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Super Bonus
1. Tipologia di interventi
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INTERVENTI | LIMITE DI SPESA | CONDIZIONI |
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno*. Gli interventi per la coibentazione del tetto, rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. (art. 119, c. 1, lett. a). *Per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianti di climatizzazione invernale (art. 119, c. 1bis). | La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: - ¤ 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; - ¤ 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; - a ¤ 30.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a ¤ 530.000, calcolato moltiplicando ¤ 40.000 per 8 (¤ 320.000) e ¤ 30.000 per 7 (¤ 210.000) (così A.E. Circolare 24/E dell’8 agosto 2020). L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha avuto modo di precisare che per l’individuazione del limite dispesa vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelli risultanti alla fine. | INTERVENTO TRAINANTE: per usufruire del Super-Bonus non è necessario abbinare altro e diverso intervento. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (anche unitamente a taluno degli interventi TRAINATI) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha precisato che la verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Super-Bonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3). L’art. 1, comma 66, lett. a), n. 2), legge 178/2020 (che ha modificato sul punto l’art. 119, c.1, lett.a, D.L. 3472020) ha esteso la possibilità di fruire del Super-Bonus anche agli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). |
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INTERVENTI | LIMITE DI SPESA | CONDIZIONI |
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al successivo punto 6 e relativi sistemi di accumulo di cui al successivo punto 7, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (art. 119, c. 1, lett. b). | La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: - ¤ 20.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; - ¤ 15.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui sia l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a ¤ 265.000, calcolato moltiplicando ¤ 20.000 per 8 (¤ 160.000) e ¤ 15.000 per 7 (¤ 105.000) (così A.E. Circolare 24/E dell’8 agosto 2020). L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha avuto modo di precisare che per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelli risultanti alla fine. | INTERVENTO TRAINANTE: per usufruire della detrazione del Super-Bonus non è necessario abbinare altro e diverso intervento. Tra le spese sostenute per tale intervento rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (anche unitamente a taluno degli interventi TRAINATI) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha precisato che la verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Super-Bonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). |
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INTERVENTI | LIMITE DI SPESA | CONDIZIONI |
Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno* per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al successivo punto 6 e relativi sistemi di accumulo di cui al successivo punto 7 ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (art. 119, c. 1, lett. c) *Per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianti di climatizzazione invernale (art. 119, c. 1bis). | La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad ¤ 30.000,00. | INTERVENTO TRAINANTE: per usufruire del Super-Bonus non è necessario abbinare altro e diverso intervento. Tra le spese sostenute per tale intervento rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (anche unitamente a taluno degli interventi TRAINATI) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha precisato che la verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Super-Bonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). |
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INTERVENTI | LIMITE DI SPESA | CONDIZIONI |
Interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90. | Si tratta degli interventi descritti nella Tabella che precede “ECO-BONUS” nella scheda “TIPOLOGIE DI INTERVENTI”. | INTERVENTI TRAINATI: per poter fruire del Super-Bonus, è necessario abbinare uno degli interventi di efficienza energetica ex art. 14 D.L. 63/2013 ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1, 2 e 3, fermo restando che in mancanza del suddetto abbinamento la detrazione per ciascun intervento spetterà nella misura ordinaria (vedi sopra Tabella ECO-BONUS). Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (unitamente a taluno degli interventi TRAINANTI) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha precisato che la verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Super-Bonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all ’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Super-Bonus si applica a tutti gli interventi a lato descritti (di cui al punto 4), anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, fermi restando i requisiti di cui sopra in ordine al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 119. C. 2). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). |
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INTERVENTI | LIMITE DI SPESA | CONDIZIONI |
Interventi antisismici di cui all’art. 16, commi da 1bis a 1septies DL 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 ossia interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica; deve trattarsi di opere da realizzare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendenti interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguite sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Detti interventi possono riguardare costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. Gli edifici interessati debbono ricadere nell’ambito delle zone sismiche 1-2-3. | Sono ricomprese, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. La detrazione è calcolata su una spesa massima di € 96.000,00 per unità immobiliare. | INTERVENTO TRAINANTE: Per usufruire del Super-Bonus non è necessario abbinare altro e diverso intervento. È confermata anche nella norma del D.L. 34/2020 l’esclusione dai benefici fiscali degli edifici ubicati in zona sismica 4. Il Super-Bonus è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi (art. 119, c. 4-bis). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). |
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INTERVENTI | LIMITE DI SPESA | CONDIZIONI |
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al DPR 26 agosto 1993, n. 412 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici (art. 119, c. 5, modificato dall’art. 1, c. 28, lett. c) legge 30/12/2021 n. 234). | La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad ¤ 48.000,00 e comunque nel limite di spesa di ¤ 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di recupero edilizio il predetto limite di spesa è ridotto ad ¤ 1.600,00 per ogni kW di potenza nominale. | INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del SuperBonus è necessario abbinare l’installazione degli impianti solari fotovoltaici ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento energetico) o di cui al superiore punto 5 (riduzione rischio sismico), fermo restando che in mancanza del suddetto abbinamento la detrazione per detto intervento spetterà nella misura “ordinaria”. La detrazione in oggetto è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo ai sensi dell’art. 42 D.L. 162/2019 convertito con legge 8/2020 e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11, c. 4, del d.lgs 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis del DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (art. 119, c. 7). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). Il Super-Bonus spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nell’ambito di interventi di “nuova costruzione” che restano invece, ordinariamente, esclusi dalle agevolazioni fiscali. Tuttavia anche nel caso di “nuova costruzione” il Super-Bonus spetta a condizione che l’installazione di impianti solari fotovoltaici sia effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi “trainanti” (di efficienza energetica o di riduzione rischio sismico) fermo restando che il Super-Bonus spetta solo per le spese relative agli impianti solari fotovoltaici e non anche per le spese relative agli interventi trainanti esclusi in questo caso dal Super-Bonus in quanto eseguiti nell’ambito di “nuova costruzione” (Agenzia delle Entrate – Circolare 23/E del 23/06/2022). |
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INTERVENTI | LIMITE DI SPESA | CONDIZIONI |
l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui precedente punto 6 (art. 119, c. 6). | La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad ¤ 48.000,00 e comunque nel limite di spesa di ¤ 1.000,00 per ogni kW di capacità di accumulo del sistema di accumulo. | INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del Super-Bonus è necessario abbinare l’installazione dei sistemi di accumulo in oggetto all’installazione degli impianti solari fotovoltaici di cui al precedente punto 6, la quale, a sua volta, deve essere abbinata ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento energetico) o di cui al superiore punto 5 (riduzione rischio sismico) (la installazione dei sistemi di accumulo può essere sia contestuale che successiva a quella degli impianti solari fotovoltaici) La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). |
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INTERVENTI | LIMITE DI SPESA | CONDIZIONI |
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (art. 119, c. 8, modificato dall’art. 1, c. 28, lett. d), legge 30/12/2021 n. 234). | La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore: - ¤ 2.000,00 per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti; - ¤ 1.500,00 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; - ¤ 1.200,00 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. (art. 119, c. 8, D.L. 34/2020 modificato dall’art. 1, c. 28, lett. d), legge 234/2021). | INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del Super-Bonus è necessario abbinare l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento energetico). L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). |
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INTERVENTI | LIMITE DI SPESA | CONDIZIONI |
Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e). T.U.I.R., anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni (art. 119, c. 2). Trattasi in particolare degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 16-bis, c. 1, lett. e) T.U.I.R.) | L’art. 119, commi 2 e 4, D.L. 34/2020, non prevedono limiti di spesa relativamente a detti interventi cui applicare il SuperBonus. | INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del Super-Bonus è necessario abbinare l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento energetico) o di cui al superiore punto 5 (riduzione del rischio sismico) fermo restando che in mancanza del suddetto abbinamento la detrazione per detto intervento spetterà nella misura “ordinaria” o “rafforzata” (vedi sopra Tabella “BONUS EDILIZIO”). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Super-Bonus si applica agli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (art. 119. C. 2). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). |
NOTA: Ai fini dell’applicazione del Super-Bonus le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre
le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli
interventi trainanti (Agenzia delle Entrate, Circolare 24/E dell’8 agosto 2020 – Risposte ad interpello n. 461 e n. 464 del 7 luglio 2021).
2. Modalità di applicazione del super - bonus
BENEFICIARI - ANNO 2025
Per l’anno 2025 il Super Bonus si applica solo agli interventi effettuati:
- dai condomini;
- da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa,
arte o professione, con riguardo ad edifici composti da due
a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone
fisiche (cd. mini-condomini);
- dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato (iscritte nel
registro ex art. 6 legge 266/1991), dalle associazioni di promozione
sociale (iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali
ex art. 7 legge 383/2000).
Il SuperBonus non trova più applicazione dal 1° gennaio 2024 per interventi posti in essere da persone fisiche,
al di fuori del caso dei “mini-condomini”.
Si rammenta che, sino al 31 dicembre 2023, per le persone fisiche il Super-Bonus spettava:
- nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 a condizione che alla data del 30
settembre 2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo
potevano essere compresi anche i lavori non agevolabili col SuperBonus) ;
- nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per interventi avviati su unità immobiliari
abitative a partire dal 1° gennaio 2023; tale detrazione, peraltro, spettava a condizione che il contribuente
fosse titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che l’unità
immobiliare fosse adibita ad abitazione principale del contribuente e che il contribuente avesse un reddito
di riferimento non superiore ad ¤ 15.000,00 (da calcolare sulla base del cd. “quoziente familiare” di cui alla
Tabella 1-bis allegata al D.Lgs 34/2020).
Il SuperBonus non trova più applicazione da 1 gennaio 2024 neppure per interventi posti in essere agli Istituti
autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali e
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Si rammenta che, sino al 31 dicembre 2023, per detti soggetti il Super Bonus spettava nella misura del 110%
per le spese sostenute sino al 30 giugno 2023 ovvero qualora alla data del 30 giugno 2023 fossero stati effettuati
lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2023.
Comuni colpiti da eventi sismici
Si rammenta che l’art. 119, c. 8-ter, D.L. 34/2020 (introdotto dall’art. 1, c. 28, lett. f), legge 234/2021) prevede
che per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009
dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali (per l’importo non eccedente
il contributo previsto per la ricostruzione ai sensi dell’art. 119, c. 1-ter e c. 4-quater, D.L. 34/2020
ovvero in alternativa al contributo per la ricostruzione nelle misure ed alle condizioni di cui all’art. 119, c. 4-ter,
D.L. 34/2020) spetta in tutti i casi disciplinati dall’art. 119 c. 8-bis, D.L. 34/2020, nella misura del 110% per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. I contribuenti che usufruiscono di detti benefici in relazione a
spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla
conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai
relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (art. 2, c. 2. D.L.
29/12/2023, n. 212).
MISURA DEL SUPER BONUS - ANNO 2025
La detrazione Super Bonus spetta per
le spese sostenute entro il 31 dicembre
2025 nella misura del 65% (art. 119, c.
8-bis, D.L. 34/2020).
La disciplina di cui sopra si applica non
solo agli interventi “trainanti” (ossia agli
interventi di efficientamento energetico
e di riduzione di rischio sismico ammessi
autonomamente al Super-Bonus)
ma anche a tutti gli interventi “trainati”,
ossia a quegli interventi ammessi al Super-
Bonus se eseguiti congiuntamente
ad un intervento “trainante” e ciò in virtù
del rinvio che l’art. 119, c. 8-quater, D.L.
34/2020, fa al precedente c. 8-bis del
medesimo art. 119.
Si rammenta che:
1) per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 il Super Bonus spettava:
a) nella misura del 90%;
b) ovvero nella misura del 110% nei seguenti casi:
- interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25 novembre 2022 risultava presentata la CILAS;
- interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che aveva approvato l’esecuzione dei lavori risultava adottata
in data antecedente il 19 novembre 2022 sempre che tale data fosse stata attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà dall’amministratore di condominio ovvero ove non vi fosse stato l’obbligo di nominare l’amministratore, dal condomino che
aveva presieduto l’assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, fosse stata presentata la CILAS;
- interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che aveva approvato l’esecuzione dei lavori risultasse adottata
in data compresa tra il 19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022, sempre che tale data fosse stata attestata, con apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà dall’amministratore di condominio ovvero ove non vi fosse stato l’obbligo di nominare l’amministratore,
dal condomino che aveva presieduto l’assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022,
fosse stata presentata la CILAS;
- interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 31 dicembre 2022, risultasse
presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
2) per le spese sostenute nel 2024 il Super Bonus spettava, invece, nella misura del 70%.
LA RATEIZZAZIONE DEL SUPER BONUS - ANNO 2025
Per le spese sostenute nell’anno 2025, la
detrazione va ripartita tra gli aventi diritto
in 10 quote annuali di pari importo.
Si rammenta che in precedenza era prevista la seguente ripartizione della detrazione:
- in 5 rate annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta sino al 31 dicembre 2021;
- in 4 quote annuali, di pari importo, per la parte di spesa sostenuta dal 1 gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2023;
- in 10 quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione (a
seguito della modifica introdotta dall’art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67).
L’art. 1, c. 56, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la detrazione
Super Bonus può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta
2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di
imposta 2023 da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
2024. Se da detta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni ed
interessi, entro il termine di versamento del saldo imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.
Si rammenta che già in precedenza l’art. 2, c. 3-sexies, D.L. 16/02/2023, n. 11, convertito con legge 11/04/2023, n. 38, prevedeva per
le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative ad interventi ammessi al Super Bonus, la possibilità per il contribuente
di optare per la ripartizione in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta 2023. Detta opzione era
esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo di imposta 2022 non fosse stata indicata nella relativa dichiarazione
dei redditi.
LE CONDIZIONI PER ACCEDERE AL SUPER BONUS - ANNO 2025
La detrazione Super Bonus del 65% per le spese sostenute nell’anno
2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali alla data del
15 ottobre 2024 risulti:
a) presentata la CILAS se gli interventi sono diversi da quelli effettuati
dai condomini;
b) adottata la deliberazione dell’assemblea del condominio che ha
approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILAS se gli interventi
sono effettuati dai condomini;
c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo se gli interventi
comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Obblighi di comunicazione (art. 2 D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024 n. 67)
I soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico e/o di riduzione antisismico
agevolabili ai sensi dell’art. 119 D.L. 19/05/2020, n. 34 (SuperBonus), i quali abbiano presentato
la CILAS ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione
degli edifici debbono trasmettere rispettivamente all’ENEA e/o al “Portale nazionale delle
classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri,
le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute nell’anno 2025;
c) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese da sostenere.
L’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale.
I CONDOMINI E IL SUPER BONUS
I mini-condomini (ammessi al super bonus)
Possono beneficiare del Super Bonus le persone fisiche
(al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione),
con riferimento agli interventi su edifici composti
da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate,
anche se posseduti da un unico proprietario o
in comproprietà da più persone fisiche (Art. 119, c. 9 lett.
a) del D.L. 34/2020). A tali fini le pertinenze non devono
essere considerate autonomamente, anche se distintamente
accatastate: in questo senso Agenzia delle Entrate
risposta ad interpello n. 397 del 9 giugno 2021 (che ha
avuto modo di confermare che con riguardo, invece, alla
determinazione dei limiti di spesa ammessi al Super-Bonus
– al pari degli interventi sulle parti comuni degli edifici
condominiali – occorre tener conto del numero delle unità
immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le pertinenze),
nello stesso senso Agenzia delle Entrate, risposte
ad interpelli nn. 461 e 464 del 7 luglio 2021.
In ogni caso il contribuente unico proprietario o comproprietario,
può beneficiare del Super Bonus limitatamente
agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero
massimo di due unità immobiliari residenziali, fermo
restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi
sulle parti comuni dell’edificio; il predetto limite non
si applica, invece, per gli interventi antisismici realizzati
sulle singole unità (Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E
del 23/06/2022).
Condominio con l'unità non residenziali
In caso di interventi realizzati
sulle parti comuni di un edificio,
le relative spese possono
essere considerate, ai fini del
calcolo della detrazione, soltanto
se riguardano un edificio residenziale
considerato nella sua
interezza. Qualora la superficie
complessiva delle unità immobiliari
destinate a residenza ricomprese
nell’edificio sia superiore
al 50%, è possibile ammettere
alla detrazione anche il proprietario
e il detentore di unità immobiliari
non residenziali che
sostengano le spese per le parti
comuni. Se tale percentuale risulta
inferiore, è comunque ammessa
la detrazione per le spese
realizzate sulle parti comuni da
parte dei possessori o detentori
di unità immobiliari destinate
ad abitazione comprese nel medesimo
edificio (Agenzia delle
Entrate a Circolare n. 24/E dell’8
agosto 2020).
Le pertinenze dei condomini
In caso di interventi realizzati sulle parti
comuni la detrazione spetta anche ai
possessori (o detentori) di sole pertinenze
(come ad esempio box o cantine) che
abbiano sostenuto le spese relative a tali
interventi (Agenzia delle Entrate Circolare
n. 24/E dell’8 agosto 2020).
Anche ai fini dell’applicazione del Super-
Bonus, nel caso in cui l’ammontare
massimo di spesa agevolabile sia determinato
in base al numero delle unità immobiliari
che compongono l’edifico oggetto di
interventi, il calcolo va effettuato tenendo
conto anche delle pertinenze. In sostanza,
in un edificio in condominio con 4 unità
abitative e 4 pertinenze, il calcolo della
spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando
per 8. Vanno anche calcolate le
unità di categoria A/1 presenti nell’edificio
e le unità non residenziali se la superficie
delle unità residenziali presenti nell’edificio
è superiore al 50%; non devono essere
considerate le pertinenze collocate in edificio
diverso da quello oggetto degli interventi.
(Agenzia delle Entrate Circolare n.
30 del 22 dicembre 2020).
Condomini con l'unità in corso di costruzione
La presenza in un condominio di unità immobiliari
accatastate nella categoria F/3
non preclude, la possibilità al condominio di
accedere al Super Bonus se le restanti unità
immobiliari sono ultimate e regolarmente
accatastate ed hanno natura residenziale,
sempre che venga rispettata per gli interventi
di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l’involucro, l’incidenza superiore
al 25% della superficie disperdente lorda
dell’edificio esistente, senza considerare le
unità in corso di costruzione;
- le unità immobiliari accatastate in categoria
F/3 “Fabbricati in corso di costruzione”,
non possono concorrere alla formazione
della spesa massima ammissibile al fine di
fruire delle agevolazioni poiché occorre tener
conto del numero di unità immobiliari
esistenti all’inizio dei lavori;
- le unità immobiliari accatastate in categoria
F/3 non possono neppure usufruire
delle detrazioni relative ad altri interventi
trainati di efficientamento.
(Agenzia delle Entrate risposta ad interpello
n. 174 del 16 marzo 2021).