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  • 12. Detrazioni per carichi di famiglia | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 12. Detrazioni per carichi di famiglia Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati , di età pari o superiore a 21 anni (2). [...] (3) [...] (4) [...] (5) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione (6), l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria , esclusi in ogni caso i figli, ancorchè per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c) (7). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 1 bis. [...] (8) 2. Le detrazioni di cui al comma 1 (9) spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro. (10) 3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. [...] (11) [...] (12) 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali. 4 bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis. (13) 4 ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione. (14) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. c), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. Testo precedente: “Art. 12 (Deduzioni per oneri di famiglia) - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi: a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione. 2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), è aumentata a: a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; b) 3.200 euro, per il primo figlio se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato; c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. 4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 4 bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 433 del codice civile. 4 ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.“. In precedenza, la rubrica e la numerazione del presente articolo erano state sostituite alle precedenti “Art. 13 - Detrazioni per carichi di famiglia” dall’art. 1, comma 349, lett. b), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192, apportando altresì alcune modifiche alle relative disposizioni. In precedenza, la numerazione era stata sostituita alla precedente “Art. 11” dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. (2) Le parole “, di età pari o superiore a 21 anni” sono state inserite dall’art. 10, comma 4, lett. a), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. (3) Periodo abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. b), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. Testo precedente: “La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.“. (4) Periodo abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. b), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. Testo precedente: “Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.“. In precedenza, le parole “950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap” erano state sostituite alle precedenti “800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap” dall’art. 1, comma 483, L. 24.12.2012 n. 228, pubblicata in G.U. 29.12.2012 n. 302, S.O. n. 212, in vigore dall’1.1.2013. (5) Periodo abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. b), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. Testo precedente: “Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.“. (6) Le parole “che danno diritto alla detrazione” sono state inserite dall’art. 10, comma 4, lett. c), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. (7) Le parole “, esclusi in ogni caso i figli, ancorchè per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c)“ sono state inserite dall’art. 19, comma 6, lett. a), DL 27.1.2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.3.2022 n. 25. (8) Comma abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. d), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. Testo precedente: “In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 1, comma 15, lett. a), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 16, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (9) Le parole “Le detrazioni di cui al comma 1” sono state sostituite alle precedenti “Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis” dall’art. 10, comma 4, lett. e), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. In precedenza, le parole “ai commi 1 e 1-bis” erano state sostituite alle precedenti “al comma 1” dall’art. 1, comma 15, lett. a), n. 2, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 16, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (10) Periodo inserito dall’art. 1, comma 252, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 253, la disposizione acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019. (11) Periodo abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. f), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. Testo precedente: “Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis(12), nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 4, comma 1, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276; - l’art. 1, comma 15, lett. a), n. 3, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 16, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (12) Periodo abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. f), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. Testo precedente: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono DPR 22.12.1986 n. 917 - Art. 13 19 Documento generato il 16.2.2024 definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.“ In precedenza, il periodo era stato inserito dall’art. 1, comma 15, lett. a), n. 3, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 16, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. Si veda il DM 31.1.2008, pubblicato in G.U. 1.3.2008 n. 52. (13) Comma inserito dall’art. 1, comma 15, lett. a), n. 4, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 16, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (14) Comma inserito dall’art. 19, comma 6, lett. b), DL 27.1.2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.3.2022 n. 25. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 24bis. Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 24bis. Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all’estero individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione. L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’articolo 68, comma 3. (2) 2. Per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all’estero di cui al comma 1 è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo. (2) 3. L’opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell’opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. 4. L’opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione. 5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per sè o per uno o più dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23. 6. Su richiesta del soggetto che esercita l’opzione di cui al comma 1, l’opzione ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell’opzione a uno o più dei familiari di cui all’articolo 433 del codice civile, purchè soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l’opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l’ultima residenza prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’estensione dell’opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall’opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 152, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 159. (2) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 8.3.2017 n. 47060. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 4. Coniugi e figli minori | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 4. Coniugi e figli minori Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata: a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare; b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo; c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Rischi | PITTINI

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  • 50. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 47] | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 50. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 47] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato; (2) c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46 [49, n.d.r.], comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49 [53, n.d.r.], comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all’articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; e) i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 49 [53, n.d.r.], comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, [...] (3) agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, e ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (4); g) le indennità di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 105, 114 e 135 (5) della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica; h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione; h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonchè quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238; (6) i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 41 [44, n.d.r.]; l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. 2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati. 3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall’articolo 13. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Ricerca e sviluppo | PITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Ricerca e sviluppo [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

  • ART. 57. Ricavi | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 57. Ricavi Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Si comprende tra i ricavi di cui all’articolo 85 anche il valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Consulenza Fiscale Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 74 Stato ed enti pubblici [n.d.r. ex art. 88] (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 74 Stato ed enti pubblici [n.d.r. ex art. 88] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, (2) i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta. 2. Non costituiscono esercizio dell’attività commerciale: a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonchè l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria. (3) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “le unioni di comuni,“ sono state inserite dall’art. 57, comma 2-quinquiesdecies, DL 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19.12.2019 n. 157. (3) Le parole “nonchè l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria” sono state aggiunte dall’art. 38, comma 11, DL 31.5.2010 n. 78, in vigore dal 31.5.2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 126 Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 126 Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. Non possono esercitare l’opzione di cui all’articolo 117 le società che fruiscono di riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società. 2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’esercizio dell’opzione non è consentito e, se già avvenuto, cessa dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Bonus edilizio | PITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIA > Real estate < Imbonus < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Bonus edilizio Indice Riferimenti normativi Tipologia di interventi Aliquote e massimali Condizioni La detrazione rafforzata per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche Riferimenti normativi Art. 16-bis T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi) - DPR 22.12.1986 n. 917 (T.U.I.R.). Art. 16, c. 1, DL 4.6.2013 n. 63 convertito con Legge 3.8.2013 n.90 e s.m.i. Art. 1, c. 54 e c. 55 Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge finanziaria 2025). 2. Tipologia di interventi Manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale. Per la definizione degli interventi di ordinaria manutenzione si deve fare riferimento all’art. 3, c. 1, lett. a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia). Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Per la definizione degli interventi di straordinaria manutenzione si deve fare riferimento all’art. 3, c. 1, lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia). Per la definizione degli interventi di restauro e risanamento conservativo si deve fare riferimento all’art. 3, c. 1, lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia). Per la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia si deve fare riferimento all’art. 3, c. 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia). Con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l’Agenzi delle entrate ha chiarito, tra l’altro, che: - per gli interventi effettuati dal 17 luglio 2020, a seguito delle modifiche apportate all’art. 3, comma 1, lett. d), del Dpr n. 380/2001, rientrano nella “ristrutturazione edilizia” gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di “ristrutturazione edilizia” soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/2022); - se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”; - questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (Ris. Agenzia delle entrate n. 4/E del 2011). Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche non rientranti tra gli interventi di cui ai due punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. È l’unica ipotesi di intervento di nuova costruzione ammessa alla detrazione di imposta (di norma prevista solo per interventi sull’esistente). Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Attualmente gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche possono accedere a tre distinte detrazioni di imposta, alternative tra di loro: a) la detrazione “a regime”: sino al 31 dicembre 2025 con aliquota del 36% ovvero del 50% per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eseguiti dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento; massimale di ¤ 96.000,00; ripartizione in 10 quote annuale (vedi Tabella che segue); b) la detrazione “rafforzata” limitata a specifici interventi con valenza sino al 31 dicembre 2025: aliquota del 75%; massimali differenziati a seconda del tipo di edificio; ripartizione in 5 o 10 quote annuali a seconda che le spese siano state sostenute prima o dopo il 31 dicembre 2023 (Vedi Tabella che segue); c) il “Super-Bonus” applicabile a condizione che gli interventi in oggetto siano effettuati da condomini (anche nel caso dei cd. “mini-condomini”), Onlus, OdV, ApS, congiuntamente a interventi “trainanti” di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico (disciplina temporanea con aliquote e con scadenze diversificate (Vedi Tabella che segue). Interventi volti a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline. Interventi per la cablatura degli edifici e per il contenimento dell’inquinamento acustico. Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Per gli anni 2025, 2026 e 2027 sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (ad esempio l’installazione di una caldaia a metano). Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. (cd. ECO-BONUS). Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013). Per quanto riguarda il tema delle detrazioni fiscali per interventi finalizzati al risparmio energetico la disciplina dettata dall’art. 16-bis del T.U.I.R. va integrata con la disciplina dettata dall’art. 14 D.L. 63/2013, prorogata, con modifiche rispetto al passato, anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 dall’art. 1, c. 55, legge 30 dicembre 2024, n. 207; in particolare detta norma prevede diversi massimali di detrazione in relazione a singoli e specifici interventi di efficientamento energetico, tra loro anche cumulabili (non sono più previste invece aliquote rafforzate, 50% o 65%, come in passato; le aliquote sono le stesse previste per tutti gli altri interventi di cui all’art. 16-bis del T.U.I.R. (50%, 36% o 30%) (vedi tabella che segue “ECO-BONUS”). Interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Si è precisato, al riguardo, che la locuzione “progetti unitari” deve essere correlata alla nozione di singola unità immobiliare. (cd. SISMA-BONUS). Ai fini dell’agevolazione gli interventi in questione non devono interessare necessariamente un intero aggregato edilizio; possono essere ammessi alle detrazioni anche gli “interventi di riparazione o locali” che se in quanto ben realizzati consentono la riduzione del rischio sismico degli immobili (Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 23/06/2022). Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Per quanto riguarda il tema delle detrazioni fiscali per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico la disciplina dettata dall’art. 16-bis del T.U.I.R. va integrata con la disciplina dettata dall’art. 16, commi da 1-bis a 1 septies.1 del D.L. 63/2013, prorogata, con modifiche rispetto al passato, anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 dall’art. 1, c. 55, legge 30 dicembre 2024, n. 207; in particolare detta norma prevede diversi massimali di detrazione in relazione agli interventi su parti condominiali (non sono più previste invece aliquote rafforzate, 70%, 75%, 80% o 85%, come in passato; le aliquote sono le stesse previste per tutti gli altri interventi di cui all’art. 16 bis del T.U.I.R. (50%, 36% o 30%) (vedi tabella che segue “SISMA-BONUS”). Gli interventi di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Tra le opere agevolabili rientrano: l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; il montaggio di vetri anti-infortunio; l’installazione del corrimano; l’agevolazione compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili; per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante. Interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione la detrazione spetta in ogni caso nella misura del 50% sino ad un ammontare massimo di ¤ 48.000,00, sempre da ripartirsi in 10 rate annuali. 3. Aliquote e massimali ANNO 2025 1. Aliquota ordinaria Dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025, salvo che nei casi nei quali trova applicazione l’aliquota agevolata di cui sub 2, la detrazione spetta nella misura del 36%. 2. Aliquota agevolata Dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025 per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetta nella misura del 50%. 3. Modalità operativa La detrazione spetta fino ad un ammontare massimo di € 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare a va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. (art. 1, c. 55, Legge 207/2024). ANNI 2026 - 2027 1. Aliquota ordinaria Dal 1° gennaio 2026 sino al 31 dicembre 2027, salvo che nei casi nei quali trova applicazione l’aliquota agevolata di cui sub 2, la detrazione spetterà nella misura del 30%. 2. Aliquota agevolata Dal 1° gennaio 2026 sino al 31 dicembre 2027 per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetterà nella misura del 36% 3. Modalità operativa La detrazione spetterà fino ad un ammontare massimo di € 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare a andrà ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. (art. 1, c. 55, Legge 207/2024). ANNI 2028-2033 Dal 1° gennaio 2028 sino al 31 dicembre 2033, la detrazione spetterà nella misura del 30% sino ad un ammontare massimo di € 48.000,00, sempre da ripartirsi in 10 rate annuali. (art. 16-bis, c. 3-ter, T.U.I.R.). Nota: l’art. 1, c. 54, legge 207/2024 ha modificato l’art. 16 bis, comma 3-ter, T.U.I.R., anticipando al 1° gennaio 2025 la previsione della riduzione dell’aliquota della detrazione dal 36% al 30%. Peraltro, il successivo comma 55 del medesimo art. 1 legge 207/2024 contestualmente prevede per gli interventi indicati nel comma 1 dell’art. 16-bis del T.U.I.R. l’aliquota del 36% o del 50% (per l’abitazione principale) per l’anno 2025, del 30% o del 36% (per l’abitazione principale) per gli anni 2026 e 2027 di fatto derogando a quanto disposto dal precedente comma 54. DAL 1° GENNAIO 2034 Dal 1° gennaio 2034 la detrazione spetterà nella misura del 36% sino ad un ammontare massimo di € 48.000,00, sempre da ripartirsi in 10 rate annuali (disciplina “a regime” di cui all’art. 16-bis, comma 1, T.U.I.R.). Per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione la detrazione spetta in ogni caso nella misura del 50% sino ad un ammontare massimo di ¤ 48.000,00, sempre da ripartirsi in 10 rate annuali. 4. Condizioni In ogni caso gli interventi ammessi al Bonus Edilizio e quali sopra descritti devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione. Unica eccezione è rappresentata dalla realizzazione di box auto o posti auto pertinenziali (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 241 del 13 aprile 2021). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (IMU), se dovuta. Gli interventi sono ammessi anche su edifici classificati in categoria F2 (unità collabenti) (Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 20 2020/T, Le detrazioni fiscali riferite agli immobili: panoramica generale e questioni di interesse notarile). Non sono agevolabili le spese effettuate per immobili in corso di costruzione. 