociale Decreto ministeriale 28 gennaio 2022 - Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale Decreto direttoriale 8 agosto 2022 - termini e modalità di presentazione delle domande Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 26 luglio 2017 - termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione; indicazioni utili per la migliore attuazione della misura Decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017 - criteri e modalità per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in forma di contributo non rimborsabile Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017 - condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di finanziamento agevolato; Decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015 - istituzione del regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale 8. Documenti utili Addendum alla convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti nell’ambito delle agevolazioni alle imprese per la diffusione ed il rafforzamento dell’economia sociale. Approfondimento Revisione della disciplina agevolativa, in itinere Il decreto ministeriale 3 luglio 2015 rappresenta il provvedimento con cui è stato istituito il presente regime di aiuto. Leggi tutto In data 11 giugno 2020 il Ministro dello sviluppo economico ha firmato il decreto che apporta le “modifiche al DM 3 luglio 2015 recante agevolazioni per le imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”. La modifica di questo provvedimento rappresenta la base per procedere con la revisione dell’intera disciplina normativa che regola lo strumento. In data 19 luglio 2021 è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Decreto recante modifiche al Decreto 14 febbraio 2017, che stabilisce le condizioni e le modalità per l’accesso ai finanziamenti agevolati concessi, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, da parte delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale. In data 28 gennaio 2022 è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico il Decreto recante modifiche al Decreto 3 luglio 2015 e al Decreto 8 marzo 2017. In data 8 agosto 2022 è stato firmato dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese il decreto attuativo conclusivo della riforma. Le disposizioni contenute nel decreto 11 giugno 2020 , nel decreto 19 luglio 2021 e nel decreto 28 gennaio 2022 si applicano dalla data di emanazione del decreto 8 agosto 2022 attuativo dei citati decreti ministeriali. Consulente Inimpresa Acquista 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- 13. Altre detrazioni | PITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 13. Altre detrazioni Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a: a) 1.880 euro (2), se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; (3) b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro; (4) c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro (5). 1 1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro. (6) 1 bis. [...] (7) 2. [...] (8) 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a: a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; (9) b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro; (10) c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro (11). (12) 3 bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro. (13) 4. [...] (12) 5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, (14) 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro; (15) b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro; (16) b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro (17). 5 bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell’articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell’anno. (18) 5 ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro. (19) 6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. 6 bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis. (20) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. d), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. Testo precedente: “Art. 13 (Determinazione dell’imposta) - 1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 26.000 euro, 23 per cento; oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento; oltre 33.500 euro, 39 per cento. 1 bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l’imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d’imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale, e 7.500 euro. 2. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge. 3. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.“. In precedenza, la numerazione al presente articolo era stata sostituita alla precedente “Art. 12” dalla L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n.192. (2) Ai sensi dell’art. 1, comma 2, DLgs. 30.12.2023 n. 216, pubblicato in G.U. 30.12.2023 n. 303, per l’anno 2024, la presente detrazione è innalzata a 1.955 euro. (3) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 1), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. In precedenza, le parole “1.880 euro” erano state sostituite alle precedenti “1.840 euro” dall’art. 1, comma 127, lett. a), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. (4) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 1), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;“. In precedenza, la lettera era stata sostituita dall’art. 1, comma 127, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. (5) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 1), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro”. In precedenza, la lettera era stata sostituita dall’art. 1, comma 127, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. (6) Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 2), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (7) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 5.2.2020 n. 3, converito, con modificazioni, dalla L. 2.4.2020 n. 21, a decorrere dall’1.7.2020. Testo precedente: “Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 1, comma 132, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62; - l’art. 1, comma 12, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015; - l’art. 1, comma 1, DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89. (8) Comma abrogato dall’art. 1, comma 127, lett. c), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Testo precedente: “La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a: a) 10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro; b) 20 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro; c) 30 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro; d) 40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro; e) 25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.“. (9) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 3), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;“. (10) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 3), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;“. (11) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 3), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro”. (12) Il comma 3 è stato sostituito ai precedenti commi 3 e 4 dall’art. 1, comma 210, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Testo precedente: “3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a: a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. 4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 1, comma 290, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. (13) Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 4), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (14) Le parole “ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 11, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 12, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (15) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 5), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;“. (16) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 5), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro”. (17) Lettera inserita dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 5), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (18) Comma inserito dall’art. 1, comma 11, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 12, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (19) Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 6), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (20) Comma inserito dall’art. 1, comma 15, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 16, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio