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51. Determinazione del reddito di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 48]

Ultimo aggiornamento del:

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da

tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo

percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto

forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto

di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo

d’imposta anche le somme e i valori in genere,

corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12

del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo

a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati

dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza

a disposizioni di legge; i contributi di assistenza

sanitaria versati dal datore di lavoro o dal

lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente

fine assistenziale in conformità a disposizioni di

contratto o di accordo o di regolamento aziendale,

che operino negli ambiti di intervento stabiliti con

il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo

10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non

superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai

fini del calcolo del predetto limite si tiene conto

anche dei contributi di assistenza sanitaria versatiai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter).

(2) (3)

b) [...] (4)

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore

di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente

dal datore di lavoro o gestite da terzi;

le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di

vitto fino all’importo complessivo giornaliero di

euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse

siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive

delle somministrazioni di vitto corrisposte

agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture

lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive

ubicate in zone dove manchino strutture o

servizi di ristorazione fino all’importo complessivo

giornaliero di euro 5,29; (5)

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla

generalità o a categorie di dipendenti; anche se

affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi

pubblici;

d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità

o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro

o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute,

volontariamente o in conformità a disposizioni

di contratto, di accordo o di regolamento

aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il

trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo

12 che si trovano nelle condizioni previste nel

comma 2 del medesimo articolo 12; (6)

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f)

del comma 1 dell’articolo 47 [50, n.d.r.];

f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti

dal datore di lavoro volontariamente o in

conformità a disposizioni di contratto o di accordo

o di regolamento aziendale, offerti alla generalità

dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai

familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di

cui al comma 1 dell’articolo 100; (7) (8)

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati

dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti

o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte

dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi

di educazione e istruzione anche in età prescolare,

compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi

connessi, nonchè per la frequenza di ludoteche

e di centri estivi e invernali e per borse di studio a

favore dei medesimi familiari; (9)

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore

di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di

assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti

indicati nell’articolo 12; (10)

f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di

lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di

categorie di dipendenti per prestazioni, anche in

forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di

non autosufficienza nel compimento degli atti della

vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite

dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1)

e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute

e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio

2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;

(11)

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei

dipendenti per un importo non superiore complessivamente

nel periodo d’imposta a lire 4 milioni

[n.d.r. euro 2.065,83], a condizione che non siano

riacquistate dalla società emittente o dal datore di

lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi

almeno tre anni dalla percezione; qualora le

azioni siano cedute prima del predetto termine,

l’importo che non ha concorso a formare il reddito

al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione

nel periodo d’imposta in cui avviene la

cessione;

g-bis) [...] (12)

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di

cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché

le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in

conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti

aziendali a fronte delle spese sanitarie

di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b).

Gli importi delle predette somme ed erogazioni

devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle

case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto

del riparto a cura di appositi organismi costituiti

all’interno dell’impresa nella misura del 25 per

cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta;

(13)

i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio,

da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia

all’accredito contributivo presso l’assicurazione

generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia

ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme

sostitutive della medesima, per il periodo successivo

alla prima scadenza utile per il pensionamento

di anzianità, dopo aver maturato i requisiti

minimi secondo la vigente normativa (14).

2 bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)

del comma 2 si applicano esclusivamente alle

azioni emesse dall’impresa con la quale il contribuente

intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a

quelle emesse da società che direttamente o indirettamente,

controllano la medesima impresa, ne

sono controllate o sono controllate dalla stessa

società che controlla l’impresa. La disposizione di

cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile

esclusivamente quando ricorrano congiuntamente

le seguenti condizioni:

a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano

scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l’opzione è esercitabile,

la società risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque

anni successivi all’esercizio dell’opzione un

investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore

alla differenza tra il valore delle azioni al momento

dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto

dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di

investimento siano ceduti o dati in garanzia prima

che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione,

l’importo che non ha concorso a formare

il reddito di lavoro dipendente al momento

dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel

periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero

la costituzione in garanzia. (15)

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori

di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti

e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a

familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli

da terzi, si applicano le disposizioni relative

alla determinazione del valore normale dei beni e

dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale

dei generi in natura prodotti dall’azienda e

ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari

al prezzo mediamente praticato dalla stessa

azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre

a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei

servizi prestati se complessivamente di importo

non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000

[n.d.r. euro 258,23] (16) ; se il predetto valore è superiore

al citato limite, lo stesso concorre interamente

a formare il reddito. (17)

3 bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3,

l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da

parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo

o elettronico, riportanti un valore nominale. (18)

4. Ai fini dell’applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma

1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i

motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione,

con valori di emissione di anidride carbonica

non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km

di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti

stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume

il 25 per cento dell’importo corrispondente ad una

percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri

calcolato sulla base del costo chilometrico di

esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che

l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il

30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero

dell’economia e delle finanze, che provvede

alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto

dal periodo d’imposta successivo, al netto

degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

La predetta percentuale è elevata al 30

per cento per i veicoli con valori di emissione di

anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a

160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati

veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a

190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40

per cento per l’anno 2020 e al 50 per cento a decorrere

dall’anno 2021. Per i veicoli con valori di

emissione di anidride carbonica superiori a 190

g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento

per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere

dall’anno 2021; (19)

b) in caso di concessione di prestiti si assume il

50 per cento della differenza tra l’importo degli

interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento

vigente alla data di scadenza di ciascuna rata

o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione

del prestito e l’importo degli interessi calcolato

al tasso applicato sugli stessi. (20) Tale disposizione

non si applica per i prestiti stipulati anteriormente

al 1° gennaio 1997, per quelli di durata

inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di

accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti

in contratto di solidarietà o in cassa integrazione

guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai

sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi

a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei

danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste

estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre

1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla

legge 18 febbraio 1992, n. 172;

c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in

comodato, si assume la differenza tra la rendita

catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese

inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze

non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto

per il godimento del fabbricato stesso. Per i

fabbricati concessi in connessione all’obbligo di

dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per

cento della predetta differenza. Per i fabbricati

che non devono essere iscritti nel catasto si assume

la differenza tra il valore del canone di locazione

determinato in regime vincolistico o, in mancanza,

quello determinato in regime di libero mercato,

e quanto corrisposto per il godimento del

fabbricato;

c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone

prestati gratuitamente, si assume, al netto degli

ammontari eventualmente trattenuti, l’importo

corrispondente all’introito medio per

passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale

dei trasporti e stabilito con decreto (21) del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una

percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente

ai soggetti di cui al comma 3, di

2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre

di ogni anno ed ha effetto dal periodo di

imposta successivo a quello in corso alla data

della sua emanazione.

4 bis. [...] (22)

5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni

fuori del territorio comunale concorrono a

formare il reddito per la parte eccedente lire

90.000 [n.d.r. euro 46,48] al giorno, elevate a lire

150.000 [n.d.r. euro 77,47] per le trasferte all’estero,

al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in

caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di

quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente

il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto

di due terzi in caso di rimborso sia delle spese

di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso

analitico delle spese per trasferte o missioni

fuori del territorio comunale non concorrono a formare

il reddito i rimborsi di spese documentate

relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto,

nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili,

eventualmente sostenute dal dipendente,

sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di

lire 30.000 [n.d.r. euro 15,49], elevate a lire 50.000

[n.d.r. euro 25,82] per le trasferte all’estero. Le indennità

o i rimborsi di spese per le trasferte

nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi

di spese di trasporto comprovate da documenti

provenienti dal vettore, concorrono a formare

il reddito.

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione

spettanti ai lavoratori tenuti per contratto

all’espletamento delle attività lavorative in luoghi

sempre variabili e diversi, anche se corrisposte

con carattere di continuità, le indennità di navigazione

e di volo previste dalla legge o dal contratto

collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito

italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica

militare di cui all’ articolo 1803 del codice dell’ordinamento

militare, i premi agli ufficiali piloti del

Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo

2161 del citato codice, (23) nonché le indennità di

cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della

Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono

a formare il reddito nella misura del 50 per

cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro

delle finanze, di concerto con il Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, possono essere

individuate categorie di lavoratori e condizioni di

applicabilità della presente disposizione. (24)

7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione

e quelle equipollenti, non concorrono

a formare il reddito nella misura del 50 per cento

del loro ammontare per un importo complessivo

annuo non superiore a lire 3 milioni [n.d.r. euro

1.549,37] per i trasferimenti all’interno del territorio

nazionale e 9 milioni [n.d.r. euro 4.648,11] per

quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione

in quest’ultimo. Se le indennità in questione,

con riferimento allo stesso trasferimento, sono

corrisposte per più anni, la presente disposizione

si applica solo per le indennità corrisposte per il

primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese

quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi

dell’articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché

le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in

qualità di conduttore, per recesso dal contratto di

locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento

della sede di lavoro, se rimborsate dal datore

di lavoro e analiticamente documentate, non

concorrono a formare il reddito anche se in caso

di contemporanea erogazione delle suddette indennità.

8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite

per servizi prestati all’estero costituiscono reddito

nella misura del 50 per cento. (25) Se per i

servizi prestati all’estero dai dipendenti delle amministrazioni

statali la legge prevede la corresponsione

di una indennità base e di maggiorazioni ad

esse collegate concorre a formare il reddito la sola

indennità base nella misura del 50 per cento

nonchè il 50 per cento delle maggiorazioni percepite

fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi

dell’indennità base o, limitatamente alle indennità

di cui all’articolo 1808, comma 1, lettera

b), del codice dell’ordinamento militare, di cui al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte

l’indennità base (26). Qualora l’indennità per

servizi prestati all’estero comprenda emolumenti

spettanti anche con riferimento all’attività prestata

nel territorio nazionale, la riduzione compete

solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti.

L’applicazione di questa disposizione esclude

l’applicabilità di quella di cui al comma 5.

8 bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a

8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero

in via continuativa e come oggetto esclusivo

del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici

mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo

superiore a 183 giorni, è determinato sulla base

delle retribuzioni convenzionali definite annualmente

con il decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma

1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,

n. 398. (27)

9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente

articolo non concorrono a formare il reddito

di lavoro dipendente possono essere rivalutati con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,

quando la variazione percentuale del valore medio

dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie

di operai e impiegati relativo al periodo di dodici

mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per

cento rispetto al valore medio del medesimo indice

rilevato con riferimento allo stesso periodo

dell’anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si

provvede alla ricognizione della predetta percentuale

di variazione. Nella legge finanziaria relativa

all’anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all’onere derivante dall’applicazione

del medesimo decreto.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 197, lett. b), L. 24.12.2007 n.

244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore

dall’1.1.2008.

Testo precedente: “a) i contributi previdenziali e assistenziali versati

dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di

legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o

dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale

in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento

aziendale per un importo non superiore complessivamente a

lire 7.000.000 [n.d.r. euro 3.615,20] fino all’anno 2002 e a lire

6.000.000 [n.d.r. euro 3.098,74] per l’anno 2003, diminuite negli anni

successivi in ragione di lire 500.000 [n.d.r. euro 258,23] annue fino a

lire 3.500.000 [n.d.r. euro 1.807,60]. Fermi restando i suddetti limiti, a

decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla

differenza tra lire 6.500.000 [n.d.r. euro 3.356,97] e l’importo dei

contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1

dell’articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale

istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e successive modificazioni;“.

(3) Si vedano il DM 31.3.2008 e 27.10.2009;

(4) Lettera soppressa dall’art. 2, comma 6, DL 27.5.2008 n. 93, convertito,

con modificazioni, dalla L. 24.7.2008 n. 126, in vigore dal

29.5.2008.

Testo precedente: “le erogazioni liberali concesse in occasione di festività

o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori

nel periodo d’imposta a lire 500.000 [n.d.r. euro 258,23], nonché

i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze

personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti

vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi

a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti

a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge

31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge

18 febbraio 1992, n. 172;“.

(5) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 677, L. 27.12.2019 n. 160,

pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45.

Testo precedente: “c) le somministrazioni di vitto da parte del datore

di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore

di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero

di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano

rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte

agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere

temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino

strutture o servizi di ristorazione;“.

In precedenza, le parole “di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in

cui le stesse siano rese in forma elettronica,“ erano state sostituite

alle precedenti “di lire 10.240 [n.d.r. euro 5,29],“ dall’art. 1, comma 16,

L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99.

(6) Lettera inserita dall’art. 1, comma 28, lett. b), L. 27.12.2017 n.

205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

(7) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 190, lett. a), n. 1), L.

28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in

vigore dall’1.1.2016.

Testo precedente: “f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al

comma 1 dell’articolo 65 [100, n.d.r.] da parte dei dipendenti e dei

soggetti indicati nell’articolo 12 [13, n.d.r.];“.

(8) Ai sensi dell’art. 1, comma 162, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata

in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57, “Le disposizioni di cui all’articolo

51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n.

208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle

opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o

pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale

di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.”.

(9) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 190, lett. a), n. 2), L.

28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in

vigore dall’1.1.2016.

Testo precedente: “f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati

dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti

per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da

parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonchè per borse di studio

a favore dei medesimi familiari;“.

In precedenza, la lettera era stata sostituita dall’art. 3, comma 6-bis,

DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n.

44.

(10) Lettera inserita dall’art. 1, comma 190, lett. a), n. 3), L.

28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in

vigore dall’1.1.2016.

(11) Lettera inserita dall’art. 1, comma 161, L. 11.12.2016 n. 232,

pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.

(12) Lettera soppressa dall’art. 82, comma 23, DL 25.6.2008 n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. La disposizione

si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere

dal 25.6.2008.

Testo precedente: “la differenza tra il valore delle azioni al momento

dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione

che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni

stesse alla data dell’offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti

posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di

voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale

o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza

concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;“.

(13) Si veda l’art. 1 co. 58-62 della L. 197/2022 in relazione alle mance

percepite dal personale di strutture ricettive e degli esercizi di

somministrazione di alimenti e bevande.

(14) Lettera inserita dall’art. 1, comma 14, L. 23.8.2004 n. 243, ma

non più applicabile dal 2008, poiché è cessata l’operatività dell’agevolazione

in esame (c.d. “superbonus”), disciplinata dai commi 12-17

dell’art. 1 della stessa L. 243/2004.

(15) I periodi da “La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma

2” a “la cessione ovvero la costituzione in garanzia” sono stati sostituiti

ai precedenti dall’art. 2, comma 29, DL 3.10.2006, n. 262, convertito,

con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286, in vigore dal

29.11.2006.

Circa il reddito derivante dall’applicazione del presente comma, si veda

l’art. 36, comma 25-bis, DL 4.7.2006 n. 223.

Testo precedente: “La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma

2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente

le seguenti condizioni:

a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni

dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti

quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi

all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione

non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento

dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora

detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia

prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo

che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente

al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo

d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.“.

(16) Ai sensi dell’art. 1, commi 16 e 17, L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata

in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40: “16. Limitatamente al periodo

d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51,

comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite

complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi

prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate

ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle

utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero

per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al

primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con

figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli

adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo

12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di

lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa

alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

17. Il limite di cui al comma 16, secondo periodo, si applica se il lavoratore

dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando

il codice fiscale dei figli.“.

Ai sensi dell’art. 40, comma 1, DL 4.5.2023 n. 48, convertito, con modificazioni,

dalla L. 3.7.2023 n. 85: “1. Limitatamente al periodo d’imposta

2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3,

prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo

di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori

dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti,

i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni

previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte

sui redditi, nonchè le somme erogate o rimborsate ai medesimi

lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche

del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma

previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 51, comma 3, del citato

testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e

ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono

le condizioni indicate nel comma 1. 3. Il limite di cui al comma

1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro

di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.“.

Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto

dalla presente disposizione, non concorrono a formare il reddito

il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti

nonchè le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro

per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato,

dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo

di euro 3.000, ai sensi dell’art. 12, comma 1, DL 9.8.2022 n.

115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.9.2022 n. 142, come da

ultimo modificato dall’art. 3, comma 10, DL 18.11.2022 n. 176, convertito,

con modificazioni, dalla L. 13.1.2023 n. 6.

Limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021, l’importo è elevato a

euro 516,46, ai sensi dell’art. 112, comma 1, DL 14.8.2020 n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla L. 13.10.2020 n. 126, come da ultimo

modificato dall’art. 6-quinquies, comma 1, DL 22.3.2021 n. 41,

convertito, con modificazioni, dalla L. 21.5.2021 n. 69.

(17) L’art. 1, comma 1, DL 14.1.2023 n. 5, convertito, con modificazioni,

dalla L. 10.3.2023 n. 23, ha previsto che il valore dei buoni benzina

o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di

lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023

al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore,

se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore (c.d.

“bonus carburante”). Tale previsione si affianca al limite generale di

non imponibilità dei fringe benefit (cfr. circ. Agenzia delle Entrate

14.7.2022 n. 27 e circ. Agenzia delle Entrate 4.11.2022 n. 35).

In precedenza, lo stesso limite era stato previsto, per l’anno 2022,

dall’art. 2 del DL 21.3.2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla

L. 20.5.2022 n. 51.

(18) Comma inserito dall’art. 1, comma 190, lett. b), L. 28.12.2015 n.

208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore

dall’1.1.2016.

(19) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 632, L. 27.12.2019 n. 160,

pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. Ai sensi del successivo

comma 633, “resta ferma l’applicazione della disciplina dettata

dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel

testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo

con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020”.

Testo precedente: “a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma

1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30

per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale

di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico

di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club

d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare

al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro

il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al

netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;“.

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l’art. 15-bis, comma 7, lett. a), DL 2.7.2007 n. 81, convertito, con modificazioni,

dalla L. 3.8.2007 n. 127. Ai sensi del successivo comma

8, la disposizione ha effetto a partire dal periodo d’imposta in corso

alla data del 27.6.2007;

- l’art. 2, comma 71, lett. a), DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni,

dalla L. 24.11.2006 n. 286. La disposizione aveva effetto

a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al

3.10.2006. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte

sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative

a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente potevano

continuare ad applicare le previgenti disposizioni.

(20) Periodo sostituito dall’art. 3, comma 3-bis, DL 18.10.2023 n. 145,

convertito, con modificazioni, dalla L. 15.12.2023 n. 191. Per l’applicazione

delle presenti disposizioni si veda il successivo comma 3-

ter.

Testo precedente: “in caso di concessione di prestiti si assume il 50

per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso

ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo

degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.“.

(21) Si vedano:

- il DM 9.11.2023, pubblicato in G.U. 1.12.2023 n. 281;

- il DM 25.2.2022, pubblicato in G.U. 9.5.2022 n. 107;

- il DM 21.11.2017, pubblicato in G.U. 19.2.2018 n. 41;

- il DM 12.11.2009, pubblicato in G.U. 20.3.2010 n. 66;

- il DM 20.10.2008, pubblicato in G.U. 14.1.2009 n. 10;

- il DM 8.3.2006, pubblicato in G.U. 19.5.2006 n. 115;

- il DM 26.10.2004, pubblicato in G.U. 11.2.2005 n. 34;

- il DM 11.12.2003, pubblicato in G.U. 23.4.2004 n. 95.

(22) Comma abrogato dall’art. 1, comma 8, L. 28.12.2015 n. 208,

pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore

dall’1.1.2016.

Testo precedente: “Ai fini della determinazione dei valori di cui al

comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo

dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche

nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni

sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per

cento, al netto delle somme versate dall’atleta professionista ai propri

agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative.“.

In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 1, comma 160,

lett. a), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302,

S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma

161 la disposizione si applicava “dal periodo di imposta in corso al

31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni

fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri

relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio

nei periodi di imposta precedenti”.

(23) Le parole “articolo 2161 del citato codice,“ sono state sostituite

alle precedenti “art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42” dall’art. 10,

comma 5, DLgs. 31.12.2012 n. 248, pubblicato in G.U. 25.1.2013 n.

21.

In precedenza, le parole “i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano,

della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’ articolo

1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti

del Corpo della Guardia di finanza di cui all’ art. 3 della legge 28 febbraio

2000, n. 42” erano state inserite dall’art. 2162, comma 1, DLgs.

15.3.2010 n. 66, pubblicato in G.U. 8.5.2010 n. 106, S.O. n. 84.

(24) Ai sensi dell’art. 7-quinquies, comma 1, DL 22.10.2016 n. 193,

convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225, “Il comma 6

dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta

nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita

sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione,

della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità

del dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento

dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità

o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza

distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e

dove la stessa si è svolta.“.

(25) Ai sensi dell’art. 1, comma 271, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata

in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62, “L’articolo 51, comma 8, primo

periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che le retribuzioni

del personale di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente

della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella

misura del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi

e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell’articolo 158, primo e

secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio

1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto dall’articolo 2,

comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.“.

(26) Le parole “ottantasette quarantesimi dell’indennità base o, limitatamente

alle indennità di cui all’articolo 1808, comma 1, lettera b),

del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15

marzo 2010, n. 66, due volte l’indennità base” sono state sostituite alle

precedenti “due volte l’indennità base” dall’art. 5-bis, comma 1, DL

21.10.2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2021

n. 215. Ai sensi del successivo comma 3, la presente disposizione si

applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con riferimento alle anzianità

contributive maturate a decorrere dalla predetta data.

In precedenza, le parole “nonchè il 50 per cento delle maggiorazioni

percepite fino alla concorrenza di due volte l’indennità base” erano

state inserite dall’art. 1, comma 319, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata

in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99. Ai sensi del medesimo comma,

la disposizione entra in vigore il 1º luglio 2015.

(27) Si vedano:

- per l’anno 2023, il DM 28.2.2023, pubblicato in G.U. 18.3.2023 n. 66;

- per l’anno 2022, il DM 23.12.2021, pubblicato in G.U. 18.1.2022 n.

13;

- per l’anno 2021, il DM 23.3.2021, pubblicato in G.U. 7.4.2021 n. 83;

- per l’anno 2020, il DM 11.12.2019, pubblicato in G.U. 8.1.2020 n. 5;

- per l’anno 2019, il DM 21.12.2018, pubblicato in G.U. 17.1.2019 n.

14;

- per l’anno 2018, il DM 21.11.2017, pubblicato in G.U. 19.2.2018 n.

41;

- per l’anno 2017, il DM 22.12.2016, pubblicato in G.U. 19.1.2017 n.

15;

- per l’anno 2016, il DM 25.1.2016, pubblicato in G.U. 30.1.2016 n. 24;

- per l’anno 2015, il DM 14.1.2015, pubblicato in G.U. 22.1.2015 n. 17;

- per l’anno 2014, il DM 23.12.2013, pubblicato in G.U. 3.1.2014 n. 2;

- per l’anno 2013, il DM 7.12.2012, pubblicato in G.U. 29.12.2012 n.

302;

- per l’anno 2012, il DM 24.1.2012, pubblicato in G.U. 30.1.2012 n. 24;

- per l’anno 2011, il DM 3.12.2010, pubblicato in G.U. 24.12.2010 n.

300;

- per l’anno 2010, il DM 21.1.2010, pubblicato in G.U. 30.1.2010 n. 24;

- per l’anno 2009, il DM 28.1.2009, pubblicato in G.U. 31.1.2009 n. 25;

- per l’anno 2008, il DM 16.1.2008, pubblicato in G.U. 30.1.2008 n. 25;

- per l’anno 2007, il DM 19.1.2007, pubblicato in G.U. 30.1.2007 n. 24;

- per l’anno 2006, il DM 31.1.2006, pubblicato in G.U. 10.2.2006 n. 34;

- per l’anno 2005, il DM 17.1.2005, pubblicato in G.U. 28.1.2005 n. 22;

- per l’anno 2004, il DM 30.1.2004, pubblicato in G.U. 6.2.2004 n. 30;

- per l’anno 2003, il DM 13.1.2003, pubblicato in G.U. 28.1.2003 n. 22;

- per l’anno 2002, il DM 6.2.2002, pubblicato in G.U. 13.2.2002 n. 37;

- per l’anno 2001, il DM 23.1.2001, pubblicato in G.U. 30.1.2001 n. 24.

31 marzo 2025

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