5. La detrazione rafforzata per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche L’art. 119-ter del D.L. 34/2020 (così come introdotto dall’art. 1, c. 42, della legge 234/2021 e successivamente modificato dall’art. 3 del D.L. 29/12/2023, n. 212) prevede una detrazione “rafforzata” per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi per oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (limitazione quest’ultima introdotta a far data dal 30 dicembre 2023 dal D.L. 212/2023); detta detrazione: spetta per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025 (a seguito della proroga di tre anni disposta dall’art. 1, c. 365, legge 29.12.2022, n. 197; la scadenza originaria era al 31.12.2022); va ripartita in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione (a seguito della modifica introdotta dall’art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67) (si rammenta che per le spese sostenute entro il 31/12/2023 la detrazione andava ripartita in 5 rate annuali); spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: - ¤ 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; - ¤ 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità; - ¤ 30.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità. Gli interventi debbono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236. Il rispetto di detti requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. A seguito della modifica alla normativa in commento apportata dall’art. 1, c. 365, legge 197/2022 è previsto che per l’approvazione delle delibere condominiali che autorizzano i lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche necessita il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio. Si rammenta che detta detrazione, sino al 29/12/2023, spettava anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento ed alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, previsione poi abrogata dal D.L. 212/2023. Consulente Imbonus Prenota 14 luglio 2025 Commenti

  • ART. 85 Ricavi [n.d.r. ex art. 53] (1) (2) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 85 Ricavi [n.d.r. ex art. 53] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; (3) b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell’articolo 44; d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. 3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio. (4) 3 bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. (5) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”. (3) Si veda l’art. 34, comma 1, L. 12.11.2011 n. 183, pubblicata in G.U. 14.11.2011 n. 265, S.O. n. 234. (4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 58, lett. b), L. 24.12 2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. Testo precedente: “Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c), d) ed e), del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio.“. (5) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Enc | PITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Enc In questa sezione sono contenute le informazioni relative a Redditi Enti non commerciali Enc 2025 di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è Il modello Redditi ENC è utilizzato per presentare la dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali ed equiparati. Chi deve presentare il modello Il modello “Redditi ENC - Enti non commerciali ed equiparati” deve essere presentato dai seguenti soggetti Ires: enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti in Italia organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus (Articolo 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460), ad eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’IRES e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione. Le società e gli enti non commerciali non residenti devono utilizzare il modello Redditi ENC se nell’anno di riferimento della dichiarazione hanno prodotto in Italia (art. 23 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR) redditi di impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni redditi fondiari (reddito dei fabbricati e dei terreni) redditi di capitale redditi diversi i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti. Gli enti non commerciali non hanno quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, che non determina reddito d'impresa. Non ha rilievo per la qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione. Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza, l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata in Italia. Tale regola si applica, in ogni caso, agli enti non residenti. Gli enti non commerciali non hanno quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, che non determina reddito d'impresa. Non ha rilievo per la qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione. Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza, l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata in Italia. Tale regola si applica, in ogni caso, agli enti non residenti. Quando e come si presenta il modello La dichiarazione deve essere presentata a partire dal 30 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Pertanto, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre 2025 Per compilare la dichiarazione sarà disponibile il software RedditiOnLine ENC. Una volta compilato il modello, la dichiarazione va inviata online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate dai seguenti soggetti: contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis, del D.L. n. 50 del 2017) intermediari abilitati, curatori fallimentari e commissari liquidatori. Invio della dichiarazione per utenti transfrontalieri Gli utenti transfrontalieri in possesso di un’ identità digitale europea (login eIDAS) che devono inviare la dichiarazione dei redditi prodotti in Italia possono utilizzare il servizio dell’Agenzia delle entrate disponibile nell’ambito dello Sportello Unico Digitale (SDG). Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di un codice fiscale italiano. Come pagare le imposta Le imposte dovute possono essere versate tramite il modello F24 presso le banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate. I soggetti non titolari di conti correnti presso banche convenzionate possono versare le imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria (per le imposte regionali e comunali). Per maggiori informazioni consulta la scheda Pagamento delle imposte dall’estero Modelli Modello di dichiarazione “Redditi 2025–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi: Modello Redditi Enti non commerciali 2025 - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Istruzioni parte generale Redditi Sc, Redditi Sp, Redditi Enc - pdf Indichiarazione Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • ART. 113 Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (1) | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 113 Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Gli intermediari finanziari (2) possono optare per la non applicazione del regime di cui all’articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle diposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. 2. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata quando sussistono: a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalità ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, che l’operatività di quest’ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio; b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da più intermediari finanziari (3) rappresentanti una quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficoltà. 3. L’opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della società di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà prevista dall’articolo 115 fino all’esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra. 4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l’opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini dell’applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell’esercizio del relativo diritto d’opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute. 5. Gli intermediari finanziari (2) possono interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3. 6. L’intermediario finanziario (4) che non intende applicare il regime di cui all’articolo 87 ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 7, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Testo precedente: “Art. 7 (Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari). - Gli enti creditizi possono chiedere all’Agenzia delle entrate, secondo la procedura di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il regime di cui all’articolo 87 non si applichi alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993, n. 242632. 2. L’istanza all’Agenzia delle entrate deve contenere: a) nel caso di acquisizioni di partecipazioni per recupero di crediti, l’indicazione dei motivi di convenienza di tale procedura rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, delle modalità e dei tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, la precisazione che l’operatività di quest’ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio; b) nel caso di conversione di crediti, l’indicazione degli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto a forme alternative di recupero dei crediti; inoltre devono essere indicate le caratteristiche del piano di risanamento, che deve essere predisposto da più enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficoltà; c) la rinuncia, in caso di accoglimento dell’istanza, ad avvalersi, nei confronti della società in cui si acquisisce la partecipazione, delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà prevista dall’articolo 11 fino all’esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra. 3. L’accoglimento dell’istanza di cui al comma 1 comporta, ai fini dell’applicazione degli articolo 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell’esercizio del relativo diritto d’opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.“. In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “enti creditizi” dall’art. 12, comma 1, lett. c), n. 1), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. (3) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “enti creditizi o finanziari” dall’art. 12, comma 1, lett. c), n. 2), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. (4) Le parole “intermediario finanziario” sono state sostituite alle precedenti “ente creditizio” dall’art. 12, comma 1, lett. c), n. 3), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 2. Soggetti passivi | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 2. Soggetti passivi Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. (1) 2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. (2) (3) Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 27.12.2023 n. 209, pubblicato in G.U. 28.12.2023 n. 301. Ai sensi del successivo art. 7, comma 1, la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024. Testo precedente: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.“. (2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 83, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 89, la disposizione si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella G.U. del DM ivi previsto; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31.12.2007. Testo precedente: “Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 10, comma 1, L. 23.12.1998 n. 448, pubblicata in G.U. 29.12.1998 n. 302, S.O. n. 210. (3) Si veda il DM 4.5.1999, pubblicato in G.U. 10.5.1999 n. 107. Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • A_Sommario | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > A_Sommario Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 Testo unico del 22/12/1986 n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986 Articolo 1 Presupposto dell'imposta. Articolo 2 Soggetti passivi. (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art.1, comma 89 legge 24 dicembre 2007 n.244). Articolo 3 Base imponibile. Articolo 4 Coniugi e figli minori. Articolo 5 Redditi prodotti in forma associata. (N.D.R.: Vedi artt. 7, 8 e 9 L. 27 dicembre 2002 n. 289). Articolo 6 Classificazione dei redditi. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993 n. 537, introdotto dall'art. 2, ottavo comma, L. 27 dicembre 2002 n. 289, nella determinazione dei redditi di cui al primo comma, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita' qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti). Articolo 7 Periodo d'imposta. Articolo 8 Determinazione del reddito complessivo. Articolo 9 Determinazione dei redditi e delle perdite. Articolo 10 Oneri deducibili. (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art.1, comma 88 legge 24 dicembre 2007 n.244). Articolo 10 bis Deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione ( NDR: ora art. 11. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 2, quarto comma, L. 27 dicembre 2002 n. 289, la deduzione di cui all'art. 10-bis non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando quanto previsto dagli artt. 50, secondo comma, D.L.G. 15 dicembre 1997 n. 446 e 1, quarto comma, D.L.G. 28 settembre 1998 n. 360). Articolo 11 Determinazione dell'imposta. Articolo 12 Detrazioni per carichi di famiglia. Articolo 13 Altre detrazioni. Articolo 13 bis Detrazioni per oneri. ( NDR: ora art. 15). Articolo 13 ter Detrazioni per canoni di locazione. ( NDR: ora art. 16. ) (N.D.R.: "Le modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. h) nn. 1 e 2 L. n. 388 del 23/12/2000 si applicano, ai sensi del successivo comma 8 dello stesso art. 4 a decorrere dal periodo di imposta 2000; le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. h) n. 3 a decorrere dal periodo di imposta 2001"). Articolo 14 Altre detrazioni. ( NDR: ex art. 13). Articolo 15 Detrazioni per oneri. (NDR: ex art.13-bis). Articolo 16 Detrazioni per canoni di locazione. (NDR: ex art.13-ter. Ai sensi dell'art.1, comma 10, legge 24 dicembre 2007, n.244 le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007). Articolo 16 bis Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici). Articolo 17 Tassazione separata. (N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell'art.1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n.296 che ha recato modifiche modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252). Articolo 17 bis Prestazioni soggette ad imposta. ( NDR: ora art. 20). Articolo 18 Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera. ( NDR: ex art. 16 bis). Articolo 19 Indennita' di fine rapporto. (NDR: ex art. 17). Articolo 20 Prestazioni pensionistiche. (NDR: ex art. 17-bis). Articolo 20 bis Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione. Articolo 21 Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente. ( NDR: ex art. 18). Articolo 22 Scomputo degli acconti. ( NDR: ex art. 19). Articolo 23 Applicazione dell'imposta ai non residenti. (NDR: ex art. 20). Articolo 24 Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti. (NDR: ex art.21). Articolo 25 Redditi fondiari. ( NDR: ex art. 22). Articolo 26 Imputazione dei redditi fondiari. Articolo 27 Reddito dominicale dei terreni. Articolo 28 Determinazione del reddito dominicale. Articolo 29 Variazioni del reddito dominicale. Articolo 30 Denuncia e decorrenza delle variazioni. Articolo 31 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali. Articolo 32 Reddito agrario. Articolo 33 Imputazione del reddito agrario. Articolo 34 Determinazione del reddito agrario. Articolo 35 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali. Articolo 36 Reddito dei fabbricati. Articolo 37 Determinazione del reddito dei fabbricati (ex art. 34). Articolo 38 Variazioni del reddito dei fabbricati. Articolo 39 Decorrenza delle variazioni. Articolo 40 Fabbricati di nuova costruzione. Articolo 41 Unita' immobiliari non locate. Articolo 42 Costruzioni rurali. Articolo 43 Immobili non produttivi di reddito fondiario (NDR: ex art. 40). Articolo 44 Redditi di capitale. Articolo 45 Determinazione del reddito di capitale (ex art. 42). Articolo 46 Versamenti dei soci. Articolo 47 Utili da partecipazione (ex art. 44). Articolo 48 Redditi imponibili ad altro titolo. Articolo 48 bis Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (NDR: ora art. 52). Articolo 49 Redditi da lavoro dipendente. Articolo 50 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (NDR: ex art. 47). Articolo 51 Determinazione del reddito di lavoro dipendente (ex art. 48). Articolo 52 Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. (N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha recato modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252). Articolo 53 Redditi di lavoro autonomo. Articolo 54 Determinazione del reddito di lavoro autonomo. (NDR: ex art.50. In relazione al comma 3-bis vedasi l'art.1, comma 403, legge 27 dicembre 2006 n. 296). Articolo 55 Redditi d'impresa. Articolo 56 Determinazione del reddito d'impresa. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l'art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 56 bis Altre attivita' agricole. (N.D.R.: Articolo inserito dall'art. 2, comma 6, legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 15, comma 2, lett. b), decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99). Articolo 57 Ricavi. Articolo 58 Plusvalenze (1). Articolo 59 Dividendi. (NDR: ex art. 56. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 60 Spese per prestazioni di lavoro. Articolo 61 Interessi passivi (ex art.63). Articolo 62 Pro rata patrimoniale (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 63 Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese. Articolo 64 Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa. Articolo 65 Beni relativi all'impresa. (NDR: ex art. 77). Articolo 66 Imprese minori. (NDR: ex art. 79). Articolo 67 Redditi diversi. Articolo 68 Plusvalenze (ex art.82). Articolo 69 Premi, vincite e indennita'. Articolo 70 Redditi di natura fondiaria. Articolo 71 Altri redditi. (NDR: ex art. 85. Contiene anche le modifiche apportate dall'art.2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n. 350). Articolo 72 Presupposto dell'imposta. Articolo 73 Soggetti passivi (ex art. 87). Articolo 74 Stato ed enti pubblici. Articolo 75 Base imponibile. Articolo 76 Periodo d'imposta. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 5, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 77 Aliquota dell'imposta (ex art.91). Articolo 78 Detrazione d'imposta per oneri. Articolo 78 bis Altre attivita' agricole. (N.D.R.: Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Ai sensi dell'art. 15 D.L.G. 29 marzo 2004, n. 99 il presente articolo è ora divenuto art. 56-bis del presente testo unico). Articolo 79 Scomputo degli acconti. Articolo 80 Riporto o rimborso delle eccedenze (ex art. 94). (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 5, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 81 Reddito complessivo. Articolo 82 Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali. Articolo 83 Determinazione del reddito complessivo (ex art.52). Articolo 84 Riporto delle perdite. (ex art.102) Articolo 85 Ricavi. Articolo 86 Plusvalenze patrimoniali. Articolo 87 Plusvalenze esenti. Articolo 88 Sopravvenienze attive. Articolo 89 Dividendi ed interessi. (N.d.R.: ex art.56) Articolo 90 Proventi immobiliari. (ex art. 57) Articolo 91 Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito. Articolo 91 bis Detrazione di imposta per oneri. ( NDR:; ora art. 78. ) (N.D.R.: "Le modifiche introdotte dall'art.37 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000"). Articolo 92 Variazioni delle rimanenze. Articolo 92 bis Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese (N.D.R.: Ai sensi dell'art.81, comma 20 decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 le disposizioni del presente decreto decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 giugno 2008. Vedasi anche i commi 21 e seguenti dell'art.81 del citato decreto-legge n.112 del 2008 per le disposizioni di prima applicazione del presente articolo). Articolo 93 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. Articolo 94 Valutazione dei titoli. (N.D.R.: ex art.61) Articolo 95 Spese per prestazioni di lavoro. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 6, comma 13, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 96 Interessi passivi. (ex art.63) Articolo 96 bis Dividendi distribuiti da societa' non residenti. (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 1 si applicano agli utili percepiti nel periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 2-ter dell'art. 96-bis del TU n. 917 del 1986.") Articolo 97 Pro rata patrimoniale. Articolo 98 Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 6, comma 13, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 99 Oneri fiscali e contributivi. Articolo 100 Oneri di utilita' sociale. (N.D.R.: ex art.65.) Articolo 101 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite (N.D.R : ex art.66.) Articolo 102 Ammortamento dei beni materiali. (ex art.67) Articolo 102 bis Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attivita' regolate. Articolo 103 Ammortamento dei beni immateriali. (ex art.68) Articolo 103 bis Enti creditizi e finanziari. (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 2, comma 2, L. n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.") Articolo 104 Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili. (ex art. 69) Articolo 105 Accantonamenti di quiescenza e previdenza. (ex art. 70) (N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell'art.1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n.296 che ha recato modifiche modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252.) Articolo 105 bis Versamenti integrativi Articolo 106 Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti (ex art.71) Articolo 106 bis Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo. (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 1 hanno effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 342 del 2000.") Articolo 107 Altri accantonamenti. (ex art. 73) Articolo 108 Spese relative a piu' esercizi. (ex art.74) Articolo 109 Norme generali sui componenti del reddito d'impresa. (ex artt.75 e 98) Articolo 109 bis Regime forfetario degli enti non commerciali. Articolo 110 Norme generali sulle valutazioni. (N.D.R.: ex art.76.) Articolo 110 bis Detrazione di imposta per oneri. (N.D.R. "La detrazione del 19 per cento, disposta dall'art. 49 DLG n. 446 del 1997, si applica per gli oneri sostenuti dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.") Articolo 111 Imprese di assicurazioni. (N.D.R.: ex art.103.) Articolo 111 bis Perdita della qualifica di ente non commerciale. Articolo 111 ter Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. Articolo 112 Operazioni fuori bilancio. (ex art. 103-bis) (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art. 1, comma 61 legge 24 dicembre 2007 n.244.) Articolo 113 Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari. Articolo 114 Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi. (N.D.R.: ex art. 104. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 6, comma 13, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 115 Opzione per la trasparenza fiscale. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art.16, comma 5, decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175.) Articolo 116 Opzione per la trasparenza fiscale delle societa' a ristretta base proprietaria. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l'art.36, commi 11 e 17, D.L. 4 luglio 2006 n.223.) Articolo 117 Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti. Articolo 118 Effetti dell'esercizio dell'opzione. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 8, comma 7, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 119 Condizioni per l'efficacia dell'opzione. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo vedasi l' art.16, comma 5, decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175.) Articolo 120 Definizione del requisito di controllo. Articolo 121 Obblighi delle societa' controllate. Articolo 121 bis Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Articolo 122 Obblighi della societa' o ente controllante. Articolo 123 Regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 8, comma 7, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 123 bis Scissione di societa'. Articolo 124 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio. Articolo 125 Mancato rinnovo dell'opzione. Articolo 126 Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione. Articolo 127 Responsabilita'. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 8, comma 7, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 127 bis Disposizioni in materia di imprese estere partecipate. (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le disposizioni dettate dall'art. 127-bis si applicano ai redditi relativi al periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 4 dello stesso art. 127-bis.") Articolo 128 Norma transitoria. Articolo 129 Disposizioni applicative. Articolo 130 Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Articolo 131 Effetti dell'esercizio dell'opzione. Articolo 132 Condizioni per l'efficacia dell'opzione. Articolo 133 Definizione del requisito di controllo. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 134 Obblighi della societa' od ente controllante e rettifiche di consolidamento. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l'art.1, comma 34 legge 24 dicembre 2007 n.244) Articolo 135 Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 136 Determinazione dell'imposta dovuta. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 137 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validita' dell'opzione. Articolo 138 Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o piu' controllate non residenti. Articolo 139 Mancato rinnovo dell'opzione. Articolo 139 bis Recupero delle perdite compensate. Articolo 140 Coordinamento con l'articolo 167. Articolo 141 Norma transitoria. Articolo 142 Disposizioni applicative. Articolo 143 Reddito complessivo. (ex art. 108) Articolo 144 Determinazione dei redditi. (ex art. 109) Articolo 145 Regime forfetario degli enti non commerciali. (ex art. 109-bis) Articolo 146 Oneri deducibili. (ex art. 110) Articolo 147 Detrazione d'imposta per oneri. (N.D.R.: ex art.110-bis. Le dispozioni del presente articolo come modificato, da ultimo, dall'art.13, comma 3 decreto-legge 31 gennaio 2007 n 7 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007.) Articolo 148 Enti di tipo associativo. (ex art. 111) Articolo 149 Perdita della qualifica di ente non commerciale. (ex art. 111-bis) Articolo 150 Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. (ex art. 111-ter) Articolo 151 Reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali non residenti. (ex art. 112) Articolo 152 Reddito di societa' ed enti commerciali non residenti derivante da attivita' svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione. (ex art. 113) Articolo 153 Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti. (ex art. 112) (1) Articolo 154 Determinazione del reddito complessivo. (ex art. 114) (N.d.r.: Per gli effetti della soppressione del presente articolo vedasi l'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.) Articolo 155 Ambito soggettivo ed oggettivo. (N.D.R.: Per gli effetti e l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi gli artt. 6, commi 3 e 4 e 7 decreto legislativo 29 ottobre 2016 n. 221.) Articolo 156 Determinazione del reddito imponibile. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 10, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 157 Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia. Articolo 158 Plusvalenze e minusvalenze (1). Articolo 159 Obblighi contabili. Articolo 160 Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 10, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 161 Disposizioni applicative. Articolo 162 Stabile organizzazione. Articolo 163 Divieto della doppia imposizione. (ex art. 127) Articolo 164 Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. (ex art. 121-bis) Articolo 165 Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. (N.D.R.: ex art. 15) Articolo 166 Trasferimento all'estero della residenza o della sede. Articolo 166 bis Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato (1). Articolo 167 Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art 127-bis) Articolo 168 Disposizioni in materia di imprese estere collegate. (ex art. 127-bis) (N.d.r.: Per gli effetti dell'abrogazione del presente articolo vedasi l'art. 8, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147). Articolo 168 bis Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.(N.D.R.: Per gli effetti della soppressione del presente articolo vedasi l'art. 10, comma 5 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.) Articolo 168 ter Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti. Articolo 169 Accordi internazionali. (ex art. 128) Articolo 170 Trasformazione della societa'. (ex art. 122) Articolo 171 Trasformazione eterogenea. (ex art. 122) Articolo 172 Fusione di societa'. Articolo 173 Scissione di societa'. (N.D.R.: ex art.123-bis.) Articolo 174 Applicazione analogica. (ex art. 126) Articolo 175 Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento. (ex art.3, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358) Articolo 176 Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario (N.D.R.: ex art.4, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358.) Articolo 177 Scambi di partecipazioni. (N.D.R.: ex art.5, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358. Per la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art.1 DLG 6 novembre 2007 n.199, vedasi l'art.2 del citato DLG n.199 del 2007.) Articolo 178 Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni concernenti societa' di Stati membri diversi. (ex art. 1, D Lgs. 30 dicembre 1992, n.544. Per la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art.1 DLG 6 novembre 2007 n.199, vedasi l'art.2 del citato DLG n.199 del 2007.) Articolo 179 Regime di neutralita' fiscale. Articolo 180 Riserve in sospensione d'imposta. (ex art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544) Articolo 181 Perdite fiscali. (N.D.R.: ex art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 12, comma 8, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 182 Liquidazione ordinaria. (ex art. 124) Articolo 183 Fallimento e liquidazione coatta. (N.D.R.: ex art. 125. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 12, comma 8, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 184 Applicazione analogica. (ex art. 126) Articolo 185 Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici. (N.D.R.: ex art. 129. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 13, comma 2, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 186 Societa' civili. (ex art. 130) Articolo 187 Eredita' giacente. (ex art. 131) Articolo 188 Campione d'Italia. (ex art. 132) (N.D.R.: Articolo precedentemente abrogato a decorrere dal 4 luglio 2006 dall'art. 36, commma 31, D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni dalla L 4 agosto 2006 n. 248. Successivamente il citato comma 31 dell'art. 36, D.L. n. 223 del 2006 e' stato abrogato dall'art. 2, comma 27, D.L. 3 ottobre 2006 n.262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n.286. Ai sensi dell'art.2, comma 26 D.L. 3 ottobre 2006 n.262 per l'anno 2006 il presente articolo si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006. A decorrere dall'anno 2007 si applicheranno le disposizioni dell'art.188-bis.) Articolo 188 bis Campione d'Italia. (N.D.R.: Per l'anno 2006 si applicano le disposizioni dell'art.188 nel testo vigente al 3 luglio 2006. Ai sensi dell'art.2, comma 28, decreto-legge 3 ottobre 2006 n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n.286, per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio e' pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero ) Articolo 189 Riferimenti legislativi ad imposte abolite. (ex art. 133) Articolo 190 Redditi dei fabbricati. (ex art. 134) Articolo 191 Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie. (ex art. 135) Consulenza Fiscale Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 11. Determinazione dell'imposta | PITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 11. Determinazione dell'imposta Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;d) oltre 50.000 euro, 43 per cento. (2) (3) 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta. 2 bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta. (4) 3. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis (5) nonché in altre disposizioni di legge. 4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. Testo precedente: “Art. 11 (Deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione) - 1. Dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, si deduce l’importo di 3.000 euro. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46 [49, n.d.r.], con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47 [50, n.d.r.], comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell’anno. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all’articolo 46 [49, n.d.r.], comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell’anno. 4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 [53, n.d.r.] o di impresa di cui all’articolo 79 [66, n.d.r.], la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3. 5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.“. In precedenza, l’articolo 11 era stato sostituito al precedente “Art. 10- bis” dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. (2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 2, lett. a), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.“. (3) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, DLgs. 30.12.2023 n. 216, pubblicato in G.U. 30.12.2023 n. 303, per l’anno 2024, l’imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle presenti aliquote, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 28.000 euro, 23 per cento; b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; c) oltre 50.000 euro, 43 per cento. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 13, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 14, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (5) Le parole “15, 16 e 16-bis” sono state sostituite alle precedenti “15 e 16” dall’art. 4, comma 1, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione entra in vigore l’1.1.2012. 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