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di Walter Pittini
26 febbraio 2025

Super Bonus

1. Tipologia di interventi

1

INTERVENTI

LIMITE DI SPESA

CONDIZIONI

Interventi di isolamento termico delle

superfici opache verticali e orizzontali

e inclinate che interessano l’involucro

dell’edificio con un’incidenza superiore

al 25% della superficie disperdente

lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare

situata all’interno di edifici

plurifamiliari che sia funzionalmente

indipendente e disponga di uno o più

accessi autonomi dall’esterno*. Gli interventi

per la coibentazione del tetto,

rientrano nella disciplina agevolativa,

senza limitare il concetto di superficie

disperdente al solo locale sottotetto

eventualmente esistente.

(art. 119, c. 1, lett. a).

*Per accesso autonomo dall’esterno si intende

un accesso indipendente, non comune

ad altre unità immobiliari, chiuso da

cancello o portone d’ingresso che consenta

l’accesso dalla strada o da cortile o da

giardino anche di proprietà non esclusiva.

Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente

indipendente” qualora sia dotata

di almeno tre delle seguenti installazioni o

manufatti di proprietà esclusiva: impianti

per l’approvvigionamento idrico; impianti

per il gas; impianti per l’energia elettrica;

impianti di climatizzazione invernale (art.

119, c. 1bis).

La detrazione è calcolata su un ammontare

complessivo delle spese non superiore

a:

- ¤ 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o

per le unità immobiliari situate all’interno

di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente

indipendenti e dispongano di

uno o più accessi autonomi dall’esterno;

- ¤ 40.000,00 moltiplicati per il numero

delle unità immobiliari che compongono

l’edificio per gli edifici composti da due a

otto unità immobiliari;

- a ¤ 30.000,00 moltiplicati per il numero

delle unità immobiliari che compongono

l’edificio per gli edifici composti da più di

otto unità immobiliari.

Ciò implica che, ad esempio, nel caso

in cui l’edificio sia composto da 15 unità

immobiliari, il limite di spesa ammissibile

alla detrazione è pari a ¤ 530.000, calcolato

moltiplicando ¤ 40.000 per 8 (¤

320.000) e ¤ 30.000 per 7 (¤ 210.000)

(così A.E. Circolare 24/E dell’8 agosto

2020).

L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E

del 22 dicembre 2020) ha avuto modo

di precisare che per l’individuazione del

limite dispesa vanno considerate le unità

immobiliari censite in catasto all’inizio degli

interventi edilizi e non quelli risultanti

alla fine.

INTERVENTO TRAINANTE: per usufruire del Super-Bonus non è necessario abbinare

altro e diverso intervento.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto

del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017

Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (anche unitamente a taluno degli interventi

TRAINATI) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c.

3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve assicurare

il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari

situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e

dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile,

il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato

di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della

dichiarazione asseverata.

L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha precisato che la

verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione

tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale

e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Super-Bonus è sufficiente

che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio.

Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti

per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui

all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia)

(art. 119, c. 3).

L’art. 1, comma 66, lett. a), n. 2), legge 178/2020 (che ha modificato sul punto l’art. 119, c.1,

lett.a, D.L. 3472020) ha esteso la possibilità di fruire del Super-Bonus anche agli interventi

per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente

al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale

(Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020).




2

INTERVENTI

LIMITE DI SPESA

CONDIZIONI

Interventi sulle parti comuni degli

edifici per la sostituzione degli impianti

di climatizzazione invernale

esistenti con impianti centralizzati

per il riscaldamento, il raffrescamento

o la fornitura di acqua calda sanitaria

a condensazione, con efficienza

almeno pari alla classe A di prodotto

prevista dal regolamento delegato

(UE) n. 811/2013 della Commissione

del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,

ivi compresi gli impianti ibridi o

geotermici, anche abbinati all’installazione

di impianti fotovoltaici di cui al

successivo punto 6 e relativi sistemi di

accumulo di cui al successivo punto

7, ovvero con impianti di microcogenerazione

o a collettori solari, nonché,

esclusivamente per i comuni montani

non interessati dalle procedure europee

di infrazione n. 2014/2147 del

10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28

maggio 2015 per l’inottemperanza

dell’Italia agli obblighi previsti dalla

direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi

di teleriscaldamento efficiente,

definiti ai sensi dell’articolo 2, comma

2, lettera tt), del decreto legislativo 4

luglio 2014, n. 102.

(art. 119, c. 1, lett. b).

La detrazione è calcolata su un ammontare

complessivo delle spese non superiore

a:

- ¤ 20.000,00 moltiplicati per il numero

delle unità immobiliari che compongono

l’edificio per gli edifici composti fino a

otto unità immobiliari;

- ¤ 15.000,00 moltiplicati per il numero

delle unità immobiliari che compongono

l’edificio per gli edifici composti da più di

otto unità immobiliari.

Ciò implica che, ad esempio, nel caso in

cui sia l’edificio sia composto da 15 unità

immobiliari, il limite di spesa ammissibile

alla detrazione è pari a ¤ 265.000, calcolato

moltiplicando ¤ 20.000 per 8 (¤

160.000) e ¤ 15.000 per 7 (¤ 105.000)

(così A.E. Circolare 24/E dell’8 agosto

2020).

L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E

del 22 dicembre 2020) ha avuto modo di

precisare che per l’individuazione del limite

di spesa vanno considerate le unità

immobiliari censite in catasto all’inizio degli

interventi edilizi e non quelli risultanti

alla fine.

INTERVENTO TRAINANTE: per usufruire della detrazione del Super-Bonus non è necessario

abbinare altro e diverso intervento.

Tra le spese sostenute per tale intervento rientrano anche quelle relative alle sonde

geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica

dell’impianto sostituito.

Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (anche unitamente a taluno degli

interventi TRAINATI) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art.

14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve

assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità

immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti

e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non

sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante

l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella

forma della dichiarazione asseverata.

L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha precisato che la

verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione

tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante

condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Super-Bonus

è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio.

Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti

per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui

all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia)

(art. 119, c. 3).

La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale

(Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020).


3

INTERVENTI

LIMITE DI SPESA

CONDIZIONI

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate

all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti

e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno* per la

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con

impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua

calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe

A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013

della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi

gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione

di impianti fotovoltaici di cui al successivo punto 6 e relativi sistemi

di accumulo di cui al successivo punto 7 ovvero con impianti di

microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree

non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee

di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28

maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla

direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni

emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata

ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché,

esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure

europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043

del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti

dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento

efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del

decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

(art. 119, c. 1, lett. c)

*Per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non

comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che

consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà

non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente”

qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di

proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il

gas; impianti per l’energia elettrica; impianti di climatizzazione invernale (art.

119, c. 1bis).

La detrazione è calcolata

su un ammontare

complessivo delle

spese non superiore

ad ¤ 30.000,00.

INTERVENTO TRAINANTE: per usufruire del Super-Bonus non è necessario

abbinare altro e diverso intervento.

Tra le spese sostenute per tale intervento rientrano anche quelle relative

alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento

e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (anche unitamente a

taluno degli interventi TRAINATI) deve rispettare i requisiti minimi previsti

dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito

con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve assicurare il miglioramento

di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari

situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente

indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno,

ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica

più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica

(A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella

forma della dichiarazione asseverata.

L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha

precisato che la verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza

prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati.

Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento

trainato nel singolo appartamento, ai fini del Super-Bonus è sufficiente

che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio.

Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione,

nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione

e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R.

6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3).

La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle

unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate

n. 30/E del 22 dicembre 2020).


4

INTERVENTI

LIMITE DI SPESA

CONDIZIONI

Interventi di efficienza energetica

di cui all’art. 14 D.L. 4 giugno 2013

n. 63 convertito con legge 3 agosto

2013 n. 90.

Si tratta degli interventi

descritti nella Tabella che

precede “ECO-BONUS”

nella scheda “TIPOLOGIE

DI INTERVENTI”.

INTERVENTI TRAINATI: per poter fruire del Super-Bonus, è necessario abbinare uno degli interventi di

efficienza energetica ex art. 14 D.L. 63/2013 ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1,

2 e 3, fermo restando che in mancanza del suddetto abbinamento la detrazione per ciascun intervento

spetterà nella misura ordinaria (vedi sopra Tabella ECO-BONUS).

Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (unitamente a taluno degli interventi TRAINANTI)

deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63

convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi

energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano

funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò

non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato

di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,

prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha precisato che la verifica va fatta

considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e

trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento,

ai fini del Super-Bonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia

raggiunto dal condominio.

Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna

tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3).

Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai precedenti punti

1, 2 e 3 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Super-Bonus si applica a tutti gli

interventi a lato descritti (di cui al punto 4), anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli

interventi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, fermi restando i requisiti di cui sopra in ordine al miglioramento

dell’efficienza energetica (art. 119. C. 2).

La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1,

A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle

Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020).


5

INTERVENTI

LIMITE DI SPESA

CONDIZIONI

Interventi antisismici di cui all’art. 16, commi da 1bis

a 1septies DL 4 giugno 2013 n. 63 convertito con

legge 3 agosto 2013 n. 90 ossia interventi relativi

all’adozione di misure antisismiche, con particolare

riguardo all’esecuzione di opere per la messa in

sicurezza statica; deve trattarsi di opere da realizzare

sulle parti strutturali degli edifici o complessi

di edifici collegati strutturalmente e comprendenti

interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono

essere eseguite sulla base di progetti unitari e non

su singole unità immobiliari.

Detti interventi possono riguardare costruzioni adibite

ad abitazione e ad attività produttive.

Gli edifici interessati debbono ricadere nell’ambito

delle zone sismiche 1-2-3.

Sono ricomprese, inoltre, le spese necessarie

per la redazione della documentazione

obbligatoria idonea a comprovare

la sicurezza statica del patrimonio edilizio,

nonché per la realizzazione degli interventi

necessari al rilascio della suddetta

documentazione.

Tra le spese detraibili rientrano anche

quelle effettuate per la classificazione e

la verifica sismica degli immobili.

La detrazione è calcolata su una spesa

massima di € 96.000,00 per unità immobiliare.

INTERVENTO TRAINANTE: Per usufruire del Super-Bonus non è necessario

abbinare altro e diverso intervento.

È confermata anche nella norma del D.L. 34/2020 l’esclusione dai benefici

fiscali degli edifici ubicati in zona sismica 4.

Il Super-Bonus è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di

monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che

sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi

da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,

n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,

nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i

medesimi interventi (art. 119, c. 4-bis).

La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed

alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle

Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020).


6

INTERVENTI

LIMITE DI SPESA

CONDIZIONI

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi

alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1,

comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di

cui al DPR 26 agosto 1993, n. 412 ovvero di impianti

solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli

edifici (art. 119, c. 5, modificato dall’art. 1, c. 28, lett.

c) legge 30/12/2021 n. 234).

La detrazione è calcolata su un ammontare

complessivo delle spese non superiore

ad ¤ 48.000,00 e comunque nel limite

di spesa di ¤ 2.400,00 per ogni kW

di potenza nominale dell’impianto solare

fotovoltaico. In caso di interventi di recupero

edilizio il predetto limite di spesa è

ridotto ad ¤ 1.600,00 per ogni kW di potenza

nominale.

INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del SuperBonus è necessario

abbinare l’installazione degli impianti solari fotovoltaici ad

uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento

energetico) o di cui al superiore punto 5 (riduzione rischio

sismico), fermo restando che in mancanza del suddetto abbinamento

la detrazione per detto intervento spetterà nella misura “ordinaria”.

La detrazione in oggetto è subordinata alla cessione in favore del

GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per

l’autoconsumo ai sensi dell’art. 42 D.L. 162/2019 convertito con legge

8/2020 e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme

di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea,

nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui

all’art. 11, c. 4, del d.lgs 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio

sul posto di cui all’art. 25-bis del DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (art. 119, c. 7).

La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed

alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle

Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). Il Super-Bonus spetta anche per le spese sostenute per l’installazione

di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nell’ambito di

interventi di “nuova costruzione” che restano invece, ordinariamente,

esclusi dalle agevolazioni fiscali. Tuttavia anche nel caso di “nuova costruzione”

il Super-Bonus spetta a condizione che l’installazione di

impianti solari fotovoltaici sia effettuata congiuntamente alla realizzazione

di almeno uno degli interventi “trainanti” (di efficienza energetica

o di riduzione rischio sismico) fermo restando che il Super-Bonus

spetta solo per le spese relative agli impianti solari fotovoltaici e non

anche per le spese relative agli interventi trainanti esclusi in questo

caso dal Super-Bonus in quanto eseguiti nell’ambito di “nuova costruzione”

(Agenzia delle Entrate – Circolare 23/E del 23/06/2022).


7

INTERVENTI

LIMITE DI SPESA

CONDIZIONI

l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli

impianti solari fotovoltaici agevolati di cui precedente

punto 6 (art. 119, c. 6).

La detrazione è calcolata su un ammontare

complessivo delle spese non superiore

ad ¤ 48.000,00 e comunque nel limite di

spesa di ¤ 1.000,00 per ogni kW di capacità

di accumulo del sistema di accumulo.

INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del Super-Bonus è necessario

abbinare l’installazione dei sistemi di accumulo in oggetto

all’installazione degli impianti solari fotovoltaici di cui al precedente

punto 6, la quale, a sua volta, deve essere abbinata ad uno degli interventi

TRAINANTI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento

energetico) o di cui al superiore punto 5 (riduzione rischio sismico) (la

installazione dei sistemi di accumulo può essere sia contestuale che

successiva a quella degli impianti solari fotovoltaici)

La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed

alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle

Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020).


8

INTERVENTI

LIMITE DI SPESA

CONDIZIONI

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli

elettrici negli edifici (art. 119, c. 8, modificato

dall’art. 1, c. 28, lett. d), legge 30/12/2021 n. 234).

La detrazione è calcolata su un ammontare

complessivo della spesa non superiore:

- ¤ 2.000,00 per gli edifici unifamiliari o per

unità immobiliari in edifici plurifamiliari che

siano funzionalmente indipendenti;

- ¤ 1.500,00 per gli edifici plurifamiliari o i

condomini che installino un numero massimo

di otto colonnine;

- ¤ 1.200,00 per gli edifici plurifamiliari o i

condomini che installino un numero superiore

a otto colonnine.

(art. 119, c. 8, D.L. 34/2020 modificato

dall’art. 1, c. 28, lett. d), legge 234/2021).

INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del Super-Bonus è necessario

abbinare l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli

elettrici ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti

1-2-3 (efficientamento energetico).

L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per

unità immobiliare.

La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed

alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle

Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020).


9

INTERVENTI

LIMITE DI SPESA

CONDIZIONI

Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche

di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e).

T.U.I.R., anche ove effettuati in favore di persone di

età superiore a 65 anni (art. 119, c. 2).

Trattasi in particolare degli interventi finalizzati alla

eliminazione delle barriere architettoniche, aventi

ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione

di ogni strumento che, attraverso la comunicazione,

la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia

più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità

interna ed esterna all’abitazione per le persone

portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi

dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio

1992, n. 104 (art. 16-bis, c. 1, lett. e) T.U.I.R.)

L’art. 119, commi 2 e 4, D.L. 34/2020, non

prevedono limiti di spesa relativamente a

detti interventi cui applicare il SuperBonus.

INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del Super-Bonus è necessario

abbinare l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche

ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1-2-3

(efficientamento energetico) o di cui al superiore punto 5 (riduzione del

rischio sismico) fermo restando che in mancanza del suddetto abbinamento

la detrazione per detto intervento spetterà nella misura “ordinaria”

o “rafforzata” (vedi sopra Tabella “BONUS EDILIZIO”).

Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal

codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3

siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Super-Bonus

si applica agli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche

anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli

interventi trainanti (art. 119. C. 2).

La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità

a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate

n. 30/E del 22 dicembre 2020).


NOTA: Ai fini dell’applicazione del Super-Bonus le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre

le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli

interventi trainanti (Agenzia delle Entrate, Circolare 24/E dell’8 agosto 2020 – Risposte ad interpello n. 461 e n. 464 del 7 luglio 2021).


2. Modalità di applicazione del super - bonus


BENEFICIARI - ANNO 2025

Per l’anno 2025 il Super Bonus si applica solo agli interventi effettuati:

- dai condomini;

- da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa,

arte o professione, con riguardo ad edifici composti da due

a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se

posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone

fisiche (cd. mini-condomini);

- dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato (iscritte nel

registro ex art. 6 legge 266/1991), dalle associazioni di promozione

sociale (iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali

ex art. 7 legge 383/2000).


Il SuperBonus non trova più applicazione dal 1° gennaio 2024 per interventi posti in essere da persone fisiche,

al di fuori del caso dei “mini-condomini”.

Si rammenta che, sino al 31 dicembre 2023, per le persone fisiche il Super-Bonus spettava:

- nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 a condizione che alla data del 30

settembre 2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo

potevano essere compresi anche i lavori non agevolabili col SuperBonus) ;

- nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per interventi avviati su unità immobiliari

abitative a partire dal 1° gennaio 2023; tale detrazione, peraltro, spettava a condizione che il contribuente

fosse titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che l’unità

immobiliare fosse adibita ad abitazione principale del contribuente e che il contribuente avesse un reddito

di riferimento non superiore ad ¤ 15.000,00 (da calcolare sulla base del cd. “quoziente familiare” di cui alla

Tabella 1-bis allegata al D.Lgs 34/2020).

Il SuperBonus non trova più applicazione da 1 gennaio 2024 neppure per interventi posti in essere agli Istituti

autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali e

dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Si rammenta che, sino al 31 dicembre 2023, per detti soggetti il Super Bonus spettava nella misura del 110%

per le spese sostenute sino al 30 giugno 2023 ovvero qualora alla data del 30 giugno 2023 fossero stati effettuati

lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre

2023.

Comuni colpiti da eventi sismici

Si rammenta che l’art. 119, c. 8-ter, D.L. 34/2020 (introdotto dall’art. 1, c. 28, lett. f), legge 234/2021) prevede

che per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009

dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali (per l’importo non eccedente

il contributo previsto per la ricostruzione ai sensi dell’art. 119, c. 1-ter e c. 4-quater, D.L. 34/2020

ovvero in alternativa al contributo per la ricostruzione nelle misure ed alle condizioni di cui all’art. 119, c. 4-ter,

D.L. 34/2020) spetta in tutti i casi disciplinati dall’art. 119 c. 8-bis, D.L. 34/2020, nella misura del 110% per le

spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. I contribuenti che usufruiscono di detti benefici in relazione a

spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla

conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai

relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (art. 2, c. 2. D.L.

29/12/2023, n. 212).


MISURA DEL SUPER BONUS - ANNO 2025

La detrazione Super Bonus spetta per

le spese sostenute entro il 31 dicembre

2025 nella misura del 65% (art. 119, c.

8-bis, D.L. 34/2020).

La disciplina di cui sopra si applica non

solo agli interventi “trainanti” (ossia agli

interventi di efficientamento energetico

e di riduzione di rischio sismico ammessi

autonomamente al Super-Bonus)

ma anche a tutti gli interventi “trainati”,

ossia a quegli interventi ammessi al Super-

Bonus se eseguiti congiuntamente

ad un intervento “trainante” e ciò in virtù

del rinvio che l’art. 119, c. 8-quater, D.L.

34/2020, fa al precedente c. 8-bis del

medesimo art. 119.


Si rammenta che:

1) per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 il Super Bonus spettava:

a) nella misura del 90%;

b) ovvero nella misura del 110% nei seguenti casi:

- interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25 novembre 2022 risultava presentata la CILAS;

- interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che aveva approvato l’esecuzione dei lavori risultava adottata

in data antecedente il 19 novembre 2022 sempre che tale data fosse stata attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà dall’amministratore di condominio ovvero ove non vi fosse stato l’obbligo di nominare l’amministratore, dal condomino che

aveva presieduto l’assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, fosse stata presentata la CILAS;

- interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che aveva approvato l’esecuzione dei lavori risultasse adottata

in data compresa tra il 19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022, sempre che tale data fosse stata attestata, con apposita dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà dall’amministratore di condominio ovvero ove non vi fosse stato l’obbligo di nominare l’amministratore,

dal condomino che aveva presieduto l’assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022,

fosse stata presentata la CILAS;

- interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 31 dicembre 2022, risultasse

presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

2) per le spese sostenute nel 2024 il Super Bonus spettava, invece, nella misura del 70%.


LA RATEIZZAZIONE DEL SUPER BONUS - ANNO 2025

Per le spese sostenute nell’anno 2025, la

detrazione va ripartita tra gli aventi diritto

in 10 quote annuali di pari importo.


Si rammenta che in precedenza era prevista la seguente ripartizione della detrazione:

- in 5 rate annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta sino al 31 dicembre 2021;

- in 4 quote annuali, di pari importo, per la parte di spesa sostenuta dal 1 gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2023;

- in 10 quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione (a

seguito della modifica introdotta dall’art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67).

L’art. 1, c. 56, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la detrazione

Super Bonus può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta

2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di

imposta 2023 da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta

2024. Se da detta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni ed

interessi, entro il termine di versamento del saldo imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.

Si rammenta che già in precedenza l’art. 2, c. 3-sexies, D.L. 16/02/2023, n. 11, convertito con legge 11/04/2023, n. 38, prevedeva per

le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative ad interventi ammessi al Super Bonus, la possibilità per il contribuente

di optare per la ripartizione in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta 2023. Detta opzione era

esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo di imposta 2022 non fosse stata indicata nella relativa dichiarazione

dei redditi.



LE CONDIZIONI PER ACCEDERE AL SUPER BONUS - ANNO 2025

La detrazione Super Bonus del 65% per le spese sostenute nell’anno

2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali alla data del

15 ottobre 2024 risulti:

a) presentata la CILAS se gli interventi sono diversi da quelli effettuati

dai condomini;

b) adottata la deliberazione dell’assemblea del condominio che ha

approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILAS se gli interventi

sono effettuati dai condomini;

c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo se gli interventi

comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Obblighi di comunicazione (art. 2 D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024 n. 67)

I soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico e/o di riduzione antisismico

agevolabili ai sensi dell’art. 119 D.L. 19/05/2020, n. 34 (SuperBonus), i quali abbiano presentato

la CILAS ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione

degli edifici debbono trasmettere rispettivamente all’ENEA e/o al “Portale nazionale delle

classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri,

le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

b) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute nell’anno 2025;

c) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese da sostenere.

L’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale.



I CONDOMINI E IL SUPER BONUS


I mini-condomini (ammessi al super bonus)

Possono beneficiare del Super Bonus le persone fisiche

(al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione),

con riferimento agli interventi su edifici composti

da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate,

anche se posseduti da un unico proprietario o

in comproprietà da più persone fisiche (Art. 119, c. 9 lett.

a) del D.L. 34/2020). A tali fini le pertinenze non devono

essere considerate autonomamente, anche se distintamente

accatastate: in questo senso Agenzia delle Entrate

risposta ad interpello n. 397 del 9 giugno 2021 (che ha

avuto modo di confermare che con riguardo, invece, alla

determinazione dei limiti di spesa ammessi al Super-Bonus

– al pari degli interventi sulle parti comuni degli edifici

condominiali – occorre tener conto del numero delle unità

immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le pertinenze),

nello stesso senso Agenzia delle Entrate, risposte

ad interpelli nn. 461 e 464 del 7 luglio 2021.

In ogni caso il contribuente unico proprietario o comproprietario,

può beneficiare del Super Bonus limitatamente

agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero

massimo di due unità immobiliari residenziali, fermo

restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi

sulle parti comuni dell’edificio; il predetto limite non

si applica, invece, per gli interventi antisismici realizzati

sulle singole unità (Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E

del 23/06/2022).


Condominio con l'unità non residenziali

In caso di interventi realizzati

sulle parti comuni di un edificio,

le relative spese possono

essere considerate, ai fini del

calcolo della detrazione, soltanto

se riguardano un edificio residenziale

considerato nella sua

interezza. Qualora la superficie

complessiva delle unità immobiliari

destinate a residenza ricomprese

nell’edificio sia superiore

al 50%, è possibile ammettere

alla detrazione anche il proprietario

e il detentore di unità immobiliari

non residenziali che

sostengano le spese per le parti

comuni. Se tale percentuale risulta

inferiore, è comunque ammessa

la detrazione per le spese

realizzate sulle parti comuni da

parte dei possessori o detentori

di unità immobiliari destinate

ad abitazione comprese nel medesimo

edificio (Agenzia delle

Entrate a Circolare n. 24/E dell’8

agosto 2020).


Le pertinenze dei condomini

In caso di interventi realizzati sulle parti

comuni la detrazione spetta anche ai

possessori (o detentori) di sole pertinenze

(come ad esempio box o cantine) che

abbiano sostenuto le spese relative a tali

interventi (Agenzia delle Entrate Circolare

n. 24/E dell’8 agosto 2020).

Anche ai fini dell’applicazione del Super-

Bonus, nel caso in cui l’ammontare

massimo di spesa agevolabile sia determinato

in base al numero delle unità immobiliari

che compongono l’edifico oggetto di

interventi, il calcolo va effettuato tenendo

conto anche delle pertinenze. In sostanza,

in un edificio in condominio con 4 unità

abitative e 4 pertinenze, il calcolo della

spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando

per 8. Vanno anche calcolate le

unità di categoria A/1 presenti nell’edificio

e le unità non residenziali se la superficie

delle unità residenziali presenti nell’edificio

è superiore al 50%; non devono essere

considerate le pertinenze collocate in edificio

diverso da quello oggetto degli interventi.

(Agenzia delle Entrate Circolare n.

30 del 22 dicembre 2020).


Condomini con l'unità in corso di costruzione

La presenza in un condominio di unità immobiliari

accatastate nella categoria F/3

non preclude, la possibilità al condominio di

accedere al Super Bonus se le restanti unità

immobiliari sono ultimate e regolarmente

accatastate ed hanno natura residenziale,

sempre che venga rispettata per gli interventi

di isolamento termico delle superfici

opache verticali, orizzontali e inclinate che

interessano l’involucro, l’incidenza superiore

al 25% della superficie disperdente lorda

dell’edificio esistente, senza considerare le

unità in corso di costruzione;

- le unità immobiliari accatastate in categoria

F/3 “Fabbricati in corso di costruzione”,

non possono concorrere alla formazione

della spesa massima ammissibile al fine di

fruire delle agevolazioni poiché occorre tener

conto del numero di unità immobiliari

esistenti all’inizio dei lavori;

- le unità immobiliari accatastate in categoria

F/3 non possono neppure usufruire

delle detrazioni relative ad altri interventi

trainati di efficientamento.

(Agenzia delle Entrate risposta ad interpello

n. 174 del 16 marzo 2021).


14 luglio 2025
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